Ordinanza n. 85 del 2021

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ORDINANZA N. 85

ANNO 2021

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO

Giudici: Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, 19, comma 1, 24, comma 2, 25, comma 1, e 34 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 dicembre 2019, n. 17 (Modifiche alla legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, “Territorio e paesaggio”), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notificazione il 24 febbraio 2020, depositato in cancelleria il 2 marzo 2020, iscritto al n. 30 del registro ricorsi 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell’anno 2020.

Visto l’atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;

udita nella camera di consiglio del 14 aprile 2021 la Giudice relatrice Daria de Pretis;

deliberato nella camera di consiglio del 14 aprile 2021.

Ritenuto che con ricorso spedito per la notificazione il 24 febbraio 2020, depositato il 2 marzo 2020 e iscritto al n. 30 del registro ricorsi 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli artt. 4, 19, comma 1, 24, comma 2, 25, comma 1, e 34 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 dicembre 2019, n. 17 (Modifiche alla legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, “Territorio e paesaggio”), in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 117, secondo comma, lettere l), m) ed s), della Costituzione, nonché all’art. 8 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige);

che l’art. 4 della legge prov. Bolzano n. 17 del 2019 – nel sostituire il comma 5 dell’art. 17 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 luglio 2018, n. 9 (Territorio e paesaggio) – ha previsto che «[a]ll’esterno dell’area insediabile e all’esterno delle aree edificabili all’interno dell’area insediabile gli edifici destinati ad abitazioni esistenti dal 24 ottobre 1973, con una volumetria di almeno 300 m³ e non appartenenti ad un maso chiuso, possono essere ampliati fino a 1.000 m³», aggiungendo che «l]’ampliamento deve essere utilizzato per abitazioni riservate ai residenti [...] oppure, fatto salvo il relativo vincolo, può essere utilizzato [...] per l’affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie o per attività di agriturismo», potendo «anche essere eseguito in sede di demolizione e ricostruzione nella stessa posizione e con la stessa destinazione d’uso, senza aumento del numero di edifici»;

che, secondo il ricorrente, la disposizione consentirebbe di ampliare gli edifici prescindendo dall’assoggettamento degli ampliamenti alla tutela paesaggistica, così eccedendo dalla competenza legislativa primaria della Provincia autonoma di Bolzano in materia di «tutela del paesaggio» di cui all’art. 8, numero 6), dello statuto speciale, per contrasto con le norme fondamentali di grande riforma economico-sociale rappresentate dagli artt. 135, 143 e 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»), in base alle quali spetta soltanto al piano paesaggistico dettare le prescrizioni d’uso e stabilire la tipologia delle trasformazioni compatibili e vietate, nonché le condizioni dell’eventuale trasformazione;

che l’art. 19, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 17 del 2019 ha modificato il comma 1 dell’art. 54 della legge prov. Bolzano n. 9 del 2018 – che per l’approvazione delle varianti al piano comunale per il territorio e il paesaggio prevede l’applicazione del procedimento semplificato di cui all’art. 60 della stessa legge prov. Bolzano n. 9 del 2018 – sostituendo le parole «e non incidono sulle aree e sugli immobili assoggettati a tutela paesaggistica» con le parole «e non incidono sui beni paesaggistici di particolare valore paesaggistico di cui all’articolo 11, comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h) ed i)»;

che, per effetto di tale modifica, le varianti al piano comunale per il territorio e il paesaggio relative ai beni paesaggistici diversi da quelli appartenenti alle categorie fatte salve dal legislatore provinciale sarebbero sottratte alla verifica di conformità al piano paesaggistico, che l’art. 53, comma 6, della legge prov. Bolzano n. 9 del 2018, nell’ambito del procedimento ordinario di approvazione, demanda alla Commissione provinciale per il territorio e il paesaggio;

che la disposizione impugnata contrasterebbe con il principio, desumibile dagli artt. 143, comma 9, e 145, comma 5, cod. beni culturali, secondo cui è affidata all’autorità di tutela la verifica istruttoria della conformità al piano paesaggistico degli strumenti urbanistici, con la conseguente violazione dei limiti posti alla potestà legislativa provinciale dall’art. 8 dello statuto speciale e dall’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.;

