ANNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Francesco AMIRANTE Presidente
- Ugo DE
SIERVO Giudice
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 131 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia), promosso dal Tribunale di Palermo, sul
ricorso proposto da M.R., con ordinanza del 27 maggio 2008, iscritta al n. 431
del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 2009.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 maggio 2009 il
Giudice relatore Maria Rita Saulle.
Ritenuto che il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 27
maggio
che il rimettente è
chiamato a decidere sul ricorso proposto da R.M. avverso il decreto con il
quale, in qualità di consulente tecnico di ufficio, gli sono stati liquidati
gli onorari e le spese per l'opera prestata nell'ambito del procedimento
cautelare promosso da T.M.L., ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
che, in particolare,
l'impugnato provvedimento stabilisce che le somme dovute al consulente sono
poste a carico di T.M.L. con la clausola che, stante l'ammissione di questa
ultima al beneficio indicato, possono essere liquidate mediante la loro
prenotazione a debito;
che il Tribunale,
dopo aver affermato la propria legittimazione a sollevare la presente
questione, riporta, condividendone i contenuti, le motivazioni poste a
fondamento dell'ordinanza del Tribunale di Trapani del 20 dicembre 2006 con la
quale è stato sollevato il medesimo dubbio di legittimità costituzionale;
che, in particolare,
il rimettente ritiene che, in applicazione della disposizione censurata, sia
possibile che l'opera svolta dal consulente tecnico di ufficio possa essere
gratuita nei casi in cui risulti preclusa la possibilità di recuperare
l'onorario dal soccombente, ove questi sia la stessa parte ammessa al
patrocinio a spese dello Stato;
che, a parere del
Tribunale, la possibilità che il consulente di ufficio presti la sua opera a
titolo gratuito si ha anche nei casi come quello in esame, in quanto
l'accertamento tecnico preventivo può concludersi senza che vi sia un
successivo procedimento di merito al cui esito è possibile pronunciarsi sulla
domanda e, quindi, porre a carico del soccombente le spese della consulenza;
che, sempre secondo
il rimettente, la disposizione censurata determina una disparità di
trattamento, in quanto, nell'ambito della disciplina del patrocinio a spese
dello Stato, preclude al consulente d'ufficio di ottenere l'anticipazione del
proprio compenso a carico dell'erario, prevista, invece, per altre figure
professionali che intervengono nell'ambito dei diversi procedimenti
giurisdizionali;
che il Tribunale
ritiene la questione «rilevante per la decisione sul ricorso con il quale viene
chiesta la sospensione dell'esecutorietà del decreto di pagamento in relazione
alla condizione in esso contenuta; sospensione che, prevista dal comma 3 dell'articolo
170, è necessaria a far divenire effettivo il diritto al compenso con
l'immediato pagamento dello stesso da parte dell'Erario»;
che è intervenuto in
giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile o, comunque, infondata;
che, in via
preliminare, la difesa erariale rileva che l'eccezione di incostituzionalità
sollevata dal Tribunale di Trapani, cui il rimettente fa riferimento, è stata
dichiarata non fondata con la sentenza n. 287 del
2008 di questa Corte;
che, a parere
dell'Avvocatura, il giudice a quo ha omesso di verificare la possibilità
di pervenire ad una interpretazione conforme a Costituzione della disposizione
censurata, chiedendo, peraltro, alla Corte un intervento manipolativo al di
fuori da qualsiasi vincolo costituzionale, in quanto il legislatore,
nell'esercizio della sua discrezionalità, è libero di adottare differenti
procedimenti volti alla liquidazione degli onorari e delle spese dei
professionisti che, a vario titolo, intervengono nei diversi procedimenti
giurisdizionali;
che, quanto alla
presunta lesione dell'art. 24 della Costituzione, la difesa erariale rileva che
che, infine, non vi
sarebbe alcuna lesione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto non può
utilizzarsi quale tertium comparationis una norma eccezionale rispetto
al sistema normativo e, quindi, insuscettibile di estensione.
Considerato che il Tribunale di Palermo dubita, in riferimento
agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale
dell'art. 131 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in
cui non prevede il diritto del consulente tecnico d'ufficio di ottenere
l'anticipazione dei propri onorari a carico dell'erario;
che questa Corte, con
la sentenza n.
287 del 2008, ha dichiarato non fondata identica questione, in quanto il
procedimento di liquidazione previsto dall'art. 131 del d.P.R. n. 115 del 2002,
da un lato, consente al consulente tecnico d'ufficio, mediante il rimedio
residuale della prenotazione a debito, di ottenere il pagamento delle somme a
lui dovute; dall'altro, non pone in essere alcuna disparità di trattamento
rispetto ai differenti modi di liquidazione dei compensi previsti per gli altri
professionisti che intervengono nei procedimenti civili o penali, stante la
eterogeneità delle figure processuali e la diversità dei giudizi messi a
confronto;
che, infine, con la
indicata sentenza si è anche affermato che la disposizione censurata non lede
il diritto di difesa della parte ammessa al patrocinio, posto che l'art. 63 del
codice di procedura civile prevede l'obbligo del consulente di prestare il suo
ufficio;
che, pertanto, la
questione è manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 131 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese
di giustizia), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
dal Tribunale di Palermo con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 giugno
2009.