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Corte di Giustizia delle Comunità europee, 31 luglio 2003

 

C-208/03 P (R), Jean-Marie Le PenParlamento europeo e a.  

 

 

 

Nel procedimento C-208/03 P-R,

 

 

Jean-Marie Le Pen,

 

residente in Saint-Cloud (Francia),

rappresentato dal sig. F. Wagner, avvocat,

richiedente,

 

 

avente ad oggetto la domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione emanata sotto forma di dichiarazione della Presidente del Parlamento europeo in data 23 ottobre 2000, relativa alla decadenza del mandato di membro del Parlamento europeo dell'on. Le Pen, in relazione al ricorso proposto da quest'ultimo diretto all'annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) 10 aprile 2003, causa T-353/00, Le Pen/Parlamento (Racc. pag. II-0000),

 

 

procedimento in cui le altre parti sono:

 

 

Parlamento europeo,

rappresentato dai sigg. H. Krück e C. Karamarcos,

in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuto in primo grado,

 

Repubblica francese,

rappresentata dai sigg. R. Abraham e G. de Bergues

nonché dalla sig.ra L. Bernheim, in qualità di agenti,

interveniente in primo grado,

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA CORTE,

 

 

 

 

sentito l'avvocato generale, sig. F.G. Jacobs

 

ha emesso la seguente

 

 

 

Ordinanza

 

 

 

 

Motivazione della sentenza

 

1 Con atto introduttivo, depositato presso la cancelleria della Corte il 10 marzo 2003, il sig. Le Pen, conformemente agli artt. 225 CE e 56, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, ha proposto un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado 10 aprile 2003, causa T-353/00, Le Pen/Parlamento (Racc. pag. II-0000; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest'ultimo ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto dal sig. Le Pen diretto all'annullamento della decisione emanata sotto forma di dichiarazione della Presidente del Parlamento europeo in data 23 ottobre 2000, relativa alla decadenza del mandato di membro del Parlamento europeo (in prosieguo: l'«atto controverso»).

 

2 Con atto separato, registrato presso la cancelleria della Corte il 10 giugno 2003, il richiedente, in forza degli artt. 242 CE e 243 CE, ha chiesto alla Corte di ordinare che venisse sospesa l'esecuzione dell'atto controverso.

 

3 Il Parlamento e il governo francese hanno depositato le loro osservazioni scritte sulla domanda di provvedimenti provvisori rispettivamente il 26 e 30 giugno 2003. Essi chiedono che la suddetta domanda sia dichiarata irricevibile o, in subordine, respinta.

 

4 Dal momento che le conclusioni scritte delle parti contengono tutte le informazioni necessarie perché si statuisca sulla domanda, non occorre sentire le loro osservazioni orali.

 

Ambito normativo

 

I trattati

 

5 Gli artt. 190, n. 4, CE, 21, n. 3, CA e 108, n. 3, EA prevedono che il Parlamento elabori un progetto volto a permettere l'elezione dei propri membri a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri, o secondo principi comuni a tutti gli Stati medesimi, e che il Consiglio dell'Unione europea, con deliberazione unanime, stabilisca le disposizioni di cui raccomanderà l'adozione da parte degli Stati stessi.

 

L'atto del 1976

 

6 Il 20 settembre 1976 il Consiglio ha adottato la decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom, concernente l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto (GU L 278, pag. 1), atto che figura nell'allegato alla suddetta decisione (in prosieguo, nella sua versione originale: l'«atto del 1976»).

 

7 In forza dell'art. 3, n. 1, dell'atto del 1976, i membri del Parlamento «sono eletti per un periodo di cinque anni».

 

8 L'art. 6 dell'atto del 1976 elenca, al n. 1, le cariche incompatibili con lo status di membro del Parlamento e dispone, al successivo n. 2, che ogni Stato membro può «fissare le incompatibilità applicabili sul piano nazionale, alle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2».

 

9 L'art. 7, n. 1, dell'atto del 1976 precisa che l'elaborazione del progetto di procedura elettorale uniforme rientra nella competenza del Parlamento, ma, fino ad ora, non è stato adottato alcun procedimento di questo genere.

 

10 Ai sensi dell'art. 7, n. 2, dell'atto del 1976:

«Fino all'entrata in vigore di una procedura elettorale uniforme e con riserva delle altre disposizioni del presente atto, la procedura elettorale è disciplinata in ciascuno Stato membro dalle disposizioni nazionali».

 

11 L'art. 11 dell'atto del 1976 ha il seguente tenore:

«Fino all'entrata in vigore della procedura uniforme prevista all'articolo 7, paragrafo 1, [il Parlamento] verifica i poteri dei rappresentanti. A tal fine, ess[o] prende atto dei risultati proclamati ufficialmente dagli Stati membri e decide sulle contestazioni che potrebbero essere eventualmente presentate in base alle disposizioni del presente atto, fatta eccezione delle disposizioni nazionali cui tale atto rinvia».

 

12 L'art. 12 dell'atto del 1976 dispone quanto segue:

«1. Fino all'entrata in vigore della procedura uniforme prevista all'articolo 7, paragrafo 1, e con riserva delle altre disposizioni del presente atto, ciascuno Stato membro stabilisce le opportune procedure per coprire i seggi, resisi vacanti durante il periodo quinquennale di cui all'articolo 3, per la restante durata di detto periodo.

2. Quando la vacanza risulta dall'applicazione delle disposizioni nazionali in vigore in uno Stato membro, quest'ultimo ne informa [il Parlamento] che ne prende atto.

In tutti gli altri casi, [il Parlamento] constata la vacanza e ne informa lo Stato membro».

 

Il regolamento del Parlamento

 

13 L'art. 7 del regolamento del Parlamento nella sua versione in vigore all'epoca dei fatti (GU 1999, L 202, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento del Parlamento») è intitolato «Verifica dei poteri». Tale articolo enuncia, al n. 4:

«La commissione competente vigila a che qualsiasi informazione suscettibile di interessare l'esercizio del mandato di un deputato al Parlamento europeo o la graduatoria dei sostituti sia comunicata immediatamente al Parlamento dalle autorità degli Stati membri o dell'Unione, con l'indicazione della data di decorrenza qualora si tratti di una nomina.

Nel caso in cui le autorità competenti degli Stati membri avviino una procedura suscettibile di portare a una dichiarazione di decadenza del mandato di un deputato, il Presidente chiede loro di essere regolarmente informato sullo stato della procedura. Egli deferisce tale questione alla commissione competente, su proposta della quale il Parlamento può pronunciarsi».

