Sentenza n. 470 del 1989

 CONSULTA ONLINE 

 

 

SENTENZA N.470

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell’obiezione di coscienza), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 20 gennaio 1988 dal Tribunale di Cagliari nel procedimento penale a carico di Pusceddu Mariano, iscritta al n. 190 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 30 marzo 1988 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Rimini nel procedimento penale a carico di De Filippis Antonio, iscritta al n. 366 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1988;

3) ordinanza emessa il 6 ottobre 1988 dalla Corte d'appello di Venezia nel procedimento penale a carico di Capuzzo Silverio, iscritta al n. 776 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1989;

4) ordinanza emessa il 24 novembre 1988 dal Tribunale di Camerino nel procedimento penale a carico di Scida Alessandro, iscritta al n. 24 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visti gli atti di costituzione di De Filippis Antonio, Capuzzo Silverio, Scida Alessandro, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1989 il Giudice relatore Giovanni Conso;

uditi gli avvocati Valerio Onida e Giuseppe Ramadori per De Filippis Antonio, gli avvocati Vincenzo Colacino e Mauro Mellini per Capuzzo Silverio, l'avvocato Giuseppe Ramadori per Scida Alessandro e l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Considerato in diritto

 

1. - Le quattro ordinanze in esame hanno tutte per oggetto l'art. 5, primo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, con riferimento sempre all'art. 3 e in un caso anche all'art. 21 della Costituzione. I relativi giudizi vengono, quindi, riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

2.- Più precisamente, secondo l'ordinanza di maggior sviluppo (Giudice istruttore del Tribunale di Rimini: n. 366/1988), la norma impugnata sarebbe in contrasto con il primo comma dell'art. 3 della Costituzione <a causa dell'oggettiva, grave e assolutamente irragionevole disparità di trattamento prevista a carico dei cittadini ammessi a prestare il servizio militare nella forma del servizio sostitutivo civile- e nella forma del servizio militare non armato-rispetto ai cittadini che prestano il servizio militare armato e della minore dignità sociale che ai medesimi viene di fatto riconosciuta come presupposto e conseguenza a un tempo di tale discriminatrice normativa> e con il secondo comma dello stesso articolo <poiché con la disposizione di legge denunciata la Repubblica non solo non rimuove ma addirittura crea un ulteriore e del tutto irragionevole e ingiustificato ostacolo di ordine economico e sociale, concretantesi nell’imposizione agli interessati di condizioni di incapacità di esercitare piena mente i propri diritti e di esprimere la propria personalità in campo sociale ed economico, più gravi di quelle imposte ai cittadini che compiono servizio militare armato, al pieno sviluppo della persona umana e all’effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese>. Con un'ulteriore prospettazione l'ordinanza più recente (Tribunale di Camerino: n. 24/1989) denuncia anche un contrasto con il primo comma dell'art. 21 della Costituzione, in quanto la norma, <limitando l'adesione alle forme di servizio militare senza uso delle armi, strumento di manifestazione di convincimenti pacifisti, non violenti, religiosi, filosofici o morali>, <viene ad incidere negativamente sullo stesso diritto di manifestazione del pensiero>.

Poiché l'<irragionevole disparità di trattamento prevista a carico> dei cittadini ammessi a prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile trova la sua <causa> nella maggiore durata (8 mesi in più) del servizio militare non armato e del servizio sostitutivo civile rispetto al servizio militare armato (12 mesi ormai generalizzati sia per la leva di terra che per la leva di mare, con la sola eccezione dei 15 mesi richiesti a chi consegue a domanda la nomina ad ufficiale di complemento), così traducendosi nell'imposizione <di condizioni di incapacità... più gravi> di quelle imposte ai cittadini chiamati a prestare servizio militare armato, tanto da limitare di fatto <l'adesione alle forme di servizio militare senza uso delle armi>, la questione sottoposta al vaglio di questa Corte viene in definitiva a coinvolgere - come esplicitano nel dispositivo le due restanti ordinanze (Tribunale di Cagliari: n. 190/1988; Corte d'appello di Venezia: n. 776/1988) - l'art. 5, primo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, nella parte in cui prevede che i giovani ammessi all'obiezione di coscienza prestino il relativo servizio <per un periodo superiore di otto mesi alla durata del servizio di leva cui sarebbero tenuti>.

