Ordinanza n. 88 del 2017

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 88

ANNO 2017

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Paolo                           GROSSI                                           Presidente

-           Giorgio                        LATTANZI                                        Giudice

-           Aldo                            CAROSI                                                   ”

-           Marta                           CARTABIA                                             ”

-      Mario Rosario              MORELLI                                                ”

-      Giancarlo                     CORAGGIO                                            ”

-      Giuliano                       AMATO                                                   ”

-      Silvana                         SCIARRA                                                ”

-      Daria                            de PRETIS                                               ”

-      Nicolò                          ZANON                                                   ”

-      Franco                         MODUGNO                                            ”

-      Augusto Antonio        BARBERA                                              ”

-      Giulio                          PROSPERETTI                                        ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 6-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, promosso dal Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte d’appello di Milano, nel procedimento vertente tra Edipower spa e il Ministero dello sviluppo economico ed altri, con ordinanza del 29 marzo 2016, iscritta al n. 92 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell’anno 2016.

Visti l’atto di costituzione di Edipower spa, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 21 marzo 2017 il Giudice relatore Nicolò Zanon;

uditi gli avvocati Federico Novelli per la Edipower spa e l’avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte d’appello di Milano, con ordinanza del 29 marzo 2016 (reg. ord. n. 92 del 2016), ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 6-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in riferimento agli «artt. 136, 2, 3 e 42 nonchè 24, 97 e 113 Cost.»;

che tale disposizione, censurata nella formulazione introdotta in sede di conversione in legge del decreto-legge, prevedeva che «[l]e somme incassate dai comuni e dallo Stato, versate dai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche, antecedentemente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 14-18 gennaio 2008, sono definitivamente trattenute dagli stessi comuni e dallo Stato»;

che il giudice a quo riferisce di essere chiamato a decidere il ricorso promosso da Edipower spa nei confronti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell’economia e delle finanze, dell’Agenzia del demanio e dell’Agenzia delle entrate, per la restituzione della somma di 2.168.250,00 euro, oltre interessi;

che tale somma era stata corrisposta dalla ricorrente a titolo di canone aggiuntivo unico quale corrispettivo della proroga decennale delle concessioni di grande derivazione idroelettrica nel territorio della Regione Lombardia, proroga inizialmente disposta dall’art. 1, comma 485, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)»;

che, in particolare, la disposizione da ultimo ricordata aveva prorogato di dieci anni, rispetto alle date di scadenza previste nei commi 6, 7 e 8 dell’art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica), tutte le grandi concessioni di derivazione idroelettrica, in corso alla data di entrata in vigore della legge, purché fossero effettuati congrui interventi di ammodernamento degli impianti;

che il comma 486 dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005 aveva previsto che il soggetto titolare della concessione versasse entro il 28 febbraio, per quattro anni, a decorrere dal 2006, un canone aggiuntivo unico, riferito all’intera durata della concessione;

che tuttavia, ricorda il giudice a quo, con sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2008 è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del comma 485 dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005, a causa della violazione della competenza regionale concorrente in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», di cui all’art. 117, comma terzo, Cost.;

che, in via consequenziale, tale sentenza aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del successivo comma 486;

che, nel 2009, in seguito alla decisione della Corte costituzionale, l’Agenzia del demanio aveva intrapreso iniziative al fine di individuare la procedura di restituzione delle somme versate a titolo di canone aggiuntivo per la proroga decennale;

che, nel frattempo, l’art. 15 del d.l. n. 78 del 2010, al comma 6-ter, lettere b) e d), prorogava ulteriormente le ricordate concessioni, senza prevedere canoni aggiuntivi, e, al comma 6-quinquies, stabiliva che le somme incassate dallo Stato e dai comuni prima della ricordata sentenza n. 1 del 2008 della Corte costituzionale fossero definitivamente trattenute;

che il giudice rimettente sottolinea come anche tale proroga sia stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 205 del 2011, ancora una volta per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost.;

che, proprio sulla base di tale decisione, la ricorrente chiedeva la restituzione delle somme versate a titolo di canone aggiuntivo per gli anni 2006 e 2007, cui faceva seguito la risposta negativa dell’Agenzia del demanio;

