ORDINANZA N. 219
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Francesco AMIRANTE Presidente
- Ugo DE SIERVO Giudice
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “
- Franco GALLO “
- Luigi MAZZELLA “
- Gaetano SILVESTRI “
- Sabino CASSESE “
- Maria Rita SAULLE “
- Giuseppe TESAURO “
- Paolo Maria NAPOLITANO “
- Giuseppe FRIGO “
- Alessandro CRISCUOLO “
- Paolo GROSSI “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale
dell’art. 53, secondo comma, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e
sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promossi dal Magistrato di sorveglianza di Modena con
ordinanze del 22 luglio (n. 3 ordinanze), del 19 e del 22 agosto 2009, rispettivamente
iscritte ai nn. da
Visti gli atti di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 maggio
2010 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.
Ritenuto che, con ordinanza del 22 luglio 2009 (r.o. n. 316 del 2009), il Magistrato di sorveglianza di
Modena ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 53, secondo
comma, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e
limitative della libertà), nella parte in cui, secondo l’interpretazione
adottata dalla Procura generale della Corte di cassazione, non consente che
siano concesse all’internato, sottoposto alla misura di sicurezza della casa di
lavoro, più licenze quindicinali in via continuativa, finalizzate alla
fruizione di un programma extramurario di risocializzazione;
che
il giudice a quo riferisce di dover
decidere sulle istanze, presentate da un soggetto internato a far tempo dal 18
aprile 2008, presso
che
le istanze hanno ad oggetto la concessione di più periodi di licenza
continuativi, finalizzati alla prosecuzione del rapporto di collaborazione con
la facoltà di Scienza della formazione presso l’Università degli studi
dell’Aquila;
che
che
il giudice a quo evidenzia come, in
casi simili a quello odierno, fosse solito concedere più licenze di quindici
giorni ciascuna, posto che, per un verso, gli internati non possono accedere
alla misura alternativa dell’affidamento in prova, anche di carattere
terapeutico, prevista dall’art. 94 del d.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza), e che, per altro verso, non potrebbe
essere concessa la licenza di riadattamento sociale, prevista dall’art. 53,
secondo comma, secondo periodo, ord. pen., della durata massima di
trenta giorni all’anno, perché non finalizzata a scopi riabilitativi e
incompatibile temporalmente con l’attuazione di un programma terapeutico;
che,
nel caso di specie, non sarebbe concedibile neppure la licenza finale di
esperimento, prevista dal citato art. 53, primo comma, in riferimento agli
ultimi sei mesi del periodo di internamento che precede il riesame di
pericolosità, in quanto tale termine non è ancora maturato;
che
inoltre, prosegue il rimettente, a differenza di quanto accade per i detenuti
semiliberi – per i quali, tra l’altro, la licenza si configura come istituto
premiale ed incontra il limite di quarantacinque giorni all’anno –, nessuna
disposizione di legge stabilisce un tetto massimo di licenze concedibili agli
internati;
che
comunque, per questi ultimi, non rivestirebbe alcun significato la regola del
rientro in istituto tra una licenza e l’altra, essendo gli stessi sottoposti ex lege alla
libertà vigilata durante il periodo di licenza;
che
la concedibilità di licenze quindicinali continuative
agli internati sarebbe confermata, a
contrario, dalla disposizione contenuta nell’art. 30-ter, primo comma, ord. pen., in tema di permessi premio,
nella quale, oltre al già ricordato tetto massimo di fruibilità annua di
quarantacinque giorni, è previsto il limite di durata di quindici giorni «ogni
volta», con una precisazione che varrebbe proprio ad impedire la concessione
dei permessi in via continuativa;
che
dunque, a parere del giudice a quo,
una maggiore flessibilità nell’applicazione dello strumento della licenza,
all’interno del sistema delle misure di sicurezza, andrebbe a compensare la
mancata previsione di istituti corrispondenti a talune misure alternative alla
detenzione, posto che «lo stesso risultato pratico non segregante può essere
conseguito attraverso la strutturazione di licenze»;
che,
diversamente, si realizzerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra
il detenuto – il quale può accedere a misure finalizzate a programmi
terapeutici e di risocializzazione, lasciando
