SENTENZA N. 14
ANNO 2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
- Alfonso QUARANTA Presidente
- Franco GALLO Giudice
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
- Giorgio LATTANZI "
- Aldo CAROSI "
- Marta CARTABIA "
- Sergio MATTARELLA "
- Mario Rosario MORELLI "
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge
della Regione Abruzzo 22 dicembre 2010, n. 60 (Modifica all’art. 2 della L.R. 18 maggio 2000,
n. 96 - Istituzione della Riserva Naturale di interesse provinciale “Pineta
Dannunziana” e Istituzione del Parco regionale della Pace nella frazione di Pietransieri), promosso dal
Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 16-23 marzo
2011, depositato in cancelleria il 24 marzo 2011 ed iscritto al n. 27 del
registro ricorsi 2011.
Udito nell’udienza pubblica del 13 dicembre 2011 il Giudice
relatore Paolo Grossi;
udito
l’avvocato dello Stato Maria Pia Camassa per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in
fatto
1.— Con ricorso
depositato il 24 marzo 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato in
via principale la legge della Regione Abruzzo 22 dicembre 2010, n. 60, recante
«Modifica all’art. 2 della L.R. 18 maggio 2000, n. 96
- Istituzione della Riserva Naturale di interesse provinciale “Pineta
Dannunziana” e Istituzione del Parco regionale della Pace nella frazione di Pietransieri». La legge regionale impugnata è stata
pubblicata sul Bollettino ufficiale della
Regione Abruzzo (BURA) n. 2 del 12
gennaio 2011 e ripubblicata sul medesimo Bollettino
speciale n. 7 del 17 gennaio 2011.
Deduce il ricorrente
anzitutto la violazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge-quadro sulle aree protette), della legge della
Regione Abruzzo 21 giugno 1996, n. 38 (Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo
per l’Appennino Parco d’Europa), dell’art. 118 della Costituzione, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali) e della legge della Regione Abruzzo 12
aprile 1983, n. 18 (Norme per la
conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo),
sul rilievo che la legge regionale in questione, nello stabilire un ampliamento
di circa 29 ettari dell’area destinata a riserva naturale, pari a circa un
terzo della superficie totale della riserva già esistente, avrebbe nella
sostanza proceduto ad istituire un’altra porzione di riserva naturale, in
assenza dei presupposti normativamente previsti. La materia risulta, infatti, disciplinata
dalla legge statale n. 394 del 1991 e, nel rispetto dei relativi princìpi, dalla legge regionale n. 38 del 1996, con attenzione riservata ai
diversi relativi presupposti e alle finalità naturalistiche che devono
informare la individuazione delle aree (secondo, in particolare, quanto
previsto all’art. 22 della citata legge-quadro statale); non senza trascurare
l’esigenza di consentire la prevista partecipazione degli enti territorialmente
interessati al procedimento istitutivo, come d’altra parte puntualizzato da
questa Corte nella sentenza n. 282 del
2000. La mancata osservanza di queste prescrizioni risulterebbe in
contrasto con i princìpi fondamentali in materia di
valorizzazione dei beni ambientali e, perciò, con l’art. 117, terzo comma,
Cost.
Si deduce, poi, la
violazione specifica dell’art. 117 Cost. La riformulazione di tale parametro,
infatti, ha riservato allo Stato (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.) la competenza esclusiva in
materia di tutela dell’ambiente, nella quale – osserva il ricorrente – è
compresa quella delle aree naturali protette: con la conseguenza che le Regioni
possono adottare – in linea, peraltro, anche con le enunciazioni di cui alla sentenza n. 12 del
2009 di questa Corte – norme «conservative e migliorative dei parchi
esistenti», mentre risulterebbe in contrasto con detta disposizione
costituzionale la realizzazione, da parte delle stesse Regioni, «di nuove
estensioni su terreni estranei alla riserva», attraverso leggi regionali che
«siano addirittura automaticamente modificative delle pianificazioni
territoriali esistenti (Q.R.R., Piano Paesistico, P.T.C.P., P.R.G.)».
2.— La Regione Abruzzo non si è costituita in
giudizio.
Considerato
in diritto
1.— Il Presidente del
Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale la legge della Regione
Abruzzo 22 dicembre 2010, n. 60, recante «Modifica dell’art. 2 della L.R. 18 maggio 2000, n. 96 - Istituzione della Riserva
Naturale di interesse provinciale “Pineta Dannunziana” e Istituzione del Parco
regionale della Pace nella frazione di Pietransieri».
Secondo il ricorrente,
la legge regionale impugnata, nello stabilire un ampliamento di circa 29 ettari
dell’area destinata a riserva naturale, pari a circa un terzo della superficie
totale della riserva già esistente, avrebbe, nella sostanza, proceduto ad
istituire un’altra porzione di riserva naturale, in assenza dei presupposti
normativamente previsti. In particolare, si deduce la violazione dell’art. 118
della Costituzione, in riferimento alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge-quadro sulle aree protette), alla legge della Regione
Abruzzo 21 giugno 1996, n. 38 (Legge-quadro sulle
aree protette della Regione Abruzzo per l’Appennino Parco d’Europa), al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali) ed alla legge della Regione Abruzzo 12 aprile 1983, n. 18
(Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della
Regione Abruzzo), in quanto non sarebbero state rispettate le disposizioni
statali e regionali che regolano la materia, con specifico riguardo ai
requisiti ed alle finalità cui la individuazione delle aree naturali deve
rispondere, e non sarebbe stata consentita la partecipazione degli enti locali
territorialmente interessati al procedimento di istituzione della nuova area
protetta, in contrasto anche con i princìpi
fondamentali in materia di valorizzazione dei beni ambientali e, perciò, con
l’art. 117, terzo comma, Cost. Considerato, poi, che le riserve naturali
rientrano nella materia della tutela dell’ambiente, si lamenta la violazione
anche dell’art. 117, secondo comma, lettera s),
Cost., in quanto le Regioni potrebbero adottare norme «conservative e
migliorative dei parchi esistenti», risultando alle stesse inibito, al lume
dell’indicato parametro, realizzare, come nella specie, «nuove estensioni su
terreni estranei alla riserva», attraverso leggi regionali che «siano
addirittura automaticamente modificative delle pianificazioni territoriali
esistenti (Q.R.R., Piano Paesistico, P.T.C.P., P.R.G.)».
