Sentenza n. 1008 del 1988

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SENTENZA N.1008

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, sesto e ottavo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576 <Riforma del sistema previdenziale forense> promosso con ordinanza emessa il 10 novembre 1987 dal Pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Soldani Benzi Paolo e la Cassa Nazionale di Previdenza degli Avvocati e Procuratori, iscritta al n. 105 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14/1o ss dell'anno 1988;

Visti gli atti di costituzione di Soldani Benzi Paolo e della Cassa Nazionale di Previdenza degli Avvocati e Procuratori nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'11 ottobre 1988 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

uditi gli avvocati Pier Luigi Santoro, Alberto Di Mauro e Paolo Soldani per Soldani Paolo, l'avv. Annibale Marini per la Cassa Nazionale di Previdenza degli Avvocati e Procuratori e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Considerato in diritto

 

1. - Il Pretore di Firenze giudica non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale: a) dell'art. 2, ottavo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576, nella parte in cui prevede che il supplemento, spettante a coloro che continuano l'attività professionale per almeno cinque anni dopo la maturazione del diritto a pensione, sia calcolato mediante coefficienti pari alla meta di quelli di cui al primo e al quinto comma; b) dell'art. 2, sesto comma, in quanto dispone la riduzione a due terzi della pensione di vecchiaia quando il titolare resti iscritto agli albi di avvocato e/o di procuratore.

L'eccezione di inammissibilità della prima questione per <difetto di motivazione sulla rilevanza>, opposta dall'Avvocatura dello Stato, non può essere accolta. Sia pure in termini succinti, espressi in forma parentetica, l'ordinanza di rimessione non manca di rispondere adeguatamente all'eccezione di carenza di interesse ad agire dell'attore, sollevata nel giudizio principale dalla convenuta Cassa di previdenza per gli avvocati e procuratori.

2. - La questione é fondata.

Come chiarisce la relazione al disegno di legge n. 117 sulla riforma della previdenza forense, presentato alla Camera dei deputati il 20 giugno 1979, nel sistema riformato dalla legge n. 576 del 1980 il principio solidaristico non esclude, ma concorre col <principio di proporzionalità della pensione ai contributi personali versati> (a loro volta proporzionali al reddito professionale netto), introducendo un <correttivo> destinato a operare nella misura necessaria, secondo le circo stanze, a garantire a tutti i membri della categoria professionale una pensione minima adeguata alle esigenze di una vita dignitosa.

La correlazione tra contribuzione e prestazione previdenziale, affermata in linea di massima dalla legge del 1980 (che alla pensione uguale per tutti, di contro a una contribuzione progressiva, prevista dal sistema precedente della legge n. 315 del 1975, ha sostituito una pensione indirettamente ragguagliata alla misura della contribuzione, salva la pensione minima), e stata accentuata dalla modifica introdotta dalla legge 2 maggio 1983 n. 175 nell'art. 10, terzo comma. Considerato che l'art. 2, ottavo comma, concede un solo supplemento di pensione, rapportato al quinquennio di attività professionale successivo alla maturazione del diritto a pensione, la legge del 1983 ha soppresso per i pensionati ultrasettantenni, che proseguano l'esercizio professionale, l'obbligo del contributo soggettivo (da essi precedentemente versato <a fondo perduto>), e li ha assoggettati soltanto al contributo di solidarietà del 3%.

La medesima ratio sottostante alla correzione dell'art. 10, terzo comma, apportata dalla legge del 1983, impone che inversamente, in favore dei pensionati infrasettantenni, sia modificato l'art. 2, ottavo comma, nel senso di riportare alla misura piena i coefficienti di calcolo del supplemento della pensione: per essi, invero, e stato tenuto fermo l'obbligo di contribuzione personale in misura intera (cfr. Corte cost., ord. n. 669 del 1988).

L'applicazione nell'una ipotesi, e non anche nell'altra, del criterio di corrispettività crea una irrazionale disparità di trattamento, che offende il principio dell'art. 3 Cost.

3. - La seconda questione, concernente il sesto comma dell'art. 2, già dichiarata infondata da questa Corte con la sentenza n. 132 del 1984, viene nuovamente sollevata dal medesimo giudice allegando un <apparente contrasto> con la sentenza n. 62 del 1977, che aveva dichiarato costituzionalmente illegittima la tabella F annessa alla legge n. 319 del 1979, nella parte in cui decurtava la pensione di anzianità agli avvocati ultrasettantenni non cancellati dall'albo.