l’istituto di detenzione anche molti anni prima del momento di fine-pena – e
l’internato, il quale «dovrebbe rimanere necessariamente segregato (se gli è
stata applicata la casa di lavoro per due anni) almeno un anno e sei mesi prima
di poter accedere ad esperienze extramurarie continuative»;
che,
inoltre, nei casi in cui allo stesso soggetto debba essere applicata la misura
di sicurezza della casa di lavoro dopo l’esecuzione di condanna a pena
detentiva, e quest’ultima sia stata espiata in regime di affidamento in prova,
si determinerebbe una ingiustificata interruzione del percorso di risocializzazione iniziato durante la fase di espiazione
della pena, a fronte del carattere non retributivo della misura di sicurezza;
che
il rimettente procede ad elencare le molteplici situazioni che, secondo «una
diffusa e ventennale interpretazione degli Uffici di sorveglianza», sarebbero
ricomprese nel concetto di gravi esigenze, e dunque consentirebbero la
concessione di licenze in via continuativa: il soggiorno e la frequentazione di
parenti, il soggiorno in appartamento protetto, la sottoposizione a programma
terapeutico presso il Sert ovvero presso comunità terapeutica, anche
psichiatrica, l’assistenza a parenti handicappati ovvero affetti da gravi
malattie, lo svolgimento di attività lavorativa;
che,
a parere del giudice a quo, tale
applicazione dell’istituto della licenza sarebbe l’esito dell’«unica esegesi costituzionalmente
orientata» della norma censurata, come confermato anche dalla sentenza n. 107
del 2009 [recte:
n. 208 del 2009]
della Corte costituzionale, in cui si trova affermato che «risulta ormai
presente nella disciplina sulle misure di sicurezza il principio secondo il
quale si deve escludere l’automatismo che impone al giudice di disporre
comunque la misura detentiva, anche quando una misura meno drastica, e in
particolare una misura più elastica e non segregante come la libertà vigilata,
accompagnata da prescrizioni stabilite dal giudice medesimo, si riveli capace,
in concreto, di soddisfare contemporaneamente le esigenze di cura e tutela
della persona interessata e di controllo della sua pericolosità sociale»;
che,
peraltro, in senso opposto alla interpretazione prescelta, il rimettente
segnala che, secondo
che
l’opzione interpretativa fatta propria dalla Procura generale della Corte di
cassazione, secondo il rimettente, non potrebbe essere considerata «come un
semplice parere od opinione di parte dato che nella materia penitenziaria può
prevalere – sulle decisioni del giudice – una semplice volontà, anche del tutto
sfornita di motivazione, espressa dall’organo dell’accusa», come confermato
dalla previsione contenuta nell’art. 4-bis,
comma 3-bis, della legge n. 354 del
1975, che vieta la concessione dei benefici penitenziari ai detenuti ed
internati per delitti dolosi, qualora il Procuratore nazionale antimafia o il
procuratore distrettuale comunichi l’attualità di collegamenti con la
criminalità organizzata;
che,
pur precisando di non ignorare che la questione di costituzionalità è
inammissibile se l’autorità rimettente non «motiva circa l’assenza di opzioni
interpretative costituzionalmente orientate», il giudice a quo evidenzia come, nel caso di specie, tale opzione sia
«accusata di grave violazione di legge»;
che,
di conseguenza, l’art. 53, secondo comma, primo periodo, ord.
pen., «così come
interpretato dalla Procura generale della Cassazione»,
risulterebbe in contrasto con l’art. 3 Cost., in quanto determina una
ingiustificata disparità di trattamento tra detenuti ed internati, avuto
riguardo alla fruibilità di un preciso programma extramurario di risocializzazione;
che
il Magistrato di sorveglianza di Modena, con quattro ordinanze di analogo
tenore (r. o. nn. 317, 318, 319, 320 del 2009,
deliberate il 22 luglio, il 19 agosto e il 22 agosto 2009), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost.,
questione di legittimità costituzionale dell’art. 53, secondo comma, primo
periodo, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui, secondo
l’interpretazione adottata dalla Procura generale della Corte di cassazione,
non consente che siano concesse all’internato, sottoposto alla misura di
sicurezza della casa di lavoro, più licenze quindicinali in via continuativa,
finalizzate alla fruizione di un programma terapeutico contro la
tossicodipendenza ovvero l’alcooldipendenza;
che
nel procedimento da cui promana l’ordinanza r.o. n.
