ORDINANZA N. 79
ANNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Francesco AMIRANTE Presidente
- Ugo DE SIERVO Giudice
- Alfio FINOCCHIARO “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art.
39, comma 6, della legge della Regione Veneto 21 gennaio 2000, n. 3 (Nuove
norme in materia di gestione dei rifiuti), promosso con ordinanza del 23
settembre 2005 dalla Commissione tributaria provinciale di Venezia, nel
giudizio vertente tra la s.r.l. Inerteco e
Visti gli atti di costituzione della s.r.l. Inerteco e di intervento della
Regione Veneto;
udito nell’udienza pubblica del 24 febbraio 2009 il Giudice relatore Franco
Gallo;
uditi gli avvocati Luigi Biondaro e Marcello Clarich per la s.r.l. Inerteco e
Mario Bertolissi per
Ritenuto che, con ordinanza
depositata il 23 settembre 2005,
che il citato art. 39 della legge regionale n. 3 del 2000 prevede al comma 3 che sono soggetti al pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi nella misura del 20 per cento dell’ammontare fissato in via generale dal comma 2 i seguenti rifiuti: «a) i rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia; b) gli scarti e i sovvalli di impianti ove vengono svolte operazioni di recupero di cui all’allegato C del decreto legislativo n. 22/1997, nonché le scorie dei forni degli impianti di termodistruzione conferite in discarica per rifiuti urbani; c) i fanghi palabili conferiti in discariche controllate; d) i rifiuti provenienti da attività di ripristino ambientale di siti inquinati nonché da attività di bonifica regolate dalla vigente normativa, anche in tema di amianto; d-bis) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle spiagge marittime, come individuati dalla lettera d) del comma 2 dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 22 del 1997, che si depositano durante il periodo dell’anno compreso fra il 1° ottobre e il 30 aprile»;
che lo stesso art. 39 prevede, al censurato comma 6, che: «Le riduzioni del tributo previste dal comma 3 non si applicano ai rifiuti prodotti al di fuori del territorio regionale, considerando tali anche i rifiuti che nel Veneto, prima del conferimento in discarica, sono assoggettati solamente ad operazioni di: a) stoccaggio come definito all’articolo 6, comma 1, lettera 1), del decreto legislativo n. 22/1997; b) trattamento preliminare allo smaltimento in discarica, quale riduzione volumetrica, miscelazione, inertizzazione, stabilizzazione, solidificazione»;
che il rimettente riferisce che: a) la società
ricorrente «è titolare di un impianto per lo smaltimento dei rifiuti sito nel
Comune di S. Maria di Zevio (VR)»; b) «con processo
verbale di constatazione della Provincia di Verona - Settore ecologia in data 9
luglio 2004, trasfuso nell’atto di contestazione della Regione Veneto indicato
in epigrafe, veniva rilevato che con riferimento a n. 11 carichi di rifiuti
(codice CER 17.05.04 «terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce
17.05.03»), provenienti da un’area interna allo stabilimento della Baseli Poliolefine Italia S.p.a. di Ferrara, per un totale di 333,18 tonnellate, era
stata pagata la relativa ecotassa in misura ridotta»; c) il pagamento del
tributo in misura ridotta era avvenuto «in applicazione della riduzione
prevista dall’art. 39, comma 3, lettera c), della legge regionale del Veneto n.
3/2000, che fissa l’ammontare del tributo nella misura del 20% dell’ammontare
indicato dallo stesso art. 39 al comma 2»; d) dal verbale di constatazione
della violazione risulta che «detta riduzione […] non poteva essere
riconosciuta in quanto i rifiuti erano provenienti da località situata fuori
dalla Regione del Veneto e quindi fuori dalla previsione di riduzione di cui al
citato art. 39»; e) nell’impugnare l’atto di contestazione della violazione
tributaria, la società ricorrente contesta, tra l’altro, la «qualifica di
discarica attribuita dalla Regione Veneto all’attività gestita e propende
invece per la qualifica di bonifica»; f) la stessa ricorrente eccepisce
l’illegittimità costituzionale «per contrasto con l’art. 120 della
Costituzione, dell’art. 39, comma 6, della legge della Regione Veneto 21
gennaio 2000 n. 3, nella parte in cui esclude dalla riduzione del tributo
prevista dal comma 3, stesso articolo, i conferimenti di rifiuti prodotti al di
fuori del territorio regionale»;
che, in punto di non manifesta infondatezza della
questione proposta, il giudice a quo afferma che la norma censurata si pone in
evidente contrasto con il principio sancito dall’art. 120, primo comma, della
Costituzione, secondo il quale «La regione non può istituire dazi di
importazione o esportazione o transito tra le regioni, né adottare
provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle
persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l’esercizio del diritto al
lavoro in qualunque parte del territorio nazionale», perché, «nell’assoggettare
ad un maggiore tributo i rifiuti prodotti al di fuori del territorio regionale,
introduce di fatto una limitazione al principio della libera circolazione delle
merci»;
che, ad avviso del rimettente, «la previsione di un
