Ordinanza n. 359/97

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ORDINANZA N.359

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI    

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 14 giugno 1996 dal Pretore di Nicosia, sezione distaccata di Leonforte, nel procedimento civile vertente tra Gaetano Sgroi e Consorzio di bonifica dell'Altesina e dell'Alto Dittaino ed altra, iscritta al n. 1114 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Udito nella camera di consiglio del 1° ottobre 1997 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che, con ricorso a norma dell’art. 700 cod. proc. civ., il Pretore di Nicosia -sezione distaccata di Leonforte- veniva richiesto di sospendere l’efficacia esecutiva della cartella esattoriale notificata dal gestore del servizio di riscossione dei tributi dovuti al Consorzio di bonifica dell’Altesina e dell’Alta Val Dittaino, assumendo il preteso obbligato di non essere tenuto al pagamento non avendo sottoscritto la convenzione di fornitura idrica per uso agricolo integrante la specifica ragione del debito;

che l’ente dichiaratosi creditore eccepiva il difetto di giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria sulla domanda cautelare stante il divieto dell’art. 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, applicabile nei casi in cui si procede con le forme di riscossione coattiva delle imposte sul reddito;

che il ricorrente rilevava, quindi, la illegittimità della "normativa" che non consente all’Autorità giudiziaria ordinaria di sospendere l’efficacia esecutiva del titolo per la riscossione del credito anche se privo di carattere tributario;

che il giudice, premessa l’assoluta analogia con la fattispecie di cui alla sentenza di questa Corte n. 318 del 1995, sollevava "questione di legittimità costituzionale dell’art. 54 d.P.R. n. 602 del 1973 in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede la possibilità, per il giudice ordinario, di sospendere l’esecutività del ruolo esattoriale per crediti di enti pubblici non aventi carattere tributario";

che nè le parti principali, nè il Presidente del Consiglio dei ministri si sono costituiti nel presente giudizio.

Considerato che l’unica norma denunciata dal giudice a quo, e cioé l’ art. 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, riserva all’autorità amministrativa il potere di sospendere l’esecuzione forzata dei crediti erariali per imposte sul reddito e, dunque, non può evidentemente trovare applicazione ex se nella diversa materia della riscossione coattiva di entrate non tributarie degli enti pubblici, se non mediante l’estensione dell’originario ambito precettivo ad opera di altra disposizione che vi faccia rinvio;

che il rimettente ha omesso di specificare quale sia la norma che consente di pervenire all’asserita applicabilità del predetto art. 54 nel caso concreto, nel quale é espressamente affermata la natura non tributaria del credito in contestazione;

che l’assoluta mancanza di indicazione, nella presente fattispecie, di uno dei termini del rinvio normativo si risolve nella carente enunciazione delle ragioni di applicabilità dello stesso art. 54 e, quindi, nel difetto di motivazione sulla rilevanza della proposta questione di legittimità costituzionale, tanto più considerando che questa Corte ha già sancito, in fattispecie analoghe, la priorità della questione incentrata sulla norma di rinvio rispetto a quella relativa alla norma oggetto del rinvio stesso (sentenze nn. 239 del 1997 e 318 del 1995);

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Nicosia -sezione distaccata di Leonforte-, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1997.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Piero Alberto CAPOTOSTI

Depositata in cancelleria il 21 novembre 1997.