SENTENZA N. 127
ANNO 1977
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI,
Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Leopoldo ELIA
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, primo comma, del r.d. 29
giugno 1939, n. 1127 (Testo delle disposizioni legislative in materia di
brevetti per invenzioni industriali), promosso con ordinanza emessa il 17
ottobre 1974 dal tribunale di Modena, nel procedimento civile vertente tra
Sacchetti Gino e la ditta SERISCREEN, iscritta al n. 41 del registro ordinanze
1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 62 del 5 marzo
1975.
Visto
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica dell'11 maggio 1977 il Giudice relatore Leopoldo Elia;
adito
il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.
- Sacchetti Gino conveniva innanzi al tribunale di Modena Corradi
Giorgio, titolare della ditta Seriscrecn corrente in
Carpi ed operante nel campo delle pellicole rifragenti
per segnaletica stradale, e, premesso che egli nel corso del rapporto di lavoro
con il detto Corradi aveva elaborato una nuova
formula idonea a consentire la produzione di pellicole di elevata e particolare
capacità rifrangente, chiedeva che il medesimo fosse condannato nei suoi
confronti al pagamento di un premio commisurato all'importanza dell'invenzione.
Il
convenuto eccepiva incompetenza del giudice adito, dovendo la controversia
essere invece sottoposta al collegio arbitrale previsto dall'art. 25, primo comma, del r.d. 29 giugno 1939, n. 1127, recante:
"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di brevetti per
invenzioni industriali".
Il
tribunale, rilevato che, secondo la costante giurisprudenza, il collegio
arbitrale di cui all'art. 25, primo comma, r.d. n.
1127 del 1939 citato é competente non solo in ordine alle questioni inerenti al
quantum sibbene anche in ordine a quelle relative
all'an, che l'istituto é qualificato dalla
giurisprudenza come arbitrato obbligatorio e necessario, sollevava questione di
costituzionalità relativamente alla norma suddetta, dubitando contrastasse con
quanto dispongono gli articoli 24, primo comma, 25, primo
comma, 102, primo comma, della Costituzione.
Il
collegio arbitrale in discussione non potrebbe qualificarsi giudice speciale,
essendo composto di privati ed esercitando solo occasionalmente le sue
funzioni. La sua competenza esclusiva in materia di premi conseguenti ad
invenzioni elaborate nel corso di rapporto di lavoro verrebbe allora a
contrastare con i principi del giudice naturale sanciti dall'articolo 25, primo
comma, della Costituzione. La circostanza poi che i componenti del collegio
arbitrale vendono nominati dopo che la controversia é insorta sarebbe
incompatibile con il principio di precostituzione del
giudice per legge stabilito dalla medesima disposizione.
Sarebbe
poi violato l'art. 102, primo comma, della Costituzione, dato che la esclusiva competenza in materia viene attribuita ad
organo non composto da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme
dell'ordinamento giudiziario. La impossibilità nel
procedimento arbitrale di chiedere ed ottenere provvedimenti cautelari, la
limitata possibilità di impugnare la sentenza arbitrale medesima
costituirebbero infine elementi tali da indurre a dubitare seriamente circa la
idonea tutela del diritto di agire.
2.
- Interveniva nel giudizio innanzi a questa Corte il Presidente del Consiglio
dei ministri rappresentato dall'Avvocatura dello Stato il quale chiedeva si
pronunziasse sentenza di rigetto. Dovrebbe escludersi la pertinenza del
richiamo al divieto di istituire giudici speciali contenuto nell'art. 102 della
Costituzione, non potendosi considerare l'arbitrato obbligatorio una forma di
giurisdizione speciale. Tale arbitrato, d'altra parte, finirebbe con il
convogliare le controversie nell'ambito della giurisdizione ordinaria,
attraverso il controllo in sede di omologazione, attraverso l'impugnazione per
nullità ed attraverso il possibile intervento della Corte suprema n sede di
ricorso avverso le sentenze pronunziate su tale impugnativa.
