CONSULTA ONLINE
SENTENZA N. 262
ANNO 2009
Commenti alla decisione di
I. Alessandro Pace, Le ragioni della Corte
costituzionale, per gentile concessione della Rivista telematica eius
II. Paolo Carnevale, “A futura memoria”: dalla
Corte segnali “per il dopo”, nella Rubrica Studi e commenti di Consulta OnLine
III. Claudio Chiola,
Lamentatio sulla pietra tombale del Lodo Alfano,
per gentile concessione del Forum
dei Quaderni Costituzionali
IV.
Antonio Ruggeri, Il “lodo” Alfano al bivio tra teoria delle
fonti e teoria della giustizia costituzionale (a margine di Corte cost. n. 262
del 2009), per gentile concessione dell’AIC (Associazione Italiana dei Costituzionalisti)
V. Andrea Morrone,
La
Corte costituzionale sul “lodo Alfano”: una risposta tardiva?, per gentile
concessione del Forum dei
Quaderni Costituzionali
VI. Tomaso F. Giupponi, La
sentenza sul “lodo Alfano”: le possibili prospettive di riforma,
per gentile concessione del Forum dei Quaderni
Costituzionali
VII. Francesca Sgrò,
Dalla
sentenza n. 24/2004 alla sentenza n. 262/2009: un’opera in due atti, per
gentile concessione del Forum
dei Quaderni Costituzionali
VIII. Andrea Pugiotto, La
seconda volta, per gentile concessione del Forum dei Quaderni
Costituzionali
IX. Renzo Orlandi,
Illegittimi
privilegi, per gentile concessione del Forum dei Quaderni
Costituzionali
X. Glauco Giostra, Repetita non iuvant, per gentile concessione dell’AIC (Associazione Italiana dei Costituzionalisti)
XI. Giorgio
Pelagatti, "Giudicato implicito" e
assorbimento di profili di illegittimità costituzionale. Nota a margine di
Corte cost. n. 262 del 2009., per gentile
concessione di Amministrazione
In Cammino
e altri contributi
al tema generale
"Tavola rotonda" organizzata dal
professor Mario
Chiavario, con i contributi
di Piero
Gualtieri, Renzo
Orlandi, Saulle Panizza
e Nicolò Zanon per gentile concessione dell’AIC (Associazione Italiana dei Costituzionalisti)
A. Adele
Anzon Demmig, Il “lodo Alfano” alla prova del fuoco, per
gentile concessione dell’AIC (Associazione Italiana dei
Costituzionalisti)
B. Gaetano Azzariti, Sospensione dei processi per le Alte
cariche dello Stato e comunicati irrituali della Presidenza della Repubblica: “Su ciò, di cui non si può parlare,
si deve tacere”, per gentile concessione dell’AIC (Associazione Italiana dei Costituzionalisti)
C. Fioravante
Rinaldi, Lo scudo processuale alle «alte cariche dello Stato»: dal
lodo “Maccanico-Schifani”, al lodo “Alfano”, al lodo “costituzionale”,
per gentile concessione del Forum dei Quaderni Costituzionali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai
signori:
- Francesco AMIRANTE Presidente
- Ugo DE
SIERVO Giudice
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “
- Alfonso QUARANTA “
- Franco GALLO “
- Luigi MAZZELLA “
- Gaetano SILVESTRI “
- Sabino CASSESE “
- Maria Rita SAULLE “
- Giuseppe TESAURO “
- Paolo Maria NAPOLITANO “
- Giuseppe FRIGO “
- Alessandro CRISCUOLO “
- Paolo GROSSI “
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi
di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 23 luglio 2008, n. 124
(Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle
alte cariche dello Stato), promossi dal Tribunale di Milano con ordinanze del 26 settembre e del 4 ottobre 2008 e dal Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Roma con ordinanza del 26 settembre 2008
rispettivamente iscritte al n. 397 e al n. 398 del registro ordinanze 2008,
nonché al n. 9 del registro ordinanze 2009 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
52, prima serie speciale, dell’anno 2008 e n. 4, prima serie speciale,
dell’anno 2009.