 

14 L'art. 8, n. 6, del regolamento del Parlamento così prevede:

«Va considerata come data di cessazione del mandato e di inizio di una vacanza:

- in caso di dimissioni: la data in cui il Parlamento ha constatato la vacanza, in base al verbale delle dimissioni;

- in caso di nomina a funzioni incompatibili con il mandato di deputato al Parlamento europeo ai sensi della legge elettorale nazionale o ai sensi dell'articolo 6 dell'[atto del 1976]: la data comunicata dalle autorità competenti degli Stati membri o dell'Unione».

 

15 L'art. 8, n. 9, del suddetto regolamento dispone quanto segue:

«Nel caso in cui l'accettazione del mandato o la rinuncia allo stesso appaiano inficiate da inesattezze materiali o da vizi di consenso, il Parlamento si riserva di dichiarare non valido il mandato esaminato ovvero di rifiutare la constatazione della vacanza».

 

Il diritto nazionale

 

16 Ai termini dell'art. 5 della legge 7 luglio 1977, 77-729, relativa all'elezione dei rappresentanti dell'Assemblea delle Comunità europee (JORF del 8 luglio 1977, pag. 3579), nella sua versione applicabile alla controversia (in prosieguo: la «legge del 1977»):

«All'elezione dei [membri del Parlamento europeo] si applicano gli artt. da LO 127 a LO 130-1 del codice elettorale. (...)

L'ineleggibilità, qualora si verifichi nel corso del mandato, pone fine al medesimo. L'accertamento dell'ineleggibilità è effettuato mediante decreto».

 

17 L'art. 25 della legge del 1977 dispone quanto segue:

«L'elezione dei [membri del Parlamento europeo] può essere contestata, entro i dieci giorni successivi alla proclamazione dei risultati dello scrutinio e per tutto ciò che attiene all'applicazione della presente legge, da ogni elettore dinanzi al Conseil d'État in sede contenziosa. La decisione è pronunciata in assemblea plenaria.

 

Il ricorso non ha effetti sospensivi».

 

Fatti all'origine del ricorso

 

18 Il richiedente, eletto membro del Parlamento europeo il 13 giugno 1999, era stato precedentemente dichiarato colpevole di violenze nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, laddove lo status della vittima era evidente o noto all'autore, reato previsto e punito dall'art. 222-13, primo comma, n. 4, del codice penale francese, con sentenza della Cour d'appel di Versailles (Francia) 17 novembre 1998. Per tale reato, il richiedente veniva condannato a tre mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena e a un'ammenda pari a FRF 5 000. A titolo di pena complementare, veniva disposta l'interdizione dai diritti di cui all'art. 131-26, n. 2, del suddetto codice, limitata all'eleggibilità, per la durata di un anno.

 

19 Dal momento che il ricorso proposto dal richiedente contro la suddetta sentenza veniva respinto con sentenza della Cour de cassation (Francia) 23 novembre 1999, il Primo Ministro, ai termini dell'art. 5, secondo comma, della legge del 1977, accertava con decreto 31 marzo 2000 che «l'ineleggibilità [del richiedente] poneva fine al suo mandato di rappresentante presso il Parlamento europeo». Il suddetto decreto veniva notificato al richiedente con lettera 5 aprile 2000 del segretario generale del Ministero degli Affari esteri. In tale lettera si precisava che il richiedente poteva esperire ricorso avverso il decreto medesimo dinanzi al Conseil d'État (Francia) entro il termine di due mesi a decorrere dalla data della sua notificazione.

 

20 Durante la seduta plenaria del 3 maggio 2000, la Presidente del Parlamento informava i membri di quest'ultimo di aver ricevuto dalle autorità francesi, il 26 aprile 2000, una lettera datata 20 aprile, avente in allegato un dossier sulla decadenza del mandato dell'on. Le Pen. Essa comunicava altresì che, conformemente all'art. 7, n. 4, secondo comma, del regolamento del Parlamento, essa avrebbe deferito la questione alla commissione giuridica e per il mercato interno (in prosieguo: la «commissione giuridica»).

 

21 La commissione giuridica procedeva alla verifica dei poteri del richiedente in occasione delle riunioni svoltesi il 4, 15 e 16 maggio 2000 a porte chiuse.

 

22 In occasione della seduta plenaria del 18 maggio 2000, la Presidente del Parlamento dava lettura della lettera ricevuta il giorno precedente, che le era stata inviata dalla presidente della commissione giuridica. Detta lettera ha il seguente tenore:

«[N]el corso della riunione del 16 maggio 2000, la [commissione giuridica] ha ripreso l'esame della situazione [del richiedente].

(...)

Tenuto conto della decisione presa il giorno precedente di non raccomandare fin d'ora che il Parlamento prenda formalmente atto del decreto che interessa [il richiedente], la commissione ha esaminato le varie possibilità per dar seguito alla questione. A sostegno di tale decisione, come precedente da seguire è stato evocato il caso dell'onorevole Tapie, il che comporta che il Parlamento europeo prenderà formalmente atto del decreto di cessazione di mandato soltanto al momento della decorrenza prevista per il ricorso presso il Consiglio di Stato, oppure, eventualmente, in seguito a una decisione di quest'ultimo».

 

23 In seguito a tale lettura, la Presidente del Parlamento dichiarava, poi, che era sua intenzione seguire «il parere della commissione giuridica».

 

24 In occasione del dibattito tra vari membri del Parlamento che faceva seguito a tale dichiarazione, la Presidente di tale istituzione faceva presente, in particolare, «che a prendere atto [era] il Parlamento e non la sua Presidente».

 

25 Come emerge dal verbale di tale seduta plenaria, la Presidente del Parlamento riteneva, in esito al dibattito, che l'on. Barón Crespo - il quale aveva chiesto che il Parlamento si pronunciasse sul parere della commissione giuridica - si associasse, in conclusione, alla posizione espressa dall'on. Hänsch, secondo cui non si sarebbe dovuto procedere ad alcuna votazione in assenza, in particolare, di una proposta formale della detta commissione. La Presidente del Parlamento concludeva nel senso che, in assenza di «una vera proposta della commissione giuridica», tale posizione costituisse la «migliore soluzione per tutti».

 

26 Con ricorso proposto dinanzi al Conseil d'État il 5 giugno 2000 il richiedente ha presentato domanda di annullamento del decreto 31 marzo 2000.

 

27 Con sentenza 6 ottobre 2000 il Conseil d'État ha respinto il ricorso dell'on. Le Pen.

 

28 Con lettera 20 ottobre 2000 la Presidente del Parlamento informava il richiedente di aver ricevuto, il giorno precedente, la «comunicazione ufficiale delle autorità competenti della Repubblica francese» della suddetta sentenza del Conseil d'État e che, conformemente al regolamento del Parlamento e all'atto del 1976, «[essa] avrebbe preso atto del decreto [31 marzo 2000] in occasione della ripresa della seduta plenaria, il 23 ottobre» seguente.

