Ordinanza allegata alla Sentenza 26 marzo
2020, n. 56
ORDINANZA
25 FEBBRAIO
ANNO
2020
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Marta CARTABIA;
Giudici: Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI,
Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò
ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni
AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Visti gli atti relativi al giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 10-bis, comma 1, lettere a), b), e) e f), e commi 6,
7, 8 e 9, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in
materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica
amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019,
n. 12, promosso dalla Regione Calabria con ricorso depositato il 19 aprile 2019
(reg. ric. n. 52 del 2019).
Rilevato che nel giudizio sono intervenuti, ad adiuvandum, con atto depositato il 5 giugno 2019, la
«Associazione EFFE SERVIZI» e la «C.RO.NO. Service
società cooperativa», nonché, ad opponendum, con atto
depositato il 1° luglio 2019, la «Federazione Nazionale UGL Taxi» (UGL TAXI),
la «Associazione Tutela Legale Taxi», la «Federazione Taxi CISAL Provinciale
Roma» (FEDERTAXI), la «A.T.I. Taxi», la «TAM - Tassisti Artigiani Milanesi», la
«ANAR - Associazione Nazionale Autonoleggiatori Riuniti», il «TAXIBLU -
Consorzio Radiotaxi Satellitare società cooperativa» e i rispettivi
rappresentanti legali, in proprio, quali titolari di licenze per taxi e di
autorizzazioni per il noleggio con conducente.
Considerato che le associazioni intervenienti si
qualificano come rappresentanti degli interessi di categoria degli operatori
del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente, mentre le
società e le persone fisiche sono intervenute quali soggetti esercenti tali
servizi, portatori, dunque, di interessi individuali;
che, secondo il costante orientamento di questa
Corte, il giudizio di legittimità costituzionale in via principale si svolge
esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette
l'intervento di soggetti che ne siano privi, fermi restando per costoro, ove ne
ricorrano i presupposti, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale
eventualmente esperibili (ex plurimis, sentenze n. 5 del
2018 e allegata ordinanza letta all'udienza del 21 novembre 2017, n. 242, n. 110 e n. 63 del 2016,
n. 251 e n. 118 del 2015,
n. 278 del 2010;
ordinanza n. 213
del 2019);
che tale orientamento va tenuto fermo anche a
seguito delle modifiche delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale apportate con la delibera di questa Corte 8 gennaio 2020
(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2020), non incidendo
esse sui requisiti di ammissibilità degli interventi nei giudizi in via
principale;
che gli interventi vanno pertanto dichiarati
inammissibili.
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili, nel presente giudizio di
costituzionalità, gli interventi di «Associazione EFFE SERVIZI» e «C.RO.NO. Service società cooperativa», nonché gli interventi
di «Federazione Nazionale UGL Taxi» (UGL TAXI), «Associazione Tutela Legale
Taxi», «Federazione Taxi CISAL Provinciale Roma» (FEDERTAXI), «A.T.I. TAXI»,
«TAM - Tassisti Artigiani Milanesi», «ANAR - Associazione Nazionale
Autonoleggiatori Riuniti», «TAXIBLU - Consorzio Radiotaxi Satellitare società
cooperativa» e dei rispettivi rappresentanti legali, in proprio.
F.to: Marta Cartabia, Presidente