Sentenza n. 362/97

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SENTENZA N.362

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA         

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI    

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense) promosso con ordinanza emessa il 3 aprile 1996 dalla Corte di cassazione, nel procedimento civile vertente tra Giacomini Mario e Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori, iscritta al n. 969 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell’anno 1996.

Visti gli atti di costituzione di Giacomini Mario e della Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori, nonchè l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 17 giugno 1997 il Giudice relatore Fernanda Contri;

uditi gli Avvocati Luigi Esposito per Giacomini Mario, Maurizio de Stefano e Maurizio Cinelli per la Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori e l’Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio promosso contro la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati ed i procuratori dall'iscritto Mario Giacomini, la Corte di cassazione, Sezione lavoro, con ordinanza emessa il 3 aprile 1996 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 (modificato dalla legge 2 maggio 1983, n. 175 e dalla legge 11 febbraio 1992, n. 141) e 3 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense).

Con ricorso in Cassazione, l'avvocato Mario Giacomini - titolare di pensione di anzianità con decorrenza 27 gennaio 1987 e dalla stessa data cancellato dall'albo professionale - chiedeva l'annullamento della sentenza del Tribunale di Novara depositata l'11 ottobre 1994 che confermava la decisione del Pretore del lavoro di Novara, Sezione distaccata di Borgomanero, con la quale veniva rigettato il ricorso diretto ad ottenere - avendo egli raggiunto l'età di 65 anni ed essendo sua intenzione reiscriversi all'albo - il riconoscimento del diritto alla reiscrizione all'albo medesimo e la concessione, in luogo della pensione di anzianità, della pensione di vecchiaia.

Secondo l'avviso del giudice a quo, che condivide l'interpretazione seguita in primo e in secondo grado, al ricorrente non poteva riconoscersi il diritto alla pensione di vecchiaia, in quanto la concessione della stessa presuppone l'attualità dell'iscrizione all'albo professionale - elemento che, come si desume dall'art. 3 della legge n. 576 del 1980, non può ricorrere per chi goda della pensione di anzianità - ed altresì richiede l'applicazione di un criterio di calcolo inapplicabile al caso di specie (l'art. 2 della legge n. 576 del 1980 prevede infatti che la pensione di vecchiaia é pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'Irpef, risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione).

Da quanto precede, ad avviso del collegio rimettente, discende la rilevanza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge n. 576 del 1980, in riferimento agli artt. 3, 4 e 38 della Costituzione, sollevata sulla scorta della considerazione che, "se si giustifica, come ha ritenuto la Corte costituzionale, la incompatibilità della pensione di anzianità con la prosecuzione nella stessa attività professionale, non si comprende perchè, raggiunta l'età pensionabile, l'avvocato non possa riprendere quell'esercizio professionale, invece permesso all'iscritto che, conseguita la pensione di vecchiaia, intenda proseguire nella stessa attività, con la possibilità anche di incrementare, per effetto dell'ulteriore contribuzione, il trattamento pensionistico".

Sotto il profilo della non manifesta infondatezza, nell'ordinanza di rimessione si prospetta il contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quando non appare al giudice a quo giustificata la disparità di trattamento tra il professionista che, godendo della pensione di anzianità, vi rinunci per iscriversi nuovamente all'albo professionale al compimento del sessantacinquesimo anno e riprendere l'attività senza il supporto di alcuna prestazione previdenziale, rispetto al professionista coetaneo il quale, ancora iscritto all'albo, prosegua nell'attività professionale dopo aver maturato il diritto alla pensione di vecchiaia.

Il contrasto con l'art. 4 della Costituzione deriverebbe dalla circostanza che all'iscritto titolare di pensione di anzianità "viene di fatto impedita la possibilità, al compimento dell'età pensionabile, di riprendere quell'attività per la quale ha comunque acquisita una specifica professionalità, con menomazione del suo diritto al lavoro".

Il collegio rimettente prospetta altresì la violazione dell'art. 38 della Costituzione, poichè il professionista che versi nella situazione del ricorrente nel giudizio a quo, nonostante abbia maturato la dovuta anzianità contributiva e raggiunto l'età pensionabile, nel caso intenda riprendere ad esercitare la professione, "viene ad essere privato di ogni forma di previdenza, in quanto non solo perde il diritto alla pensione di anzianità, ma non può nemmeno ottenere quella di vecchiaia".

2. - Nel giudizio davanti a questa Corte si sono costituite le parti del procedimento civile a quo.

