ORDINANZA N. 203
ANNO 2010
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
-
-
-
-
-
-
- Luigi MAZZELLA ”
-
-
- Maria
-
-
- Giuseppe FRIGO ”
- Alessandro CRISCUOLO ”
- Paolo GROSSI ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 131
del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia),
promosso dal Tribunale di Palermo sull’istanza proposta da C. A. con ordinanza
del 7 febbraio 2008, iscritta al n. 1 del registro ordinanze 2010 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale,
dell’anno 2010.
Visto l’atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 12 maggio
2010 il Giudice relatore Maria Rita Saulle.
Ritenuto che il Tribunale di Palermo, nel corso di un
procedimento volto alla liquidazione dei compensi di un ausiliario del giudice,
con ordinanza del l7 febbraio 2008, notificata il successivo 27 febbraio, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 30, 31, 36
e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 131
del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia), nella parte in cui non prevede che le spese dei
consulenti nominati dal giudice siano anticipate dallo Stato;
che il rimettente espone che il 9 agosto 2007,
nell’ambito di un procedimento per la modifica delle condizioni della
separazione personale dei coniugi, aveva liquidato a favore di C.A., nominata
quale esperta in mediazione, la somma di 614,51 euro per onorari;
che la predetta somma era stata posta «a carico
dell’Erario, salvo rivalsa ex art.
134 t.u. spese legali», sul presupposto che la consulenza era stata disposta
«nell’esclusivo interesse dei minori (che non sono parte del procedimento) e
che, pertanto, in relazione al tipo di attività» non fosse «possibile
individuare la parte soccombente o, comunque, interessata» alla stessa;
che il giudice a
quo riferisce che, successivamente, ha provveduto a modificare il suddetto
provvedimento disponendo che il pagamento delle somme sopra indicate avvenisse
mediante il procedimento della prenotazione a debito, secondo quanto disposto
dalla norma censurata;
che sulla base di tali premesse il rimettente, dopo
aver rilevato che il Tribunale di Trapani ha sollevato analoga questione,
ritiene di dover proporre il presente dubbio di costituzionalità onde
consentire alle parti processuali di costituirsi dinanzi alla Corte
costituzionale;
che, in particolare, a parere del Tribunale, l’art. 131
del d.P.R. n. 115 del 2002 si pone in contrasto con
gli artt. 24 e 111 della Costituzione «perché non è detto che gli esperti accettino
l’incarico sapendo che non verranno pagati», potendo
comportare ciò ritardi nella definizione del procedimento o, addirittura, il
rischio di non reperire consulenti e, quindi, pregiudicare il diritto delle
parti ad un giusto processo;
che, sempre a parere del giudice a quo, la mancata
previsione da parte della norma censurata della anticipazione delle spese
comporta l’ulteriore violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione, in relazione all’art. 3 della Costituzione, in quanto tale
disciplina determina una disparità di trattamento economico degli ausiliari del
giudice nel processo penale (per i quali è prevista l’anticipazione degli
onorari a carico dello Stato), rispetto agli ausiliari utilizzati nel processo
civile;
che l’art. 131 violerebbe anche l’art. 36 della
Costituzione, sempre in relazione all’art. 3 della Costituzione, poiché esso
priva di fatto l’ausiliario nominato nei procedimenti di separazione dei
coniugi, in assenza di una soccombenza tra le parti, del proprio compenso a
differenza di quanto previsto nel processo penale;
che la norma censurata si porrebbe in contrasto anche
con gli artt. 30 e 31 della Costituzione, in quanto
renderebbe «più difficile o, […] addirittura impossibile l’opera del giudice
finalizzata ad assicurare il minor pregiudizio derivante dalla separazione ai
minori […] sol perché figli di genitori non abbienti»;
che il Tribunale ritiene la questione rilevante nel
procedimento camerale instaurato a seguito della richiesta dell’ausiliario di
liquidazione dei propri onorari, «alla luce della (necessaria) revoca
dell’inciso che li poneva a carico dell’Erario, essendo le spese della c.t.u. già state divise in parti uguali fra i coniugi,
salvo rivalsa all’esito del giudizio di merito»;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;
che l’Avvocatura, dopo aver rilevato che l’ordinanza di
rimessione ha come presupposto analoga eccezione di costituzionalità sollevata
dal Tribunale di Trapani dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 287 del
2008, osserva che il rimettente ha omesso di tentare una interpretazione
conforme a Costituzione della norma censurata;
che, in particolare, il Tribunale non avrebbe
considerato il fatto che non vi è alcun principio costituzionale che imponga al
legislatore la previsione di un modello unico di liquidazione delle spese e dei
compensi per gli ausiliari del giudice e ciò anche tenuto conto della
intrinseca diversità dei procedimenti – civile e penale – nell’ambito dei quali
essi svolgono la propria opera;
che, comunque, le norme che regolano le spese
processuali non inciderebbero sulla tutela giurisdizionale del diritto di chi
agisce o si difende in giudizio, risultando, poi, il richiamo all’art. 111
della Costituzione, inconferente.
Considerato che il Tribunale di Palermo dubita, in riferimento agli artt. 3, 24, 30, 31, 36 e 111 della
Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 131 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia),
nella parte in cui non prevede che le spese dei consulenti nominati dal giudice
siano anticipate dallo Stato;
che la questione è manifestamente infondata;
che il rimettente fonda i suoi dubbi di
costituzionalità sull’errato presupposto interpretativo secondo il quale la
norma censurata può comportare la gratuità dell’opera svolta dall’ausiliario
del giudice e, di conseguenza, il contrasto con i principi costituzionali
indicati;
che questa Corte ha, infatti, affermato che l’art. 131
del d.P.R. n. 115 del 2002, nel disciplinare il
procedimento di liquidazione degli onorari dell’ausiliario nell’ambito dei
giudizi civili, predispone il rimedio residuale della prenotazione a debito,
proprio al fine di evitare che il diritto alla loro percezione venga pregiudicato dall’impossibile ripetizione dalle parti
(sentenza n. 287
del 2008; ordinanze n. 195 del 2009
e n. 408 del
2008);
che, poi, quanto alla diversa disciplina
dell’anticipazione degli onorari dell’ausiliario del magistrato nominato
nell’ambito del processo penale, essa trova la sua ragione nella ontologica
diversità di tale giudizio rispetto a quello civile (ordinanza n. 408 del
2008);
che, infine, quanto alla presunta violazione dell’art.
111 della Costituzione, è sufficiente osservare che il suo richiamo è inconferente, in quanto l’art. 131 censurato «disciplinando
il procedimento di liquidazione delle spese sostenute dall’ausiliario del
magistrato, non è idoneo ad incidere sui tempi di celebrazione del processo cui
lo stesso procedimento è accessorio» (ordinanza n. 209 del
2008).
Visti
gli artt. 26,
secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell’art. 131 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese
di giustizia), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24,
30, 31, 36 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Palermo con l’ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 7 giugno 2010.
F.to:
Maria
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in