maggiore aggravio tributario ovvero la esclusione di un beneficio tributario
per i rifiuti provenienti da territorio extraregionale si traduce in un
indubbio limite o in una maggiore difficoltà alla libera circolazione dei beni
essendo chiaro che nella accezione di beni rientrano sicuramente anche i
rifiuti smaltiti nella discarica gestita dalla società ricorrente, la quale,
tra l’altro si vedrebbe costretta o a sopportare un maggiore onere tributario o
a limitare la sua capacità produttiva ai soli materiali di provenienza
regionale»;
che lo stesso rimettente rileva che
che, in punto di rilevanza della questione proposta,
il giudice a quo, si limita ad affermare che essa è «rilevante ai fini della
decisione della presente controversia, posto che questo Collegio non può
risolverla affidandosi ad altri criteri normativi»;
che, con memoria depositata il 24 giugno 2008, si è
costituita la s.r.l. Inerteco, chiedendo che la
sollevata questione sia dichiarata fondata;
che, ad avviso della società contribuente, la norma
denunciata, la quale crea «un aggravio economico con riferimento a tutti i
rifiuti non prodotti nel Veneto e, quindi, un ostacolo ed un limite alla libera
circolazione delle cose», ha carattere protezionistico, perché «si colloca in
quel filone di norme regionali indirizzate a preservare il piú
possibile il territorio regionale da rifiuti non prodotti nell’ambito
medesimo»;
che – sempre per la parte privata – il principio di
libera circolazione delle cose dovrebbe essere ritenuto applicabile «con
riferimento a qualsiasi misura che determini una discriminazione rispetto a “prodotti”
(e, di certo, i rifiuti appartengono a tale genus) in
base al luogo di provenienza»;
che è intervenuta
che, in punto di ammissibilità,
che la stessa Regione deduce, altresì, l’insufficienza
della motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione – la quale
si riferisce, testualmente, non all’intero comma 6 dell’art. 39 della legge
regionale n. 3 del 2000, ma alla sola lettera b) di detto comma –, perché il
giudice rimettente si limita ad affermare di condividere le censure prospettate
dalla società ricorrente sulla scorta della sentenza della
Corte costituzionale n. 505 del 2002, pronuncia che aveva «ad oggetto norme
di contenuto completamente diverso da quello della disposizione in discorso»;
che, nel merito, la difesa regionale – dopo aver
premesso che il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti
solidi, istituito con la legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica), è da considerarsi statale e non regionale
e che ciò non esclude la potestà delle Regioni di legiferare sull’imposta, nei
limiti riconosciuti dalla legge statale – rileva che «
che l’interveniente rileva, inoltre, che la norma denunciata ha un oggetto del tutto diverso dalle disposizioni regionali già dichiarate incostituzionali, perché queste prevedevano la preclusione al transito ed alla presenza nel territorio di rifiuti provenienti da altre Regioni, o il divieto per chiunque conducesse, nella Regione, impianti di smaltimento o stoccaggio di rifiuti di accogliere negli impianti medesimi rifiuti “esterni”, oppure una limitazione percentuale per il conferimento in discarica di rifiuti speciali di provenienza extraregionale;
che – osserva
che – sempre per l’interveniente – la disposizione in oggetto si limita a determinare, in armonia con la legislazione statale sui rifiuti, «l’ammontare dell’imposta, tenendo conto della opportunità di incentivare una movimentazione quanto più contenuta di questo particolare tipo di beni, nel contemperamento del principio di specializzazione con le esigenze di tutela dell’ambiente, nonché di tutela della salute»;
che, in conclusione, ad avviso della medesima difesa, «escludere il riconoscimento di un’agevolazione per scoraggiare comportamenti che possano porsi in contrasto, tra l’altro, con il diritto alla salute rientra nell’esercizio della potestà legislativa regionale di cui all’art. 117, comma 3, Cost. e all’art. 119 Cost.»;
che, con memorie depositate in prossimità
dell’udienza, la s.r.l. Inerteco e
Considerato che il rimettente dubita, in riferimento all’art. 120, primo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 39, «comma 6, lettera b)» [recte: comma 6], della legge della Regione Veneto 21 gennaio 2000, n. 3 (Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti), «nella parte in cui esclude dalla riduzione del tributo prevista dal comma 3, stesso articolo, i conferimenti di rifiuti prodotti al di fuori del territorio regionale»;
che, in forza della disposizione censurata, «Le riduzioni del tributo previste dal comma 3 non si applicano ai rifiuti prodotti al di fuori del territorio regionale, considerando tali anche i rifiuti che nel Veneto, prima del conferimento in discarica, sono assoggettati solamente ad operazioni di: a) […]; b) trattamento preliminare allo smaltimento in discarica, quale riduzione volumetrica, miscelazione, inertizzazione, stabilizzazione, solidificazione»;