In verità, nessuna contraddizione vi e tra le due pronunce. La tabella F fu dichiarata illegittima perché nell'ipotesi di conservazione dell'iscrizione all'albo discriminava ingiustificatamente il trattamento dei pensionati ultrasettantenni da quello dei pensionati infrasettantenni, mentre una simile discriminazione e estranea all'art. 2, sesto comma, della legge del 1980, dove e prevista una decurtazione della pensione a carico di tutti i pensionati che restano iscritti all'albo. D'altra parte, un giudizio di contrarietà di questa norma al principio di ragionevolezza non può essere argomentato sulla base di un raffronto con le soluzioni adottate dalle leggi previdenziali per le altre categorie di professionisti. Questo argomento, riproposto nell'ordinanza di rimessione, é stato più volte respinto dalla giurisprudenza della Corte sul riflesso che l'autonomia e l'irripetibile individualità> dei vari sistemi previdenziali nell'ambito delle libere professioni non consentono che la soluzione di un dato problema accolta da uno di essi sia valutata mettendola a confronto con la soluzione accolta da altri.

4. - Tuttavia, senza indulgere a parametri di valutazione esterni alla categoria di riferimento della previdenza forense, sussistono motivi sufficienti per indurre la Corte a ritenere fondata anche la seconda questione.

La ragione giustificativa della norma in esame deve essere apprezzata alla stregua del principio di solidarietà, considerato o in funzione di tutela dell'<interesse di entrata> dei giovani oppure in funzione di tutela di un certo livello della pensione minima, che il sistema deve garantire a tutti i membri della categoria.

Nei lavori preparatori della riforma del 1980 la ratio legis é individuata sotto il primo profilo. Secondo il relatore per la Commissione giustizia (IV) della Camera dei deputati (VIII legislatura, Commissioni riunite Giustizia-Lavoro, seduta del 26 giugno 1980), la norma in esame si propone di <disincentivare la prosecuzione del servizio professionale da parte di quei professionisti che già sono in pensione>. Ma una ratio di questo tipo sarebbe plausibile solo se concorressero due condizioni: a) che le pensioni corrisposte dalla Cassa attingano mediamente un livello idoneo a consentire al pensionato una vita dignitosa; b) che la domanda di servizi nel campo dell'assistenza legale sia rimasta stazionaria. Nessuna delle due condizioni si e verificata: le pensioni corrisposte dalla Cassa sono ancor oggi mediamente di esiguo ammontare (nella specie, il ricorrente, se fosse cancellato dall'albo, percepirebbe una pensione di lire 750.000 mensili); la domanda di assistenza legale, in una società sempre più avviluppata in una fitta rete di giuridicità, e sensibilmente aumentata, così che la continuazione dell'attività di lavoro da parte degli avvocati pensionati (con un grado di intensità decrescente a misura del progredire dell'età) non può essere ritenuta un ostacolo all'accesso dei giovani (capaci) alla professione.

La decurtazione di un terzo della pensione non appare ragionevole nemmeno sotto l'altro dei due possibili profili operativi, sopra distinti, del principio di solidarietà. Anzitutto, che la categoria degli avvocati e dei procuratori versi in condizioni particolari tali da imporre uno sforzo ulteriore di solidarietà -oltre al contributo soggettivo a fondo perduto del 3% previsto dall'art. 10 della legge e al contributo integrativo previsto dall'art. 11-, al fine di assicurare un certo livello della pensione minima, é smentito dall'andamento finanziario della Cassa, che (secondo i dati riferiti nella memoria difensiva del ricorrente e non contestati dalla difesa della Cassa) negli anni 1983-1987 ha registrato crescenti avanzi di gestione per un ammontare complessivo di oltre 569 miliardi di lire. In secondo luogo, ammesso che un apporto ulteriore di solidarietà sia necessario, il principio di eguaglianza esige che esso gravi proporzionalmente su tutti i membri della categoria, e non soltanto-sotto specie di decurtazione della pensione - sui pensionati che conservano l'iscrizione all'albo.

5. - Gli altri motivi di incostituzionalità addotti nell'ordinanza di rimessione, in riferimento agli artt. 2 e 38 Cost., restano assorbiti.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, ottavo comma, della legge 20 settembre 1980 n. 576 (<Riforma del sistema previdenziale forense>), nella parte in cui dispone che il supplemento della pensione, spettante a coloro che dopo la maturazione del diritto a pensione continuano per cinque anni l'esercizio della professione, <e pari, per ognuno di tali anni, alla meta delle percentuali di cui al primo e al quinto comma, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del pensionamento>, anziché alle percentuali intere;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, sesto comma, della stessa legge 20 settembre 1980 n. 576.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26/10/88.

 

Francesco SAJA - Luigi MENGONI

 

Depositata in cancelleria il 03/11/88.