Ordinanza n. 14 del 2010

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 14

ANNO 2010

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-   Francesco      AMIRANTE        Presidente

-   Ugo               DE SIERVO          Giudice

-   Paolo             MADDALENA           "

-   Alfio             FINOCCHIARO         "

-   Franco           GALLO                      "

-   Luigi             MAZZELLA               "

-   Gaetano         SILVESTRI                "

-   Maria Rita     SAULLE                    "

-   Giuseppe       TESAURO                  "

-   Paolo Maria   NAPOLITANO            "

-   Giuseppe       FRIGO                       "

-   Alessandro    CRISCUOLO              "

-   Paolo             GROSSI                     "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8, commi 1 e 3, 9, comma 1, 10, comma 1, e 12, comma 1, della legge della Regione Liguria 9 aprile 2009, n. 10 (Norme in materia di bonifiche dei siti contaminati), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 15 giugno 2009, depositato in cancelleria il 25 giugno 2009 ed iscritto al n. 42 del registro ricorsi 2009.

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 2009 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano.

Ritenuto che, con ricorso notificato a mezzo del servizio postale in data 15 giugno 2009 e depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale in data 25 giugno 2009, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, commi 1 e 3, 9, comma 1, 10, comma 1, e 12, comma 1, della legge della Regione Liguria 9 aprile 2009, n. 10 (Norme in materia di bonifiche dei siti contaminati), in relazione all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;

che, nell’illustrare il ricorso, la difesa erariale ricorda che  la disciplina della tutela dell’ambiente e dei rifiuti, riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., si traduce in una normativa statale volta a garantire un quadro di uniforme certezza della disciplina dell’ambiente in quanto interesse «primario e assoluto»;

che da questa premessa viene tratta la conseguenza che le Regioni – pur potendo stabilire livelli di tutela più elevati, comunque non a difesa del bene ambiente, salvaguardato dallo Stato, bensì all’esclusivo fine di realizzare le loro competenze – sono tenute a rispettare la normativa statale;

che, tanto precisato, la parte ricorrente osserva che l’art. 8, comma 1, della legge Reg. Liguria n. 10 del 2009, che disciplina l’anagrafe dei siti contaminati da bonificare, non menziona fra questi i siti sottoposti a «ripristino ambientale», in contrasto con quanto, invece, previsto dall’art. 251, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), il quale stabilisce che la anagrafe dei siti oggetto di bonifica comprende l’elenco anche di quelli soggetti a ripristino ambientale; il successivo comma 3 del medesimo art. 8, a sua volta, si discosta dalla previsione contenuta nel comma 2 del citato art. 251 del d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto non prevede che fra i soggetti cui deve esser data comunicazione dell’inclusione dei siti nell’anagrafe sia compreso anche l’ufficio tecnico erariale competente per territorio;

che, essendo l’anagrafe dei siti da bonificare lo strumento per il monitoraggio degli interventi nelle aree inquinate, il ridimensionamento dei suoi contenuti, rispetto a quanto stabilito dal d.lgs. n. 152 del 2006, realizzato attraverso le indicate disposizioni legislative regionali, determina un’inammissibile riduzione del livello di tutela ambientale;

che l’art. 9, comma 1, censurato, nel descrivere la procedura amministrativa da seguire in caso di evento contaminante, non prevede il caso di contaminazione solo potenziale, diversamente da quanto, invece, disciplinato dall’art. 242, comma 1,  del d.lgs. n. 152 del 2006, così determinando l’abbassamento del livello di tutela ambientale predisposto dalla legge dello Stato;

che l’art. 10, comma 1, della legge Reg. Liguria n. 10 del 2009, nel dettare la definizione dei «siti industriali dismessi», li definisce come «aree caratterizzate dalla cessazione dell’attività e ricomprese nell’anagrafe di cui all’art. 8», là dove per la legge statale – art. 240, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 152 del 2006 – è, invece, sito dismesso quello «in cui sono cessate le attività produttive», e che, quindi, lo scarto fra la disposizione regionale e quella statale, potendo comportare la diversa qualificazione di un sito in funzione della normativa applicata, lede la competenza dello Stato volta a stabilire criteri e standard uniformi in materia di rifiuti;

che l’art. 12, comma 1, della legge Reg. Liguria n. 10 del 2009, infine, prevede che il prelievo di acqua di falda per la realizzazione di interventi di bonifica «non necessita di concessione di derivazione di acqua», e che, quindi, detta previsione non solo contrasta con la previsione contenuta nell’art. 243 del d.lgs. n. 152 del 2006 – in quanto regola solo la fase di prelievo dell’acqua, senza disciplinare, come invece previsto dalla norma statale, la successiva fase di scarico della stessa – ma si pone anche in ingiustificata deroga col principio generale fissato dal regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), in base al quale, in linea di principio, «è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell’autorità competente»; provvedimento che costituisce lo strumento per valutare la compatibilità della abduzione idrica con l’integrità della risorsa sotterranea e dell’ambiente in cui essa si inserisce;

che, secondo l’avviso del ricorrente Presidente del Consiglio, il rilevato contrasto fra le descritte disposizioni regionali e i principi dettati dalle segnalate norme statali determina la illegittimità costituzionale delle prime per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.;

che la Regione Liguria non si è costituita in giudizio;

che, con atto notificato a controparte in data 26 ottobre 2009 e depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale il 30 ottobre successivo, il Presidente del Consiglio dei ministri, giusta deliberazione governativa del 9 ottobre 2009, ha dichiarato di rinunciare al ricorso stante l’entrata in vigore dell’art. 4 della legge Regione Liguria 6 agosto 2009, n. 33 (Adeguamenti della legislazione regionale), col quale, in parte modificando le disposizioni censurate ed in parte abrogandole, la Regione si è adeguata ai rilievi contenuti nell’atto introduttivo del giudizio.

Considerato che, in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, la rinuncia al ricorso determina, ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo (ex plurimis: ordinanze n. 312 del 2009; n. 313 del 2007; n. 418, n. 163, n. 99 e n. 11 del 2006; n. 353 e n. 6 del 2005; n. 234 del 1999).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 gennaio 2010.