Sentenza n. 40 del 2007

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SENTENZA N. 40

 

ANNO 2007

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

-      Franco                             BILE                                             Presidente

 

-      Giovanni Maria               FLICK                                              Giudice

 

-      Francesco                        AMIRANTE                                         "

 

-      Ugo                                 DE SIERVO                                         "

 

-      Romano                           VACCARELLA                                   "

 

-      Paolo                               MADDALENA                                    "

 

-      Alfio                                FINOCCHIARO                                  "

 

-      Alfonso                           QUARANTA                                        "

 

-      Franco                             GALLO                                                 "

 

-      Luigi                                MAZZELLA                                         "

 

-      Gaetano                           SILVESTRI                                          "

 

-      Sabino                             CASSESE                                             "

 

-      Maria Rita                       SAULLE                                               "

 

-      Giuseppe                         TESAURO                                            "

 

-      Paolo Maria                     NAPOLITANO                                    "

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale della delibera legislativa Regione Siciliana approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 20 gennaio 2006 (disegno di legge n. 1095, stralcio XII) recante «Riproposizione di norme concernenti il personale del Corpo forestale della Regione», promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 27 gennaio 2006, depositato in cancelleria il 6 febbraio 2006 ed iscritto al n. 17 del registro ricorsi 2006.

 

            Visto l’atto di costituzione della Regione Siciliana;

 

            udito nell’udienza pubblica del 23 gennaio 2007 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

 

            uditi l’avvocato dello Stato Sergio Sabelli per il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana e gli avvocati Michele Arcadipane e Giovanni Carapezza Figlia per la Regione Siciliana.

 

Ritenuto in fatto

 

            1. – Con ricorso notificato il 27 gennaio 2006 e depositato il 6 febbraio 2006, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha proposto, in riferimento agli artt. 3, 39, 51 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 20 gennaio 2006 (disegno di legge n. 1095, stralcio XII), recante «Riproposizione di norme concernenti il personale del Corpo forestale della Regione».

 

            Il ricorrente espone di aver impugnato in precedenza il disegno di legge n. 1084, approvato dalla medesima Assemblea il 17 dicembre 2005, recante «Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della regione per l’esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie», il quale era stato poi promulgato come legge della Regione Siciliana 22 dicembre 2005, n. 19 (Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie) con omissione delle parti impugnate.

 

Successivamente, prosegue il ricorrente, in sede di Commissione bilancio erano stati elaborati tredici testi normativi che in alcuni casi contenevano la mera riscrittura delle norme già censurate, in altri la rivisitazione del testo precedentemente approvato.

 

In particolare, la delibera oggetto dell’attuale impugnazione, a parere del Commissario dello Stato, ripropone con modifiche il testo dell’art. 19, comma 15, del disegno di legge n. 1084, ma non supererebbe i motivi dell’impugnativa in precedenza proposta per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., le cui argomentazioni dovrebbero intendersi integralmente  richiamate nel nuovo ricorso.

 

Ai predetti motivi di illegittimità costituzionale, il ricorrente aggiunge la denuncia del contrasto della predetta delibera con l’art. 39 Cost., contrasto derivante dal fatto che la stessa conterrebbe una puntuale disciplina del trattamento giuridico ed economico degli appartenenti al  Corpo forestale della Regione siciliana, trascurando così che tale materia richiederebbe il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.

 

In particolare, la norma censurata non terrebbe conto dell’impegno assunto dalla Regione con l’art. 110 del contratto collettivo regionale di lavoro relativo al quadriennio 2002-2005, il quale ha fatto espresso richiamo all’attività di un istituendo comitato composto da rappresentanti dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione siciliana, dell’amministrazione regionale e delle organizzazioni sindacali firmatarie, allo scopo di approfondire gli aspetti di carattere giuridico ed economico della materia nello specifico settore in vista della stipula di un ulteriore contratto integrativo. La disposizione impugnata, pertanto, si porrebbe in contrasto con il diritto dei lavoratori di partecipare, attraverso le proprie rappresentanze, alla definizione di materie ed istituti di specifico interesse, violando così l’art. 39 della Costituzione.

 

            2. – Si è costituita la Regione Siciliana che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato.

 

            L’inammissibilità del ricorso deriverebbe, per le censure sollevate in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost., dal fatto che il Commissario dello Stato si sarebbe limitato a rinviare ai motivi contenuti in un altro ricorso e, per quella formulata in riferimento all’art. 39 Cost., dal fatto che essa sarebbe sorretta unicamente da inadeguate e scarne motivazioni prive di soddisfacenti argomentazioni logiche.

 

            Nel merito, la Regione sostiene la legittimità della delibera legislativa impugnata, la quale si limiterebbe ad inserire, nell’ambito delle dotazioni organiche del Corpo forestale della Regione siciliana, gli stessi ruoli previsti per il Corpo forestale dello Stato.

