Ordinanza n. 377/98

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ORDINANZA N. 377

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali), promossi con ordinanze emesse il 5 novembre 1997 dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, il 19 novembre 1997 (n. 2 ordinanze) dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia- Romagna ed il 26 novembre 1997 dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce e dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, rispettivamente iscritte al n. 888 del registro ordinanze 1997 ed ai nn. 72, 73, 271 e 379 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 2, 8, 17 e 23, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti l'atto di costituzione di Bianchi Franco nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 13 ottobre 1998 il Giudice relatore Massimo Vari;

uditi l'avvocato Giuseppe Barone per Bianchi Franco e l'Avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di impugnazione del decreto 18 luglio 1997, con il quale il Presidente del Consiglio di Stato ha indetto le elezioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, con ordinanza emessa il 26 novembre 1997 (R.O. n. 271 del 1998), nel ricorso proposto dal dott. Leonardo Spagnoletti, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali), per contrasto con gli artt. 3, 97, 101, 107, terzo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione;

che la predetta disposizione, concernente la composizione del menzionato organo, é stata, in analoghi giudizi, denunciata, nel suo secondo comma, anche:

- dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con ordinanza emessa il 5 novembre 1997 (R.O. n. 888 del 1997), nel ricorso proposto dal dott. Giuseppe Caruso, e dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, con ordinanze emesse il 19 novembre 1997 (R.O. n. 72 e n. 73 del 1998), nei ricorsi proposti, rispettivamente, dai dottori Silvio Ignazio Silvestri e Linda Sandulli, per violazione degli artt. 3, primo comma, 97, primo comma, 101, secondo comma, 107, terzo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione;

- dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza emessa il 26 novembre 1997 (R.O. n. 379 del 1998), nel ricorso proposto dal dott. Franco Bianchi, per contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione;

che, nel giudizio iscritto al R.O. n. 379 del 1998, si é costituito il dott. Franco Bianchi invocando l'accoglimento della sollevata questione di costituzionalità;

che in tutti i giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni vengano dichiarate inammissibili o, comunque, infondate;

che le ordinanze sono state tutte emesse in sede di giudizio sulla richiesta avanzata dai ricorrenti, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 1034 del 1971, per la sospensione del menzionato provvedimento di indizione delle elezioni.

Considerato che i giudizi, aventi ad oggetto questioni identiche ovvero tra loro connesse, vanno riuniti per essere decisi con un'unica pronunzia;

che, ad avviso dell'ordinanza iscritta al R.O. n. 271 del 1998, l'art. 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, viola:

- l'art. 101 della Costituzione, in quanto la mancanza di componenti c.d. "laici" nel Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa rende tale organo, "più che come espressione dell'autogoverno della magistratura amministrativa, come un'entità gerarchica nella struttura funzionale del settore, senza alcun collegamento con il restante assetto costituzionale dello Stato";

- gli artt. 3, 97, 107, terzo comma, e 108, secondo comma, in quanto la "netta prevalenza" dei componenti provenienti dal Consiglio di Stato (per i quali, inoltre, "in virtù della funzione consultiva assegnata", sussiste "una stretta correlazione" con il potere esecutivo) porta a ritenere che si sia voluto "privilegiare l'aspetto funzionale e gerarchico rispetto a quello, più corretto, di autonoma gestione dell'assetto organizzativo della giurisdizione", incidendosi, altresì, "in modo rilevante sull'indipendenza del giudice amministrativo";

- gli artt. 3, 97, 107, terzo comma, e 108, secondo comma, in quanto "non risponde alla funzione riservata" al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa la circostanza della presenza di tre membri di diritto, tutti di provenienza del Consiglio di Stato, sui tredici componenti complessivi, "minandosi, in tal modo, alla base" l'indipendenza di giudizio "dei magistrati dei TAR";

che, quanto alle ordinanze iscritte al R.O. n. 888 del 1997, nonchè n. 72 e n. 73 del 1998, le stesse - nel richiamare il "principio di cui all'art. 104, quarto comma, della Costituzione" - censurano la disposizione dell'art. 7, secondo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, "nella parte in cui non é prevista la presenza di componenti 'laici' nell’organo di autogoverno della giustizia amministrativa", per violazione:

- dell’art. 3 della Costituzione, all'uopo invocando il principio "ormai da tempo attuato" sia nell’organo di autogoverno della Corte dei conti, che in quello della magistratura militare, nonchè in quello della giustizia tributaria;

- dell’art. 97 della Costituzione, assumendo che la presenza di componenti laici realizza un "sistema 'aperto all’esterno' in funzione del buon andamento e dell’imparzialità" dell'organo e (solo R.O. n. 888 del 1997) "in funzione di garanzia da inclinazioni curtensi nell’attività" dell'organo stesso;

che i rimettenti - muovendo dall'assunto che i giudici dei tribunali amministrativi regionali, "a parità di funzioni giurisdizionali", esprimano nell'ambito dell'organo un numero di rappresentanti "irragionevolmente" inferiore rispetto a quelli della componente del Consiglio di Stato e non rinvenendo, peraltro, alcuna "esigenza e logica istituzionale" a supporto della previsione che attribuisce la partecipazione di diritto ai due Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato più anziani - reputano la disposizione in contrasto, altresì, con:

- l’art. 3, primo comma, della Costituzione, per la "irragionevole discriminazione quanto alla rappresentatività nell’organo di autogoverno fra magistrati appartenenti alla stessa giurisdizione con violazione del canone di coerenza dell'ordinamento giuridico";

- l’art. 97, primo comma, della Costituzione, perchè la prevalenza data "ad una componente minoritaria e, quindi, a visioni ed interessi della medesima, appare violare il principio di buon andamento ed imparzialità dell’organo di autogoverno";

- gli artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, per l'incidenza che "lo sperequato sistema di rappresentatività nell’organo di autogoverno" ha sull'indipendenza del giudice;

- l’art. 107, terzo comma, della Costituzione, per il vulnus che la predetta sperequazione reca al principio della distinzione interna dei magistrati "soltanto per diversità di funzioni";

che, secondo l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio (R.O. n. 379 del 1998), la disposizione medesima si pone in contrasto gli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione in quanto, da un lato, la presenza, nell'organo in questione, dei due Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato più anziani "non trova simmetrica previsione per i Presidenti dei TAR", e, dall’altro, non é prevista "la presenza di componenti di nomina parlamentare", a differenza di quanto stabilito, invece, per il Consiglio superiore della magistratura (art. 104 della Costituzione), per il Consiglio di presidenza della Corte dei conti (art. 10 della legge n. 117 del 1988) ed il Consiglio della magistratura militare (art. 1 della legge n. 561 del 1988);

che le ordinanze, nel denunciare l'attuale disciplina sulla composizione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, appuntano la loro attenzione su due aspetti della medesima senza, peraltro, considerare che i problemi di struttura dell'organo, soprattutto nel quadro della comparazione con gli altri modelli presi a riferimento, vanno, invece, necessariamente apprezzati nell'ambito dell'intero sistema, quale risultante dai diversi elementi che in esso intervengono e fra loro si combinano, con particolare riguardo a modalità di estrazione e provenienza delle varie componenti, nonchè alle proporzioni in cui si risolve la partecipazione dei membri elettivi e di diritto;

che, in ogni caso, i rimettenti segnalano l'esigenza di un diverso assetto che, anche in relazione agli elementi testè richiamati, si presta ad una pluralità di soluzioni fra le quali solo il legislatore é legittimato a scegliere nella sua discrezionalità, non potendosi invece richiedere a questa Corte di indicare possibili diverse configurazioni dell'organo in questione;

che, pertanto, le questioni, prima ancora di delibarne la fondatezza o meno, vanno dichiarate manifestamente inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità:

a) della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97, 101, 107, terzo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, con l'ordinanza in epigrafe indicata;

b) delle questioni di legittimità costituzionale del medesimo art. 7, secondo comma, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, primo comma, 101, secondo comma, 107, terzo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, e dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, nonchè, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con le ordinanze in epigrafe indicate.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Massimo VARI

Depositata in cancelleria il 20 novembre 1998.