317 del 2009 il giudice a quo è
chiamato a valutare le istanze presentate da un
soggetto «già internato» presso
che
la relazione della citata comunità, allegata alle istanze, dà atto che
l’internato sta seguendo proficuamente il programma terapeutico;
che
l’istante, secondo quanto precisato dal rimettente, «al termine della pena
detentiva, deve essere internato presso il menzionato Istituto penitenziario in
esecuzione della misura di sicurezza della casa di lavoro per anni tre»;
che
il giudice a quo, richiamate le
argomentazioni già esposte in riferimento all’ordinanza r.o.
n. 316 del 2009, osserva come, nel caso di specie, l’unico modo per assicurare la
prosecuzione del programma terapeutico risieda nella
concessione delle licenze quindicinali in via continuativa;
che
il rimettente evidenzia come l’interpretazione restrittiva, fatta propria dalla
Procura generale della Corte di cassazione, sarebbe produttiva di una
ingiustificata disparità di trattamento tra gli internati e i detenuti, con
evidenti ricadute sul diritto alla salute;
che
infatti, mentre l’internato sottoposto a misura di sicurezza detentiva potrebbe
fruire di un programma terapeutico soltanto negli ultimi sei mesi di
applicazione della misura, attraverso la concessione della licenza finale di
esperimento, prevista dall’art. 53, secondo comma, seconda parte, ord. pen.,
il detenuto in esecuzione di pena, nelle analoghe condizioni di tossicodipendenza,
può fruirne negli ultimi sei anni di pena, e con vincoli meno intensi di quelli
ai quali è sottoposto ex lege l’internato in licenza;
che,
pertanto, se non si accede alla lettura della norma che consente la concessione
di più licenze continuative, si nega all’internato il diritto di curarsi,
tenuto conto che non esistono programmi terapeutici della durata di quindici
giorni;
che,
per il resto, sono svolti gli stessi
argomenti esposti nell’ordinanza r.o. n. 316 del
2009;
che
nel procedimento da cui promana l’ordinanza n. 318 del 2009 il giudice a quo riferisce di dover decidere sulle
istanze presentate da un soggetto internato presso
che
che
il rimettente precisa che l’istante è internato in esecuzione della misura di
sicurezza della casa di lavoro per la durata di due anni, la cui applicazione è
iniziata il 25 ottobre 2008, «sicché il periodo minimo verrà a scadere il 24
ottobre 2010»;
che,
nel prosieguo dell’ordinanza, sono riportati gli stessi argomenti esposti nelle
ordinanze r.o. n. 316 e n. 317 del 2009;
che,
nel procedimento da cui promana l’ordinanza r.o. n.
319 del 2009, il giudice a quo è
chiamato a valutare le istanze presentate da un
soggetto internato presso
che,
nel prosieguo dell’ordinanza, sono riportati gli stessi argomenti esposti nelle
ordinanze r.o. n. 316 e n. 317 del 2009;
che,
nel procedimento da cui promana l’ordinanza r.o. n.
320 del 2009, il giudice a quo è
chiamato a valutare le istanze presentate da un
soggetto internato presso
che
il rimettente precisa che l’istante è internato in esecuzione della misura di
sicurezza della casa di lavoro per la durata di due anni;
che,
nel prosieguo dell’ordinanza, sono riportati gli stessi argomenti esposti nelle
ordinanze r.o. n. 316 e n. 317 del 2009;
che,
con atti di identico tenore, è intervenuto in ciascuno dei giudizi il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente
inammissibile;
che
la difesa dello Stato evidenzia come la norma che detta la disciplina delle
licenze quindicinali agli internati non sia censurata secondo interpretazione
fatta propria dal rimettente, bensì nella lettura offertane dalla Procura
generale della Corte di cassazione;
che
dunque, se anche l’opzione interpretativa adottata dal rimettente sia
qualificata dalla citata Procura generale come violazione di legge, ciò non
varrebbe ad esonerare il rimettente dall’applicazione della norma nel rispetto
dei principi costituzionali;
che
inoltre sarebbe privo di pertinenza il richiamo, operato dal giudice a quo, alla disposizione contenuta nell’art. 4-bis, comma 3-bis, ord. pen.
che attribuisce efficacia preclusiva, ai fini della concessione dei benefici
penitenziari ai detenuti ed agli internati per reati dolosi, alla comunicazione
del Procuratore nazionale antimafia o del Procuratore distrettuale
dell’attualità di collegamenti tra il detenuto o l’internato e la criminalità
organizzata;
che,
infatti, la particolare competenza attribuita agli indicati organi inquirenti è
circoscritta a ben definite situazioni e non può incidere sulla potestà
interpretativa delle previsioni in materia di licenze agli internati, che
spetta in via esclusiva ai competenti organi giurisdizionali;
che,
pertanto, la questione risulterebbe manifestamente inammissibile in quanto
fondata su un’interpretazione della legge difforme da quella che il giudice a quo reputa costituzionalmente imposta.