3.- Le argomentazioni addotte nelle varie ordinanze e poi sviluppate nelle articolate memorie delle parti private a sostegno della ritenuta illegittimità costituzionale della norma impugnata, muovono dalla premessa che l'art. 1 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, <pone su un piano di pari dignità il servizio militare armato, il servizio militare non armato e il servizio civile sostitutivo configurandoli come 6modi" di soddisfare l'obbligo del servizio militare>, ciascuno dei quali comporterebbe per l'interessato la <totale destinazione delle proprie energie> ai compiti rispettivamente attribuitigli.

Da ciò la conseguenza che, proprio perché modi di soddisfacimento di un medesimo obbligo, i tre tipi di servizio <debbono equivalersi> in linea di principio anche con riferimento agli <svantaggi> subiti dai rispettivi titolari, a cominciare da quello avente un <rilievo primario>: cioè, la durata del servizio, in quanto periodo di tempo durante il quale ogni obbligato va incontro ad una vera e propria vitae deminutio rispetto alle sue opportunità di lavoro, di affetti, di relazioni, e via dicendo. Anche la durata, dunque, <deve essere in linea di principio uguale per tutti, salvo le deroghe razionalmente e ragionevolmente richieste dalla natura intrinseca del servizio>, nell'ambito delle quali non potrebbe certo farsi rientrare quella degli otto mesi in più: non troverebbero, infatti, corrispondenza in esigenze intrinseche al servizio ne la pretesa di <garantire>, con siffatto prolungamento del servizio, <la serietà delle motivazioni> di chi chiede l'ammissione al servizio militare non armato o al servizio sostitutivo civile, essendo il relativo accertamento già demandato ad una commissione appositamente istituita, ne la preoccupazione di compensare, attraverso la maggiore durata, <una supposta minore gravosità> delle prestazioni costituenti il contenuto di quei servizi, essendo tale minore gravosità <indimostrata ed indimostrabile>.

Esclusa la reperibilità di qualsiasi sua giustificazione obiettiva, la maggiore durata del servizio militare non armato o del servizio sostitutivo civile verrebbe, dunque, a risolversi <in una remora all'esercizio dell'obiezione di coscienza, in un ulteriore vaglio della serietà del convincimento dell'obiettore, e in una sanzione conseguente ad una particolare espressione della persona>, nel più aperto contrasto sia con il principio di eguaglianza che con il diritto di libera manifestazione del pensiero, dando vita ad un'ingiustificata <valutazione deteriore delle due forme di servizio alternativo a quello armato>.

4. - Per verificare la consistenza delle suddette argomentazioni e, soprattutto, per accertare se il diverso trattamento fatto, sotto l'aspetto della durata, al servizio militare non armato ed al servizio sostitutivo civile rispetto al servizio militare armato corrisponda o no <ad esigenze obiettive del servizio e ad elementi di ragionevolezza intrinseca>, si devono prendere in considerazione i due tipi di <servizio alternativo> l'uno distintamente dall'altro, date le differenze di natura e di struttura che li caratterizzano nel loro reciproco raffronto, prima ancora che nel raffronto di ciascuno di essi con il servizio militare armato.

Quanto alla natura, questa Corte ha già avuto occasione di precisare che, diversamente dal servizio militare non armato, nel servizio sostitutivo civile non si può ravvisare un <modo> di esplicazione del servizio militare di leva. Sono <le ragioni che impediscono di considerare 6militari in servizio" gli obiettori di coscienza ammessi a prestare servizio sostitutivo civile>, cosi da non legittimarne l'assoggettabilità alla giurisdizione dei tribunali militari, ad <escludere, altresì, che nel servizio sostitutivo civile in atto si possa ravvisare un particolare modo di esplicazione del servizio militare di leva>: perciò, <più che all'ottica dei "modi", é nell'ottica dei "limiti" del servizio militare obbligatorio... che deve ricondursi il discorso sull'ammissione al servizio sostitutivo civile>, con l'ulteriore conseguenza che, <in quanto limite all'adempimento dell'obbligo del servizio militare>, <essa non può non tradursi in un'alternativa di natura profondamente diversa> (v. sentenza n. 113 del 1986).

Quanto alla struttura, le differenze emergono, al di la delle terminologie e delle definizioni, dalla contrapposizione dei due gruppi di norme che il titolo II del d.P.R. 28 novembre 1977, n. 1139, rispettivamente dedica al servizio militare non armato (capo I) e al servizio sostitutivo civile (capo II). Anche se la dichiarazione di opzione tra l'uno e l'altro dei due servizi viene a collocarsi, all'interno della domanda per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza, nell'ambito delle altre indicazioni comuni richieste dall'art. 2 dello stesso decreto, i differenti aspetti che il raffronto tra il capo I ed il capo II mette in risalto non possono ignorarsi in un discorso basato sull'equivalenza dei contenuti, sulla comparazione dei rispettivi carichi di gravità e sulla misura dei relativi svantaggi.