2.1. - Con l'atto di costituzione, Mario Giacomini aderisce alle argomentazioni svolte nell'ordinanza di rimessione, insistendo nel denunciare la iniquità della situazione in cui versa il professionista il quale, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, "per non perdere la pensione di anzianità finisce per non fare l'avvocato quando tutti gli avvocati pensionati di vecchiaia possono pacificamente percepire la pensione e restare iscritti agli albi".

2.2. - La Cassa di previdenza ed assistenza forense convenuta nel procedimento a quo deduce innanzitutto l'inammissibilità delle questioni sollevate per irrilevanza.

Nell'atto di costituzione si osserva a questo riguardo che il ricorrente ha agito per ottenere la corresponsione della pensione di vecchiaia in luogo della pensione di anzianità. Egli, in altri termini, senza previamente reiscriversi all'albo professionale, "ha fatto questione del diritto al mutamento del titolo della pensione in godimento", non disciplinato dalle disposizioni impugnate.

Per quanto riguarda il merito delle questioni sollevate, la Cassa convenuta richiama innanzitutto la sentenza di questa Corte n. 73 del 1992, che ha ritenuto non ingiustificata l'incompatibilità del trattamento di anzianità con l'esercizio della professione, ed osserva che la lamentata disparità di trattamento troverebbe una ragionevole giustificazione nel differente regime giuridico riservato alle pensioni di vecchiaia e di anzianità. In particolare, ad avviso della Cassa di previdenza ed assistenza forense il rigore della disciplina impugnata troverebbe la sua giustificazione nel principio di solidarietà, tendendo le condizioni che limitano l'accesso al trattamento di anzianità a bilanciare l'interesse del professionista a godere dei frutti della propria contribuzione con quello della Cassa "a che la frequenza statistica del ricorso a tale forma anticipata di pensionamento sia contenuta in limiti fisiologici", anche al fine di non compromettere l'equilibrio finanziario della gestione. In merito alla prospettata violazione dell'art. 4 della Costituzione, il convenuto nel procedimento civile a quo osserva che il diritto al lavoro non può considerarsi leso "solo perchè la norma non ha previsto che l'esercizio di questo (o la sua ripresa) sia 'assistito' dalla concorrente erogazione di una prestazione pensionistica". In ordine al prospettato contrasto della disciplina impugnata con l'art. 38 della Costituzione, la Cassa osserva che "sia la richiesta di pensione di anzianità, sia la decisione, ottenuta quest'ultima, di riprendere l'attività, é frutto di una libera scelta, rimessa alla discrezionalità dell'interessato, il quale é in condizione di poter pienamente valutare a priori le conseguenze dei suoi atti volitivi e determinarsi in conseguenza".

3. - E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che le questioni sollevate dalla Corte di cassazione siano dichiarate infondate. Nell'atto di intervento si sottolinea in particolare che "la scelta liberamente effettuata, e certamente non revocabile una volta che se ne siano goduti i vantaggi previdenziali, determina legittimamente un diverso destino quanto alla possibilità e alle conseguenze di uno svolgimento dell'attività professionale oltre il 65° anno".

4. - Nell'imminenza della data fissata per l'udienza, sia Mario Giacomini sia la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense hanno depositato ulteriori memorie illustrative, per sviluppare più ampiamente le deduzioni già svolte in sede di costituzione.

Considerato in diritto

1. - La Corte di cassazione, Sezione lavoro, dubita, in riferimento agli artt. 3, 4 e 38 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 2 (modificato dalla legge 2 maggio 1983, n. 175 e dalla legge 11 febbraio 1992, n. 141) e 3 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense) che disciplinano, rispettivamente, la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità erogate dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

Le disposizioni impugnate appaiono al giudice rimettente in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevedono, in caso di reiscrizione nell'albo professionale del titolare di pensione di anzianità, da un lato, la revoca di quest'ultima pensione (art. 3, quarto comma), dall'altro lato, l'esclusione del trattamento di vecchiaia, anche in considerazione del particolare criterio di liquidazione di quest'ultimo (art. 2, primo comma): ciò comporterebbe una disparità di trattamento tra il professionista che, godendo della pensione di anzianità, vi rinunci per iscriversi nuovamente, al compimento del sessantacinquesimo anno, all'albo professionale al fine di riprendere l'esercizio della professione - perchè sarebbe privato in tal caso di ogni tutela previdenziale, sia contestuale all'esercizio professionale sia successiva - ed il professionista coetaneo il quale, avendo mantenuto ininterrottamente l'iscrizione all'albo, prosegua nell'attività professionale dopo aver maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, percependo quest'ultima sia durante la prosecuzione dell'attività oltre la soglia dei sessantacinque anni sia nel caso di cessazione dell'attività professionale.