Visti gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri e gli atti di costituzione dell’onorevole
Silvio Berlusconi, nonché del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Milano e di un sostituto della stessa Procura;
udito nell’udienza pubblica del 6
ottobre 2009 il Giudice relatore Franco Gallo;
uditi gli avvocati Alessandro Pace, per
il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano e un sostituto
della stessa Procura, Niccolò Ghedini, Piero Longo e
Gaetano Pecorella, per l’onorevole Silvio Berlusconi, e l’avvocato dello Stato
Glauco Nori per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto in fatto
1. – Con ordinanza del 26 settembre 2008 (r.o. n. 397 del 2008), pronunciata nel corso di un processo
penale in cui è imputato, fra gli altri, l’on. Silvio Berlusconi, attuale
Presidente del Consiglio dei ministri, il Tribunale di Milano ha sollevato, in
riferimento agli articoli 3, 136 e 138 della Costituzione, questioni di
legittimità costituzionale dei commi 1 e 7 dell’art. 1 della legge 23 luglio
2008, n. 124 (Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei
confronti delle alte cariche dello Stato).
1.1. – Il
primo dei commi censurati prevede che: «Salvi i casi previsti dagli articoli 90
e 96 della Costituzione, i processi penali nei confronti dei soggetti che
rivestono la qualità di Presidente della Repubblica, di Presidente del Senato
della Repubblica, di Presidente della Camera dei deputati e di Presidente del
Consiglio dei Ministri sono sospesi dalla data di assunzione e fino alla
cessazione della carica o della funzione. La sospensione si applica anche ai
processi penali per fatti antecedenti l’assunzione della carica o della
funzione». Il successivo comma 7 prevede che: «Le disposizioni di cui al
presente articolo si applicano anche ai processi penali in corso, in ogni fase,
stato o grado, alla data di entrata in vigore della presente legge». Gli altri
commi dispongono che: a) «L’imputato o il suo difensore munito di procura
speciale può rinunciare in ogni momento alla sospensione» (comma 2); b) «La
sospensione non impedisce al giudice, ove ne ricorrano i presupposti, di
provvedere, ai sensi degli articoli 392 e 467 del codice di procedura penale,
per l’assunzione delle prove non rinviabili» (comma 3); c) si applicano le
disposizioni dell’articolo 159 del codice penale e la sospensione, che opera
per l’intera durata della carica o della funzione, non è reiterabile, salvo il
caso di nuova nomina nel corso della stessa legislatura, né si applica in caso
di successiva investitura in altra delle cariche o delle funzioni (commi 4 e
5); d) «Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione dell’articolo
75, comma 3, del codice di procedura penale» e, quando la parte civile
trasferisce l’azione in sede civile, «i termini per comparire, di cui
all’articolo 163-bis del codice di
procedura civile, sono ridotti alla metà, e il giudice fissa l’ordine di
trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all’azione
trasferita» (comma 6).
Osserva
innanzitutto il rimettente che le questioni sono rilevanti perché le
disposizioni censurate, imponendo la sospensione del processo penale in corso a
carico del Presidente del Consiglio dei ministri, trovano applicazione nel
giudizio a quo.
1.1.1. – In
punto di non manifesta infondatezza della questione sollevata in riferimento
all’art. 138 Cost., il giudice a quo rileva
che dette disposizioni trovano un precedente nell’art. 1 della legge 20 giugno
2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’art. 68 della Costituzione
nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello
Stato), dichiarato incostituzionale con la sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2004.
Secondo quanto osservato dal rimettente, la Corte, in tale pronuncia, ha
affermato che il legislatore può prevedere ipotesi di sospensione del processo
penale «finalizzate anche alla soddisfazione di esigenze extraprocessuali» e
che la sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche mira a
proteggere l’apprezzabile interesse, eterogeneo rispetto al processo, al sereno
svolgimento della rilevante funzione da esse svolta; interesse che può essere
protetto «in armonia con i princípi fondamentali
dello Stato di diritto».
Da tale
pronuncia della Corte emerge – sempre ad avviso del giudice a quo – «che disposizioni normative
riguardanti le prerogative, l’attività e quant’altro di organi costituzionali
richiedono il procedimento di revisione costituzionale. E ciò in quanto la
circostanza che l’attività di detti organi sia disciplinata tramite la
previsione di un’ipotesi di sospensione del processo penale, non esclude che in
realtà essa riguardi non già il regolare funzionamento del processo, bensí le prerogative di organi costituzionali e comunque
materie già riservate dal legislatore costituente alla Costituzione». A tale
conclusione il rimettente giunge sul rilievo che le disposizioni denunciate
incidono su «plurimi ulteriori interessi di rango costituzionale quali la
ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) e l’obbligatorietà dell’azione
penale (art. 112 Cost.), comunque vulnerata seppur non integralmente
compromessa, per cui il loro bilanciamento deve necessariamente avvenire con
norma costituzionale».