 

            Né, ad avviso della Regione, potrebbe pervenirsi a diversa conclusione facendo leva sull’art. 110 del contratto collettivo regionale di lavoro relativo al quadriennio 2002-2005, sia perché l’autonomia collettiva non esclude la legittimità di limiti legali della stessa, sia perché il Corpo forestale regionale costituisce una forza di polizia e, pertanto, la sua disciplina non potrebbe che essere soggetta  a riserva di legge, in conformità con quanto stabilito dall’art. 2, comma 1, lettera e) della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale). La sottrazione del Corpo forestale alla contrattazione collettiva sarebbe, poi, confermata dall’art. 76 della legge della Regione Siciliana 6 aprile 1996, n. 16 (Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione), il quale, in materia di riordino delle carriere del personale del Corpo forestale della Regione e del personale amministrativo ad esso collegato, rinvierebbe ai principi contenuti nell’art. 2 della legge n. 421 del 1992, nella legge 6 marzo 1992, n. 216 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell’Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all’esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici) e nelle altre norme concernenti il Corpo forestale dello Stato.

 

            Infine, la Regione deduce che l’attribuzione, ad un Comitato quale quello contemplato dall’art. 110 del citato contratto collettivo regionale di lavoro, di compiti condizionanti l’esercizio della potestà legislativa regionale si porrebbe in contrasto con la competenza legislativa esclusiva della Regione Siciliana in tema di stato giuridico ed economico del proprio personale stabilita dall’art. 14, lettera q), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana, approvato col decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455).

 

Considerato in diritto

 

            1. – Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha proposto, in riferimento agli artt. 3, 39, 51 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 20 gennaio 2006 (disegno di legge n. 1095, stralcio XII), recante «Riproposizione di norme concernenti il personale del Corpo forestale della Regione».

 

            Tale delibera consta di due articoli.

 

L’art. 1 stabilisce che, in attesa della riforma del Corpo forestale regionale, sono istituiti, per il personale direttivo e non direttivo del Corpo medesimo, i medesimi ruoli contemplati, dalla legislazione statale, per il Corpo forestale dello Stato (comma 1), con contestuale soppressione dei ruoli previsti dalla precedente normativa regionale (comma 10). L’art. 1, inoltre, dispone in materia di inquadramento del personale direttivo e non direttivo (commi 2 e 3), rinvia ad un successivo decreto del Presidente della Regione per la definizione delle competenze, dell’ordinamento professionale, dell’articolazione in posizioni all’interno delle rispettive categorie e dell’organico (comma 4), individua le procedure concorsuali da attuare per far fronte al fabbisogno organico dei ruoli da essa istituiti (comma 5), ribadisce che al personale del Corpo forestale regionale si applica il contratto dei dipendenti regionali (comma 6), detta disposizioni in materia di indennità mensile pensionabile (commi 6 e 7), prevede una disciplina transitoria (comma 8) e, infine, assicura la copertura finanziaria dell’intervento legislativo (comma 9). L’art. 2 dispone in tema di entrata in vigore del testo legislativo.

 

            2. – Il Commissario dello Stato deduce che le disposizioni ora illustrate ripropongono con alcune modifiche quelle contenute nell’art. 19, comma 15, del disegno di legge n. 1084, approvato dall’Assemblea regionale siciliana il 7 dicembre 2005, recante «Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della regione per l’esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie».

 

Contro tale disposizione (ed altre contenute nella medesima delibera legislativa) il Commissario dello Stato aveva proposto un ricorso in ordine al quale questa Corte, con ordinanza n. 204 del 2006, ha dichiarato cessata la materia del contendere, perché la predetta delibera nel frattempo era stata promulgata come legge della Regione Siciliana 22 dicembre 2005, n. 19 (Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie) con omissione delle parti impugnate.

 

Ad avviso del Commissario dello Stato la delibera legislativa oggetto dell’attuale impugnazione non supererebbe i motivi di quella in precedenza proposta per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.

 

Il ricorrente, però, a sostegno del dedotto contrasto con i predetti parametri costituzionali, si limita a richiamare le argomentazioni svolte nel suo precedente ricorso definito con la citata ordinanza n. 204 del 2006.

 

Con riferimento a tali parametri, la questione è inammissibile, perché motivata per relationem.  Infatti, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che, in virtù del principio della necessaria autosufficienza dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità costituzionale, il ricorso in via principale non solo deve identificare esattamente la questione nei suoi termini normativi, ma deve anche contenere una seppur sintetica argomentazione di merito, a sostegno della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale della legge (si vedano le sentenze n. 139 del 2006, n. 450 del 2005 e n. 384 del 1999).