Della legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 la Corte di cassazione dubita anche in relazione all'art. 4 della Costituzione, in quanto, di fatto, tali disposizioni impedirebbero all'iscritto già titolare di pensione di anzianità, al compimento dell'età pensionabile ai fini del trattamento di vecchiaia, di riprendere quell'attività per la quale ha acquisito una specifica professionalità, con conseguente menomazione del diritto al lavoro.

Le denunciate disposizioni appaiono infine al giudice a quo in contrasto con l'art. 38 della Costituzione, in quanto, in caso di reiscrizione nell'albo professionale, priverebbero il professionista titolare di pensione di anzianità di ogni forma di tutela previdenziale, giacchè egli perderebbe in modo irreversibile non solo il diritto alla pensione di anzianità, ma altresì quello alla pensione di vecchiaia.

2. - Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione d'inammissibilità, per irrilevanza delle questioni sollevate, opposta dalla Cassa di previdenza ed assistenza forense. Tale eccezione si basa sull'assunto che le disposizioni impugnate non disciplinerebbero la fattispecie concreta dedotta nel giudizio a quo, cioé la pretesa al mutamento del titolo della pensione da parte del ricorrente (che ha agito per ottenere il riconoscimento della pensione di vecchiaia in luogo della pensione di anzianità).

L'eccezione non può essere accolta. Il collegio rimettente, mostrando di condividere le argomentazioni dei giudici di merito, con motivazione che non può ritenersi insufficiente, individua nelle disposizioni denunciate la ragione ostativa all'accoglimento della pretesa avanzata dal ricorrente: sia perchè dagli articoli 2 e 3 della legge n. 576 del 1980 non é dato desumere alcuna deroga al principio generale di immutabilità del titolo della pensione; sia in considerazione del criterio di calcolo della pensione di vecchiaia, che ad avviso della Corte di cassazione presuppone l'attualità dell'iscrizione nell'albo professionale, oltre alla permanenza in tale posizione nel quindicennio precedente la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.

3. - La prima questione - sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione - non é fondata.

Nel prospettare tale dubbio di legittimità costituzionale, la Corte rimettente presuppone un'interpretazione delle disposizioni denunciate secondo la quale, per un verso, esse non consentirebbero di superare il principio generale - pacifico nella giurisprudenza della Sezione lavoro della Corte di cassazione - del divieto di mutamento del titolo della pensione, salvo le ipotesi eccezionali espressamente previste dalla legge; per un altro verso, precluderebbero, a prescindere dal menzionato divieto, ed a causa del particolare criterio di liquidazione della pensione di vecchiaia, l'accesso dell'avvocato già titolare di pensione di anzianità al trattamento di vecchiaia, pur in presenza del duplice presupposto della richiesta anzianità contributiva e del raggiungimento dell'età pensionabile.

Risultando, in ordine a tali due aspetti, ormai individuabile un diritto vivente conforme alle richiamate scelte interpretative del collegio rimettente, appare superfluo considerare opzioni esegetiche alternative volte a smentire l'assunto che configura come irreversibile il rapporto di alternatività e di mutua esclusione tra pensione di vecchiaia e pensione di anzianità; la tesi della necessaria attualità dell'iscrizione nell'albo degli avvocati come presupposto per accedere al trattamento di vecchiaia al raggiungimento del sessantacinquesimo anno; la constatazione dell'inapplicabilità al caso di specie ed a casi analoghi del criterio di liquidazione della pensione di vecchiaia (che, stando alla lettera dell'art. 2, richiede almeno dieci anni di reddito professionale dichiarato ai fini dell'Irpef, nel quindicennio precedente alla maturazione del diritto a pensione).

Pur assunta nella interpretazione offerta dal collegio rimettente, la disciplina impugnata non introduce una irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento tra il professionista che, godendo della pensione di anzianità, vi rinunci per iscriversi nuovamente all'albo professionale al compimento del sessantacinquesimo anno per riprendere l'esercizio della professione di avvocato, ed il professionista coetaneo il quale, ancora iscritto all'albo, prosegua nell'attività professionale dopo aver maturato il diritto alla pensione di vecchiaia.

