Ordinanza n. 84 del 2005

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ORDINANZA N. 84

 

ANNO 2005

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

- Fernanda                     CONTRI                              Presidente

 

- Guido                         NEPPI MODONA                Giudice

 

- Piero Alberto              CAPOTOSTI                              "

 

- Annibale                     MARINI                                     "

 

- Franco                         BILE                                           "

 

- Giovanni Maria           FLICK                                        "

 

- Francesco                    AMIRANTE                               "

 

- Ugo                             DE SIERVO                               "

 

- Romano                      VACCARELLA                        "

 

- Paolo                           MADDALENA                          "

 

- Alfio                           FINOCCHIARO                        "

 

- Alfonso                       QUARANTA                             "

 

- Franco                         GALLO                                      "

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 12 giugno 2003, n. 134 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti), promosso, nell’ambito di un procedimento penale, dal Tribunale di Torre Annunziata con ordinanza del 12 febbraio 2004, iscritta al n. 667 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell’anno 2004.

 

        Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 2005 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

 

Ritenuto che il Tribunale di Torre Annunziata ha sollevato, su eccezione delle parti, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 12 giugno 2003, n. 134 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti);

 

che il rimettente, rilevato che «è già stata sollevata analoga questione da questo ufficio» con ordinanza del 9 dicembre 2003, alla quale «si rimette», ha disposto la sospensione del procedimento e ordinato la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

 

Considerato che l’ordinanza non contiene alcuna motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, peraltro neppure esattamente identificata nei suoi requisiti minimi, in quanto il rimettente si limita a richiamare integralmente le motivazioni contenute in una precedente ordinanza dello stesso Tribunale;

 

che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, non possono avere ingresso nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale questioni motivate solo per relationem, in quanto il rimettente deve rendere esplicite le ragioni per cui ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione sollevata, mediante una motivazione autosufficiente, non sostituibile dal rinvio al contenuto di altre ordinanze, sia pure emesse dallo stesso giudice, tanto più se in altri procedimenti (v., tra le tante, sentenze n. 242 del 1999 e n. 79 del 1996, ordinanze n. 498 del 2002 e n. 232 del 2000);

 

che la questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

per questi motivi

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 12 giugno 2003, n. 134 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti), sollevata dal Tribunale di Torre Annunziata con l’ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2005.

 

Fernanda CONTRI, Presidente

 

Guido NEPPI MODONA, Redattore

 

Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2005.