 

29 Con lettera 23 ottobre 2000 il richiedente comunicava alla Presidente del Parlamento che la detta sentenza del Conseil d'État era stata pronunciata solamente da due sottosezioni riunite mentre, trattandosi del mandato di un deputato del Parlamento europeo, l'art. 25 della legge del 1977 esige che tale decisione venga presa dal plenum e che egli, di conseguenza, avrebbe nuovamente adito il Conseil d'État. Lo stesso faceva parimenti presente che erano stati proposti domanda di grazia al Presidente della Repubblica francese nonché un ricorso dinanzi alla Corte europea per i diritti dell'uomo. Conseguentemente, chiedeva che venisse convocata una nuova riunione della commissione giuridica e che venisse consentita l'audizione del medesimo e dei suoi difensori dinanzi a quest'ultima.

 

30 In occasione della seduta plenaria del Parlamento del 23 ottobre 2000, il richiedente e altri deputati del suo partito politico si richiamavano a pretese irregolarità commesse dalle autorità francesi nel corso del procedimento da cui era scaturita la sentenza del Conseil d'État 6 ottobre 2000. Essi chiedevano che il Parlamento non prendesse atto della decadenza di cui trattasi, quanto meno non prima che la questione venisse nuovamente sottoposta alla commissione giuridica.

 

31 Come risulta dal verbale dei dibattiti della suddetta seduta del 23 ottobre 2000, la Presidente del Parlamento procedeva, nell'ambito del punto dell'ordine del giorno intitolato «Comunicazione della Presidente», alla seguente dichiarazione:

«[V]i comunico di aver ricevuto, giovedì 19 ottobre 2000, dalle autorità competenti della Repubblica francese, la notifica ufficiale di una sentenza, in data 6 ottobre 2000, con la quale il Consiglio di Stato respinge il ricorso presentato [dal richiedente] contro il decreto del Primo ministro francese del 31 marzo 2000 inteso a porre fine al suo mandato di rappresentante al Parlamento europeo.

Vi informo che [successivamente] ho ricevuto copia della richiesta di grazia a favore [del richiedente] presentata al Presidente della Repubblica Jacques Chirac dagli onorevoli Charles de Gaulle, Carl Lang, Jean-Claude Martinez e Bruno Gollnisch».

 

32 La Presidente dava poi la parola alla presidente della commissione giuridica, che dichiarava quanto segue:

«Signora Presidente, a seguito della deliberazione del 15-16 maggio, la [commissione giuridica] ha stabilito di raccomandare la sospensione dell'annuncio in Plenaria della constatazione dell'avvenut[a] decad[enza] del mandato [del richiedente] (...) sino allo scadere dei termini a disposizione [del richiedente] per la presentazione di un ricorso presso il Consiglio di Stato francese o per la deliberazione di questo organo (...).

Il Consiglio di Stato, come lei ha detto, ha respinto il ricorso e detta reiezione ci è stata comunicata nelle forme dovute. In questo modo, non sussiste più alcuna ragione che giustifichi una posticipazione di tale annuncio in Plenaria, atto dovuto ai sensi del diritto primario e segnatamente ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'[atto del 1976].

La richiesta di grazia (...) non modifica questo stato di cose dal momento che non si tratta di un ricorso giurisdizionale. (...) [L]a grazia è un atto del Capo dello Stato, atto privo di effetti sulla decisione del governo francese, che ai sensi della raccomandazione emessa dalla commissione giuridica va annunciata in Plenaria».

 

33 In seguito a tale dichiarazione la Presidente del Parlamento affermava quindi:

«Pertanto, conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, dell'[atto del 1976], il Parlamento europeo prende atto della notifica del governo francese constatando la decadenza del mandato [del richiedente]».

 

34 La Presidente invitava, quindi, il richiedente a lasciare l'aula e sospendeva la seduta per facilitarne l'uscita.

 

35 Il 27 ottobre 2000 la Presidente del Parlamento si rivolgeva al sig. Védrine, Ministro degli Affari esteri francese, per informarlo che il Parlamento aveva preso atto del decreto 31 marzo 2000 e chiedeva al medesimo di «comunicare, ai sensi dell'art. 12, n. 1, dell'[atto del 1976], il nome della persona chiamata a occupare il seggio vacante [del richiedente]».

 

36 Il sig. Védrine rispondeva con lettera 13 novembre 2000, dichiarando che «l'onorevole Marie-France Stirbois [dovrebbe] succedere [al richiedente] a nome della lista del Fronte nazionale per le elezioni europee».

 

37 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 novembre 2000, il richiedente proponeva un ricorso diretto all'annullamento dell'atto controverso.

 

38 Con atto separato, depositato in pari data presso la cancelleria del Tribunale, il richiedente proponeva domanda di provvedimenti urgenti, diretta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione del suddetto atto.

 

39 Con ordinanza 26 gennaio 2001, causa T-353/00 R, Le Pen/Parlamento (Racc. pag. II-125), il presidente del Tribunale disponeva la sospensione dell'esecuzione della «decisione emanata sotto forma di dichiarazione della Presidente del Parlamento europeo in data 23 ottobre 2000, nella parte in cui costituisce una decisione del Parlamento europeo con cui il medesimo ha preso atto della decadenza del mandato di membro del Parlamento europeo del ricorrente», riservando la decisione sulle spese.

 

40 Con la sentenza impugnata il Tribunale dichiarava irricevibile il ricorso di annullamento proposto dal sig. Le Pen avverso l'atto controverso e ha condannato il richiedente alle spese.

 

41 Il Tribunale statuiva segnatamente, al punto 97 della sentenza impugnata, che «il provvedimento che, nella specie, ha prodotto effetti giuridici obbligatori idonei ad arrecare pregiudizio agli interessi del ricorrente [era] il decreto 31 marzo 2000» e che «l'atto [controverso] non era quindi destinato a produrre effetti giuridici propri, distinti da quelli di tale decreto».

 

42 Lo stesso ha pertanto concluso al punto 98 della suddetta sentenza che «l'atto [controverso] non [poteva] costituire oggetto di ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 230 CE» e che il ricorso doveva essere pertanto dichiarato irricevibile, senza necessità di esaminare gli altri motivi ed argomenti relativi alla ricevibilità.

