Sentenza n. 307 del 2008

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SENTENZA N. 307

ANNO 2008

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

-                Franco                           BILE                              Presidente

-                Giovanni Maria                FLICK                           Giudice

-                         Francesco             AMIRANTE                        "

-                Ugo                                DE SIERVO                        "

-                Alfio                               FINOCCHIARO                   "

-                Alfonso                          QUARANTA                        "

-                Luigi                               MAZZELLA                        "

-                Gaetano                         SILVESTRI                          "

-                Sabino                           CASSESE                            "

-                Maria Rita                       SAULLE                              "

-                Giuseppe                        TESAURO                           "

-                Paolo Maria                    NAPOLITANO                    "

 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 17 aprile 2002, n. 133 (Doc. IV-quater, n. 7), relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall’onorevole Silvio Berlusconi nei confronti di Carlo Caracciolo di Castagneto, promosso dalla Corte d’appello di Roma, sezione quarta penale, con ricorso notificato il 23 dicembre 2004, depositato in cancelleria il 31 dicembre 2004 ed iscritto al n. 33 del registro conflitti 2004.

Visto l’atto di costituzione della Camera dei deputati;

udito nell’udienza pubblica del 12 febbraio 2008 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro;

udito l’avvocato Massimo Lucani per la Camera dei deputati.

Ritenuto in fatto

1. – Con ordinanza-ricorso del 19 giugno 2003, la Corte d’appello di Roma, sezione quarta penale, ha promosso conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera adottata il 17 aprile 2002 (Doc. IV-quater, n. 7), con la quale – in conformità alla proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere – è stato dichiarato che i fatti, per i quali il deputato Silvio Berlusconi è sottoposto a procedimento penale per il reato di diffamazione nei confronti di Carlo Caracciolo di Castagneto, riguardano opinioni espresse nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

La Corte ricorrente espone che l’onorevole Berlusconi è imputato «del reato di cui agli artt. 595 c.p., 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e 30 della legge 6 agosto 1990 n. 223, per avere rilasciato, nel corso della trasmissione radiofonica “Radio anch’io”, in onda il 30 novembre 1999, dichiarazioni che qui si devono intendere integralmente riportate, con le quali si offendeva, anche mediante l’attribuzione di fatti determinati, la reputazione di Carlo Caracciolo di Castagneto, in proprio e nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione della “Gruppo Editoriale Espresso spa”, di cui fa parte il quotidiano “La Repubblica”, affermando, tra l’altro: “dispiace che naturalmente tutti i giornali che hanno barattato l’impunità, parlo esplicitamente della Repubblica, che anche oggi continua a intervenire modificando le cose, che hanno barattato l’impunità del loro editore offrendosi a questo partito dei giudici, dei giudici giacobini, come la gazzetta giustizialista che ha sempre sostenuto le loro posizioni, continuino a non raccontare ciò che gli italiani, invece, che sono saggi, sanno”.»

Ricorda la Corte che davanti a sé pende l’impugnazione, proposta dal pubblico ministero, avverso la sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma, con la quale si è dichiarato non luogo a procedere nei confronti dell’onorevole Berlusconi, ai sensi dell’art. 68 Cost., ritenendo che le opinioni dallo stesso manifestate nella intervista radiofonica costituissero opinioni che «da tempo, formavano oggetto di doglianze espresse in molteplici atti di sindacato ispettivo, in Parlamento, da esponenti del suo partito e di quella opposizione parlamentare che lo riconosce come proprio leader».

Nelle more del giudizio, è pervenuta la deliberazione della Camera dei deputati del 17 aprile 2002, secondo la quale i fatti concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni.