Questa Corte ha già avuto modo di illustrare le ragioni della incomparabilità delle due forme di tutela previdenziale di cui si tratta, osservando, da un lato, che "la pensione di anzianità non é un'ipotesi particolare della pensione di vecchiaia, ma é una forma previdenziale affatto diversa, indipendente dall'età e fondata esclusivamente sulla durata dell'attività lavorativa e sulla correlativa anzianità di contribuzione effettiva" (sentenza n. 194 del 1991); dall'altro lato, con riferimento all'art. 3 della legge n. 576 del 1980, che "l'abbandono della professione, comprovato dalla cancellazione dagli albi degli avvocati e dei procuratori, é una condizione strettamente inerente alla ratio di questa forma di pensione" (sentenza n. 73 del 1992), l'erogazione della quale consegue ad una libera scelta dell'interessato.

Anche successivamente al compimento del sessantacinquesimo anno, l'onere di astenersi dall'esercizio dell'attività professionale - che non interessa i titolari di pensione di vecchiaia - é riconducibile alla scelta dell'assicurato che abbia optato per questo tipo di prestazione previdenziale, basata su di un maggior numero di annualità di contribuzione.

Non travalica i limiti della ragionevolezza il legislatore previdenziale che, nel delineare il regime della pensione di anzianità degli avvocati, anche a salvaguardia dell’equilibrio finanziario della gestione, ha discrezionalmente ritenuto di contenere il ricorso a questa particolare forma di tutela previdenziale anticipata, concessa anche in considerazione del presumibile logoramento psico-fisico sopravvenuto dopo un lungo periodo di attività professionale, e subordinata alla cancellazione dall'albo.

Se si considera, come in altra occasione questa Corte ha rilevato, che "nel sistema riformato dalla legge n. 576 del 1980 il principio solidaristico non esclude, ma concorre col 'principio di proporzionalità della pensione ai contributi personali versati'" (sentenza n. 1008 del 1988), non può ritenersi irragionevole, in assenza di un'espressa deroga al principio di immutabilità del titolo della pensione, precludere l'erogazione di una nuova pensione di vecchiaia all'avvocato già titolare di pensione di anzianità il quale, avendo incominciato a beneficiare di quest'ultima, eventualmente per vari anni, ha modificato - transitando da una posizione debitoria ad una posizione creditoria - il rapporto assicurativo, compromettendo l'integrità della provvista contributiva alla quale dovrebbe ricondursi una nuova pensione di vecchiaia.

Occorre aggiungere che le conseguenze paventate nell'ordinanza di rimessione non sono necessariamente destinate a verificarsi nei termini delineati dalla Corte rimettente. Se il diritto vivente é orientato nel senso di escludere la possibilità di erogare una nuova pensione di vecchiaia all'assicurato che avesse già optato per il trattamento di anzianità, in ordine all'interpretazione del quarto comma dell'art. 3 della legge n. 576 del 1980 non consta giurisprudenza. La privazione di ogni tutela previdenziale come conseguenza della reiscrizione nell'albo professionale del titolare di pensione di anzianità può evitarsi interpretando la revoca di cui all'art. 3, quarto comma, della pensione di anzianità in godimento come misura provvista di effetti meramente sospensivi, destinati a perdurare sino alla cessazione della causa di "incompatibilità".

4. - Quanto precede impone di dichiarare infondata la questione sollevata con l'ordinanza in epigrafe, anche sotto il profilo della prospettata violazione degli articoli 4 e 38 della Costituzione.

Per quanto riguarda il dubbio di costituzionalità sollevato in riferimento all'art. 4 della Costituzione, alle considerazioni che precedono occorre aggiungere che questa Corte ha già avuto modo di rilevare, in merito ai condizionamenti che possono derivare dalla disciplina previdenziale forense, in generale, che "particolari circostanze di fatto soggettive, in relazione a qualunque normativa, possono sempre rendere difficile la scelta di un certo tipo di lavoro sotto il profilo della convenienza economica ... senza che per questo la libertà della scelta sia esclusa o compromessa" (sentenza n. 132 del 1984); in ordine ai presupposti per il riconoscimento della pensione di anzianità, che l'articolo 3 della legge n. 576 del 1980 risultava eccessivamente limitativo delle possibilità di lavoro del pensionato per tutto il resto della sua vita, nella parte in cui prevedeva l'incompatibilità della corresponsione della pensione di anzianità con qualsiasi attività di lavoro dipendente e con l'iscrizione ad albi o elenchi di lavoratori autonomi diversi dagli albi di avvocato e di procuratore (sentenza n. 73 del 1992).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 (modificato dalla legge 2 maggio 1983, n. 175 e dalla legge 11 febbraio 1992, n. 141) e 3 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), sollevata dalla Corte di cassazione, Sezione lavoro, in riferimento agli artt. 3, 4 e 38 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1997.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Fernanda CONTRI

Depositata in cancelleria il 28 novembre 1997.