che la ricorrente inviava successivamente un’ulteriore richiesta di rimborso al Ministero per lo sviluppo economico, rimasta senza riscontro, cui faceva seguito una «formale diffida di pagamento agli Enti interessati»;

che il Ministero per lo sviluppo economico, con una nota, informava di avere restituito «alla fine del 2012 le somme relative al canone aggiuntivo versate da alcuni operatori idroelettrici nei limiti delle risorse riassegnate con la legge di assestamento del bilancio 2012 (Legge 16 ottobre 2012 n. 182)» e si riservava di dare riscontro a ulteriori istanze di restituzione dei canoni aggiuntivi solo all’esito di un quesito proposto all’Avvocatura generale dello Stato, volto a dirimere il contrasto interpretativo in ordine alla ripetibilità o meno di tali importi;

che, in punto di rilevanza, il rimettente osserva che – avendo la ricorrente versato il canone aggiuntivo unico per gli anni 2006 e 2007 – la disposizione censurata avrebbe «un’incidenza attuale e non meramente eventuale, non potendosi, nella decisione, prescindere dalla sua applicazione»;

che il giudice a quo assume di non poter interpretare la disposizione censurata in modo conforme a Costituzione, poiché tale attività interpretativa «non può estendersi fino alla disapplicazione diretta della disposizione ritenuta illegittima»;

che, secondo il rimettente, l’art. 15, comma 6-quinquies, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito dalla legge n. 122 del 2010, consentendo il trattenimento delle somme versate a titolo di canone aggiuntivo unico, prevederebbe una disciplina di salvaguardia degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base dell’art. 1, comma 486, della legge n. 266 del 2005, dichiarato costituzionalmente illegittimo;

che, in particolare – sottolineando che le decisioni di accoglimento della Corte costituzionale hanno effetto retroattivo, poiché incidono «fin dall’origine sulla validità e l’efficacia della norma dichiarata contraria alla Costituzione, salvo il limite delle situazioni giuridiche consolidate» – il giudice a quo rileva che la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con l’art. 136 Cost., poiché consoliderebbe gli effetti relativi ai versamenti eseguiti a titolo di canone aggiuntivo, nonostante la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme che prevedevano la proroga;

che vi sarebbe anche una violazione degli artt. 3 e 42 Cost., poiché, una volta venuta meno la proroga, l’art. 15, comma 6-quinquies, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito dalla legge n. 122 del 2010, imporrebbe ai concessionari di grandi derivazioni per uso idroelettrico una prestazione patrimoniale ingiustificata e «distorsiva del mercato concorrenziale tra produttori di energia elettrica»;

che, da ultimo, il giudice a quo ritiene che la disposizione censurata contrasterebbe anche con gli artt. 24, 97 e 113 Cost., in quanto, prevedendo il trattenimento delle somme versate per una concessione non prorogata, impedirebbe «la tutela giurisdizionale del diritto dei concessionari ad ottenere il rimborso delle somme indebitamente corrisposte vanificando l’effettività della tutela giurisdizionale di tale diritto di credito»;

che, con atto depositato il 18 maggio 2016, si è costituita in giudizio la ricorrente Edipower spa, chiedendo l’accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale sollevate;

che, con atto depositato il 31 maggio 2016, è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l’inammissibilità e, comunque, per la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate;

che, anzitutto, l’Avvocatura generale dello Stato ritiene che il giudice rimettente abbia omesso di considerare nel proprio giudizio l’art. 1, comma 671, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»;

che tale ultima disposizione – al fine di adeguare il quadro normativo alle sentenze della Corte costituzionale n. 205 del 2011 e n. 1 del 2008 – ha modificato la disposizione censurata, eliminando la previsione del trattenimento da parte dello Stato delle somme versate a quest’ultimo, e ha autorizzato la spesa di dodici milioni di euro per completare la restituzione di tali somme ai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche;

che, secondo la difesa statale, il giudice a quo avrebbe dovuto porsi il problema dell’influenza dello «ius superveniens sulla domanda proposta» e, quindi, una corretta ricostruzione del quadro normativo di riferimento avrebbe consentito al rimettente di considerare la ricordata novella «pienamente satisfattiva della pretesa avanzata dal soggetto ricorrente»;

