ORDINANZA N. 363
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
- Ugo DE SIERVO Presidente
- Paolo MADDALENA Giudice
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo
669-terdecies del codice di procedura
civile e dell’articolo 26, terzo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11 (Nuova disciplina dell’affitto dei fondi rustici), promosso dal Presidente della Sezione specializzata agraria del Tribunale ordinario di Ancona nel
procedimento vertente tra Ferretti Giancarlo, in proprio e nella qualità di
legale rappresentante della Sperimentazioni Agricole s.r.l., e Chessa Matteucci Yuri ed altri, in proprio e nella qualità di legali
rappresentanti dell’Azienda agricola Eredi di Chessa
Sebastiano, con ordinanza del 18 aprile 2009, iscritta al n. 142 del registro
ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
21, prima serie speciale, dell’anno 2010.
Visto
l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nella camera di consiglio del 17 novembre 2010 il Giudice relatore Paolo
Grossi.
Ritenuto che il Presidente della Sezione specializzata
agraria del Tribunale di Ancona, «statuendo nel procedimento cautelare agrario
di prima istanza n. 101699/2008 R.G.», con ordinanza emessa il 18 aprile 2009,
ha sollevato – in riferimento agli articoli 2, 3, 24 e 97 della Costituzione –
questione di legittimità costituzionale dell’articolo 669-terdecies del codice di procedura civile, «laddove non contempla
espressamente la reclamabilità dell’ordinanza
cautelare emessa dalla Sezione agraria specializzata del Tribunale, e laddove
non attribuisce detta potestà cautelare al Presidente della Sezione agraria
specializzata» (in analogia con l’articolo 696, secondo comma, cod. proc. civ.,
in tema di accertamento tecnico preventivo, e con l’articolo 696-bis cod. proc. civ., in tema di
consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite), e dell’articolo
26, terzo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11 (Nuova disciplina
dell’affitto dei fondi rustici), «ove quest’ultimo non sia ritenuto
implicitamente abrogato, per contrasto con gli artt. 669-sexies primo comma e secondo comma, 669-terdecies […] e quaterdecies c.p.c.»;
che
il rimettente – premesso, in fatto, che «in altro procedimento cautelare n. 100654/2007 R.G.»,
il Tribunale ordinario di Ancona Sezione specializzata agraria, quale giudice
del reclamo ex art. 669-terdecies cod. proc. civ., aveva
dichiarato la nullità «per vizi di forma» di una precedente ordinanza (emessa
dal medesimo Presidente rimettente, ex
art. 669-sexies cod. proc. civ., reiettiva di altro ricorso cautelare ante causam ex art. 700 cod. proc. civ.) –
ritiene tale provvedimento viziato di «ultrapetizione-extrapetizione» poiché,
non contestata in quella sede la competenza funzionale monocratica del
Presidente della Sezione specializzata agraria ed essendo in gioco «la sola reclamabilità (o non reclamabilità)
dell’ordinanza cautelare di 1° grado», «il Collegio, investito del gravame,
avrebbe dovuto limitarsi ad esaminare […] se il provvedimento fosse (o meno)
suscettibile di reclamo»;
che il rimettente – avverso tale decisione del
Collegio, da lui ritenuta «non condivisibile» – afferma che «l’art. 669-terdecies c.p.c.,
tanto nella versione della Novella 1990, quanto nella versione della Novella
2005, non contempla alcuna forma di reclamo avverso l’ordinanza emessa dalla
Sezione agraria specializzata del Tribunale»; che il primo comma dell’art. 26
della citata legge n. 11 del 1971 «non è da ritenersi preclusivo della
competenza presidenziale in materia cautelare»; e che il secondo comma del
medesimo art. 26, «nell’investire le Sezioni agrarie specializzate dei
provvedimenti cautelari, relativi alle controversie di competenza delle stesse
Sezioni, non traccia distinzione di sorta fra Presidente della Sezione agraria
e organo collegiale»; e ritiene altresì «implicitamente abrogato, per contrasto
con la nuova normativa in tema di procedimenti cautelari, [...] il terzo comma
del citato art. 26, laddove vieta, implicitamente, l’emissione di decreto “inaudita altera parte” nella ipotesi di
sequestro, conservativo o giudiziario»;
che, peraltro, il giudice a quo osserva che, «ove non si accetti la tesi (dello scrivente) di
abrogazione implicita del detto 3° comma (che oltretutto sembra discriminare,
ulteriormente, la fattispecie del sequestro, conservativo o giudiziario che
sia, rispetto alle altre fattispecie cautelari), per contrasto con gli artt.
