ORDINANZA
N. 43
ANNO 2021
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Giancarlo
CORAGGIO;
Giudici: Giuliano
AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ,
Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria
Rosaria SAN GIORGIO,
ha pronunciato la
seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale della legge
della Regione Molise 24 dicembre 2018, n. 15 (Interpretazione autentica del
comma 3 dell’art. 5 della legge regionale 20 maggio 2015, n. 11), promosso
dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso
notificato il 1°-6 marzo 2019, depositato in cancelleria l’11 marzo 2019 ed
iscritto al n. 44 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell’anno 2019.
Visto l’atto di
costituzione della Regione Molise;
udito nella camera di
consiglio del 24 febbraio 2021 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;
deliberato nella camera
di consiglio del 25 febbraio 2021.
Ritenuto che, con ricorso iscritto al registro ricorsi n. 44 del
2019, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità
costituzionale della legge della Regione Molise 24 dicembre 2018, n. 15
(Interpretazione autentica del comma 3 dell’art. 5 della legge regionale 20
maggio 2015, n. 11), e, in particolare, dell’art. 1;
che tale norma dispone
che: «Il comma 3 dell’art. 5 della legge regionale 20 maggio 2015, n. 11
(Disciplina del sostegno dell’editoria locale), deve interpretarsi nel senso
che – consistendo l’obiettivo assorbente da realizzarsi tramite gli interventi
previsti dalla legge regionale n. 11/2015 nel rafforzare l’esercizio della
professione giornalistica nell’ambito dell’informazione regionale – i
contributi di cui alla stessa legge regionale sono erogati a titolo non
identico rispetto a quelli erogati dallo Stato i quali, a termini della legge
n. 448/1998, del D.P.R. n. 146/2017 e dell’articolo 1, comma 163, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, sono finalizzati a realizzare più ampi ed articolati
obiettivi di pubblico interesse»;
che la legge impugnata,
a parere del ricorrente, contrasterebbe con gli artt. 3, 97 e 104 della Costituzione,
in quanto configurerebbe un’interferenza con procedimenti giurisdizionali in
corso e una palese elusione del principio generale dell’irretroattività delle
norme, posto che introduce una norma di interpretazione autentica, con
efficacia retroattiva, in mancanza del necessario presupposto della situazione
di incertezza interpretativa, in violazione dei princìpi di ragionevolezza (a
causa dell’incongruo discostamento dai consolidati princìpi nazionali e
comunitari in tema di divieto di cumulo di agevolazioni e incentivi) e della
tutela dell’affidamento legittimamente sorto negli aventi diritto alla
contribuzione;
che, in particolare,
contrasterebbe con l’art.
97 Cost., in base al quale deve considerarsi esclusa la possibilità di
duplicazione di finanziamenti e deve essere garantito – in tutti i
procedimenti, come quello in esame, assimilabili a procedure di carattere
concorsuale, compresi quelli volti alla erogazione di contributi o benefici in
favore di specifiche categorie – il rispetto della par condicio tra
«concorrenti»; con il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. in
quanto, senza un ragionevole motivo, riserverebbe un trattamento di favore nei
confronti di alcuni degli aspiranti beneficiari, in detrimento di altri; con l’art. 104 Cost. «da
leggere in correlazione agli articoli 24 e 102 Cost.», nonché
con gli artt. 3
e 97 Cost. sotto
altro profilo, in quanto, in virtù del suo carattere retroattivo, inciderebbe
su una controversia già in atto da tempo con un unico gruppo editoriale locale
interessato storicamente alla problematica, introducendo un’interpretazione del
comma 3 dell’art. 5 della legge reg. Molise n. 11 del 2015 che si pone in
palese conflitto col giudicato rappresentato dalla sentenza del Consiglio di
Stato, quinta sezione, 1° ottobre 2018, n. 5619 e che interferisce, altresì,
con un giudizio attualmente in corso innanzi al giudice ordinario;
che si è costituita in
giudizio la Regione Molise, instando per l’inammissibilità del ricorso e
comunque per il suo rigetto e chiedendo di «dichiarare in ogni caso
costituzionalmente legittima» la norma impugnata;
che, nel corso del
giudizio, la legge reg. Molise n. 15 del 2018 è stata abrogata dall’art. 3
della legge della Regione Molise 27 settembre 2019, n. 10, recante «Modifiche
alla legge regionale 20 maggio 2015, n. 11 (Disciplina del sostegno
all’editoria locale)», la quale, peraltro, all’art. 4, ha disposto che i propri
effetti si producono anche sui procedimenti non conclusi, sulle domande di
contributi già presentate e non definite, e su quelli pendenti in giudizio;
che, il 21 aprile 2020,
la Regione Molise ha depositato memoria attestando la mancata applicazione
della legge regionale n. 15 del 2018, sulla base della nota prot. n. 63427/20
del 20 aprile 2020 del Direttore del primo dipartimento della Presidenza della
Giunta regionale, nella quale si dà atto che, nel periodo di vigenza della
impugnata legge regionale, non sono state disposte erogazioni di contributi in
diretta e concreta attuazione della legge stessa;
che, in data 20 luglio 2020,
veniva depositata dall’Avvocatura generale dello Stato istanza di rinvio
dell’udienza di discussione fissata per il successivo 21 luglio, in quanto con
nota in pari data il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della
Presidenza del Consiglio aveva rappresentato l’intendimento di proporre al
Governo, nel primo Consiglio dei ministri utile, la proposta di rinunciare al
ricorso in considerazione dell’intervenuta abrogazione della legge molisana
oggetto di impugnazione, e che, in accoglimento di tale istanza, la trattazione
del giudizio in esame veniva rinviata a nuovo ruolo e poi fissata per la camera
di consiglio del 24 febbraio 2021;
che, il Presidente del
Consiglio dei ministri il 28 luglio 2020 ha depositato atto di rinuncia al
ricorso, ritenendo venute meno le ragioni che avevano indotto all’impugnazione
delle disposizioni regionali indicate in ricorso;
che, con atto
depositato in data 8 ottobre 2020, la Regione Molise ha dichiarato di accettare
tale rinuncia.
Considerato che, ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita
dall’accettazione della controparte costituita, comporta l’estinzione del
processo (ex multis, ordinanze n. 266,
n. 232 e n. 221 del 2020).
Visti gli artt. 26,
secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, 9, comma 2, e 23 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara estinto il
processo.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO,
Presidente e Redattore
Roberto MILANA,
Direttore della Cancelleria
Depositata in
Cancelleria il 19 marzo 2021.