che, per tali ragioni, la difesa statale chiede che le questioni all’esame della Corte costituzionale siano dichiarate manifestamente inammissibili;

che, nel merito, l’Avvocatura generale dello Stato assume che, mentre con la sentenza n. 1 del 2008 la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittima, in via consequenziale, la previsione del pagamento del canone aggiuntivo unico, così non ha fatto, in ordine al trattenimento delle somme, con la successiva sentenza n. 205 del 2011, di talché parrebbe «sussistere un chiaro indizio, a contrario, di un giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 15 comma 6-quinquies del D.L. n. 78/2010»;

che, in ogni caso, le questioni sollevate dal Tribunale regionale delle acque pubbliche sarebbero manifestamente infondate, anzitutto poiché il legislatore avrebbe inteso «adeguare gradualmente l’ordinamento giuridico alla dichiarazione d’incostituzionalità resa con la sent. n. 1/2008» e, in secondo luogo, in quanto la disposizione censurata – come modificata dalla legge n. 208 del 2015 – già prevede la restituzione delle somme versate in modo pienamente conforme alle decisioni della Corte costituzionale;

che, per tutti gli illustrati argomenti, l’Avvocatura generale dello Stato ritiene che non siano ravvisabili le ulteriori violazioni della Costituzione prospettate dall’ordinanza di rimessione;

che, infine, con atto depositato fuori termine, Edipower spa chiede che venga dichiarata «l’improcedibilità del giudizio di costituzionalità» per essere «venuta meno l’utilità della eventuale pronuncia di incostituzionalità della norma», poiché, a fronte della modifica normativa introdotta dalla legge n. 208 del 2015, le somme versate allo Stato di cui si chiedeva la restituzione sono state effettivamente rimborsate nelle more del giudizio.

Considerato che il Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte d’appello di Milano ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 6-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 42, 97, 113 e 136 della Costituzione;

che l’ordinanza del giudice a quo, depositata in cancelleria in data 29 marzo 2016, considera, quale disposizione oggetto del giudizio di legittimità costituzionale, quella introdotta dalla legge n. 122 del 2010, in sede di conversione del decreto legge n. 78 del 2010;

che, in tale formulazione, la disposizione prevedeva che «[l]e somme incassate dai comuni e dallo Stato, versate dai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche, antecedentemente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 14-18 gennaio 2008, sono definitivamente trattenute dagli stessi comuni e dallo Stato»;

che, ad avviso del giudice rimettente, il trattenimento da parte dello Stato delle somme versate dai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche sarebbe stato disposto in contrasto rispetto a quanto statuito dalle sentenze n. 1 del 2008 e n. 205 del 2011 di questa Corte, conseguendone la violazione dell’art. 136 Cost., nonché degli artt. 2, 3, 24, 42, 97 e 113 Cost.

che tuttavia, come correttamente eccepisce l’Avvocatura dello Stato, il giudice rimettente non ha tenuto conto di quanto disposto dall’art. 1, comma 671, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»;

che tale disposizione – entrata in vigore il 30 dicembre 2015, quindi in data anteriore al deposito dell’ordinanza di rimessione – ha previsto, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 1 del 2008 e n. 205 del 2011, la soppressione, nella disposizione censurata, del trattenimento da parte dello Stato delle somme versate a quest’ultimo, autorizzando la spesa di dodici milioni di euro per completare la restituzione di tali somme ai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche;

che, nel momento in cui il giudice a quo ha deciso la rimessione della questione di legittimità costituzionale, il legislatore aveva già modificato, dunque, la disposizione oggetto di censura, proprio al fine di adeguare il quadro normativo alle sentenze della Corte costituzionale n. 205 del 2011 e n. 1 del 2008;

che, pertanto, l’erronea ed incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento mina irrimediabilmente l’iter argomentativo posto a base della valutazione di rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, in guisa tale da determinare la loro manifesta inammissibilità (ex multis, ordinanze n. 209, n. 115 e n. 90 del 2015).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 6-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 42, 97, 113 e 136 della Costituzione, dal Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte d’appello di Milano, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Nicolò ZANON, Redattore