669-terdecies e quaterdecies c.p.c.,
il comma medesimo dovrebbe essere ritenuto palesemente viziato da
incostituzionalità, per lesione (ex
artt. 2 e 3 Carta costituzionale) di fattispecie obiettivamente identiche, che
vengono ad essere tutelate in grado minore rispetto alla sfera giuscivilistica, per il solo fatto di originare da
contenzioso agrario», nonché per violazione dell’art. 97 Cost., perché inibisce
«la potestà di ravvisare, in capo al giudice della cautela, gli estremi per la
tutela anticipata nelle forme della decretazione interinale “inaudita altera parte”»;
che, inoltre, il rimettente – data l’esigenza di
colmare «la lacuna insita nell’art. 669-terdecies
c.p.c. in tema di cautela emessa dalla Sezione
Agraria specializzata» – «ritiene che la competenza funzionale dell’organo
presidenziale sia desumibile da quanto, notoriamente, avviene in tema di
emissione di decreti ingiuntivi, e, soprattutto […], in tema di procedure di
accertamento tecnico preventivo, ex
art. 696 c.p.c. («novellato» dalla riforma 2005) ed ex art. 696-bis stessa codicistica (consulenza tecnica preventiva ai fini della
composizione della lite)», aventi «vera e propria natura cautelare»; sicché,
«ove non si ritenga il detto terzo comma art. 26 legge 11 febbraio 1971, n. 11,
implicitamente abrogato per suo netto oculare evidente contrasto con gli artt.
669-bis e segg. c.p.c.
(in particolare con gli artt. 669-terdecies
e quaterdecies),
va ritenuto incostituzionale, anche, ulteriormente, per evidente palese
contrasto con il secondo comma, cit. norma, discriminando fra i vari tipi di
procedimenti cautelari, tutelando, in modo minore, il sequestro rispetto alle
altre procedure di minore cautela»;
che, infine, il giudice a quo afferma che «la rilevanza del presente “incidente di
costituzionalità” [che, al fine di individuare una competenza funzionale,
«attiene alla futura “certezza dei rapporti giuridici” sotto il profilo della
tutela processuale»] è data dall’inderogabile esigenza, per i procedimenti cautelari
“instaurandi”, di garantire la ripartizione interna
delle procedure medesime, degli affari giudiziari “introitandi”
nel rispetto dell’art. 97 Cost. sull’efficienza, correttezza e buon andamento
della P.A.»;
che è
intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per
l’inammissibilità delle sollevate questioni.
Considerato che il Presidente della
Sezione specializzata agraria del Tribunale di Ancona – chiamato a statuire
«nel procedimento cautelare agrario di prima istanza n. 101699/2008 R.G.» – censura,
in riferimento agli articoli 2, 3,
24 e 97 della Costituzione, l’articolo 669-terdecies
del codice di procedura civile, «laddove non contempla espressamente la reclamabilità dell’ordinanza cautelare emessa dalla Sezione
agraria specializzata del Tribunale, e laddove non attribuisce detta potestà
cautelare al Presidente della Sezione agraria specializzata» (in analogia con
l’articolo 696, secondo comma, cod. proc. civ., in tema di accertamento tecnico
preventivo, e con l’articolo 696-bis
cod. proc. civ., in tema di consulenza tecnica preventiva ai fini della
composizione della lite); nonché l’articolo 26, terzo comma, della legge 11
febbraio 1971, n. 11 (Nuova disciplina dell’affitto dei fondi rustici), «ove
quest’ultimo non sia ritenuto implicitamente abrogato, per contrasto con gli
artt. 669-sexies primo comma e
secondo comma, 669-terdecies […] e quaterdecies c.p.c.»;
che –
come
anche espressamente eccepito dal Presidente del Consiglio dei ministri
intervenuto nel presente giudizio di costituzionalità – l’ordinanza di
rimessione è viziata da diversi profili di inammissibilità;
che, in primo luogo, l’atto introduttivo risulta privo
di qualsiasi descrizione della fattispecie sottoposta al vaglio del rimettente
nel giudizio a quo;
che, infatti, il Presidente della Sezione
specializzata agraria del Tribunale ordinario di Ancona si limita
esclusivamente ad affermare di essere stato chiamato a statuire «nel
procedimento cautelare agrario di prima istanza n. 101699/2008 R.G.», senza
tuttavia fornire alcuna indicazione in ordine alla specifica domanda cautelare
ivi proposta, di cui, in particolare, restano sconosciuti il petitum e la causa petendi e, di conseguenza, anche il
tipo di tutela azionata, nonché lo stato della controversia in relazione alla accoglibilità di eventuali richieste di pronuncia della
cautela inaudita altera parte, ovvero
alla intervenuta instaurazione del contraddittorio nella successiva fase
procedimentale;
che l’omessa descrizione della fattispecie determina
