SENTENZA N. 313
ANNO 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
ha pronunciato la seguente
nel giudizio per
conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della delibera della Giunta
regionale della Calabria del 17 febbraio 2004, n. 88, con la quale viene
consentito, in deroga al divieto di caccia, il prelievo, nel periodo 21
febbraio – 21 marzo 2004 (nelle giornate di sabato e domenica), di alcune
specie selvatiche, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri, notificato il 16 aprile 2004, depositato in cancelleria il 29 aprile
2004 ed iscritto al n. 8 del registro conflitti 2004.
Visto l’atto di costituzione fuori
termine della Regione Calabria;
udito nell’udienza pubblica del 20
giugno 2006 il Giudice relatore Maria Rita Saulle;
udito l’avvocato dello Stato Giuseppe
Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.
1. – Con ricorso notificato il 16 aprile 2004 e
depositato il 29 aprile successivo, il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato
conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Calabria, in relazione
alla delibera n. 88, emessa il 17 febbraio 2004 dalla Giunta regionale, nella
parte in cui prevede la modifica del calendario venatorio in violazione
dell’art. 117, secondo comma, lettera s),
della Costituzione.
L’Avvocatura premette che con la citata delibera
A parere della difesa erariale, il provvedimento
impugnato, sarebbe, da un lato, viziato da carenza di potere, in quanto
adottato in assenza dei presupposti previsti dalla legge statale e dalla
normativa comunitaria; dall’altro, risulterebbe adottato senza il preventivo
parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), previsto
dall’art. 9 della direttiva 79/409/CEE e, in particolare, dall’art. 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157
(Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio).
La delibera impugnata sarebbe, inoltre, in
contrasto con l’art. 18 della citata legge n. 157 del 1992, che fissa al 31
gennaio il termine per il prelievo venatorio a tutela dei cicli migratori e di
rientro ai luoghi di nidificazione della fauna selvatica.
2. – Si è costituita
Considerato in diritto
1. – Il Presidente del Consiglio dei
ministri ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti della
Regione Calabria, in ordine alla delibera n. 88, emessa il 17 febbraio 2004
dalla Giunta regionale, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
A parere del Governo il provvedimento impugnato,
nel modificare il calendario venatorio, non avrebbe rispettato i limiti fissati
dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dalla normativa comunitaria
e, comunque, sarebbe stato emesso in assenza del preventivo parere dell’Istituto
nazionale per la fauna selvatica (INFS) previsto dall’art. 18 della legge n.
157 del 1992.
2. – Preliminarmente, deve essere dichiarata
l’inammissibilità della costituzione della Regione Calabria in quanto avvenuta
fuori del termine di cui al combinato disposto degli artt. 25, secondo comma, e
41 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul
funzionamento della Corte costituzionale).
3. – Il ricorso è fondato.
In proposito questa Corte ha più volte ribadito (sentenze n. 226 del
2003 e n. 536
del 2002) che la delimitazione temporale del prelievo venatorio disposta
dall’art. 18 della legge n. 157 del 1992 è da considerare come rivolta ad
assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili,
corrispondendo quindi, sotto questo aspetto, all’esigenza di tutela
dell’ambiente e dell’ecosistema, il cui soddisfacimento l’art. 117, secondo
comma, lettera s), della
Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato, in particolare,
mediante la predisposizione di standard minimi e uniformi di tutela
della fauna, nei quali rientrano, da un lato, l’elencazione delle specie
cacciabili e, dall’altro, la disciplina delle modalità di caccia.
Il provvedimento impugnato ha inciso proprio su
questo nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, prorogando la
stagione venatoria oltre il termine previsto dalla legge statale, in assenza di
peculiari esigenze del territorio calabrese, e, quindi, ha così violato uno standard
di tutela uniforme valido per l’intero territorio nazionale e pertanto
riservato alla competenza esclusiva dello Stato.
per questi motivi
dichiara che non spettava alla Regione Calabria modificare il calendario
venatorio nel senso indicato dal provvedimento impugnato;
annulla,
per l’effetto, la delibera della Giunta della Regione Calabria 17 febbraio
2004, n. 88.
Così deciso in Roma, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 2006.
Maria
Depositata in