SENTENZA N. 319
ANNO 2005
Commento alla decisione di
Elena Bindi e Marco Mancini
per gentile concessione della Rivista telematica Federalismi.it
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
- Piero
Alberto CAPOTOSTI Presidente
- Fernanda CONTRI Giudice
- Guido NEPPI MODONA "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni
Maria FLICK "
-
Francesco AMIRANTE "
-
Ugo DE
SIERVO "
-
Romano VACCARELLA "
-
Paolo MADDALENA "
-
Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
SENTENZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 23
gennaio 2004, n. 2 (Istituzione corsi di formazione professionale per
l'esercizio dell'arte ausiliaria della professione sanitaria di
massaggiatore-capo bagnino degli stabilimenti idroterapici), promosso con
ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 9 aprile 2004,
depositato in cancelleria il 19 successivo ed iscritto al n. 47 del registro
ricorsi 2004.
Udito nell'udienza pubblica del
5 luglio 2005 il Giudice relatore Franco Bile;
udito l'avvocato dello Stato
Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto in fatto
Con ricorso notificato il 9 aprile 2004
e depositato il successivo 19 aprile, il Presidente del Consiglio dei ministri
ha impugnato, in via principale, la legge della Regione Abruzzo 23 gennaio
2004, n. 2 (Istituzione corsi di formazione professionale per l'esercizio
dell'arte ausiliaria della professione sanitaria di massaggiatore-capo bagnino
degli stabilimenti idroterapici), che affida alla Regione l'istituzione e
l'organizzazione di corsi di formazione professionale per l'abilitazione
all'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore-capo
bagnino degli stabilimenti idroterapici (art. 1, comma 1); indica l'obiettivo
da perseguire mediante tali corsi (art. 1, comma 2); demanda alla Giunta
regionale di emanare linee guida per la realizzazione dei corsi e di
specificarne «durata», «programmi di studio» e «modalità di valutazione finale»
(art. 2, comma 1); attribuisce alla stessa Giunta il compito di stabilire i
requisiti delle strutture pubbliche e private necessari per ottenere dalla
Direzione regionale sanità l'autorizzazione ad effettuare i corsi, nonché di
individuarne i requisiti necessari per l'accesso alla frequenza (art. 2, comma
2).
Secondo il ricorrente, questa legge – in
quanto attinente alle «professioni» (sanitarie ausiliarie), ovvero («ma più latamente») alla «tutela della salute» – riguarda materia
di legislazione concorrente ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della
Costituzione, con il conseguente assoggettamento della potestà legislativa
regionale al rispetto dei principi fondamentali la cui determinazione, nelle
singole materie, è riservata alla legislazione statale.
Il ricorrente richiama la sentenza n. 353 del
2003, con la quale questa Corte ha sottolineato che, dopo l'entrata in
vigore del nuovo Titolo V della Parte II della Costituzione, nella materia
concorrente delle «professioni» tali principi devono essere ricavati (in
difetto di nuove formulazioni) dalla legislazione statale in vigore. E li
rinviene, nella specie, nell'art. 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.
229, che – inserendo gli artt. 3-septies e 3-octies nel d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 – ha, da un lato, prefigurato
le c.d. prestazioni socio-sanitarie, distinguendole in prestazioni «sanitarie a
rilevanza sociale», «sociali a rilevanza sanitaria» e «sociosanitarie a elevata
integrazione sanitaria», ed ha rimesso ad un apposito atto di indirizzo e
coordinamento (ex art. 2, comma 1, lettera n, della legge 30 novembre 1998, n. 419) l'individuazione delle
prestazioni da ricondurre a ciascuno dei tre tipi; e dall'altro (all'art. 3-octies,
comma 5), ha demandato ad un decreto ministeriale di individuare le «figure
professionali operanti nell'area sociosanitaria ad elevata integrazione
sanitaria, da formare in corsi a cura delle regioni», e di «definire i relativi
ordinamenti didattici».
Poiché in base all'art. 9 della legge 24
ottobre 2000, n. 323, «il profilo professionale di operatore termale che opera
esclusivamente negli stabilimenti termali» è soggetto alla disciplina del
menzionato art. 3-octies, comma 5, del d. lgs.
n. 502 del 1992, che lo ascrive tra le figure professionali di operatori in
«area sociosanitaria ad elevata integrazione sanitaria», la difesa erariale
deduce che gli artt. 1 e 2 della legge regionale impugnata (in difetto di
individuazione da parte dello Stato delle figure professionali in esame e
dei relativi ordinamenti didattici) contrastano con il principio fondamentale
che riserva allo Stato siffatta «individuazione». Pertanto non spetta alle
Regioni (che possono solo svolgerli) disciplinare tali corsi, in particolare
determinandone «durata», «programmi di studio», «modalità di valutazione
finale» e requisiti di accesso, che rappresentano elementi essenziali degli
«ordinamenti didattici», da determinarsi con atto statuale.
E, ove anche il citato art. 3-octies,
comma 5, non fosse applicabile alla figura del «massaggiatore-capo
bagnino degli stabilimenti idroterapici», residuerebbe comunque la violazione
del precedente art. 3-septies, comma 3, che riserva alla competenza
statuale l'individuazione dei tre diversi tipi di prestazioni sociosanitarie
(e, quindi, dei relativi operatori).