 

Sulla domanda di provvedimenti provvisori

 

Argomenti delle parti

 

Sulla ricevibilità della domanda di provvedimenti provvisori

 

43 Il governo francese si interroga anzitutto sulla ricevibilità della domanda di provvedimenti provvisori in quanto quest'ultima mira a ottenere la sospensione dell'esecuzione dell'atto in questione nel primo grado di giudizio e non quella della sentenza del Tribunale impugnata. Sarebbe dubbio che la domanda di sospensione dell'esecuzione che si innesta su un ricorso di impugnazione, riguardante una sentenza del Tribunale e non l'atto esaminato da quest'ultimo in primo grado, possa mirare a uno scopo diverso dalla sospensione della sentenza del Tribunale.

 

44 Inoltre, se si ammettesse che la domanda di provvedimenti provvisori depositata nell'ambito di un ricorso di impugnazione possa riguardare l'atto impugnato in primo grado, si dovrebbe considerare che detta domanda si innesta, al di là del ricorso di impugnazione, sul ricorso di annullamento del suddetto atto. Orbene, il Tribunale ha giudicato tale ricorso irricevibile, il che dovrebbe comportare l'irricevibilità di una siffatta domanda.

 

45 Infine, il governo francese ritiene che la domanda di provvedimenti provvisori debba essere dichiarata irricevibile in quanto la sospensione richiesta non presenterebbe il carattere provvisorio previsto dall'art. 39, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, ma rischierebbe, invece, di creare una situazione di fatto irreversibile, dato che il mandato dei membri dell'attuale legislatura scade nel maggio 2004. La concessione della sospensione chiesta renderebbe impossibile l'esecuzione materiale di un'eventuale sentenza della Corte che confermasse la sentenza impugnata.

 

46 Il Parlamento sostiene che la domanda di provvedimenti provvisori mira a un risultato che eccede le competenze della Comunità e le attribuzioni delle istituzioni. Dall'atto del 1976 emergerebbe che la competenza a pronunciarsi sulla decadenza del mandato di un membro del Parlamento non spetta alla Comunità, ma esclusivamente agli Stati membri. Nessun fondamento giuridico consentirebbe al giudice comunitario di ricollocare il richiedente, anche in via temporanea, nella sua posizione di membro del Parlamento né rivolgere ingiunzioni in tal senso alla Repubblica francese. Detti argomenti sono richiamati in sostanza dal governo francese.

 

47 Il Parlamento invoca altresì «l'irricevibilità manifesta del ricorso in via principale», la quale emergerebbe dalla sentenza impugnata. In alcun caso l'atto controverso potrebbe essere diretto a produrre effetti giuridici obbligatori o essere equiparato a una decisione riguardante direttamente e individualmente il richiedente. Ciò discenderebbe manifestamente dalla carenza di competenza comunitaria per quanto riguarda i requisiti di incompatibilità e di ineleggibilità che emergono dall'applicazione del diritto nazionale.

 

Sul fumus boni iuris

 

48 Per giustificare il fumus boni iuris della sua domanda di provvedimenti provvisori il richiedente fa valere, da un lato, argomenti relativi alla ricevibilità del ricorso di annullamento dell'atto controverso.

 

49 A suo giudizio, detto atto soddisfarebbe tutti i requisiti che devono contraddistinguere l'oggetto di un ricorso di annullamento. Infatti, dovrebbe essere concepito come un atto del Parlamento volto a produrre effetti giuridici definitivi al di là della sfera puramente interna di quest'ultimo. La decadenza del mandato del richiedente verrebbe pronunciata o accertata dal suddetto atto, che modificherebbe in tal modo la situazione giuridica di tale soggetto.

 

50 Il ragionamento del Tribunale a tale proposito sarebbe contraddittorio in quanto al punto 97 della sentenza impugnata dichiara che «l'atto [controverso] non era quindi destinato a produrre effetti giuridici propri, distinti da quelli [del] decreto [31 marzo 2000]», laddove al punto 91 della suddetta sentenza ha precedentemente riconosciuto al Parlamento un «potere di verifica (...) in tale contesto», anche se tale potere è «particolarmente ristretto».

 

51 Il richiedente invoca, d'altro lato, una serie di argomenti attinenti al merito della controversia, ponendo in discussione sia la «legittimità interna» sia la «legittimità esterna» dell'atto controverso.

 

52 Per quanto riguarda la legittimità esterna di quest'ultimo, il richiedente solleva, in primo luogo, un motivo relativo alla violazione di fondamentali norme procedurali. Da un lato, l'art. 7, n. 4, secondo comma, del regolamento del Parlamento avrebbe imposto la convocazione della commissione giuridica prima dell'annuncio relativo alla decadenza del mandato in occasione della seduta plenaria del 23 ottobre 2000, cosa che non si sarebbe verificata, contrariamente alla prassi applicata nel passato. D'altro lato, non vi sarebbe stata l'audizione del richiedente in alcun momento del procedimento, il che sarebbe contrario al principio del rispetto dei diritti di difesa.

 

53 In secondo luogo, il richiedente deduce un motivo relativo all'incompetenza del Presidente del Parlamento a pronunciarsi a nome di quest'ultimo, in mancanza di un qualsiasi fondamento normativo che lo autorizzi in tal senso. A suo parere egli aveva diritto a che il Parlamento si pronunciasse sulla decadenza del suo mandato. Il deferimento della questione alla commissione giuridica sulla base del suddetto art. 7, relativo alla verifica dei poteri, implicherebbe che il Parlamento stesso dovesse pronunciarsi.

 

54 Per quanto riguarda la legittimità interna dell'atto controverso, il richiedente adduce in primo luogo la violazione dell'immunità parlamentare prevista dall'art. 4, n. 2, dell'atto del 1976, di cui si sarebbe dovuta domandare al Parlamento la revoca prima di promuovere le azioni che hanno condotto alla sua condanna.

 

55 In secondo luogo il richiedente fa valere una serie di argomenti relativi alla certezza del diritto e al «rispetto dell'ordinamento giuridico comunitario», volti a stabilire che, alla luce dello sviluppo del diritto comunitario, al Parlamento dovrebbe essere riconosciuta una competenza esclusiva per accertare o dichiarare la decadenza del mandato di uno dei suoi membri. Pertanto l'art. 10 CE, il «principio di autonomia del Parlamento», che verrebbe rammentato all'art. 2 del regolamento di quest'ultimo, l'elezione dei membri del Parlamento a suffragio universale diretto, le norme del Trattato sull'Unione europea relative alla cittadinanza dell'Unione e l'ampliamento delle competenze del Parlamento escluderebbero ormai il riconoscimento di una competenza esclusiva dello Stato membro a pronunciarsi sull'eventuale decadenza del mandato di un parlamentare europeo. Inoltre, sarebbe contrario all'ordinamento giuridico comunitario ritenere che la competenza del Primo Ministro, ricavata dalla legge del 1977, sia sufficiente di per se stessa, dal momento che la suddetta legge dovrebbe essere considerata un provvedimento di attuazione dell'ordinamento giuridico comunitario.