Tanto nel riferimento all'art. 3 quanto nel riferimento all'art. 21 della Costituzione, il primo comma dell'art. 5 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, va, quindi, esaminato, anzitutto, per la parte in cui prevede che i giovani ammessi a prestare servizio militare non armato lo devono prestare per un tempo superiore di otto mesi alla durata del servizio di leva cui sarebbero tenuti, e, in secondo luogo, per la parte in cui prevede che i giovani ammessi a prestare servizio sostitutivo civile lo devono anch'essi prestare per un tempo superiore di otto mesi alla durata del servizio di leva. Il che trova, del resto, riscontro non solo nell'ordinanza del Giudice istruttore del Tribunale di Rimini, ma anche in alcune delle memorie difensive che, opportunamente, si soffermano sulla distinzione tra i due tipi di servizio demandati all'opzione dell'obiettore di coscienza.

5. - Il primo profilo da prendere in considerazione non può non riguardare la parte del comma in esame concernente gli ammessi al servizio militare non armato, oggetto del I dei due capi in cui il d.P.R. 28 novembre 1977, n. 1139, suddivide il titolo II, nel riferimento, costantemente ed immediatamente evidenziato dalle quattro ordinanze di rimessione, all'art. 3 della Costituzione.

A dimostrare l'irragionevolezza di qualunque disparità di durata del servizio militare non armato rispetto a quello armato e sufficiente la constatazione che, come precisa l'art. 10 del d.P.R 28 novembre 1977, n. 1139, i giovani ammessi al servizio militare non armato <sono soggetti a tutte le norme concernenti il personale che presta il normale servizio di leva ad eccezione di quelle sull'uso delle armi>, esclusa, quindi, ogni altra differenza.

Poiché la contrarietà all'uso personale delle armi rappresenta l'essenza stessa dell'obiezione di coscienza quale espressamente riconosciuta dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772-tant'é vero che il primo comma del suo art. 1 ammette ai benefici previsti dagli articoli successivi gli <obbligati alla leva che dichiarano di essere contrari in ogni circostanza all'uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza> -appare privo di ragionevolezza che un servizio corrispondente in tutto e per tutto al normale servizio di leva, salva appunto la sola sottrazione all'uso delle armi, che né é il connotato ispiratore legittimamente riconosciuto, abbia una durata superiore all'altro.

Nessuna differenza di durata potrebbe essere giustificata né dalla natura del servizio, né da particolari sue esigenze obiettive, trovandosi esso a coincidere con il servizio armato in tutte le modalità, esclusa soltanto quella che e alla base del riconoscimento dell'obiezione di coscienza.

Ogni discorso - del tipo svolto negli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, peraltro in relazione al servizio sostitutivo civile - sulla <gravosità> del servizio di leva, sulla sua <severa disciplina>, sui suoi <ferrei ordinamenti>, non é qui proponibile neppure in via di principio, trattandosi degli stessi oneri, della stessa disciplina, degli stessi ordinamenti.

Né vi potrebbe essere posto per una differenza di durata più breve di quella attuale in rapporto all'esigenza di un particolare periodo di addestramento: gli <incarichi di carattere logistico, tecnico od amministrativo>, nei quali viene impiegato l'obiettore di coscienza che abbia optato per il servizio militare non armato (v. art. 9, primo comma, d.P.R. 28 novembre 1977, n. 1139), rientrano fra gli incarichi già previsti dall'organizzazione militare e, in assenza di obiettori, comunemente svolti da militari di leva in servizio armato, senza che gli eventuali corsi di istruzione e di specializzazione, cui si richiama il secondo comma dello stesso art. 9, incidano sulla durata del servizio, tanto più che, nel caso dell'obiettore, essi coprirebbero lo spazio lasciato libero dalla mancata partecipazione all'addestramento armato.

La previsione di <un tempo superiore di otto mesi> é, quindi, da ritenersi costituzionalmente illegittima - prima ancora che per ragioni di entità - per essere comunque superiore alla durata del servizio militare armato, con conseguente assorbimento dell'ulteriore dubbio di legittimità prospettato dal Tribunale di Camerino in ordine all'art. 21 della Costituzione.