che gli artt. 24, comma 2, e 25, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 17 del 2019 hanno – rispettivamente – aggiunto il comma 1-bis all’art. 68 della legge prov. Bolzano n. 9 del 2018 e sostituito il comma 1 dell’art. 69 della stessa legge provinciale, prevedendo che il «Sindaco» o la «Sindaca» partecipino alle commissioni chiamate a esprimere il parere nell’ambito dei procedimenti per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di competenza del Comune (art. 68) e della Provincia (art. 69);

che anche queste disposizioni violerebbero i limiti posti alla potestà legislativa provinciale dall’art. 8 dello statuto speciale e dall’art. 117, secondo comma, lettere m) ed s), Cost., in quanto la prevista partecipazione di un organo politico alle citate commissioni ne comprometterebbe le funzioni di organi deputati a rendere valutazioni tecniche, in contrasto con l’art. 146, comma 6, cod. beni culturali e con il principio «cardine» della separazione tra organi politici e gestionali, costituente norma fondamentale di riforma economico-sociale desumibile dall’art. 107, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e dall’art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

che l’art. 34 della legge prov. Bolzano n. 17 del 2019 ha sostituito il comma 1 dell’art. 99 della legge prov. Bolzano n. 9 del 2018 con il seguente: «[n]el caso di un intervento su un bene sottoposto a tutela paesaggistica senza la prescritta autorizzazione, qualora il ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’articolo 86, comma 3, non sia possibile, l’autorità competente per il rilascio della stessa ordina al soggetto responsabile dell’abuso l’effettuazione di interventi compensativi equivalenti o il pagamento di una sanzione pecuniaria, ai sensi dell’apposito regolamento di attuazione. Qualora il danno provocato dall’intervento abusivo non risulti completamente eliminabile, nonostante l’intervento compensativo, si applica in aggiunta una sanzione pecuniaria»;

che anche questa disposizione violerebbe l’art. 8 dello statuto speciale e l’art. 117, secondo comma, lettere m) ed s), Cost., contrastando con i «[p]rincipi coessenziali al sistema della tutela paesaggistica» delineato agli artt. 167 e 181 cod. beni culturali, quali: a) l’indefettibilità della sanzione amministrativa ripristinatoria, salvi i casi espressamente previsti dal legislatore statale; b) la limitazione ai casi di minor rilievo dell’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria in luogo del ripristino, subordinatamente alla valutazione della compatibilità paesaggistica dell’opera abusiva; c) la coincidenza della valutazione di compatibilità paesaggistica dell’opera abusiva, sia ai fini della non applicazione della sanzione amministrativa ripristinatoria, sia ai fini dell’esclusione della sanzione penale; d) la necessaria applicazione della rimessione in pristino da parte del giudice penale in caso di condanna;

che il contrasto con quest’ultimo principio comporterebbe, altresì, la violazione della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento penale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.;

che, infine, l’indeterminatezza delle sanzioni non ripristinatorie, rimesse a un successivo regolamento, violerebbe la riserva di legge in materia di sanzioni amministrative, desumibile dall’art. 25, secondo comma, Cost.;

che la Provincia autonoma di Bolzano si è costituita in giudizio con atto depositato il 31 marzo 2020, chiedendo che le questioni siano dichiarate manifestamente inammissibili o infondate;

che nel corso del giudizio è entrata in vigore la legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 dicembre 2020, n. 15 (Modifiche della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, recante “Territorio e paesaggio”), i cui artt. 4, 15, 16, 17 e 28 hanno inciso sulle disposizioni della legge prov. Bolzano n. 9 del 2018 già modificate dalle disposizioni impugnate;

che il 9 marzo 2021 il Presidente del Consiglio dei ministri, in conformità alla delibera assunta dal Consiglio dei ministri nella seduta del 12 febbraio 2021, ha depositato in cancelleria atto di rinuncia al ricorso, spedito per la notificazione il 5 marzo 2021;

che il 31 marzo 2021 la Provincia autonoma di Bolzano, in conformità alla delibera n. 266 assunta dalla Giunta provinciale il 23 marzo 2021, ha depositato in cancelleria atto di accettazione della rinuncia.

Considerato che, ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione della controparte costituita, comporta l’estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze n. 43 del 2021, n. 266, n. 232, n. 221 e n. 216 del 2020).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Daria de PRETIS, Redattrice

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 30 aprile 2021.