 

56 Il Parlamento contesta il fumus boni iuris della domanda di provvedimenti provvisori.

 

57 Per quanto riguarda la ricevibilità del ricorso di annullamento, il Parlamento sostiene in via preliminare che la sentenza impugnata ha ingenerato un «fumus mali iuris» che sarebbe compito del richiedente dissipare, il che non sarebbe avvenuto.

 

58 Dall'art. 7, n. 2, dell'atto del 1976 emergerebbe che il procedimento relativo alla vacanza di un seggio prevista dall'art. 12, n. 2, primo comma, del suddetto atto continua ad essere disciplinato dalle disposizioni nazionali.

 

59 Pertanto, il fatto che la materia in questione non rientri nella competenza comunitaria non consentirebbe di qualificare il procedimento con cui si è constatata la decadenza del mandato del richiedente come un atto in grado di modificarne la situazione giuridica ai sensi dell'art. 230 CE. La modifica della situazione dell'interessato emergerebbe dalle disposizioni nazionali cui fa riferimento l'atto del 1976. Inoltre il controllo sulla legittimità dei provvedimenti adottati dalle autorità nazionali di uno Stato membro, in forza di norme di diritto interno, non sarebbe di competenza della Corte.

 

60 Oltre a ciò, la domanda di provvedimenti provvisori non individuerebbe con precisione gli elementi contestati della sentenza impugnata. I motivi sollevati dal richiedente a sostegno della sua impugnazione per la maggior parte si limiterebbero a riprodurre quelli formulati dinanzi al Tribunale e di conseguenza sarebbero irricevibili. Quanto al carattere asseritamente contraddittorio dei punti 91 e 97 di cui alla suddetta sentenza, non sussisterebbe alcuna contraddizione nel riconoscere al Parlamento un potere di verifica limitato a precise questioni di fatto, concludendo che tali verifiche sui fatti non sono destinate a produrre effetti giuridici propri.

 

61 In subordine, il Parlamento formula motivi riguardanti il merito della controversia.

 

62 Pertanto, il ricorso di annullamento proposto dal richiedente sarebbe manifestamente infondato in quanto, in realtà, sarebbe inteso ad annullare un atto giuridico emanato dalle autorità nazionali francesi, le uniche competenti a pronunciarsi sulla decadenza del mandato del richiedente.

 

63 Il Parlamento non avrebbe violato le norme procedurali applicabili. In particolare, il procedimento previsto dall'art. 7, n. 4, secondo comma, del regolamento del Parlamento non riguarderebbe la situazione di cui trattasi nel caso di specie. Inoltre una seconda consultazione della commissione giuridica sarebbe stata inadeguata e inutile.

 

64 Il motivo relativo all'incompetenza della Presidente del Parlamento ad adottare l'atto controverso sarebbe infondato. Infatti, l'aspetto relativo alla decadenza del mandato del richiedente avrebbe costituito oggetto di discussione nel corso della seduta plenaria del 18 maggio 2000 e sarebbe stato il Parlamento, e non la sua Presidente, ad aver preso atto di tale decadenza durante la seduta plenaria del 23 ottobre 2000.

 

65 Quanto al motivo riguardante un'asserita violazione dell'immunità parlamentare, esso porrebbe in discussione il comportamento di un Stato membro e quindi non sarebbe pertinente. Comunque, l'immunità parlamentare di cui il richiedente beneficiava non sarebbe stata violata. Infatti quest'ultima, secondo il diritto francese, si limiterebbe alle misure restrittive o privative della libertà, ma non si estenderebbe alle azioni giudiziarie in materia penale.

 

66 Infine, i motivi che il richiedente deduce da una lesione della certezza del diritto e da una violazione dell'ordinamento giuridico comunitario non corrisponderebbero allo stato attuale del diritto comunitario. A tale riguardo le norme applicabili sarebbero sempre quelle dell'atto del 1976.

 

67 Anche il governo francese ritiene che i motivi invocati dal richiedente non presentino un grado di validità tale da dimostrare il fumus boni iuris.

 

68 Per quanto riguarda la ricevibilità del ricorso di annullamento dell'atto controverso, gli argomenti del governo francese coincidono in sostanza con quelli del Parlamento menzionati ai punti 57-60 della presente ordinanza.

 

69 Per quanto attiene alla legittimità esterna dell'atto controverso, il governo francese afferma che le condizioni in cui il Parlamento ha preso atto della decadenza del mandato del richiedente non sono inficiate da alcuna irregolarità formale. Esso evidenzia la mancanza di formalismo che deve caratterizzare un tale atto, tenuto conto della «competenza vincolata» del Parlamento in materia. Per quanto riguarda la legittimità interna dell'atto controverso, il suddetto governo rinvia all'argomento del Parlamento dinanzi al Tribunale da cui emergerebbe che i motivi del richiedente non possono essere ritenuti validi.

 

Sull'urgenza

 

70 Per giustificare il carattere urgente della sua domanda di sospensione il richiedente si appella all'impossibilità di proseguire l'esercizio del suo mandato elettivo, la quale deriverebbe dall'atto controverso e costituirebbe un pregiudizio grave e irreparabile. A tale proposito rammenta la durata limitata a cinque anni del mandato dei membri del Parlamento, mandato di cui resterebbe da svolgere solo un anno.

 

71 Il Parlamento sostiene che l'urgenza non è comprovata. A suo giudizio risulterebbe evidente che la durata del mandato parlamentare è limitata nel tempo, così come lo è il fatto che la decadenza ne rende impossibile l'esercizio. L'importanza del mandato parlamentare non sarebbe sufficiente, in quanto tale e considerata in modo astratto, a giustificare la sospensione richiesta. In concreto quest'ultima dovrebbe essere negata almeno nei casi in cui l'irricevibilità del ricorso sia manifesta o quando i motivi invocati a sostegno di quest'ultimo siano manifestamente infondati.

 

72 Il governo francese sostiene in sostanza che il provvedimento provvisorio richiesto non può far cessare il pregiudizio subito dal richiedente, in quanto detto pregiudizio non deriva dall'atto controverso, per il quale ha proposto istanza di sospensione, ma dal provvedimento di decadenza che lo colpisce in forza di decisioni delle autorità francesi.

 

Giudizio

 

73 Occorre rammentare in limine che i ricorsi proposti alla Corte di giustizia non hanno, ai sensi dell'art. 242 CE, effetto sospensivo.

 

74 Ai sensi degli artt. 242 CE e 243 CE, la Corte può tuttavia, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato o disporre i provvedimenti provvisori necessari nelle cause promosse dinanzi ad essa.

