Ordinanza n. 427 del 1991

 

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ORDINANZA N. 427

 

ANNO 1991

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Dott. Aldo CORASANITI                                         Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                  Giudice

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 438 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 27 ottobre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Pistoia nel procedimento penale a carico di Iaconis Vincenzo ed altra, ordinanza iscritta al n. 760 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1991;

 

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

 

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Pistoia, con ordinanza del 27 ottobre 1990 pronunciata nel corso dell'udienza preliminare a carico di persona imputata del delitto di omicidio aggravato dalla premeditazione, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 27, terzo comma, 101, secondo comma, 102, primo comma, e 111, primo comma, della Costituzione, questioni di legittimità dell'art. 438 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero debba motivare il proprio dissenso sulla richiesta di giudizio abbreviato formulata dall'imputato e che il giudice dell'udienza preliminare "possa dar luogo a giudizio abbreviato anche contro il dissenso del pubblico ministero";

 

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili e comunque non fondate;

 

Considerato che le questioni sono già state esaminate dalla Corte che le ha dichiarate manifestamente infondate con ordinanza n. 377 del 1991, sulla base del richiamo alla sentenza n. 81 del 1991 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice (v. anche sentenze n. 66 del 1990, n. 183 del 1990, ordinanza n. 305 del 1991);

 

che, peraltro, nella specie, risulta contestato il delitto di omicidio aggravato dalla premeditazione per il quale è prevista la pena dell'ergastolo;

 

e che questa Corte, con sentenza n. 176 del 1991, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale proprio dell'art. 442, secondo comma, ultimo periodo, del codice di procedura penale ("Alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione di anni trenta");

 

che, quindi, spetta al giudice rimettente verificare se, in conseguenza della indicata decisione della Corte che ha espunto dall'ordinamento il giudizio abbreviato per reati in ordine ai quali è comminata la pena dell'ergastolo, la questione sollevata sia tuttora rilevante nel processo a quo (v. ordinanza n. 412 del 1991).

 

 

per questi motivi

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

Ordina la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Pistoia.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1991.

 

 

Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

 

Depositata in cancelleria il 22 novembre 1991.