Il
collegio arbitrale, inoltre, dovrebbe considerarsi, come organo, precostituito
rispetto alle singole regiudicande che insorgono,
anche se la nomina dei componenti avviene successivamente; dovrebbe quindi
essere esclusa ogni violazione dell'art. 25, primo comma,
della Costituzione, così come interpretato costantemente dalla Corte
costituzionale.
Poiché,
infine, il diritto di agire, secondo l'insegnamento della stessa Corte
costituzionale, potrebbe essere diversamente regolato in rapporto ai diversi
tipi di procedimento, le particolari caratteristiche
del processo arbitrale non comporterebbero una violazione della norma
costituzionale che lo tutela.
Nell'udienza
di discussione l'Avvocatura dello Stato si riportava all'atto di intervento.
Considerato in diritto
1.
- Questa Corte esamina per la prima volta una questione di legittimità
costituzionale in tema di arbitrato rituale obbligatorio o necessario, e la
esamina sulla base di una ordinanza di rimessione che (con compiutezza di riferimenti alle norme
costituzionali - parametro) ha indicato la possibilità di contrasto tra l'art.
25, primo comma, del r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 e gli artt.
24, primo comma, 25, primo comma, e 102, primo comma,
della Costituzione.
Né
potrebbe contestarsi la rilevanza della questione sollevata, poiché, secondo la
costante giurisprudenza della Corte di cassazione, il collegio arbitrale
previsto dal citato art. 25, primo comma, del r.d. n.
1127 del 1939 é competente a decidere le controversie non soltanto sul quantum,
ma anche sull'an, vale a dire su qualsiasi
controversia giuridica inerente al compenso spettante al dipendente inventore.
La
questione, per ciò che concerne il contrasto della norma impugnata con il
combinato disposto degli artt. 24, primo comma, e
102, primo comma, Cost.,
deve ritenersi fondata.
Infatti,
se
In
altre parole, a seguito del congiunto disposto degli articoli 24, primo comma,
Cost. (diritto di azione in giudizio e correlativo esercizio,
costituzionalmente garantiti) e 102, primo comma, Cost. (riserva della funzione
giurisdizionale ai giudici ordinari, salve le eccezioni di cui all'articolo
seguente), il fondamento di qualsiasi arbitrato é da rinvenirsi nella libera
scelta delle parti: perché solo la scelta dei soggetti (intesa
come uno dei possibili modi di disporre, anche in senso negativo, del
diritto di cui all'art. 24, primo comma, Cost.) può derogare al precetto
contenuto nell'art. 102, primo comma, Cost. Ciò corrisponde al criterio di
interpretazione sistematica del testo costituzionale (nel quale la portata di
una norma può essere circoscritta soltanto da altre norme dello stesso testo o
da altre ancora ad esse parificate); e corrisponde anche alla garanzia
costituzionale dell'autonomia dei soggetti (sottolineata con particolare vigore
nella sent. n. 2 del 1963 di questa
Corte), autonomia, che, mentre ad altro proposito é tutelata dagli artt. 41-44 Cost., nella materia che ne occupa e per le situazioni di
vantaggio compromettibili é appunto garantita dall'art. 24, primo comma, della
Costituzione.
Sicché
la "fonte" dell'arbitrato non può più ricercarsi e porsi in una legge
ordinaria o, più generalmente, in una volontà autoritativa:
ed il principio fissato nell'art. 806, primo comma,
(prima parte), del codice del rito civile ("Le parti possono far decidere
da arbitri le controversie tra loro insorte..."), assume il carattere di
principio generale, costituzionalmente garantito, dell'intero ordinamento.