La Corte ricorrente, richiamata la giurisprudenza costituzionale in materia, ha sottolineato: a) che, ai fini dell’applicazione dell’art. 68 Cost., non è sufficiente che le opinioni espresse fuori dalla sede parlamentare siano genericamente inerenti all’esercizio delle funzioni, né basta la semplice comunanza di argomenti o l’identità di contesto tra le dichiarazioni e gli atti tipici, ma è necessaria una identificabilità della dichiarazione quale espressione di attività parlamentare e non genericamente politica; con la conseguenza che gli atti extra moenia sono insindacabili solo in caso di corrispondenza sostanziale di contenuto con atti tipici e ove siano riproduttivi di opinione precedentemente (o contestualmente) espressa in sede parlamentare; b) che la questione dei rapporti anomali tra politica, magistratura e stampa è materia troppo vasta e indefinita e costituisce solo il quadro entro cui si inseriscono le esternazioni rilevanti nel processo; c) che non risulta che, in occasione dell’attività parlamentare tipica, l’on. Berlusconi (o altro parlamentare) abbia mai espresso l’opinione che “La Repubblica” (o altro giornale) abbia barattato l’impunità del suo editore aderendo al «partito dei giudici giacobini»; d) che gli atti parlamentari richiamati nella delibera della Camera (e prima dal GUP) non fanno riferimento a tale accordo criminoso, ma si inseriscono nel quadro generale suddetto; e) che una qualche comunanza di argomenti può rinvenirsi in una interrogazione presentata da altri parlamentari di “Forza Italia” in epoca successiva (20 gennaio 2000), pertanto irrilevante secondo un principio già affermato dalla Corte costituzionale. Infine, il giudice a quo, richiamato l’orientamento della Corte di cassazione secondo cui la “comunicazione” è elemento essenziale della funzione parlamentare e il collegamento non può dipendere da criteri formali (sentenze n. 16195 del 2002 e n. 8742 del 1999), sostiene che la “comunicazione” non può confondersi con l’aggressione all’altrui reputazione al di fuori di ogni controllo, anche parlamentare, e che, essendo la “comunicazione” elemento strutturale del reato di diffamazione, è necessario un bilanciamento degli interessi attraverso l’individuazione del confine della liceità, anche con criteri formali, per non approdare alla irresponsabilità.

La Corte d’appello conclude nel senso che la Camera, erroneamente esercitando il proprio potere con la delibera di insindacabilità adottata, ha leso le attribuzioni costituzionali dell’autorità giudiziaria, e, pertanto, chiede l’annullamento della suddetta delibera.

2. – Il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 397 del 2004, depositata il 21 dicembre 2004, e notificata, a cura del ricorrente, unitamente all’atto introduttivo del giudizio, alla Camera dei deputati in data 23 dicembre 2004. Il successivo 31 dicembre la stessa ricorrente ha provveduto ad effettuare il deposito presso la cancelleria di questa Corte.

3. – Si è costituita nel giudizio la Camera dei deputati, la quale, riservandosi di identificare compiutamente le ragioni di irricevibilità, inammissibilità e improcedibilità del conflitto, ha concluso, nel merito, per la sua infondatezza, rilevando il fondamento politico delle dichiarazioni in relazione alle quali si procede a carico del deputato e la sussistenza di nesso funzionale tra le stesse e gli atti tipici di funzione.

In proposito, si richiamano una serie di interrogazioni ed interpellanze, presentate, a partire da un’epoca notevolmente anteriore, da deputati e senatori appartenenti allo stesso gruppo parlamentare dell’imputato, nelle quali si manifestava l’opinione di una indebita commistione tra mondo della carta stampata, con particolare riferimento al gruppo “L’Espresso”, e settori della magistratura; e se ne fa discendere la sussistenza del nesso funzionale con le dichiarazioni rese dal deputato, relative a ritenuti illegittimi intrecci fra giornalismo e magistratura, ed al favor di quest’ultima nei confronti del quotidiano “La Repubblica”, ricambiato dall’atteggiamento giustizialista del predetto giornale. Il contenuto delle dichiarazioni per le quali si procede a carico del predetto deputato sarebbe, dunque, corrispondente, al di là della diversità di alcune delle parole adoperate, a quello degli atti tipici di funzione richiamati dalla difesa della Camera, a prescindere dalla identità del parlamentare dichiarante, avuto riguardo alla funzione oggettiva di tutela delle istituzioni rappresentative, e non dei singoli membri delle stesse, cui è preordinata la guarentigia di cui all’art. 68, primo comma, della Costituzione. Sotto tale profilo, si sollecita una revisione dell’indirizzo della giurisprudenza costituzionale in tema di nesso funzionale.

In una successiva memoria, la Camera dei deputati ha richiesto la declaratoria di improcedibilità ovvero di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, in considerazione della entrata in vigore della legge 20 febbraio 2006, n. 46, che ha modificato il regime dei gravami contro le sentenze di proscioglimento, disponendo, tra l’altro, all’art. 10, comma 1, che l’appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dall’imputato o dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della legge stessa viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile.

Nel merito, la Camera insiste per la infondatezza del ricorso.

4. – Nell’imminenza della data fissata per la udienza pubblica, la difesa della Camera dei deputati ha depositato una memoria con la quale insiste nelle conclusioni già rassegnate, richiamando le argomentazioni svolte in merito alla improcedibilità del conflitto, che, peraltro, non tenevano, ovviamente, conto della sopravvenuta sentenza della Corte n. 26 del 2007, e ribadendo la infondatezza delle censure prospettate dalla ricorrente, alla luce della configurabilità del nesso funzionale tra gli atti tipici della funzione parlamentare già citati nella memoria di costituzione e le dichiarazioni in oggetto. In proposito, si sottolinea che, quando la manifestazione di opinione extra moenia si inserisce in un contesto politico-parlamentare, ed è espressione di politica parlamentare, non si tratterebbe di una generica manifestazione di opinione politica, ma di una più puntuale e giuridicamente qualificata opinione, specificamente legata alla discussione parlamentare.