Il giudice a quo sottolinea che già dai lavori
dell’Assemblea costituente si desume che la non perseguibilità per reati
extrafunzionali nei confronti del Presidente della Repubblica avrebbe dovuto
essere prevista con legge costituzionale. Osserva, altresí,
che il fatto che, nella specie, si trattasse «di limitazione dell’azione penale
piú pregnante di quell’attuale non rileva sulla
necessità di disciplinare la materia mediante norma costituzionale»; e ciò in
quanto «non può essere messo in dubbio che si tratta in ogni caso di materia
riservata, ex art. 138 Cost., al
legislatore costituente, cosí come dimostrato dalla
circostanza che tutti i rapporti tra gli organi con rilevanza costituzionale ed
il processo penale sono definiti con norma costituzionale».
A tale
conclusione non osta – ad avviso del rimettente – la sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 1983,
relativa alla previsione con legge ordinaria dell’insindacabilità dei voti dati
e delle opinioni espresse dai componenti del Consiglio superiore della
magistratura, perché in essa la Corte afferma che «certo rimane il fatto che la
scriminante in esame non è stata configurata dalla Carta costituzionale, bensí da una legge ordinaria ed appena nel gennaio 1981, a
molti anni dall’entrata in funzione del Consiglio Superiore della
magistratura». Secondo lo stesso rimettente, «la Corte, cosí
dicendo, mostra di ritenere normalmente necessaria una legge costituzionale
laddove si intervenga su organi costituzionali, tanto è vero che nel superare
la questione non afferma affatto il principio della sufficienza della legge
ordinaria in similari situazioni, ma perviene alla conclusione di legittimità
costituzionale sulla base di un complesso ragionamento che in sostanza
giustifica il ricorso alla legge ordinaria con la ritardata sistemazione e
collocazione della disciplina del C.S.M.». Solo per completezza – prosegue il
giudice a quo – «va evidenziato che,
nella specie, si era comunque in presenza di una scriminante che ricalca cause
di giustificazione generalissime quali l’esercizio di
un diritto e/o l’adempimento di un dovere, per cui, di fatto, non veniva ad
essere disciplinato l’àmbito delle prerogative di un
organo costituzionale».
La necessità
di una legge costituzionale per disciplinare la materia oggetto delle norme
denunciate non è messa in dubbio – sempre ad avviso del rimettente – neanche
dalla considerazione che la Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 24 del 2004, non ha
rilevato il contrasto della legge n. 140 del 2003 con l’art. 138 Cost. e che, cosí facendo, «la Corte avrebbe implicitamente rigettato
tale profilo, in quanto, siccome pregiudiziale rispetto ad ogni altra
questione, avrebbe dovuto necessariamente dichiararlo, ove lo avesse ritenuto».
Il giudice a quo osserva, sul punto,
che tale considerazione si fonda sul presupposto dell’esistenza di una
pregiudizialità tecnico-giuridica tra la questione sollevata in riferimento
all’art. 138 Cost. e quelle sollevate in base ad altri parametri e contesta la
fondatezza di detto presupposto, rilevando che una tale pregiudizialità non è
deducibile «dalla complessiva motivazione della sentenza, in quanto la Corte,
nell’accogliere la questione di legittimità costituzionale in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione, dichiara espressamente “assorbito ogni altro
profilo di illegittimità costituzionale”, lasciando cosí
intendere che, in via gradata, sarebbero state
prospettabili altre questioni».
Né a diverse
conclusioni – secondo il rimettente – possono condurre le note del Presidente
della Repubblica del 2 e del 23 luglio 2008, perché le prerogative che si
ritengono attribuite al Capo dello Stato in sede di autorizzazione alla
presentazione alle Camere di un disegno di legge e in sede di promulgazione
comportano solo un primo esame della legittimità costituzionale, e cioè un
controllo meno approfondito di quello demandato al giudice ordinario prima ed
alla Corte costituzionale poi.