Considerato in diritto
1. – Il Presidente del Consiglio dei
ministri ha impugnato la legge della Regione Abruzzo 23 gennaio 2004, n. 2
(Istituzione corsi di formazione professionale per l'esercizio dell'arte
ausiliaria della professione sanitaria di massaggiatore-capo bagnino degli
stabilimenti idroterapici), che – nei suoi due articoli – prevede e regolamenta
l'istituzione e l'organizzazione di corsi di formazione professionale per
l'abilitazione all'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di
massaggiatore-capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.
Secondo il ricorrente, la legge impugnata
si pone in contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, perché
regola materie di legislazione concorrente, quali le «professioni» sanitarie
ausiliarie e («ma più latamente») la «tutela della
salute», pur in difetto di una specifica disciplina statale della figura professionale
in questione; e in particolare viola la riserva allo Stato, posta dagli artt.
3-septies e 3-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, del potere di «individuare» le figure professionali degli operatori
sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria e di determinarne gli
ordinamenti didattici.
In linea subordinata, ove pure il citato
art. 3-octies, comma 5, fosse inapplicabile alla figura del
massaggiatore-capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, la normativa
impugnata violerebbe comunque la riserva alla legge statale dell'individuazione
dei diversi tipi di prestazioni sociosanitarie, e quindi dei relativi
operatori, di cui all'art. 3-septies, comma 3.
2. – Il ricorso è fondato.
2.1. – La legge impugnata disciplina l'istituzione
e l'organizzazione da parte della Regione Abruzzo di corsi di formazione
professionale per l'abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria della
professione sanitaria di massaggiatore-capo bagnino degli stabilimenti
idroterapici (art. 1, comma 1); individua la finalità di tali corsi, «rivolti,
in particolare, alla formazione di operatori tecnico sanitari in grado di
prestare assistenza fisico manuale su prescrizione medica e di garantire, nel
limite delle proprie competenze, attività di prevenzione, cura, riabilitazione
e recupero funzionale idroterapico, balneotermale e
massoterapico» (art. 1, comma 2); demanda alla Giunta regionale di emanare
linee guida per la realizzazione dei corsi, specificandone «la durata, i
programmi di studio e le modalità di valutazione finale» (art. 2, comma 1), ed
anche di stabilire i requisiti delle strutture pubbliche e private necessari
per ottenere dalla Direzione regionale sanità l'autorizzazione ad effettuare i
corsi, nonché di individuare i requisiti necessari per l'accesso alla frequenza
degli stessi (art. 2, comma 2).
Al di là della denominazione data ai corsi,
la specifica finalità di abilitazione all'esercizio della professione di
massaggiatore-capo bagnino degli stabilimenti idroterapici e l'attribuzione
alla Regione dell'individuazione dei requisiti necessari per la relativa
frequenza, dei programmi di studio e delle modalità di valutazione finale
escludono che la normativa sia riconducibile alla materia residuale della
«formazione professionale» (come definita dalla sentenza n. 50 del
2005; v. anche le sentenze n. 51
e n. 175 del
2005). E dimostrano che essa si propone invece la finalità – diversa ed
ulteriore rispetto a quella propriamente formativa – di disciplinare una
specifica figura professionale sociosanitaria, regolandone le modalità di accesso
e così incidendo sul relativo ordinamento didattico (cfr. sentenza n. 82 del
1997).
L'impianto generale, il contenuto e lo
scopo della legge inducono pertanto a ritenere che il suo oggetto debba essere
ricondotto alla materia concorrente delle «professioni» di cui all'art. 117,
terzo comma, della Costituzione, ed in particolare delle professioni sanitarie.
2.2. – Ricondotta la normativa in esame
alla materia concorrente delle «professioni», di cui all'art. 117, terzo comma,
Cost., sono determinanti ai fini della decisione le argomentazioni svolte dalla
citata sentenza
n. 353 del 2003.
Occorre quindi ribadire, in termini
generali, che – nel sistema derivante dalla riforma del Titolo V della Parte II
della Costituzione – nelle materie di competenza concorrente la legislazione
regionale deve svolgersi nel rispetto dei principi fondamentali determinati
dalla legge dello Stato e che tali principi, ove non ne siano stati formulati
di nuovi, sono quelli desumibili dalla normativa statale previgente (sentenze n. 201 del
2003 e n.
282 del 2002; art. 1, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131).
E va parimenti riaffermato che, in materia
di professioni sanitarie, dal complesso dell'ampia legislazione statale già in
vigore, analiticamente richiamata dalla ricordata sentenza n. 353 del 2003, si
ricava, al di là dei particolari contenuti di singole disposizioni, il
principio fondamentale per cui l'individuazione delle figure professionali, con
i relativi profili e ordinamenti didattici, è riservata alla legislazione
statale. Questo principio si pone quindi come un limite invalicabile dalla
potestà legislativa regionale.
La legge impugnata – che tale limite non ha
rispettato – deve perciò essere dichiarata costituzionalmente illegittima,
restando assorbito ogni altro profilo di censura.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità
costituzionale della legge della Regione Abruzzo 23 gennaio 2004, n. 2 (Istituzione
corsi di formazione professionale per l'esercizio dell'arte ausiliaria della
professione sanitaria di massaggiatore-capo bagnino degli stabilimenti
idroterapici).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 13 luglio 2005.
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Franco BILE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 26 luglio
2005.