che il comma 3 dell’art. 39 della legge regionale n. 3 del 2000, richiamato dalla norma censurata, prevede che sono soggetti al pagamento del tributo speciale, nella misura ridotta del 20 per cento dell’ammontare fissato in via generale dal comma 2, i seguenti rifiuti: «a) i rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia; b) gli scarti e i sovvalli di impianti ove vengono svolte operazioni di recupero di cui all’allegato C del decreto legislativo n. 22/1997, nonché le scorie dei forni degli impianti di termodistruzione conferite in discarica per rifiuti urbani; c) i fanghi palabili conferiti in discariche controllate; d) i rifiuti provenienti da attività di ripristino ambientale di siti inquinati nonché da attività di bonifica regolate dalla vigente normativa, anche in tema di amianto; d-bis) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle spiagge marittime, come individuati dalla lettera d) del comma 2 dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 22 del 1997, che si depositano durante il periodo dell’anno compreso fra il 1° ottobre e il 30 aprile»;
che, secondo il giudice a quo, tale normativa, escludendo i rifiuti di provenienza extraregionale dalla riduzione per il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, comporta una limitazione al principio della libera circolazione delle merci fissato dal parametro costituzionale evocato (art. 120, primo comma, Cost.);
che la questione è manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza;
che, nel descrivere la fattispecie oggetto del
giudizio a quo, il rimettente riferisce che, «con processo verbale di
constatazione della Provincia di Verona - Settore ecologia […], trasfuso
nell’atto di contestazione della Regione Veneto indicato in epigrafe, veniva
rilevato che con riferimento a n. 11 carichi di rifiuti (codice CER 17.05.04
«terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03») […] era stata
pagata la relativa ecotassa in misura ridotta»; e ciò, «in applicazione della
riduzione prevista dall’art. 39, comma 3, lettera c), della legge regionale del
Veneto n. 3/2000», lettera che - come visto - si riferisce esclusivamente alla
categoria dei «fanghi palabili»;
che il giudice a quo non spiega perché la riduzione
prevista per i fanghi palabili – autonomamente considerati, se fanghi di
dragaggio, alle voci CER 17.05.05 e 17.05.06 di cui alla Direttiva del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio del 9 aprile 2002
(Indicazioni per la corretta applicazione del regolamento comunitario n.
2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco rifiuti)
– sarebbe applicabile alla diversa categoria delle “terre e rocce” non
contenenti sostanze pericolose, che corrispondono, come rilevato dallo stesso
rimettente, alla diversa voce CER 17.05.04 di cui alla citata direttiva
ministeriale;
che tale lacuna motivazionale non consente a questa
Corte di verificare se nella fattispecie oggetto del giudizio principale possa
trovare applicazione la misura ridotta del tributo prevista dal comma 3
dell’art. 39 della legge reg. Veneto n. 3 del 2000 e, conseguentemente, la
deroga prevista dalla norma censurata, la quale esclude la riduzione del
tributo per i rifiuti di cui allo stesso comma 3 prodotti al di fuori del
territorio regionale;
che – anche a voler ritenere che i rifiuti cui si
riferisce l’impugnato atto di contestazione di violazione tributaria siano
riconducibili alle categorie di cui al citato comma 3 – il rimettente omette
comunque di chiarire, sempre in punto di rilevanza, se detti rifiuti siano in
concreto urbani o speciali, impedendo così alla Corte di valutare se e in che
misura possa trovare applicazione, nel caso di specie, il principio di libera
circolazione fissato dall’art. 120, primo comma, Cost., che, secondo la
giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 10 del 2009,
n. 12 del 2007,
n. 62 del 2005,
n. 505 del 2002,
n. 335 del 2001,
n. 281 del 2000),
trova applicazione solo per i rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi e
non per i rifiuti urbani, per i quali vale invece il divieto di smaltimento in
territorio extraregionale originariamente stabilito dall’art. 5, comma 5, del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva
91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e
della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), ed
oggi vigente in forza dell’art. 182, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
che, ancora in punto di rilevanza, il rimettente omette altresí di precisare se l’attività di conferimento di rifiuti svolta dalla contribuente sia da qualificare, nella specie, come bonifica o come discarica, pur essendo tale precisazione necessaria per valutare il fondamento della pretesa della medesima contribuente di essere escluso dall’obbligo di corrispondere il tributo.
per questi motivi
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 39, comma 6, della legge della Regione
Veneto 21 gennaio 2000, n. 3 (Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti),
sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Venezia, in riferimento
all’art. 120, primo comma, della Costituzione, con l’ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, l'11 marzo 2009.
F.to:
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