1.1.2. –
Quanto alle questioni proposte in riferimento agli artt. 3 e 136 Cost., il
Tribunale sostiene che le norme
denunciate violano sia il giudicato costituzionale sia il principio di
uguaglianza, perché, «avendo riproposto la medesima disciplina sul punto»,
incorrono «nuovamente nella illegittimità costituzionale, già ritenuta dalla
Corte sotto il profilo della violazione dell’art. 3 Cost.». Per il rimettente,
infatti, esse accomunano «in una unica disciplina cariche diverse non soltanto
per le fonti di investitura, ma anche per la natura delle funzioni» ed inoltre
distinguono irragionevolmente, e
«per la prima volta sotto il profilo della parità riguardo ai princípi fondamentali della giurisdizione, i Presidenti
[...] rispetto agli altri componenti degli organi da loro presieduti». Non
sarebbe sufficiente ad evitare le prospettate illegittimità costituzionali il
fatto che le disposizioni censurate, diversamente dall’art. 1 della legge n.
140 del 2003, non includono il Presidente della Corte costituzionale tra le
alte cariche per le quali opera la sospensione dei processi. Infatti, tale
differenza di disciplina – prosegue il rimettente − non è idonea ad
impedire la violazione dell’art. 136 Cost., cosí come
interpretato dalla Corte costituzionale «con la sentenza n. 922/1988».
1.2. – Si è
costituito in giudizio il suddetto imputato, chiedendo che le questioni
proposte siano dichiarate non rilevanti e, comunque, manifestamente infondate.
1.2.1. – La
difesa dell’imputato deduce, quanto alla questione proposta in riferimento
all’art. 138 Cost., che: a) contrariamente a quanto sostenuto dal rimettente,
la sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2004,
avente ad oggetto l’art. 1 della legge n. 140 del 2003, non afferma né che la
sospensione del processo penale sia una «prerogativa di organi costituzionali»
né che tale sospensione richieda il procedimento di revisione costituzionale di
cui all’art. 138 Cost.; b) nella stessa sentenza si rileva, anzi, che il
legislatore può legittimamente prevedere ipotesi di sospensione del processo
penale per esigenze extraprocessuali – ad esempio, come nella specie, per
soddisfare l’apprezzabile interesse al sereno svolgimento delle funzioni
pubbliche connesse alle alte cariche dello Stato −, dovendosi intendere per “legislatore” quello ordinario e
non quello costituzionale; c) la sentenza accoglie la questione di legittimità
costituzionale in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., dichiarando espressamente
assorbito ogni altro profilo di illegittimità costituzionale; d) l’assorbimento
dichiarato dalla Corte ha ad oggetto i soli profili di merito e non anche il
profilo relativo alla mancata approvazione della legge con il procedimento di
revisione costituzionale, perché tale ultimo profilo, avendo carattere formale
e non sostanziale, è logicamente antecedente rispetto all’accoglimento della
questione riferita agli artt. 3 e 24 Cost. e, pertanto, non può essere
assorbito; e) la sentenza ha, in conclusione, implicitamente ritenuto non
fondata ogni questione proposta in riferimento all’art. 138 Cost.; f) non osta
a tale conclusione il richiamo fatto dalla sentenza alla necessità che
l’apprezzabile interesse al sereno svolgimento delle funzioni pubbliche
connesse alle alte cariche dello Stato vada
tutelato «in armonia con i princípi fondamentali
dello Stato di diritto, rispetto al cui migliore assetto la protezione è
strumentale», perché tali princípi sono, secondo la
stessa sentenza, quelli di cui agli artt. 3 e 24 Cost. e non quello di cui
all’art. 138 Cost.; g) sulla scorta della pronuncia della Corte, il giudice a quo avrebbe dovuto evidenziare le
peculiarità della nuova disciplina censurata rispetto a quella dichiarata
incostituzionale dalla Corte, specificando sotto quale profilo la prima, a
differenza della seconda, violi l’art. 138 Cost.