 

75 In base all'art. 83, n. 1, del regolamento di procedura della Corte, la domanda, ai sensi dell'art. 242 CE, per la sospensione dell'esecuzione di un atto di un'istituzione è ricevibile solo se il richiedente ha impugnato tale atto in un ricorso dinanzi alla Corte.

 

76 L'art. 83, n. 2, del regolamento di procedura prescrive che le domande fondate sugli artt. 242 CE o 243 CE precisino l'oggetto della causa, i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l'adozione del provvedimento provvisorio richiesto.

 

77 Secondo costante giurisprudenza, la sospensione dell'esecuzione e gli altri provvedimenti provvisori possono essere accordati dal giudice del procedimento sommario se è comprovato che la loro concessione è giustificata prima facie in fatto e in diritto (fumus boni iuris) e che gli stessi sono urgenti in quanto occorre, per evitare un danno grave e irreparabile agli interessi del richiedente, che essi siano emanati e producano i loro effetti già prima della decisione nel merito. Il giudice del procedimento sommario procede altresì, se del caso, alla ponderazione degli interessi in gioco (v., in particolare, ordinanze 25 luglio 2000, causa C-377/98 R, Paesi Bassi/Parlamento e Consiglio, Racc. pag. I-6229, punto 41, e 23 febbraio 2001, causa C-445/00 R, Austria/Consiglio, Racc. pag. I-1461, pag. 73).

 

Sulla ricevibilità della domanda di provvedimenti provvisori

 

78 La domanda oggetto del presente procedimento sommario rientra nell'ambito di un ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado che ha dichiarato irricevibile il ricorso di annullamento proposto dal richiedente. Mirando, al di là della sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, alla sospensione provvisoria dell'atto controverso, che è stata oggetto di detto ricorso, la domanda in esame va indubbiamente oltre l'ambito formale dell'impugnazione su cui si innesta.

 

79 Tuttavia, un'interpretazione dell'art. 83, n. 1, del regolamento di procedura della Corte secondo cui quest'ultima non sarebbe competente a disporre la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato in primo grado quando sia adita nell'ambito di un ricorso avverso una pronuncia del Tribunale comporterebbe la conseguenza che, in numerose impugnazioni, in particolare quando la domanda di annullamento della sentenza del Tribunale è fondata sulla contestazione dell'irricevibilità del ricorso dichiarata da quest'ultimo, il richiedente verrebbe privato di qualsiasi possibilità di ottenere una tutela provvisoria.

 

80 Una siffatta interpretazione sarebbe incompatibile con il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, espressione di un principio giuridico generale che si trova alla base delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri. Detto principio è stato del pari sancito dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, stipulata il 4 novembre 1950 (sentenza 15 maggio 1986, causa 222/84, Johnston, Racc. pag. 1651, punto 18).

 

81 Infatti, il diritto a una tutela giurisdizionale completa ed effettiva, conferito ai singoli dal diritto comunitario, implica segnatamente che possa essere garantita la tutela provvisoria degli stessi, ove essa sia necessaria per la piena efficacia della futura decisione definitiva [v., in particolare, sentenze 19 giugno 1990, causa C-213/89, Factortame e a., Racc. pag. I-2433, punto 21, e 21 febbraio 1991, cause riunite C-143/88 e C-92/89, Zuckerfabrik Süderdithmarschen e Zuckerfabrik Soest, Racc. pag. I-415, punti 16-18; ordinanze 3 maggio 1996, causa C-399/95 R, Germania/Commissione, Racc. pag. I-2441, punto 46, e 29 gennaio 1997, causa C-393/96 P(R), Antonissen/Consiglio e Commissione, Racc. pag. I-441, punto 36].

 

82 Orbene, in una situazione come quella del caso di specie, la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata è un provvedimento che, di per sé, sarebbe inefficace per preservare i diritti del richiedente nel caso in cui alla fine le sue richieste dovessero essere accolte.

 

83 Inoltre, la domanda di provvedimenti provvisori nella fattispecie si fonda anche sull'art. 243 CE, in base alla quale la Corte può imporre le misure necessarie nelle cause che le vengono sottoposte.

 

84 Ora, l'art. 83, n. 1, secondo comma, del regolamento di procedura prescrive che, per essere ricevibile, una domanda di provvedimenti provvisori presentata ai sensi dell'art. 243 CE sia proposta da chi è parte in una causa per la quale la Corte è stata adita e si riferisca alla causa stessa. Tali presupposti ricorrono nel caso di specie.

 

85 Pertanto, la presente domanda di provvedimenti provvisori non può essere dichiarata irricevibile per il fatto che mira a ottenere la sospensione dell'esecuzione dell'atto controverso, impugnato in primo grado.

 

86 Per quanto riguarda l'argomento secondo cui l'irricevibilità del ricorso di annullamento, pronunciata dal Tribunale, comporterebbe necessariamente l'irricevibilità della domanda di provvedimenti provvisori esso non può essere accolto. Infatti, è sufficiente constatare che tale interpretazione indurrebbe a negare sistematicamente la tutela provvisoria ogniqualvolta, come nel caso di specie, la sentenza impugnata si pronunci esclusivamente sulla ricevibilità del ricorso e sarebbe quindi incompatibile con il principio generale della tutela giurisdizionale effettiva richiamato ai punti 80 e 81 della presente ordinanza.

 

87 Infine, il motivo relativo alla mancanza di carattere provvisorio della sospensione chiesta, in quanto rischierebbe di instaurare una situazione di fatto irreversibile, è inseparabile dal giudizio sull'urgenza e dalla ponderazione degli interessi in gioco. Esso risulta per contro privo di pertinenza per la valutazione della ricevibilità della domanda di provvedimenti provvisori.

 

88 Da quanto precede risulta che la domanda di provvedimenti provvisori è ricevibile.

 

Sul fumus boni iuris

 

89 Occorre rammentare che la sentenza impugnata si è limitata a dichiarare irricevibile il ricorso di annullamento proposto dal richiedente, in quanto l'atto controverso, con cui il Parlamento ha preso atto della decadenza del suo mandato, non è destinato a produrre effetti giuridici.

 

90 Ne discende che, per quanto validi possano essere i motivi e gli argomenti invocati dal richiedente contro la sentenza impugnata, con cui si dichiarava l'irricevibilità del ricorso di annullamento, non possono essere sufficienti per giustificare giuridicamente, prima facie, la sospensione dell'esecuzione dell'atto controverso. Per comprovare che è soddisfatto il requisito relativo al fumus boni iuris, il richiedente dovrebbe inoltre essere in grado di evidenziare che i motivi e gli argomenti con cui si è contestata la legittimità del suddetto atto nell'ambito del ricorso di annullamento sono tali da giustificare prima facie la concessione della sospensione richiesta.

