Ordinanza n. 232/2000

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ORDINANZA N. 232

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Francesco GUIZZI 

- Fernando SANTOSUOSSO

- Massimo VARI 

- Cesare RUPERTO

- Riccardo CHIEPPA

- Valerio ONIDA 

- Carlo MEZZANOTTE 

- Fernanda CONTRI 

- Guido NEPPI MODONA 

- Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Annibale MARINI 

- Franco BILE 

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 486 del codice di procedura penale in relazione all'art. 159 del codice penale, promossi con due ordinanze emesse dal Pretore di Ancona sezione distaccata di Fabriano il 4 maggio 1999 nei procedimenti penali riuniti a carico di M. T. ed altro, e il 10 ottobre 1999 nei procedimenti penali riuniti a carico di A. B., iscritte ai nn. 438 e 688 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 37 e 51, prima serie speciale, dell'anno 1999

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 maggio 2000 il Giudice relatore Guido Neppi Modona

Ritenuto che con due ordinanze di eguale contenuto il Pretore di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 486, commi 1 e 3, del codice di procedura penale, limitatamente all'inciso "o rinvia", e in subordine, in riferimento agli artt. 97 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 486 c.p.p. in relazione all'art. 159, primo comma, del codice penale, nella parte in cui <<non prevede tra i casi di sospensione del procedimento da cui discende la sospensione della prescrizione il differimento reso necessario dalla sussistenza di un legittimo impedimento>> dell'imputato o del suo difensore;

che in entrambe le ordinanze il rimettente premette:

- che, a seguito del terremoto del 1997, per effetto della sospensione dei termini processuali disposta con il decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364 (Interventi urgenti a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria), convertito in legge 17 dicembre 1997, n. 434, i due procedimenti, già in fase dibattimentale, sono stati rinviati all'8 giugno 1998, subendo rispettivamente un ritardo di 202 giorni (r.o. n. 438 del 1999) e 144 giorni (r.o. n. 688 del 1999);

- che tali rinvii debbono intendersi concessi a norma dell'art. 486 cod. proc. pen., in quanto secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente della Cassazione la sospensione dei termini disposta dalla legge eccezionale relativa al terremoto <<non può ritenersi applicabile ai termini per la vocatio in ius dell'imputato>>, e comunque non determina la sospensione del corso della prescrizione;

- che, per effetto di tale situazione, i reati ascritti agli imputati sarebbero prescritti, mentre se <<si fosse proceduto alla sospensione del procedimento tenendo conto della necessità di procedere a rinvio ex art. 486 c.p.p. non si sarebbe verificata alcuna prescrizione [...] in virtù dell'art. 159, primo comma, c.p.>>;

che, sulla base di queste premesse, il rimettente ripropone le questioni di legittimità costituzionale già sollevate con le ordinanze di rimessione in data 10, 20, 24 e 27 ottobre 1997, dichiarate manifestamente inammissibili da questa Corte con ordinanza n. 459 del 1998, facendo integrale rinvio alle motivazioni contenute nelle predette ordinanze;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o, in subordine, infondate.

Considerato che le due ordinanze di rimessione sollevano identiche questioni, per cui deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi di costituzionalità;

che le ordinanze non contengono alcuna motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza delle dedotte questioni di legittimità costituzionale, in quanto il rimettente si limita a richiamare integralmente le motivazioni contenute nelle precedenti ordinanze emesse nel corso del 1997, senza neppure allegarle alle presenti ordinanze;

che non possono avere ingresso nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, questioni motivate solo per relationem, in quanto il rimettente deve rendere esplicite le ragioni per cui ritiene non manifestamente infondate le questioni sollevate, mediante una motivazione autosufficiente, non sostituibile dal rinvio al contenuto di altre ordinanze, sia pure emesse dallo stesso giudice, tanto più se in altri procedimenti (v., tra le tante, sentenze n. 242 del 1999 e n. 79 del 1996; ordinanza n. 98 del 1999);

che le questioni debbono pertanto essere dichiarate manifestamente inammissibili per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 486, commi 1 e 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione, dal Pretore di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, con le due ordinanze in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 486 cod. proc. pen., in relazione all'art. 159, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 97 e 112 della Costituzione, dal Pretore di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, con le due ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Depositata in cancelleria il 22 giugno 2000.