6.-Anche riguardo alla parte dell'art. 5, primo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, relativa alla durata, pure essa <superiore di otto mesi>, del servizio sostitutivo civile, le ordinanze di rimessione fanno, anzitutto, riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Naturalmente, trattandosi qui di un servizio dai <contenuti non militari> (v. la sentenza n. 113 del 1986) e, perciò, ben diversi dai contenuti del servizio militare armato, i termini di comparazione non si presentano omogenei come nel caso del raffronto tra servizio militare armato e servizio militare non armato, data la mancanza tra essi di qualsiasi nucleo di vita e di attività comuni, proprio perché, nell'opzione per il servizio sostitutivo civile, al rifiuto dell'uso delle armi si accompagna e si sovrappone il rifiuto della divisa e della disciplina militari.

Per vagliare la denuncia di irragionevole disparità di trattamento mossa alla diversità di durata tra servizio militare armato e servizio sostitutivo civile occorrerebbe prendere in attenta considerazione i vari aspetti del servizio sostitutivo civile, verificando, anzitutto, se le relative prestazioni abbiano una portata <effettivamente equivalente> (v. sentenza n. 164 del 1985) a quella del servizio militare armato, potendo l'equiparazione nella durata ritenersi imprescindibile soltanto in presenza di condizioni di reale equivalenza. Ma soltanto un servizio sostitutivo nazionale adeguatamente ed unitariamente organizzato consentirebbe una comparazione univoca e precisa. Non la consente, invece, la pluralità disarticolata di <enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela e incremento del patrimonio forestale> (art. 11, primo comma, d.P.R. 28 novembre 1977, n. 1139), presso cui il servizio sostitutivo civile continua ad essere prestato, nell'ormai eccessivo protrarsi di una situazione transitoria dovuta proprio alla mancata istituzione del servizio sostitutivo nazionale, e che accosta, di volta in volta, gli obiettori, quanto a disciplina, orari e sedi, ai dipendenti che operano presso il singolo ente, organizzazione o corpo. D'altronde, l'ormai quasi ventennale ritardo nell'istituzione del servizio civile nazionale, già sollecitata da questa Corte (v. sentenza n. 113 del 1986), non può certo tradursi in un impedimento preclusivo del giudizio richiesto a questa Corte, tanto più che in nessun caso - cioè, anche a ritenere non effettiva l'equivalenza di condizioni operative e di vita con chi presta servizio militare armato- la durata superiore di <ben> otto mesi, come sottolinea nella sua ordinanza il Giudice istruttore del Tribunale di Rimini, potrebbe essere considerata differenziazione ragionevole.

Allo stato, essendo impraticabile ogni sicuro, univoco, raffronto in termini di gravosità del servizio, di organizzazione e di orari, l'unica giustificazione per una differenziazione, sostanzialmente contenuta e non irrazionale, della durata del servizio potrebbe rinvenirsi soltanto nell'eventuale necessita, rimessa alla valutazione del legislatore, di acquisire, preliminarmente allo svolgimento del servizio civile sostitutivo, conoscenze teoriche e capacita pratiche necessarie per far fronte alle esigenze formative sottostanti, certo più personalizzate che non quelle del servizio di truppa. Lo ammettono, sia pur per inciso, anche l'ordinanza del Giudice istruttore di Rimini ed una delle memorie difensive, non disconoscendo che <una modesta diversità di durata... potrebbe forse, in astratto, trovare giustificazione in particolari esigenze di addestramento degli obiettori ai fini del servizio civile>. Al di fuori di una previsione del genere e, comunque, in caso di una maggiorazione avente la consistenza attuale, la differente durata del servizio sostitutivo, a causa delle limitazioni che comporta per il normale sviluppo della vita civile, rivestirebbe chiaramente quel significato di sanzione nei confronti degli obiettori che già si é stigmatizzato, ledendo, altresì, i fondamentali diritti tutelati dal primo comma dell'art. 3 e dal primo comma dell'art. 21 della Costituzione, in quanto sintomo di una non giustificabile disparità di trattamento per ragioni di fede religiosa o di convincimento politico e, nello stesso tempo, freno alla libera manifestazione del pensiero.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell’obiezione di coscienza), nella parte in cui prevede che i giovani ammessi a prestare servizio militare non armato lo devono prestare per un tempo superiore alla durata del servizio di leva cui sarebbero tenuti;

b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell’obiezione di coscienza), nella parte in cui prevede che i giovani ammessi a prestare servizio sostitutivo civile lo devono prestare per un tempo superiore di otto mesi alla durata del servizio di leva cui sarebbero tenuti.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19/07/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 31/07/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Giovanni CONSO, REDATTORE