 

91 Per quanto riguarda i motivi e gli argomenti sollevati dal richiedente a sostegno della sua impugnazione e riguardanti l'irricevibilità pronunciata dal Tribunale, occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 230, primo comma, CE «[l]a Corte di giustizia esercita un controllo di legittimità (...) sugli atti del Parlamento europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi».

92 Secondo costante giurisprudenza, costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di azione di annullamento ai sensi dell'art. 230 CE solo i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici obbligatori idonei a incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di quest'ultimo (v., in particolare, ordinanze 8 marzo 1991, cause riunite C-66/91 e C-66/91 R, Emerald Meats/Commissione, Racc. pag. I-1143, punto 26, e 13 giugno 1991, causa C-50/90, Sunzest/Commissione, Racc. pag. I-2917, punto 12; sentenze 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/Commissione, Racc. pag. 2639, punto 9; 5 ottobre 1999, causa C-308/95, Paesi Bassi/Commissione, Racc. pag. I-6513, punto 26, e 22 giugno 2000, causa C-147/96, Paesi Bassi/Commissione, Racc. pag. I-4723, punto 25). Per contro, l'atto non idoneo a produrre effetti giuridici e neppure inteso a spiegare tali effetti non può formare oggetto di ricorso di annullamento (v., in particolare, sentenza 27 marzo 1980, causa 133/79, Sucrimex e Westzucker/Commissione, Racc. pag. 1299, punti 17-19; ordinanza 17 maggio 1989, causa 151/88, Italia/Commissione, Racc. pag. 1255, punto 22, e citate sentenze 5 ottobre 1999, Paesi Bassi/Commissione, punto 27, e 22 giugno 2000, Paesi Bassi/Commissione, punto 26).

 

93 Prima facie, un esame delle varie versioni linguistiche dell'art. 12, n. 2, dell'atto del 1976, cui si riferisce il Parlamento, non fornisce elementi che consentano di attribuire all'espressione «prende atto» - figurante in tale disposizione - un significato diverso da quello che essa ha nel linguaggio giuridico corrente, nel quale non designa, in linea di principio, un atto destinato a produrre effetti giuridici obbligatori assimilabile a una decisione, ma, al contrario, un atto inteso a formalizzare un fatto, ossia di aver ricevuto informazioni o avuto conoscenza di una decisione adottata da altri.

 

94 La distinzione stabilita dall'art. 12, n. 2, dell'atto del 1976 tra il caso di specie in cui la vacanza risulta dall'applicazione delle disposizioni nazionali in vigore in uno Stato membro, circostanza in cui quest'ultimo «ne informa [il Parlamento] che ne prende atto», e tutti gli altri casi, in cui «[il Parlamento] constata la vacanza e ne informa lo Stato membro», rafforza, prima facie, l'interpretazione secondo cui, nella prima ipotesi, la vacanza del seggio deriva non da un atto del Parlamento, bensì dall'applicazione delle disposizioni nazionali, di cui quest'ultimo è a conoscenza.

 

95 Sempre prima facie, il combinato disposto degli artt. 12, n. 2, dell'atto del 1976 e 8, n. 9, del regolamento del Parlamento, con cui si prevede la possibilità per quest'ultimo, solo in alcune circostanze, di rifiutare la «constatazione» della vacanza di un seggio, dimostra che tale possibilità non riguarda i casi in cui tale vacanza sia il risultato dell'applicazione delle disposizioni nazionali.

 

96 E' vero che il Tribunale, al punto 91 della sentenza impugnata, ha ritenuto che il Parlamento dispone di un potere di verifica in tale contesto, benché quest'ultimo «si riduc[a], sostanzialmente, a un controllo dell'esattezza materiale della vacanza del seggio dell'interessato». Non possono essere respinti, prima facie, gli argomenti del richiedente secondo cui l'esercizio di un siffatto potere di verifica, anche limitato, dovrebbe poter essere soggetto a un sindacato giurisdizionale, che spetterebbe al giudice comunitario. Gli argomenti addotti dal Parlamento e dal governo francese per sostenere che l'esercizio di tale potere di verifica non è destinato a produrre effetti giuridici propri risultano tuttavia plausibili.

 

97 Dalle considerazioni che precedono emerge che la questione della ricevibilità del ricorso di annullamento a causa della natura stessa dell'atto controverso solleva questioni giuridiche che vanno oltre l'ambito di valutazione necessariamente sommario cui può dedicarsi il giudice dell'urgenza e alle quali la Corte dovrà rispondere nella sua decisione da emanare in merito all'impugnazione. Non risulta dunque, prima facie, che quest'ultima possa essere dichiarata manifestamente infondata.

 

98 Per quanto riguarda i motivi e gli argomenti relativi al merito della controversia invocati dal richiedente, occorre osservare che questi ultimi non sono stati esaminati dal Tribunale, che non si chiede alla Corte di verificarli nell'ambito dell'impugnazione sottopostale e che, in caso di annullamento della sentenza impugnata, dovrebbero di regola essere vagliati dal Tribunale cui la causa venisse rinviata.

 

99 Una valutazione globale dei suddetti motivi e argomenti come illustrati dalle parti nell'ambito della presente domanda di provvedimenti provvisori consente di concludere che la posizione del Parlamento e del governo francese risulta trovare riscontro in argomenti che, di primo acchito, si rivelano plausibili almeno quanto quelli invocati dal richiedente.

 

100 Dalle considerazioni che precedono emerge che il richiedente non può appellarsi a un fumus boni iuris particolarmente concreto, senza che si possa peraltro considerare in tale fase del procedimento che i suoi motivi e argomenti siano del tutto privi di un qualsiasi fondamento giuridico. Di conseguenza, la domanda di sospensione dell'esecuzione dell'atto controverso non può essere respinta per tale motivo (v., in tal senso, ordinanze 31 gennaio 1991, causa C-345/90 P-R, Parlamento/Hanning, Racc. pag. I-231, punti 29 e 30; 17 luglio 2001, causa C-180/01 P-R, Commissione/NALOO, Racc. pag. I-5737, punti 49 e 51; 8 maggio 2003, causa C-39/03 P-R, Commissione/Artegodan e a., Racc. pag. I-0000, punto 40, e 20 giugno 2003, causa C-156/03 P-R, Commissione/Laboratoires Servier, Racc. pag. I-0000, punto 34).

