SENTENZA N. 105
ANNO 2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Alfonso QUARANTA Presidente
- Franco GALLO Giudice
- Luigi MAZZELLA ”
- Sabino CASSESE ”
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo Maria NAPOLITANO ”
- Giuseppe FRIGO ”
- Alessandro CRISCUOLO ”
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Sergio MATTARELLA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell’articolo 1, comma 1, lettere A)
e B), della legge della Regione
Liguria 1° giugno 2011, n. 12 (Calendario venatorio regionale per le stagioni
2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014. Modifiche agli articoli 6
e 34 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 - Norme regionali per la
protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio - e successive
modificazioni ed integrazioni), promosso dal Presidente del Consiglio
dei ministri con ricorso spedito per la notifica il 29 luglio 2011, depositato
in cancelleria l’8 agosto 2011 ed iscritto al n. 79 del registro ricorsi 2011.
Visti l’atto di costituzione della Regione Liguria nonché l’atto di intervento della World Wide Fund for Nature Italia Onlus Ong ed altri;
udito nell’udienza pubblica del 21 febbraio 2012 il
Giudice relatore Giorgio Lattanzi;
uditi l’avvocato
dello Stato Vittorio Cesaroni per il Presidente del
Consiglio dei ministri e l’avvocato Mario Gorlani per
Ritenuto in fatto
1.– Con ricorso notificato il 29 luglio 2011 e depositato il successivo 8
agosto (reg. ric. n. 79 del 2011), il Presidente del Consiglio dei ministri ha
promosso questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, lettere A)
e B), della legge della Regione
Liguria 1° giugno 2011, n. 12 (Calendario
venatorio regionale per le stagioni 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014. Modifiche
agli articoli 6 e 34 della legge regionale 1° luglio
1994, n. 29 - Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il
prelievo venatorio - e successive modificazioni ed integrazioni), in
riferimento all’articolo 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione.
La disposizione impugnata
stabilisce il calendario venatorio per le stagioni 2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014,
nell’esercizio della competenza demandata al sistema regionale dall’art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).
Il ricorrente ritiene
anzitutto lesivo dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. che tale atto abbia assunto veste legislativa, posto che
dall’art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992 si
desumerebbe la necessità di procedere con regolamento.
In secondo luogo, il
calendario venatorio, pur prevedendo modifiche alle specie cacciabili e ai
periodi aperti alla caccia, sarebbe stato approvato senza avere preventivamente
acquisito il parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA), richiesto invece per più profili dall’art. 18 della legge n. 157 del 1992.
Tali rilievi, a parere del
ricorrente, trasmoderebbero altresì in violazione della normativa dell’Unione
europea posta a tutela di flora e fauna, rispetto alla quale
la disposizione censurata sarebbe in difformità, e dunque lederebbe l’art. 117,
primo comma, Cost.
2.– Si è
costituita in giudizio
In via preliminare,
Inammissibile sarebbe
altresì la censura relativa alla violazione dell’art.
117, primo comma, Cost., in quanto priva di motivazione.
Nel merito,
Più in particolare
Tale tecnica, con
riferimento al carattere pluriennale del calendario, avrebbe peraltro ottenuto
l’avallo dell’ISPRA, reso con il parere del 25 maggio 2006, n. 4185/T-A11.
Per quanto concerne
l’asserita mancanza del parere dell’ISPRA,
3.– Sono intervenuti in
giudizio, con un unico atto, il World Wide Fund for Nature Italia Onlus Ong,
l’Ente nazionale protezione animali ENPA Onlus,
A parere degli
intervenienti, la legge impugnata implicherebbe un nocumento al regime di
tutela della fauna prescritto dall’ISPRA con nota del 29 luglio 2010, la cui
osservanza sarebbe imposta dal diritto dell’Unione europea.
4.–
Nell’imminenza dell’udienza pubblica
In particolare,
5.– A propria volta l’Avvocatura dello Stato ha
depositato una memoria, ribadendo che la normativa
impugnata attiene alla materia “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”: entro
tale ambito l’impiego del procedimento amministrativo, anziché della legge
regionale, per approvare il calendario venatorio verrebbe imposto dalla
normativa statale e si accorderebbe con la necessità che, in caso di dissenso
rispetto al parere dell’ISPRA,
vi sia una congrua motivazione, di cui la legge è priva.
Inoltre, la legge impugnata determinerebbe un
deterioramento degli standard di
tutela della fauna richiesti dal diritto dell’Unione
europea, violando così anche l’art. 117, primo comma, Cost.
Considerato
in diritto
1.–
Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità
costituzionale dell’articolo 1, comma 1, lettere A) e B),
della legge della Regione Liguria 1° giugno 2011, n. 12 (Calendario venatorio regionale per le
stagioni 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014. Modifiche agli articoli 6 e 34 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 - Norme
regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio -
e successive modificazioni ed integrazioni), in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione.