 

3. – Con riferimento all’art. 39 Cost., il Commissario dello Stato si duole del fatto che la delibera legislativa impugnata avrebbe trascurato il diritto dei lavoratori a partecipare, mediante le rappresentanze sindacali, alla definizione del trattamento applicabile al loro rapporto di lavoro e, in particolare, avrebbe vanificato l’obbligo che l’amministrazione regionale aveva assunto con l’art. 110, comma 2, del contratto collettivo regionale di lavoro relativo al quadriennio 2002-2005.

 

Sotto questo profilo la questione non è fondata.

 

L’art. 110, comma 2, del menzionato contratto collettivo stabilisce che «entro 15 giorni dall’entrata in vigore del presente accordo l’Aran Sicilia insedierà un apposito Comitato con la partecipazione di rappresentanti della stessa agenzia e dell’Amministrazione forestale e rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del presente contratto, al fine di approfondire gli aspetti di carattere giuridico riguardanti il Corpo forestale della Regione siciliana e proporre, entro 90 giorni dalla istituzione, i conseguenti provvedimenti da adottare».

 

Circa i rapporti tra la legge e l’autonomia collettiva garantita dall’art. 39 Cost., questa Corte ha più volte affermato che detta autonomia può essere legittimamente compressa o annullata nei suoi esiti concreti dal legislatore solamente quando essa introduca un trattamento deteriore rispetto a quanto previsto dalla legge ovvero quando sussista l’esigenza di salvaguardia di superiori interessi generali (sentenze n. 393 del 2000, n. 143 del 1998, n. 124 del 1991).

 

Nella presente fattispecie, tuttavia, le norme impugnate dal Commissario dello Stato non contengono né compressione, né tantomeno annullamento degli esiti della contrattazione collettiva riferiti al rapporto di lavoro del personale del Corpo forestale della Regione siciliana.

 

In particolare, quanto al trattamento economico, l’art. 110, comma 1, del citato contratto collettivo per il quadriennio 2002-2005 stabilisce l’applicazione al personale del Corpo forestale regionale di tutti gli istituti a carattere economico disciplinati nel contratto collettivo medesimo.Tale disposizione non è stata incisa dalla delibera impugnata.

 

Quanto, invece, al comma 2 del medesimo art. 110, si osserva che esso si limita a contemplare l’istituzione di un comitato composto da rappresentanti di entrambe le parti del rapporto al mero scopo di approfondire soltanto gli aspetti di carattere giuridico riguardanti il Corpo forestale della Regione siciliana e di proporre i conseguenti provvedimenti da adottare.

 

La clausola contrattuale, dunque, non stabilisce che la materia dell’ordinamento professionale del personale forestale deve costituire oggetto di autonoma determinazione in sede negoziale. Al comitato da essa previsto è affidato semplicemente il compito di elaborare «proposte» (e non, quindi, di concludere accordi sindacali) per «i conseguenti provvedimenti da adottare» (e, dunque, neppure si prevede un’esclusiva competenza della fonte contrattuale a disciplinare le materie oggetto delle proposte elaborate dal comitato). 

 

Si aggiunga che, alla data di approvazione della delibera impugnata (20 gennaio 2006), era già ampiamente scaduto il termine entro il quale, secondo le stesse previsioni dell’art. 110 del contratto collettivo, il comitato avrebbe dovuto formulare le proprie proposte. Il ricorrente, però, non ha fornito alcuna indicazione circa l’effettiva elaborazione, da parte del comitato, di qualche proposta circa la materia sulla quale essa sarebbe intervenuta. Pertanto non è possibile neppure verificare se la delibera legislativa in questione abbia disatteso l’attività svolta dal comitato, essendo incerto addirittura se quest’ultimo si sia costituito e se abbia formulato qualche proposta in tema di ordinamento del personale.

 

In conclusione, in considerazione dei termini nei quali è stata formulata la censura, non è possibile pervenire alla conclusione che l’attività legislativa della Regione abbia compresso indebitamente l’autonomia negoziale collettiva.

 

Per questi motivi

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

            dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 20 gennaio 2006 (disegno di legge n. 1095, stralcio XII), recante «Riproposizione di norme concernenti il personale del Corpo forestale della Regione» proposta, in riferimento agli articoli 3, 51 e 81 della Costituzione, con il ricorso in epigrafe;

 

            dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della suddetta delibera legislativa approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 20 gennaio 2006 (disegno di legge n. 1095, stralcio XII) proposta, in riferimento all’articolo 39 della Costituzione, con il ricorso in epigrafe.

 

            Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 2007.

 

F.to:

 

Franco BILE, Presidente

 

Luigi MAZZELLA, Redattore

 

Depositata in Cancelleria il 20 febbraio 2007.