Ordinanza n. 386 del 2004

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ORDINANZA N. 386

ANNO 2004

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Valerio            ONIDA                      Presidente

- Carlo               MEZZANOTTE        Giudice

- Fernanda         CONTRI                           “

- Piero Alberto  CAPOTOSTI                    “

- Annibale         MARINI                           “

- Franco             BILE                                 “

- Giovanni Maria FLICK                            “

- Francesco        AMIRANTE                     “

- Ugo                 DE SIERVO                     “

- Romano          VACCARELLA               “

- Paolo               MADDALENA                “

- Alfio               FINOCCHIARO              “

- Alfonso           QUARANTA                   “

- Franco             GALLO                            “

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza) e degli articoli 1 e 4, lettera i), del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 (Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d’appello, a norma dell’articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), promosso con ordinanza del 13 ottobre 2003 dal Tribunale di Cagliari nel procedimento civile vertente tra T-Scrivo Sardegna s.r.l. ed altra e Maurizio Boi, iscritta al n. 52 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell’anno 2004.

  Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

  udito nella camera di consiglio del 27 ottobre 2004 il Giudice relatore Ugo De Siervo.

Ritenuto che con ordinanza del 13 ottobre 2003 il Tribunale di Cagliari ha sollevato questione di legittimità costituzionale – in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione – dell’art. 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza), recante la delega al Governo per l’istituzione di sezioni dei tribunali specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, nonché degli articoli 1 e 4, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 (Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d’appello, a norma dell’articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), attuativi della predetta delega, nelle parti in cui tali disposizioni non prevedono la istituzione di una sezione specializzata con sede nel territorio del distretto della Corte d’appello di Cagliari, nonché nelle parti in cui stabiliscono che le sezioni specializzate di Roma sono competenti per “i territori ricompresi” nel distretto di Corte d’appello di Cagliari e della Sezione distaccata di Sassari della medesima Corte;

che il giudice a quo premette di essere stato investito, con ricorso depositato il 31 luglio 2003 dalla T-Scrivo Sardegna s.r.l., di una domanda cautelare ante causam, ai sensi dell’art. 700 cod. proc. civ., nei confronti del sig. Maurizio Boi in relazione alla attività di produzione e commercializzazione da questi svolta, la quale, secondo la ricorrente, integrerebbe gli estremi della concorrenza sleale;

che nell’ordinanza si evidenzia inoltre come la T-Scrivo Sardegna s.r.l. abbia preannunciato di voler agire, nel successivo giudizio di merito, “ai sensi degli artt. 2598 e ss. del codice civile, per l’accertamento dell’illecito concorrenziale, per l’inibitoria della condotta sleale e per la condanna del convenuto al risarcimento dei danni”;

che il giudice rimettente dà inoltre atto di aver disposto la comparizione delle parti ai sensi dell’art. 669-sexies cod. proc. civ., non ritenendo che la convocazione della controparte potesse in alcun modo pregiudicare l’attuazione dell’eventuale provvedimento cautelare;

che – prosegue il rimettente – il sig. Maurizio Boi, costituitosi in giudizio, ha eccepito in via preliminare la nullità dell’atto introduttivo per invalidità della procura alle liti, a causa della mancata indicazione del legale rappresentante della ricorrente e della impossibilità di una sua identificazione per altre vie, mentre, nel merito, ha affermato di aver intrapreso la commercializzazione dei prodotti in questione prima della ricorrente;

che, in relazione alla rilevanza, il Tribunale di Cagliari sottolinea innanzitutto come sia da rigettare, in quanto infondata, l’eccezione pregiudiziale sollevata dal resistente, evidenziando in secondo luogo come si troverebbe a dover dichiarare la propria incompetenza in relazione alla domanda cautelare, in quanto quest’ultima avrebbe dovuto essere proposta, in base alle disposizioni impugnate, dinanzi alla sezione specializzata del Tribunale di Roma, territorialmente competente ex art. 4, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 168 del 2003, dal momento che quest’ultimo è entrato in vigore in data antecedente rispetto a quella del deposito del ricorso;

che, secondo il giudice rimettente, il difetto di competenza, stante il carattere funzionale di quest’ultima, sarebbe nella specie rilevabile d’ufficio e imporrebbe, conseguentemente, «una pronunzia esclusivamente negativa, con le consequenziali statuizioni anche in ordine alle spese di lite»;

