Ordinanza n. 163 del 2006

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ORDINANZA N. 163

 

ANNO 2006

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai Signori:

 

-    Annibale                                      MARINI                                      Presidente

 

-    Franco                                         BILE                                              Giudice

 

-    Giovanni  Maria                          FLICK                                                "

 

-   Francesco                                     AMIRANTE                                       "

 

-   Ugo                                              DE SIERVO                                       "

 

-   Romano                                       VACCARELLA                                 "

 

-   Paolo                                            MADDALENA                                  "

 

-   Alfio                                            FINOCCHIARO                                "

 

-   Alfonso                                        QUARANTA                                      "

 

-    Franco                                         GALLO                                               "

 

-    Luigi                                            MAZZELLA                                       "

 

-    Sabino                                         CASSESE                                           "

 

-    Maria Rita                                   SAULLE                                             "

 

-    Giuseppe                                     TESAURO                                          "

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 6, 7 e 18, della legge della Regione Abruzzo 19 novembre 2003, n. 20 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 17 aprile 2003, n. 7 – Legge finanziaria regionale 2003), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 2 febbraio 2004, depositato in cancelleria il 10 febbraio successivo ed iscritto al n. 17 del registro ricorsi 2004.

 

Udito nell’udienza pubblica del 21 marzo 2006 il Giudice relatore Franco Bile;

 

udito l’avvocato dello Stato Ignazio Francesco Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto che, con ricorso notificato il 2 febbraio 2004, e depositato il successivo 10 febbraio, il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto, in via principale, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 6, 7 e 18, della legge della Regione Abruzzo 19 novembre 2003, n. 20 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 17 aprile 2003, n. 7 – Legge finanziaria regionale 2003);

 

che l’art. 1, comma 6 – nella parte in cui prevede che le aziende sanitarie istituiscano un apposito ruolo di dirigente nel settore vigilanza ed ispezione nei luoghi di lavoro, in cui far confluire, con inquadramento giuridico ed economico in base all’anzianità, il personale laureato della ex carriera direttiva che abbia svolto funzioni riconducibili all’attività di prevenzione di cui all’art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 – è censurato per violazione dell’art. 97, primo e secondo comma, della Costituzione, in quanto consente, in forza della sola anzianità, l’accesso in un ruolo dirigenziale al personale laureato della ex carriera direttiva che abbia svolto funzioni riconducibili ad attività di prevenzione, senza il necessario passaggio attraverso un pubblico concorso o una prova selettiva, sia pure interna;

 

che, inoltre, l’art. 1, commi 7 e 18 – che prevede per l’anno 2003 l’iscrizione di € 100.000,00 nell’ambito della UPB0501007 sul Cap. 151424 di nuova istituzione ed iscrizione – è, a sua volta, impugnato per carenza di copertura finanziaria in contrasto con l’art. 81 della Costituzione;

 

che la Regione Abruzzo non si è costituita in giudizio;

 

che, con atto depositato il 3 marzo 2006, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso, in forza della deliberazione del Consiglio dei ministri, in tal senso adottata il 2 marzo 2006, «tenuto conto che [ne] sono venute meno le motivazioni» [poiché le disposizioni impugnate sono state espressamente abrogate dagli artt. 192 e 193 della legge della Regione Abruzzo 26 aprile 2004, n. 15, e la materia oggetto della previsione, di cui all’impugnato comma 6 dell’art. 1, è stata successivamente nuovamente regolamentata – in senso conforme ai rilievi governativi – dall’art. 51 della legge della Regione Abruzzo 17 novembre 2004, n. 41].

 

Considerato che, in assenza di parte costituita, la rinuncia al ricorso comporta, ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo (da ultimo, ordinanze n. 99 e n. 11 del 2006).

 

per questi motivi

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara estinto il processo.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2006.

 

Annibale MARINI, Presidente

 

Franco BILE, Redattore

 

Depositata in Cancelleria il 14 aprile 2006.