2.— Va preliminarmente osservato che il
ricorso del Governo, ancorché formalmente rivolto contro un’intera legge,
appare, tuttavia, nello sviluppo dei motivi di censura, chiaramente e
specificamente indirizzato soltanto alla disposizione di cui all’art. 1 della
legge medesima, senza che possano generarsi incertezze in ordine al contenuto e
ai limiti della promossa questione di legittimità costituzionale e, dunque,
secondo un principio più volte affermato, in ordine all’ammissibilità del
ricorso (tra le molte, sentenze n. 223 del 2010,
n. 59 del 2006,
n. 74 del 2004).
3.— Nei predetti
termini, la questione è fondata.
4.— La legge regionale
in esame si limita, quanto all’art. 1, a modificare i confini della riserva
naturale di interesse provinciale “Pineta Dannunziana”, istituita dalla legge
regionale 18 maggio 2000, n. 96 (Istituzione
della Riserva Naturale di interesse provinciale “Pineta Dannunziana”),
stabilendo una estensione di 85 ettari a fronte dei 59 originari. All’art. 2 è,
invece, prevista l’istituzione di un parco regionale di estensione
indeterminata, ma individuabile attraverso la planimetria approvata dal
Consiglio comunale di Roccaraso.
Con un’innovazione di
così sicura e cospicua incidenza rispetto al preesistente regime, la normativa
oggetto di censura si è posta in palese contrasto con la disciplina, sia
statale sia regionale, che governa il settore. L’art. 22 della già citata
legge-quadro sulle aree protette (legge n. 394 del 1991) – in parte qua recepita dalla richiamata legge regionale n. 38 del
1996 – stabilisce infatti, al comma 1, lettere a) e b), che
costituiscono, tra gli altri, princìpi fondamentali,
per la disciplina delle aree naturali protette regionali: «la partecipazione
delle province, delle comunità montane e dei comuni al procedimento di
istituzione dell’area protetta», da realizzarsi «attraverso conferenze per la
redazione di un documento di indirizzo relativo all’analisi territoriale
dell’area da destinare a protezione, alla perimetrazione
provvisoria, all’individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione
degli effetti dell’istituzione dell’area protetta sul territorio»; nonché «la
pubblicità degli atti relativi all’istituzione dell’area protetta e alla
definizione del piano per il parco di cui all’art. 25».
Il coinvolgimento dei
diversi enti territoriali interessati rappresenta, dunque, uno snodo
procedimentale di essenziale rilievo, trattandosi di una partecipazione
tutt’altro che formale, dal momento che essa è volta a realizzare un compiuto e
bilanciato apprezzamento delle varie esigenze e finalità che la realizzazione
dell’area protetta mira a perseguire. La tutela delle risorse ambientali e del
territorio presenta, infatti, come è ovvio, una pluralità di peculiari aspetti
– di ordine naturalistico, economico, sociale, culturale – che necessariamente
comportano l’altrettanto diversificato concorrere degli enti locali
“esponenziali” delle relative comunità, alle quali, dunque, non può, nelle
forme regolate, essere negato uno specifico diritto a interloquire, che valga a
definire non soltanto l’ambito spaziale della istituenda
area, ma anche gli obiettivi che attraverso essa si intendano concretamente
realizzare, nell’ambito delle scelte consentite dalla disciplina di settore.
Nello stabilire ex abrupto la mera estensione
territoriale di una già istituita riserva naturale provinciale, senza tener
conto, anche in relazione al sensibile incremento dell’area interessata, della
esigenza della partecipazione, per come prevista, delle comunità locali
interessate, la disposizione impugnata si pone, dunque, in contrasto con l’art.
117, secondo comma, lettera s),
Cost.: pur dovendosi ritenere compatibile con l’indicato parametro la
possibilità, per le Regioni, nell’esercizio di proprie competenze, di procedere
ad interventi legislativi ampliativi della sfera di tutela riservata allo
Stato, non può, al contrario, considerarsi legittima l’adozione, da parte degli
stessi enti, di modalità procedimentali che – come nella specie – si discostino
in peius
dai princìpi fondamentali tracciati dalla
legislazione statale a garanzia dei diritti partecipativi che, in materia di
aree protette, è riconosciuta alle comunità locali e, per esse, agli enti
correlativi (al riguardo, la sentenza n. 282 del
2000, nonché, dopo la riforma del Titolo V della Parte II della
Costituzione, per quanto concerne il rispetto dei livelli minimi uniformi
previsti dalla legislazione statale nell’esercizio della competenza esclusiva
dello Stato in materia di tutela dell’ambiente, ex multis, la sentenza n. 315 del
2010).
Restano assorbiti gli
ulteriori profili di illegittimità costituzionale prospettati dal ricorrente.
per questi
motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1 della legge della Regione Abruzzo
22 dicembre 2010, n. 60, recante «Modifica all’art. 2 della L.R.
18 maggio 2000, n. 96 - Istituzione della Riserva Naturale di interesse
provinciale “Pineta Dannunziana” e Istituzione del Parco regionale della Pace
nella frazione di Pietransieri».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio
2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 gennaio 2012.