che il giudice a quo sottolinea inoltre l’impossibilità, ai sensi dell’art. 669-septies cod. proc. civ., di concedere misure cautelari interinali da parte del giudice incompetente;

che, quanto al merito, secondo l’ordinanza di rimessione, le disposizioni impugnate sarebbero contrastanti con gli articoli 3 e 24 della Costituzione;

che, al riguardo, nell’ordinanza si richiama la giurisprudenza costituzionale che ha sottolineato come la conformazione degli istituti processuali, ed in particolare la ripartizione della giurisdizione e la determinazione delle competenze, sia affidata alla discrezionalità del legislatore, salvo tuttavia il limite della ragionevolezza;

che, secondo il rimettente, tale limite sarebbe stato oltrepassato nel caso de quo, analogamente a quanto avvenuto nel caso giudicato da questa Corte con la sentenza n. 444 del 2002;

che, in relazione alla presunta violazione dell’art. 3 Cost., il rimettente lamenta la «tangibile ed immotivata disparità di trattamento tra i soggetti coinvolti, in qualità di parte, in procedimenti aventi ad oggetto materie riservate alla cognizione delle sezioni specializzate, e residenti o aventi sede nel territorio della Regione Sardegna (…), e quelli che, in situazioni del tutto corrispondenti, risultano residenti o con sede, invece, nel resto del territorio nazionale»;

che la mancata istituzione di sezioni specializzate nella Regione Sardegna sarebbe fonte, secondo l’ordinanza di rimessione, di «disagi rilevantissimi ed oneri privi di giustificazione, sia di natura economica che di carattere personale»;

che le disposizioni impugnate sarebbero irragionevoli poiché determinerebbero un «abnorme quanto immotivato allontanamento dalla sede specializzata individuata ex lege dalle sedi giudiziarie che, invece, sarebbero territorialmente competenti»;

che la violazione dell’art. 24 Cost. deriverebbe dal «notevole ostacolo che viene frapposto all’accesso fisiologico alla giustizia civile», in considerazione delle maggiori spese che le parti sarebbero chiamate a sostenere;

che, secondo il rimettente, la scelta di non istituire sezioni specializzate nel territorio della Regione Sardegna sarebbe irragionevole anche ove la si considerasse dal punto di vista delle “distanze esistenti tra le varie sedi”;

che neanche la valutazione dell’“elemento dimensionale del territorio”, d’altra parte, riuscirebbe a fornire un fondamento razionale alla mancata istituzione in territorio sardo delle sezioni specializzate, giacché la competenza territoriale della Corte d’appello di Cagliari si estenderebbe ben oltre quella di altre Corti d’appello, come quella di Trieste, ove, invece, le sezioni specializzate sono state istituite;

che a conclusioni analoghe, inoltre, porterebbe la considerazione del “dato della popolazione residente”;

che, infine, nel medesimo senso deporrebbe la considerazione degli “indicatori economici rappresentati dal numero delle industrie, delle imprese commerciali e delle aziende agricole”, nonché dell’“elemento dimensionale degli uffici”;

che ha depositato atto di intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l’inammissibilità, e comunque l’infondatezza, della questione proposta;

che secondo la difesa erariale l’inammissibilità dipenderebbe dal difetto di rilevanza nel giudizio principale, e ciò in quanto la «sentenza manipolativa che la Corte dovrebbe emettere» in caso di accoglimento «non produrrebbe in modo immediato né certo l’effetto di consentire al giudice a quo la decisione della causa»;

che nel caso in cui la Corte ritenesse fondata la questione, infatti, si determinerebbe «la necessità di un provvedimento del Presidente del Tribunale di Cagliari di preventiva individuazione dei magistrati in possesso dei requisiti di legge e di assegnazione degli stessi alla sezione, senza alcuna certezza, peraltro, che nel novero degli stessi rientri il magistrato giudicante nel giudizio principale»;

che, in relazione al merito, l’Avvocatura evidenzia come «l’opzione di costituire un numero limitato di sedi presso cui istituire le sezioni era imposta dalla necessità di adempiere agli obblighi derivanti dall’appartenenza della Repubblica italiana all’Unione europea»;

che la difesa erariale menziona al riguardo l’art. 91 del Regolamento del Consiglio del 20 dicembre 2003, n. 40/94/CE, il quale disporrebbe l’obbligo, per gli Stati membri, di individuare un ridotto numero di tribunali nazionali di prima istanza nella materia de qua;