Con la disposizione impugnata,
Il ricorrente ritiene che
In secondo luogo,
2.–
In via preliminare, va dichiarata l’inammissibilità degli interventi spiegati,
con un unico atto, dal World Wide Fund for Nature Italia Onlus Ong,
dall’Ente nazionale protezione animali ENPA Onlus, dalla Lega anti-vivisezione
LAV Onlus ente morale, e dalla Lega italiana protezione degli uccelli - LIPU Birdlife Italia Onlus, che hanno
insistito per l’accoglimento del ricorso. Infatti, «il giudizio di costituzionalità
delle leggi in via d’azione si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di
potestà legislativa, fermi restando, per i soggetti privi di tale potestà, i
mezzi di tutela delle rispettive posizioni soggettive, anche costituzionali, di
fronte ad altre istanze giurisdizionali ed
eventualmente anche di fronte a questa Corte in via incidentale» (ex plurimis, sentenza n. 33 del
2011).
3.–
La censura basata sulla violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. è
inammissibile, poiché non supportata dalla «precisa indicazione delle norme»
dell’Unione europea che sarebbero state violate (sentenza n. 227 del
2011), ossia da un elemento del quale la motivazione del ricorso, in questi
casi, non può essere priva.
4.–
La questione di legittimità costituzionale sollevata in
riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. è fondata, con riferimento all’approvazione del
calendario venatorio con legge, anziché con provvedimento amministrativo.
Come questa Corte ha recentemente affermato, «appare
evidente che il legislatore statale, prescrivendo la pubblicazione del
calendario venatorio e contestualmente del “regolamento” sull’attività
venatoria e imponendo l’acquisizione obbligatoria del parere dell’ISPRA, e
dunque esplicitando la natura tecnica del provvedere,
abbia inteso realizzare un procedimento amministrativo, al termine del quale
L’art. 18, comma 4, della
legge n. 157 del 1992, nella parte in cui esige che il calendario venatorio sia
approvato con regolamento, esprime una scelta compiuta dal legislatore statale
che attiene alle modalità di protezione della fauna e si ricollega, per tale
ragione, alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela
dell’ambiente e dell’ecosistema (sentenza n. 536 del
2002; in seguito, con riferimento alla determinazione della stagione
venatoria, sentenze n. 165 del 2009,
n. 313 del 2006,
n. 393 del 2005,
n. 391 del 2005,
n. 311 del 2003
e n. 226 del
2003). Tale competenza, contrariamente a quanto osservato dalla difesa
ligure, viene perciò esattamente posta a base della censura.
Il legislatore ligure, viceversa, non solo ha
illegittimamente attratto a sé la competenza provvedimentale, ciò che è in ogni
caso precluso, ma si è spinto fino a irrigidire nella forma della legge il
calendario per tre stagioni, indebolendone ulteriormente il “regime di
flessibilità” (sentenza
n. 20 del 2012), che deve assicurarne un pronto adattamento alle
sopravvenute diverse condizioni di fatto.
5.–
Il vizio di legittimità costituzionale appena indicato colpisce non solo
l’impugnato art. 1, comma 1, lettere A) e B),
della legge della Regione Liguria n. 12 del 2011, ma, in via consequenziale,
l’intero testo dell’art. 1, con l’eccezione del comma 1, lettera D), numero 2): infatti, quest’ultima
previsione, nel rimettere alle Province l’approvazione dei piani annuali di
abbattimento in forma selettiva degli ungulati, non attiene al calendario venatorio,
al contrario delle restanti norme di cui si compone l’art. 1, che riguardano il
medesimo e non avrebbero perciò potuto essere adottate con legge.
6.–
Resta assorbita l’ulteriore censura relativa all’art.
117, secondo comma, lettera s),
Cost., concernente la mancanza del parere dell’ISPRA.
per questi motivi
1) dichiara
inammissibile l’intervento in giudizio del World Wide Fund
for Nature Italia Onlus Ong,
dell’Ente nazionale protezione animali ENPA Onlus, della Lega anti-vivisezione
LAV Onlus ente morale e della Lega italiana protezione degli uccelli - LIPU Birdlife Italia Onlus;
2) dichiara
l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma
1, lettere A) e B), della legge della Regione Liguria 1° giugno 2011, n. 12 (Calendario venatorio regionale per le
stagioni 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014. Modifiche agli articoli 6 e 34 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 - Norme
regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio -
e successive modificazioni ed integrazioni);
3) dichiara l’illegittimità
costituzionale in via consequenziale dell’articolo 1,
commi 1, lettere C), D), numero 1), E), F), G),
H), I), L), M), 2 e 3, della legge della Regione Liguria n. 12 del 2011.
Così deciso in Roma, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il
16 aprile 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 aprile 2012.