Nella memoria si aggiunge che la paternità delle dichiarazioni rese intra ed extra moenia non avrebbe alcun rilievo al fine dell’attivazione della garanzia di cui all’art. 68, primo comma, della Costituzione. La logica della guarentigia costituzionale, che tutela la istituzione e non il singolo, suggerirebbe di agganciare il nesso funzionale all’intera attività parlamentare di tutti i componenti le Assemblee rappresentative. Tale conclusione troverebbe conferma nell’art. 67 della Costituzione, secondo il quale ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato: proprio perché non vi è vincolo di mandato, sarebbe la Nazione intera ad avere in ciascuno dei parlamentari rappresentazione e rappresentanza.

Infine, nella imminenza della data fissata per la udienza pubblica, a seguito di rinvio a nuovo ruolo, la difesa della Camera dei deputati ha depositato altra memoria, con la quale ribadisce le proprie conclusioni, in particolare insistendo per la declaratoria di inammissibilità del conflitto, alla stregua della ritenuta mancanza, nell’atto introduttivo del giudizio, di una compiuta esposizione dei presupposti di fatto del conflitto; e, nel merito, per la infondatezza dello stesso, in considerazione del nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia dal deputato di cui si tratta ed alcuni atti tipici del mandato parlamentare, nesso ritenuto tanto più evidente in considerazione del ruolo di leader dell’opposizione rivestito dal deputato medesimo all’epoca cui risalgono le dichiarazioni in questione.

Considerato in diritto

1. – La Corte d’appello di Roma, sezione quarta – nel corso del giudizio di appello promosso dal pubblico ministero avverso la sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma, con la quale si dichiarava non luogo a procedere nei confronti del deputato Berlusconi – ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato in relazione alla deliberazione della Camera dei deputati, adottata nella seduta del 17 aprile 2002 (Doc. IV-quater, n. 7), con la quale è stato dichiarato che i fatti per i quali è in corso il predetto procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata nei confronti di Carlo Caracciolo di Castagneto, in proprio e nella qualità di Presidente del consiglio di amministrazione del Gruppo editoriale l’Espresso s.p.a, di cui fa parte il quotidiano “La Repubblica”, riguardano opinioni espresse dal parlamentare nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

2. – Preliminarmente, deve essere confermata l’ordinanza n. 397 del 2004, con la quale questa Corte ha ritenuto l’esistenza della materia di un conflitto, la cui soluzione spetta alla sua competenza, per la sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo, impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilità.

3. – Il ricorso è inammissibile.

3.1. – L’autorità giudiziaria, la quale propone il conflitto di attribuzione, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, ha l’onere, per il principio di completezza ed autosufficienza del ricorso, di riportare le dichiarazioni addebitate al parlamentare in modo tale da consentire a questa Corte di raffrontarle con il contenuto di atti tipici della funzione (sentenza n. 271 del 2007).

Questa Corte, in altre occasioni, ha evidenziato che la mancanza di tale puntuale riproduzione determina il difetto di un requisito essenziale (sentenze nn. 368 e 305 del 2007).

E’ pur vero che è stata ritenuta sufficiente, a tali fini, la riproduzione delle dichiarazioni del deputato quali risultanti dal capo di imputazione (sentenza nn. 97 e 28 del 2008 e nn. 291, 97 e 53 del 2007); peraltro, con riguardo al caso di specie, il capo di imputazione, riportato nell’atto introduttivo del giudizio, rinvia, per la descrizione dei fatti, a dichiarazioni che «qui si intendono integralmente riportate», senza che le stesse risultino dagli atti. Lo stesso capo di imputazione si limita, poi, a riportare solo una fra le varie affermazioni che la rimettente ritiene offensive della reputazione del querelante.

La Corte ricorrente non ha, pertanto, fornito gli elementi per accertare la sussistenza o meno del nesso funzionale fra dichiarazioni rese extra moenia e attività parlamentare, limitandosi a prospettare una ipotesi di offensività in ordine alle dichiarazioni medesime, senza enunciarle, e rendendo, così, impossibile a questa Corte di svolgere il compito ad essa riservato, in sede di decisione del conflitto di attribuzione, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

Le carenze descritte comportano la non autosufficienza dell’atto introduttivo del presente giudizio che si traduce, a norma degli artt. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), e 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nel difetto di un requisito essenziale del ricorso, che deve, conseguentemente, essere dichiarato inammissibile.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dalla Corte di appello di Roma, quarta sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati, con l’atto indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 luglio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2008.