che, in relazione alla lamentata disparità di trattamento, nell’atto di intervento si afferma come l’ordinanza di rimessione porrebbe a raffronto, ai fini dello svolgimento del giudizio di eguaglianza, situazioni tra loro disomogenee;

che, comunque, la disparità di trattamento non sussisterebbe “in relazione a tutti coloro (la gran parte degli abitanti nel territorio nazionale)” che, come i residenti nella Regione Sardegna, non si trovino nelle vicinanze, o nel territorio di un distretto di Corte d’appello;

che, inoltre, la considerazione delle caratteristiche socio-economiche delle zone in cui sono state istituite le sezioni specializzate sarebbe sufficiente a mostrare l’infondatezza della censura che lamenta l’irragionevolezza delle disposizioni impugnate;

che non risulterebbe leso neanche l’art. 24 Cost., in quanto – come mostrerebbe la relazione illustrativa del Governo allo schema di decreto legislativo – le disposizioni impugnate, nel prevedere la competenza delle sezioni specializzate istituite presso la Corte d’appello di Roma, avrebbero tenuto in considerazione la maggior facilità dei collegamenti con quest’ultima città.

Considerato che, preliminarmente, deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza della questione nel giudizio a quo, sollevata dalla difesa erariale;

che tale eccezione appare infondata, dal momento che, come si desume dall’ordinanza introduttiva del giudizio, l’accoglimento della proposta questione di costituzionalità determinerebbe la adozione, nel giudizio a quo, di un provvedimento giurisdizionale in parte differente rispetto a quello che si imporrebbe in caso di rigetto;

che, infatti, in tale ultima ipotesi – come evidenzia lo stesso rimettente – egli dovrebbe dichiarare la propria incompetenza a beneficio delle sezioni specializzate istituite presso il Tribunale di Roma;

che, viceversa, nel caso di accoglimento della proposta questione di legittimità costituzionale, il rimettente dovrebbe parimenti dichiarare la propria incompetenza, a beneficio tuttavia della istituenda sezione specializzata presso il medesimo Tribunale di Cagliari;

che, come è evidente, ben diverse sarebbero, nelle due ipotesi, anche le conseguenze che si produrrebbero nei confronti delle parti del procedimento principale;

che, nel merito, i sollevati dubbi di legittimità costituzionale devono essere ritenuti manifestamente infondati;

che, in particolare, tale risulta la censura concernente la presunta violazione dell’art. 24 Cost., in quanto – come la giurisprudenza di questa Corte non ha mancato di evidenziare in molteplici occasioni – tale precetto costituzionale «non impone che il cittadino possa conseguire la tutela giurisdizionale sempre nello stesso modo e con i medesimi effetti (…) purché non vengano imposti oneri tali o non vengano prescritte modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l’esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell’attività processuale» (sentenza n. 63 del 1977; analogamente, cfr. sentenza n. 427 del 1999 e ordinanza n. 99 del 2000);

che deve escludersi che la attribuzione alle sezioni specializzate presso il Tribunale di Roma della competenza in ordine alle controversie sorte nel territorio della Regione Sardegna determini l’impossibilità o l’estrema difficoltà nell’esercizio dei diritti garantiti dall’art. 24 Cost., come è agevolmente dimostrato dall’esistenza in Roma degli organi giurisdizionali di ultima istanza, competenti per tutto il territorio nazionale;

che, parimenti, deve essere esclusa la violazione dell’art. 3 Cost., in quanto la diversità di trattamento che si volesse ravvisare «tra i soggetti coinvolti, in qualità di parte, in procedimenti aventi ad oggetto materie riservate alla cognizione delle sezioni specializzate, e residenti o aventi sede nel territorio della Regione Sardegna (…), e quelli che, in situazioni del tutto corrispondenti, risultano residenti o con sede, invece, nel resto del territorio nazionale» va ricondotta all’esercizio della discrezionalità del legislatore nella conformazione degli istituti processuali;

che, infatti, il legislatore è «libero di regolare in modo non rigorosamente uniforme i modi della tutela giurisdizionale a condizione che non siano vulnerati i principî fondamentali di garanzia ed effettività della tutela medesima» (sentenza n. 82 del 1996);

che, nella specie, per quanto fin qui osservato, tali principî non possono in alcun modo ritenersi lesi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza), e degli articoli 1 e 4, comma1, lettera i), del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 (Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d’appello, a norma dell’articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), sollevate, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Cagliari con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1  dicembre 2004.

Valerio ONIDA, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Depositata in Cancelleria il 14 dicembre 2004.