l’impossibilità per la Corte di vagliare la configurabilità della rilevanza
delle questioni medesime (ordinanze n. 127 e n. 79 del 2009);
che, d’altro canto, il contesto argomentativo
dell’ordinanza di rimessione (peraltro priva della necessaria chiarezza ed
univocità, anche riguardo alla giustificazione addotta a supporto delle
richieste di intervento della Corte sulle singole norme censurate: ordinanza n. 302
del 2009) appare in effetti rivolto esclusivamente a confutare una
precedente ordinanza collegiale pronunciata dalla Sezione agraria del medesimo
Tribunale di Ancona in sede di reclamo «in altro procedimento cautelare n. 100654/2007 R.G.»;
tant’è che – al di là di un asserito generico fine di individuazione della
competenza funzionale del Presidente nella fase cautelare ante causam del giudizio a quo (che il rimettente stesso
ripetutamente afferma sussistere) – la rilevanza delle questioni non viene
riferita alla soluzione di problematiche inerenti al processo principale, ma
alla «inderogabile esigenza per i procedimenti cautelari “instaurandi”,
di garantire la ripartizione interna delle procedure medesime, degli affari
giudiziari “introitandi”» ed «alla futura “certezza
dei rapporti giuridici” sotto il profilo della tutela processuale»;
che, motivata in tali termini la rilevanza delle
questioni, risulta evidente come, attraverso il richiesto vaglio di
costituzionalità, il giudizio incidentale venga nella specie utilizzato dal
giudice a quo in modo distorto (ordinanza n. 219
del 2010), diretto impropriamente ad ottenere da questa Corte un avallo
interpretativo allo scopo di preservare l’emanando provvedimento del presidente
da una (eventuale e futura) diversa lettura ed applicazione delle norme da parte
del collegio;
che, inoltre, anche le sollevate questioni, prese
singolarmente, risultano premature o ipotetiche;
che, infatti, la denunciata mancata espressa
previsione, nell’art. 669-terdecies cod.
proc. civ., della reclamabilità dell’ordinanza cautelare
emessa dalla sezione agraria si configura come censura prematura e priva di
rilevanza nel procedimento cautelare di prima istanza (e ciò qualunque sia
l’organo, monocratico o collegiale, ritenuto funzionalmente competente a
conoscere ed a statuire in tale fase);
che altrettanto irrilevante – non essendo stata
riferita alcuna contestazione su tale specifico profilo ed anzi essendo stato
ripetutamente esplicitato e motivato il convincimento del rimettente di essere
funzionalmente competente a statuire in merito alla domanda cautelare ante causam quale
organo monocratico – appare la ulteriore censura mossa all’art. 669-terdecies cod. proc. civ., riguardante
l’omessa previsione appunto della competenza cautelare del Presidente della
Sezione specializzata agraria;
che, altresì, si presenta viziata di ipoteticità la denuncia riferita all’art. 26, terzo comma,
della legge 11 febbraio 1971, n. 11, secondo cui «sulle istanze di sequestro le
sezioni specializzate provvedono con ordinanza in camera di consiglio dopo aver
sentito le parti», giacché – anche a prescindere dal fatto che non è dato
sapere se il rimettente sia stato chiamato a provvedere su istanze di
sequestro, cui la disposizione si riferisce – detto comma viene impugnato «ove
[…] non sia ritenuto implicitamente abrogato», così indebitamente demandandosi
ancora una volta a questa Corte il compito (viceversa spettante al giudice a quo) di verificare la vigenza della norma;
che, infine, l’ordinanza di rimessione è ulteriormente
viziata dalla assenza di adeguate (o quantomeno sufficienti) argomentazioni in
ordine agli specifici motivi della ritenuta non manifesta infondatezza delle
questioni medesime rispetto a tutti gli evocati parametri costituzionali, la
cui lesione viene dedotta in modo del tutto apodittico (ordinanza n. 122
del 2009);
che, pertanto, le sollevate questioni devono essere
dichiarate manifestamente inammissibili.
Visti gli articoli 26, secondo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità
delle questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 669-terdecies del codice di procedura civile
e dell’articolo 26, terzo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11 (Nuova
disciplina dell’affitto dei fondi rustici), sollevate – in riferimento agli
articoli 2, 3, 24 e 97 della Costituzione – dal Presidente della Sezione
specializzata agraria del Tribunale ordinario di Ancona, con l’ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2010.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2010.