Considerato che il Magistrato di sorveglianza di Modena dubita,
in riferimento all’art. 3 della Costituzione (r.o. n. 316 del 2009), della legittimità costituzionale
dell’art. 53, secondo comma, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354
(Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative
e limitative della libertà), nella parte in cui, secondo l’interpretazione
adottata dalla Procura generale della Corte di cassazione, non consente che
siano concesse all’internato, sottoposto alla misura di sicurezza della casa di
lavoro, più licenze quindicinali in via continuativa, finalizzate alla fruizione di un programma extramurario di risocializzazione;
che
lo stesso rimettente, con quattro ordinanze di analogo tenore (r.o. nn. 317, 318, 319, 320 del
2009), dubita, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., della legittimità costituzionale della medesima
disposizione, nella parte in cui, secondo l’interpretazione adottata dalla
Procura generale della Corte di cassazione, non consente che siano concesse
all’internato, sottoposto alla misura di sicurezza della casa di lavoro, più
licenze quindicinali in via continuativa, finalizzate alla fruizione di un
programma terapeutico per superare la tossicodipendenza o l’alcooldipendenza;
che,
preliminarmente, rilevata la parziale identità dei parametri evocati e la
coincidenza delle argomentazioni poste a fondamento delle censure, le questioni
vanno riunite per essere decise con un’unica pronuncia;
che il giudice a
quo, il quale deve provvedere in merito ad istanze di concessione di
licenze quindicinali continuative avanzate da soggetti sottoposti alla misura
di sicurezza della casa di lavoro, ritiene che l’opzione interpretativa
restrittiva, che vieta la concessione delle licenze come richieste, sia
produttiva di ingiustificata disparità di trattamento tra internati sottoposti
a misure di sicurezza detentive e detenuti in esecuzione di pena, con incidenza anche sul diritto alla salute, nei
casi in cui le licenze siano finalizzate alla
fruizione di un programma terapeutico contro la tossicodipendenza;
che il
rimettente evidenzia come, a differenza dei detenuti, gli internati non possano
accedere alle misure alternative che consentono periodi anche prolungati di
permanenza all’esterno, funzionali a percorsi di risocializzazione
ovvero di carattere terapeutico, e come, pertanto, l’unica esegesi
costituzionalmente orientata della norma censurata sarebbe quella che ammette
la concessione delle licenze in via continuativa;
che lo stesso
rimettente riconduce il divieto di concessione di licenze quindicinali in via
continuativa al censurato art. 53, secondo comma, primo periodo, ord. pen.
«così come interpretato dalla Procura
generale della Corte di cassazione», sul rilievo che tale interpretazione non
potrebbe essere considerata alla stregua di un «semplice parere od opinione di
parte», poiché nel sistema penitenziario le posizioni assunte dall’organo
inquirente possono risultare vincolanti, come accade per la concessione dei
benefici penitenziari ai detenuti ed internati per delitti dolosi, che risulta
vietata nei casi in cui il Procuratore nazionale antimafia o il procuratore
distrettuale comunichi l’attualità di collegamenti con la criminalità
organizzata;
che il giudice a quo,
peraltro, non fornisce indicazioni sulla rilevanza dell’opzione interpretativa
attribuita alla Procura generale della Corte di cassazione in riferimento ai
procedimenti a quibus, né attribuisce alla
predetta opzione le connotazioni del diritto vivente;
che dunque nella specie, ed a
parte ogni altra considerazione, il dubbio di
legittimità costituzionale così prospettato si risolve in un improprio
tentativo di ottenere da questa Corte l’avallo della (diversa)
interpretazione della norma propugnata dal rimettente, con uso evidentemente
distorto dell’incidente di costituzionalità (ex plurimis, ordinanze n. 150 del 2009,
n. 161 del 2007,
n. 114 del 2006);
che, di
conseguenza, le questioni debbono essere dichiarate manifestamente
inammissibili.
Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11
marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell’art. 53, secondo comma, primo periodo, della
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e
sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevate,
in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, dal
Magistrato di sorveglianza di Modena, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il
9 giugno 2010.
F.to:
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in