Ordinanza n. 166 del 2005

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ORDINANZA N.166

ANNO 2005

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-  Fernanda                                           CONTRI                       Presidente

-  Guido                                                NEPPI MODONA         Giudice

-  Piero Alberto                                    CAPOTOSTI                     “

-  Annibale                                           MARINI                            “

-  Franco                                               BILE                                  “

-  Giovanni Maria                                 FLICK                               “

-  Francesco                                          AMIRANTE                      “

-  Ugo                                                   DE SIERVO                      “

-  Romano                                            VACCARELLA                “

-  Paolo                                                 MADDALENA                 “

-  Alfio                                                 FINOCCHIARO               “

-  Alfonso                                             QUARANTA                    “

- Franco                                                GALLO                             “

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 5-ter del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, recante “Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità”, convertito, con modificazioni, dalla legge  21 febbraio 2003, n. 27, promossi con due ordinanze depositate il 28 gennaio 2004 dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna, rispettivamente  iscritte ai nn. 504 e 511 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell’anno 2004.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2005 il Giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Bologna, nel corso di due giudizi promossi, ciascuno, da un  contribuente nei confronti dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate di Bologna e nei quali è intervenuta l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, aventi ad oggetto l’impugnazione di alcuni avvisi di accertamento per il recupero di versamenti non eseguiti relativi all’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 (Riordino dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288), ha sollevato, con due ordinanze di contenuto sostanzialmente identico, entrambe emesse il 17 dicembre 2003 e depositate in data 28 gennaio 2004 (registrate, rispettivamente, al  n. 504 ed al  n. 511 del 2004), questione di legittimità costituzionale dell’art. 5-ter «della legge 21 febbraio 2003, n. 27» (recte: del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, recante “Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità”,  convertito, con modificazioni, dalla legge  21 febbraio 2003, n. 27);

che la Commissione rimettente – dopo aver premesso alcuni cenni sui fatti e sulle norme ritenuti rilevanti nei giudizi a quibus e dopo aver sintetizzato le posizioni difensive dei contribuenti, ciascuno dei quali aveva precisato di aver presentato tre diverse istanze integrative (una per ognuna delle «componenti dell’imposta di consumo» sulle scommesse) per ottenere la definizione agevolata delle pendenze relative all’imposta unica sulle scommesse, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003) – ha sollevato le suddette questioni di legittimità costituzionale omettendo qualsiasi riferimento a parametri costituzionali e senza fornire alcuna specifica motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza;

che nel giudizio registrato al n. 504 del 2004 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, eccependo: a) in rito, l’improcedibilità della questione per effetto degli interventi legislativi di cui all’art. 8, commi da 5 a 9, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147 (Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, e di cui all’art. 39, comma 12-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con conseguente necessità di restituire gli atti al giudice rimettente per un nuovo esame della rilevanza della questione medesima; b) sempre in rito, l’inammissibilità della questione per carenza di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza; c) nel merito – nell’eventualità che la motivazione dell’ordinanza di rimessione sia ritenuta integrabile mediante il rinvio implicito ad altra ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, emessa e depositata il 24 luglio 2003 dalla Commissione tributaria provinciale di Pistoia – l’infondatezza della questione, per le ragioni esposte nelle difese svolte in quel diverso giudizio di costituzionalità.

Considerato che la Commissione tributaria provinciale di Bologna, nei due giudizi a quibus, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 5-ter «della legge 21 febbraio 2003, n. 27» (recte: del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, recante “Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità”, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27), senza evocare alcun parametro costituzionale e senza fornire alcuna specifica motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza;

che le due ordinanze di rimessione, con formulazione sostanzialmente identica, sollevano questioni aventi ad oggetto la medesima norma e che pertanto i relativi giudizi vanno riuniti per essere congiuntamente decisi;

che la mancata indicazione, da parte della rimettente Commissione tributaria provinciale di Bologna, dei parametri costituzionali e la carenza di motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza non possono essere colmate con il contenuto dell’ordinanza di rimessione della Commissione tributaria provinciale di Pistoia, menzionata dall’Avvocatura generale dello Stato, sia perché la stessa Commissione tributaria provinciale di Bologna non fa alcun riferimento a tale ordinanza, sia perché una simile relatio non sarebbe consentita dal principio di autosufficienza dell’ordinanza di rimessione (v., ex plurimis, ordinanze n. 22 del 2005; n. 365, n. 333, n. 59 e n. 51 del 2004);

che pertanto, per effetto delle menzionate lacune delle ordinanze di rimessione, le questioni sollevate vanno dichiarate manifestamente inammissibili (v., ex plurimis, ordinanze n. 194, n. 161 e n. 122 del 2004; n. 320 e n. 231 del 2003; n. 43 del 2002).

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5-ter del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2005.

F.to:

Fernanda CONTRI, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 aprile 2005.