1.2.2. –
Quanto alle finalità della normativa censurata, la difesa dell’imputato deduce
che: a) esse sono dirette non tanto a garantire il sereno svolgimento delle
funzioni inerenti alle alte cariche dello Stato, quanto a tutelare il diritto
di difesa dell’imputato nel processo, che presuppone la possibilità di essere
presente alle udienze e di avere il tempo necessario per predisporre la propria
difesa; b) la prevalenza dell’esigenza della tutela del diritto di difesa
rispetto a quella del sereno svolgimento della funzione si ricava dalla
previsione della rinunciabilità della sospensione
contenuta nel comma 2 dell’art. 1 della legge n. 124 del 2008, perché se il
legislatore avesse voluto creare «in
primis […] una prerogativa istituzionale, avrebbe dovuto dotare la
sospensione di un profilo di indisponibilità, sulla base del presupposto che
l’interesse istituzionale trascende anche l’eventuale interesse dell’imputato a
farsi giudicare subito»; c) «non osta a questa ricostruzione il fatto che la
Corte Costituzionale abbia dichiarato costituzionalmente illegittima la legge
n. 140/2003 anche perché prevedeva una sospensione dei processi penali
automatica e non rinunciabile: questo dato depone nel senso che una
disposizione legislativa che sospenda i processi per le alte cariche dello
Stato, senza dar loro la possibilità di rinunciarvi, porrebbe nel nostro
ordinamento seri problemi di costituzionalità, ma non può far diventare la
disposizione della legge n. 124/2008 ciò che non è, ovvero una prerogativa
connessa al fatto di rivestire una determinata funzione»; d) la ricostruzione
della ratio
delle norme censurate nel senso che esse sono finalizzate a tutelare il diritto
di difesa della persona che ricopre la carica trova conferma nel comma 5
dell’art. 1 della legge n. 124 del 2008 – il quale prevede la non reiterabilità
della sospensione – perché, «se una stessa persona rivestisse, durante una
legislatura, la funzione di Presidente della Camera, con conseguente
sospensione dei processi penali a suo carico, e nella legislatura successiva
ricoprisse la funzione di Presidente del Senato, senza poter piú beneficiare della suddetta sospensione, si sarebbe
costretti ad ammettere che per un’intera legislatura la Presidenza del Senato
dovrebbe rimanere priva di una propria prerogativa istituzionale, la quale
tornerebbe poi a rivivere una volta che venisse a ricoprire la funzione una persona
che non avesse mai beneficiato della sospensione»; e) nella prospettiva della
tutela del diritto di difesa, la durata di un mandato è il periodo di tempo che
il legislatore ha ritenuto sufficiente per consentire alla persona che riveste
la carica di organizzarsi per affrontare contemporaneamente gli impegni
istituzionali di un eventuale nuovo incarico e il processo penale; f) la ratio dell’inciso
«salvo il caso di nuova nomina nel corso della stessa legislatura», che fa
eccezione alla non reiterabilità della sospensione, è bilanciare «l’esercizio
del diritto di difesa, tutelato dall’art. 24 della Costituzione, con
l’esercizio del munus publicum,
tutelato dall’art. 51 della Costituzione»; g) «il meccanismo per cui una
condizione soggettiva dell’imputato si traduce in una condizione di oggettiva
difficoltà a che il processo si svolga regolarmente è […] tutt’altro che
nuovo», perché vale anche «per la sospensione del processo per l’imputato
incapace, prevista dall’art. 71 c.p.p.», che è un
istituto diretto a tutelare «il fatto che la capacità dell’imputato di
partecipare coscientemente al processo è aspetto indefettibile del diritto di
difesa senza il cui effettivo esercizio nessun processo è immaginabile»; h) ad
analoga ratio
è ispirato anche l’istituto del legittimo impedimento a comparire
dell’imputato; i) non può essere condivisa l’affermazione del rimettente
secondo cui «tutti i rapporti tra gli organi con rilevanza costituzionale ed il
processo penale sono definiti con norma costituzionale», perché anche prima
dell’entrata in vigore della legge n. 124 del 2008 il giudice di merito,
davanti a un impegno istituzionale, riconosceva l’impossibilità per l’imputato
di essere presente al processo nonostante la Costituzione non preveda che le
alte cariche dello Stato hanno diritto al riconoscimento di questi legittimi
impedimenti; l) con la sentenza n. 148 del 1983, la Corte ha
ammesso che il legislatore possa disciplinare con legge ordinaria addirittura
una vera e propria circostanza scriminante, quale l’insindacabilità dei voti
dati e delle opinioni espresse dai componenti del Consiglio superiore della
magistratura, con la conseguenza che
anche una mera causa di sospensione, quale quella oggetto delle disposizioni
censurate, può essere disciplinata con legge ordinaria; m) i commi denunciati
operano un ragionevole bilanciamento tra l’obbligatorietà dell’azione penale e
la ragionevole durata del processo, da un lato, e il diritto di difesa dell’imputato,
dall’altro.
