ORDINANZA N. 11
ANNO 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta
dai signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Ugo DE
SIERVO “
- Romano VACCARELLA
“
- Alfio FINOCCHIARO
“
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2,
comma 1, lettere c) e d), della legge della Regione Umbria 6
agosto 2004, n. 18 (Interventi di assistenza sanitaria in favore di paesi
extracomunitari in gravi difficoltà assistenziali sanitarie), promosso con
ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 18 ottobre
2004, depositato in cancelleria il 26 ottobre 2004 ed iscritto al n. 101 del
registro ricorsi 2004.
Udito nella camera di consiglio del 14
dicembre 2005 il Giudice relatore Franco Gallo.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 18 ottobre 2004 e depositato il 26 ottobre successivo, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettere c) e d), della legge della Regione Umbria 6 agosto 2004, n. 18 (Interventi di assistenza sanitaria in favore di paesi extracomunitari in gravi difficoltà assistenziali sanitarie), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione;
che
che, con atto depositato il 6 aprile
2005, il ricorrente – premesso che
Considerato che, in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, la rinuncia al ricorso comporta, ai sensi dell’articolo 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze nn. 353 e 6 del 2005, n. 234 del 1999).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio
2006.
Annibale
MARINI, Presidente
Giuseppe
DI PAOLA, Cancelliere
Depositata
in Cancelleria il 13 gennaio 2006.