Ordinanza n. 203 del 2010

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ORDINANZA N. 203

ANNO 2010

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-          Francesco                    AMIRANTE                           Presidente

-          Ugo                             DE SIERVO                           Giudice

-          Paolo                           MADDALENA                          ”

-          Alfio                            FINOCCHIARO                        ”

-          Alfonso                        QUARANTA                             ”

-          Franco                         GALLO                                      ”

-          Luigi                            MAZZELLA                               ”

-          Gaetano                       SILVESTRI                                ”

-          Sabino                         CASSESE                                  ”

-          Maria Rita                   SAULLE                                     ”

-          Giuseppe                     TESAURO                                 ”

-          Paolo Maria                 NAPOLITANO                          ”

-          Giuseppe                     FRIGO                                       ”

-          Alessandro                  CRISCUOLO                             ”

-          Paolo                           GROSSI                                     ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 131 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), promosso dal Tribunale di Palermo sull’istanza proposta da C. A. con ordinanza del 7 febbraio 2008, iscritta al n. 1 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell’anno 2010.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 maggio 2010 il Giudice relatore Maria Rita Saulle.

Ritenuto che il Tribunale di Palermo, nel corso di un procedimento volto alla liquidazione dei compensi di un ausiliario del giudice, con ordinanza del l7 febbraio 2008, notificata il successivo 27 febbraio, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 30, 31, 36 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 131 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui non prevede che le spese dei consulenti nominati dal giudice siano anticipate dallo Stato;

che il rimettente espone che il 9 agosto 2007, nell’ambito di un procedimento per la modifica delle condizioni della separazione personale dei coniugi, aveva liquidato a favore di C.A., nominata quale esperta in mediazione, la somma di 614,51 euro per onorari;

che la predetta somma era stata posta «a carico dell’Erario, salvo rivalsa ex art. 134 t.u. spese legali», sul presupposto che la consulenza era stata disposta «nell’esclusivo interesse dei minori (che non sono parte del procedimento) e che, pertanto, in relazione al tipo di attività» non fosse «possibile individuare la parte soccombente o, comunque, interessata» alla stessa;

che il giudice a quo riferisce che, successivamente, ha provveduto a modificare il suddetto provvedimento disponendo che il pagamento delle somme sopra indicate avvenisse mediante il procedimento della prenotazione a debito, secondo quanto disposto dalla norma censurata;

che sulla base di tali premesse il rimettente, dopo aver rilevato che il Tribunale di Trapani ha sollevato analoga questione, ritiene di dover proporre il presente dubbio di costituzionalità onde consentire alle parti processuali di costituirsi dinanzi alla Corte costituzionale;

che, in particolare, a parere del Tribunale, l’art. 131 del d.P.R. n. 115 del 2002 si pone in contrasto con gli artt. 24 e 111 della Costituzione «perché non è detto che gli esperti accettino l’incarico sapendo che non verranno pagati», potendo comportare ciò ritardi nella definizione del procedimento o, addirittura, il rischio di non reperire consulenti e, quindi, pregiudicare il diritto delle parti ad un giusto processo;

che, sempre a parere del giudice a quo, la mancata previsione da parte della norma censurata della anticipazione delle spese comporta l’ulteriore violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione, in relazione all’art. 3 della Costituzione, in quanto tale disciplina determina una disparità di trattamento economico degli ausiliari del giudice nel processo penale (per i quali è prevista l’anticipazione degli onorari a carico dello Stato), rispetto agli ausiliari utilizzati nel processo civile;

che l’art. 131 violerebbe anche l’art. 36 della Costituzione, sempre in relazione all’art. 3 della Costituzione, poiché esso priva di fatto l’ausiliario nominato nei procedimenti di separazione dei coniugi, in assenza di una soccombenza tra le parti, del proprio compenso a differenza di quanto previsto nel processo penale;

che la norma censurata si porrebbe in contrasto anche con gli artt. 30 e 31 della Costituzione, in quanto renderebbe «più difficile o, […] addirittura impossibile l’opera del giudice finalizzata ad assicurare il minor pregiudizio derivante dalla separazione ai minori […] sol perché figli di genitori non abbienti»;

che il Tribunale ritiene la questione rilevante nel procedimento camerale instaurato a seguito della richiesta dell’ausiliario di liquidazione dei propri onorari, «alla luce della (necessaria) revoca dell’inciso che li poneva a carico dell’Erario, essendo le spese della c.t.u. già state divise in parti uguali fra i coniugi, salvo rivalsa all’esito del giudizio di merito»;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;

che l’Avvocatura, dopo aver rilevato che l’ordinanza di rimessione ha come presupposto analoga eccezione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di Trapani dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 287 del 2008, osserva che il rimettente ha omesso di tentare una interpretazione conforme a Costituzione della norma censurata;

che, in particolare, il Tribunale non avrebbe considerato il fatto che non vi è alcun principio costituzionale che imponga al legislatore la previsione di un modello unico di liquidazione delle spese e dei compensi per gli ausiliari del giudice e ciò anche tenuto conto della intrinseca diversità dei procedimenti – civile e penale – nell’ambito dei quali essi svolgono la propria opera;

che, comunque, le norme che regolano le spese processuali non inciderebbero sulla tutela giurisdizionale del diritto di chi agisce o si difende in giudizio, risultando, poi, il richiamo all’art. 111 della Costituzione, inconferente.

Considerato che il Tribunale di Palermo dubita, in riferimento agli artt. 3, 24, 30, 31, 36 e 111 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 131 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui non prevede che le spese dei consulenti nominati dal giudice siano anticipate dallo Stato;

che la questione è manifestamente infondata;

che il rimettente fonda i suoi dubbi di costituzionalità sull’errato presupposto interpretativo secondo il quale la norma censurata può comportare la gratuità dell’opera svolta dall’ausiliario del giudice e, di conseguenza, il contrasto con i principi costituzionali indicati;

che questa Corte ha, infatti, affermato che l’art. 131 del d.P.R. n. 115 del 2002, nel disciplinare il procedimento di liquidazione degli onorari dell’ausiliario nell’ambito dei giudizi civili, predispone il rimedio residuale della prenotazione a debito, proprio al fine di evitare che il diritto alla loro percezione venga pregiudicato dall’impossibile ripetizione dalle parti (sentenza n. 287 del 2008; ordinanze n. 195 del 2009 e n. 408 del 2008);

che, poi, quanto alla diversa disciplina dell’anticipazione degli onorari dell’ausiliario del magistrato nominato nell’ambito del processo penale, essa trova la sua ragione nella ontologica diversità di tale giudizio rispetto a quello civile (ordinanza n. 408 del 2008);

che, infine, quanto alla presunta violazione dell’art. 111 della Costituzione, è sufficiente osservare che il suo richiamo è inconferente, in quanto l’art. 131 censurato «disciplinando il procedimento di liquidazione delle spese sostenute dall’ausiliario del magistrato, non è idoneo ad incidere sui tempi di celebrazione del processo cui lo stesso procedimento è accessorio» (ordinanza n. 209 del 2008).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 131 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 30, 31, 36 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Palermo con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Maria Rita SAULLE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 giugno 2010.