Questa
interpretazione ha un chiarissimo riscontro nei lavori preparatori
dell'Assemblea Costituente, ed in particolare nelle dichiarazioni del
Presidente della Commissione incaricata di preparare il progetto di
Costituzione, il quale ebbe a distinguere nettamente la sorte dei collegi da
riconoscere come vere e proprie giurisdizioni speciali da quella degli
arbitrati "in materia civile, che si formano per volontà delle parti, e si
basano su loro facoltà e sul loro diritto, che non può essere
disconosciuto" (A.C. pag. 2339,
seduta del 21 novembre 1947). Dunque o giurisdizioni speciali (quando
sia possibile ravvisarne l'esistenza) oppure arbitrato volontario o
facoltativo, fondato sulla libera opzione delle parti: non si dà spazio per un
terzo tipo di deroga al principio dell'unità della giurisdizione, e cioé per gli arbitrati imposti dalla legge.
Questa
conclusione, suggerita dai lavori preparatori, trova saldo fondamento nel testo
stesso della Carta costituzionale ed é avvalorata dall'art. 6,
primo comma, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali, resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955,
n. 848.
2.
- La legittimità costituzionale degli arbitrati obbligatori o necessari é stata
sostenuta, più o meno esplicitamente, con la ragione del "coinvogliamento" dell'arbitrato rituale obbligatorio
nonché di quello volontario, secondo lo schema di disciplina contenuto negli artt. 806 e segg. c.p.c., nell'ambito del giudizio ordinario attraverso
l'impugnazione di nullità, oltreché attraverso il
controllo in sede di decreto di omologazione.
Senonché la opinione del coinvogliamento, dominante nella giurisprudenza e
prevalente in dottrina, appare fondata su un equivoco: e cioé
sulla circostanza che leggi, corti e giuristi tendono a fornire, entro certi
limiti, talune garanzie fondamentali (quella del contraddittorio in primo
luogo) anche alle parti che, in base a clausola compromissoria o a compromesso,
scelgono la via della giustizia arbitrale, intendendo di avvalersi del lodo con
gli effetti propri della decisione giurisdizionale. Ma ciò non toglie che, malgrado l'exequatur del giudice statale, l'attività degli arbitri non
sia fungibile con quella del giudice togato: o meglio, risulti pur sempre
irriducibile ad essa, anche se l'ordinamento, rispettoso dell'autonomia dei
soggetti per le materie compromettibili, opera ex post assimilazione delle
decisioni nella loro efficacia ed i giudici statali, una volta consumatasi la
scelta delle parti, considerano valida l'eccezione di incompetenza fondata
sulla clausola compromissoria o sul compromesso.
In
effetti, chi consideri la differenza dei poteri
attribuiti ai giudici ed agli arbitri (fanno difetto a questi ultimi quelli
coercitivi e quelli cautelari) non può restringere le conseguenze della scelta
favorevole all'arbitrato soltanto alla celerità del giudizio, anche in
conseguenza della limitazione del contraddittorio, o alle maggiori probabilità
di approfondimento degli aspetti tecnici di una questione: salvo a considerare
la decisione arbitrale come avulsa dall'attività che la precede, é innegabile
che essa rappresenta il risultato di un procedimento che si svolge al di fuori
del regime della sovranità statuale. Ed é inutile richiamare i margini di
giudizio piuttosto ristretti in cui si muovono il giudice che omologa il lodo
ed i giudici investiti a seguito della impugnazione per nullità prevista
dall'art. 829 del codice di procedura civile. Né del resto si potrebbero ravvicinare
troppo i due tipi di procedimento, senza mettere a rischio il significato,
l'originalità e l'utilità stessa della giustizia per arbitri.
É
necessario riconoscere che il costituente ha voluto tutelare la concentrazione
della funzione giurisdizionale sia nei confronti delle giurisdizioni speciali
sia contro altri congegni di sostanziale svuotamento. Sarebbe stato del resto
contraddittorio richiedere il ricorso al procedimento di revisione
costituzionale per l'istituzione di nuove giurisdizioni speciali e consentire
nello stesso tempo che con nuove leggi ordinarie si potessero sottrarre
sistematicamente al giudice statuale intere serie di controversie; di guisa che
fosse più facile erodere l'unità della giurisdizione con l'istituzione di
arbitrati obbligatori ex lege anziché con la creazione di nuovi giudici
speciali.