 

Sull'urgenza e la ponderazione degli interessi

 

101 Riguardo alla condizione relativa all'urgenza, si deve rammentare che la finalità del procedimento sommario è quella di garantire la piena efficacia della futura decisione definitiva, al fine di evitare una lacuna nella tutela giuridica fornita dalla Corte (v., in particolare, ordinanza 12 dicembre 1968, causa 27/68 R, Renckens/Commissione, Racc. 1969, pag. 274, segnatamente pag. 275, nonché citate ordinanze, Germania/Commissione, punto 46, Antonissen/Consiglio e Commissione, punto 36, e Commissione/NALOO, punto 52). Per raggiungere tale obiettivo, l'urgenza dev'essere valutata rispetto alla necessità esistente di statuire provvisoriamente al fine di evitare che un danno grave e irreparabile sia arrecato alla parte che chiede la tutela provvisoria [v., in tal senso, ordinanza 25 marzo 1999, causa C-65/99 P(R), Willeme/Commissione, Racc. pag. I-1857, punto 62, nonché citate ordinanze Commissione/NALOO, punto 52, e Commissione/Laboratoires Servier, punto 35].

 

102 Nella fattispecie, atteso che, ai sensi dell'art. 3, n. 1, dell'atto del 1976, la durata del mandato dei membri del Parlamento è limitata a cinque anni e che la decadenza del mandato rende impossibile continuare ad esercitare la funzione di deputato europeo, risulta chiaramente che il danno subito dal richiedente, qualora non si proceda alla sospensione dell'esecuzione dell'atto controverso, presenta carattere irreparabile.

 

103 L'asserita impossibilità di porre fine al pregiudizio addotto mediante il ricorso al provvedimento provvisorio richiesto deve essere esclusa nel caso di specie. Se è vero che provvedimenti provvisori che non siano idonei ad evitare il danno grave e irreparabile asserito dal richiedente non possono, a fortiori, essere necessari a tal fine [ordinanze 30 aprile 1997, causa C-89/97 P(R), Moccia Irme/Commissione, Racc. pag. I-2327, punto 44, e 12 aprile 2003, causa C-399/02 P(R), Marcuccio/Commissione, Racc. pag. I-0000, punto 26], è altrettanto indubbio che un tale giudizio nella presente causa richiederebbe che il giudice del procedimento sommario si pronunci sull'esatta portata dei poteri del Parlamento in materia di decadenza del mandato dei suoi membri, il che significherebbe necessariamente pregiudicare il merito.

 

104 Si deve pertanto concludere che l'urgenza è comprovata.

 

105 Per valutare la necessità della sospensione richiesta, si deve tuttavia esaminare il danno asserito alla luce del complesso degli interessi in gioco (ordinanze 29 giugno 1993, causa C-280/93 R, Germania/Consiglio, Racc. pag. I-3667, punto 29; 24 settembre 1996, cause riunite C-239/96 R e C-240/96 R, Regno Unito/Commissione, Racc. pag. I-4475, punto 67, e 29 giugno 1999, causa C-107/99 R, Italia/Commissione, Racc. pag. I-4011, punto 89).

 

106 E' certo che il danno grave e irreparabile, criterio dell'urgenza, costituisce peraltro il primo termine del raffronto effettuato nell'ambito della ponderazione degli interessi (ordinanza 22 aprile 1994, causa C-87/94 R, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-1395, punto 27). Più particolarmente, tale raffronto deve condurre il giudice dell'urgenza ad accertare innanzi tutto se l'eventuale annullamento dell'atto controverso da parte del giudice preposto all'esame del merito cagioni una modifica radicale della situazione rispetto a quanto si sarebbe invece verificato in caso di esecuzione immediata della decisione stessa e se, al contrario, la sospensione dell'esecuzione del suddetto atto sia tale da ostacolare la piena efficacia della decisione nel caso in cui il ricorso di merito sia respinto [v., segnatamente, ordinanze 19 luglio 1995, causa C-149/95 P(R), Commissione/Atlantic Container Line e a., Racc. pag. I-2165, punto 50, e 12 luglio 1996, causa C-180/96 R, Regno Unito/Commissione, Racc. pag. I-3903, punto 89].

 

107 Nel caso di specie un'eventuale sentenza sul merito favorevole al richiedente non causerebbe una modifica radicale della situazione determinata dall'immediata esecuzione dell'atto controverso, in quanto una tale sentenza interverrebbe, con ogni probabilità, a una data successiva alla scadenza della legislatura, in un momento in cui il pregiudizio addotto dal richiedente - vale a dire la privazione del suo status di membro del Parlamento - si sarebbe irreversibilmente verificato.

 

108 Detto pregiudizio deve essere posto a confronto con il rischio, in caso venga concessa la sospensione richiesta, che resti priva di ogni effetto la decadenza del mandato del richiedente conseguente a una condanna penale divenuta definitiva. Tenuto conto dell'imminenza delle prossime elezioni al Parlamento, la sentenza emanata dalla Corte sull'impugnazione e, anche ammettendo che quest'ultima accolga le conclusioni del richiedente, un'eventuale sentenza sul merito sopravverrebbero solo dopo la fine della legislatura. Pertanto, qualora il ricorso sul merito venisse respinto, la sospensione dell'esecuzione avrebbe definitivamente privato di qualsiasi effetto l'atto controverso e irrimediabilmente pregiudicato l'esecuzione delle decisioni emanate dai giudici penali di uno Stato membro. Di conseguenza, l'interesse del Parlamento e, più in generale, quello della Comunità a che la composizione del Parlamento sia conforme al diritto, nonché l'interesse della Repubblica francese, in quanto Stato membro la cui legislazione costituisce il fondamento della decadenza di cui trattasi, a che l'atto controverso sia preservato prevalgono notevolmente sugli interessi inerenti alla sospensione richiesta.

 

109 Inoltre, ai fini della ponderazione degli interessi nel presente procedimento si deve prendere in considerazione il fatto che il richiedente ha già beneficiato di una sospensione dell'esecuzione dell'atto controverso durante tutta la durata del procedimento dinanzi al Tribunale, ossia per oltre due anni.

 

110 Infine, occorre rammentare che la maggiore o minore validità dei motivi addotti al fine di dimostrare il fumus boni iuris può essere considerata dal giudice del procedimento sommario in occasione della valutazione dell'urgenza e, se del caso, della ponderazione degli interessi [v., in tal senso, ordinanze Austria/Consiglio, cit., punto 110, e 11 aprile 2002, causa C-481/01 P(R), NDC Health/IMS Health e Commissione, Racc. pag. I-3401, punto 63].

 

111 Stando così le cose, data la mancanza di motivi e argomenti talmente validi da far emergere un fumus boni iuris di particolare rilevanza, non si deve disporre la sospensione dell'esecuzione dell'atto controverso.

 

112 Di conseguenza, la domanda di provvedimenti provvisori deve essere respinta.

 

Dispositivo

 

Per questi motivi, il Presidente della Corte

 

così provvede:

 

1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

 

2) Le spese sono riservate.

 

                 (Segue firma)