Ordinanza n. 161/99

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ORDINANZA N. 161

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

- Prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali), promosso con ordinanza emessa il 13 maggio 1998 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sul ricorso proposto da Campanella Biagio ed altri contro la Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri, iscritta al n. 676 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di costituzione di Zingales Vincenzo ed altro, di Volpe Carmine, nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1999 il Giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto che, nel corso del giudizio d’impugnazione (promosso da taluni magistrati in servizio presso il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 8 gennaio 1998, relativo alla costituzione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa (a seguito delle elezioni svoltesi il 30 novembre 1997 per il rinnovo dell’organo), il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha sollevato, con ordinanza del 13 maggio 1998, questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali);

che, ad avviso del giudice a quo, la disposizione censurata, la quale disciplina la composizione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, si pone in contrasto, in primo luogo, con gli artt. 101, secondo comma, 107, terzo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, dovendosi dubitare "della effettiva capacità del Consiglio di Presidenza, nella sua attuale composizione, di garantire la reale indipendenza della magistratura amministrativa e la conformità al principio secondo cui i giudici sono soggetti soltanto alla legge";

che, secondo l’ordinanza di rimessione, sarebbero, altresì, violati gli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto la partecipazione al Consiglio di presidenza, oltre al Presidente del Consiglio di Stato, anche dei due Presidenti di sezione più anziani dello stesso Consiglio di Stato, quali membri di diritto, fa ragionevolmente dubitare che l’organo di autogoverno - la cui componente maggioritaria "é espressione di una componente, invece, minoritaria della magistratura amministrativa" - sia in grado di assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa;

che si sono costituiti Zingales Vincenzo e Salamone Vincenzo, ricorrenti nel giudizio a quo, i quali hanno concluso - in forza di argomentazioni sostanzialmente coincidenti con quelle sviluppate dall’ordinanza di rimessione - per l’accoglimento della sollevata questione di costituzionalità;

che si é, altresì, costituito Volpe Carmine controinteressato nel giudizio a quo, il quale ha concluso per l’irrilevanza, inammissibilità e infondatezza della proposta questione e, con successiva memoria integrativa, per la "manifesta inammissibilità" della stessa, "in conformità alla precedente pronuncia" resa da questa Corte, con ordinanza n. 377 del 1998;

che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, deducendo l’inammissibilità o comunque l’infondatezza della sollevata questione.

Considerato che questa Corte, con ordinanza n. 377 del 1998, nell’esaminare le questioni di costituzionalità dell’art. 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, che già in precedenza, da altri giudici, erano state sollevate - per profili analoghi a quelli sopra riferiti - in riferimento agli artt. 3, 97, 101, 107, terzo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, le ha dichiarate manifestamente inammissibili, rilevando che i problemi di struttura del Consiglio di presidenza vanno "necessariamente apprezzati nell’ambito dell’intero sistema, quale risultante dai diversi elementi che in esso intervengono e fra loro si combinano, con particolare riguardo a modalità di estrazione e provenienza delle varie componenti, nonchè alle proporzioni in cui si risolve la partecipazione dei membri elettivi e di diritto";

che la medesima ordinanza ha, inoltre, osservato che la segnalata "esigenza di un diverso assetto", in ogni caso, "si presta ad una pluralità di soluzioni fra le quali solo il legislatore é legittimato a scegliere nella sua discrezionalità, non potendosi invece richiedere a questa Corte di indicare possibili diverse configurazioni dell’organo in questione";

che, pertanto, non emergendo a sostegno dell’ordinanza in epigrafe argomentazioni e profili nuovi o, comunque, tali da indurre a diverso avviso, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97, 101, secondo comma, 107, terzo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 1999.

Renato GRANATA, Presidente

Massimo VARI, Redattore

Depositata in cancelleria il 10 maggio 1999.