Tanto
ciò é vero che l'art. 47 del nuovo capitolato generale di appalto per le opere
pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici (approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063) contiene una normativa che
consente sia alla parte attrice che alla parte convenuta di escludere la
competenza arbitrale. Si é così affermata, anche su questo piano, la necessità
di tutelare l'autonomia delle parti.
D'altro
lato la legge sul nuovo processo del lavoro (artt. 4
e 5 della legge 11 agosto 1973, n. 533), mentre consente arbitrati rituali e irrituali nelle già precluse controversie di cui all'art.
409 c.p.c., prescrive che
ciò avvenga, in sede di contratti e accordi collettivi "senza pregiudizio
della facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria".
Comunque,
a seguito del carattere rigido della Costituzione, la legge ordinaria od altri
atti autoritativi possono soltanto predisporre, non
già disporre gli arbitrati tra le parti.
Spetterà
al legislatore, con la previsione di procedure preliminari di carattere
amministrativo (sent. n. 62 del 1968), con la
istituzione di sezioni specializzate presso gli organi giudiziari ordinari
(art. 102, secondo comma, Cost.) e con altri modi di intervento non
contrastanti con
3.
- La questione di legittimità dell'art. 25, primo comma, del r.d. 29 giugno
1939, n. 1127, é senz'altro da ricomprendere nella
più ampia questione della conformità a Costituzione degli arbitrati obbligatori
o necessari, poiché, secondo costante giurisprudenza, il collegio arbitrale in esso previsto non potrebbe mai considerarsi una
giurisdizione speciale.
Si
tratta, anzi, di un arbitrato tra privati particolarmente incongruo, in quanto
si applica ad una situazione che può degenerare dall'esercizio di un diritto di
prelazione dell'imprenditore ad una effettiva
espropriazione a favore di un privato: correndo il rapporto giuridico, che dà
occasione all'arbitrato obbligatorio, tra due soggetti di forza economica assai
diversa. Mentre, come é noto, la giustizia per arbitri dà risultati
particolarmente soddisfacenti quando le parti si
trovino in posizione di relativo equilibrio.
É
anche opportuno rilevare che, con l'entrata in vigore della Costituzione
repubblicana, si é creata tra le due disposizioni dell'art. 25 del r.d. n. 1127
del 1939 una rilevante disarmonia: poiché nell'ipotesi prevista dal secondo
comma dell'articolo (se l'inventore é un dipendente di Amministrazione
statale...), la deliberazione del Ministro, che in luogo del collegio di
arbitri, provvede a stabilire il premio, il canone o il prezzo e le relative
modalità, non può più considerarsi insindacabile, ma risulta senz'altro e senza
limiti impugnabile a norma dell'art. 113 Cost. (la inderogabilità
dei rimedi giurisdizionali é riaffermata anche nella citata sent.
n. 62 del 1968). Questa interpretazione é poi
confermata dal testo dell'art. 34 dello Statuto per gli impiegati civili
(approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3), il
quale, a proposito dei diritti derivanti da invenzione industriale del
dipendente statale, non dichiara insindacabile il decreto ministeriale che
stabilisce il premio, il canone o il prezzo e le relative modalità di
corresponsione. Se dunque l'arbitrato previsto nel primo comma dell'art. 25 non
avesse carattere facoltativo, vi sarebbe, nel rapporto tra l'imprenditore e il
dipendente, tenuto pur conto della impugnazione per nullità, una
comparativamente attenuata tutela giurisdizionale.
Risulta
superfluo, a questo punto, l'esame della censura in ordine all'art. 25, primo comma, della Costituzione.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara
l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, primo comma, del r.d. 29 giugno
1939, n. 1127 (Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per
invenzioni industriali) nella parte in cui non riconosce la facoltà
dell'inventore e del datore di lavoro di adire l'autorità giudiziaria
ordinaria.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 4 luglio 1977.
Paolo
ROSSI - Luigi
OGGIONI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI -
Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI -
Alberto MALAGUGINI.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata
in cancelleria il 14 luglio 1977.