1.2.3. –
Quanto, in particolare, alla questione sollevata dal giudice a quo in riferimento all’art. 136 Cost.,
la parte privata rileva che: a) contrariamente all’assunto del rimettente, la
norma in esame non ha riproposto la medesima disciplina già dichiarata
incostituzionale con la sentenza n. 24 del 2004, «né ha perseguito
e raggiunto, anche indirettamente, esiti corrispondenti a quelli già ritenuti
lesivi della Costituzione», ma ha un contenuto del tutto differente, ad esempio
laddove prevede la rinunciabilità della sospensione
del processo; b) la nuova disciplina è diversa dalla vecchia anche sotto il
profilo del trattamento della parte civile e della durata non indefinita della
sospensione; c) i soggetti cui la sospensione si applica non coincidono con
quelli indicati nella disciplina già dichiarata incostituzionale e la differenziazione
del loro trattamento, «sotto il profilo della parità riguardo ai princípi fondamentali della giurisdizione, rispetto agli
altri componenti degli organi collegiali è giustificata dall’intero nuovo
assetto normativo, comunque diverso da quello già oggetto di censura
costituzionale», anche perché «la Costituzione stessa riconosce l’autonomo
rilievo nelle funzioni dei due Presidenti delle Camere rispetto agli altri
membri del Parlamento (artt. 62 comma 2, 86 commi 1 e 2, 88 comma 1 della Costituzione)»
e perché «del pari il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi del primo
comma dell’art. 95 della Costituzione, svolge funzioni proprie del tutto
peculiari rispetto agli altri membri del Governo».
1.3. – Si è
costituito il pubblico ministero del giudizio a quo, nelle persone del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Milano e di un sostituto della stessa Procura.
1.3.1. – Il
pubblico ministero sostiene, in primo luogo, l’ammissibilità della sua
costituzione, nonostante il contrario indirizzo interpretativo della Corte
costituzionale, espresso con le sentenze n. 361 del 1998, n. 1 e n. 375 del 1996 e con l’ordinanza n. 327 del 1995. Secondo la
sua ricostruzione, «gli argomenti contrari alla legittimazione del p.m. sono i
seguenti: 1) la distinta menzione del “pubblico ministero” e delle “parti”
nell’attuale disciplina della legge 11 marzo 1953, n. 87 (artt. 20, 23 e 25);
2) la menzione delle sole “parti” nella disciplina delle Norme integrative per
i giudizi davanti alla Corte costituzionale (artt. 3 e 17 [ora 16]); 3) la
peculiarità della posizione ordinamentale e processuale del p.m. nonostante ad
esso debba riconoscersi la qualità di parte nel processo a quo».
Quanto
all’art. 20 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la difesa del pubblico ministero
ritiene che esso, limitandosi a prevedere che per gli organi dello Stato (tra
cui gli uffici del pubblico ministero) non è richiesta una difesa
“professionale”, non riguardi né valga a modificare la disciplina della
legittimazione ad essere parte o ad intervenire in giudizio.
Parimenti non
decisivi, contro la legittimazione del pubblico ministero a costituirsi nel
giudizio di costituzionalità, sarebbero gli argomenti desumibili dagli artt. 23
e 25 della legge n. 87 del 1953.
Il quarto
comma dell’art. 23 dispone che: «L’autorità giurisdizionale ordina che a cura
della cancelleria l’ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale sia notificata, quando non se ne dia lettura nel pubblico
dibattimento, alle parti in causa ed al pubblico ministero quando il suo
intervento sia obbligatorio». Dispone, a sua volta, il secondo comma dell’art.
25 che: «Entro venti giorni dall’avvenuta notificazione dell’ordinanza, ai
sensi dell’art. 23, le parti possono esaminare gli atti depositati nella
cancelleria e presentare le loro deduzioni». Secondo la difesa del pubblico
ministero, il quarto comma dell’art. 23, da un lato, non esclude espressamente che l’ordinanza debba essere notificata
al pubblico ministero che sia stato parte in giudizio e, dall’altro, ne impone
la notifica al pubblico ministero, proprio perché questo è stato
"parte"; e ciò a prescindere dal fatto che il suo intervento fosse o no
obbligatorio. A ciò conseguirebbe che il pubblico ministero, sia che sia parte
del giudizio principale, sia che debba obbligatoriamente intervenire in tale
giudizio, può costituirsi nel giudizio dinanzi alla Corte costituzionale.
Quanto agli
artt. 3 e 17 delle previgenti norme integrative (attuali artt. 3 e 16), il
pubblico ministero rileva che essi si limitano a riferirsi alle “parti”, non
facendo «altro che presupporre una nozione aliunde determinata». Essi, quindi, non ostano alle «conclusioni
(favorevoli) raggiunte alla luce degli artt. 23 e 25 della legge n. 87 del
1953».
Quanto alla peculiarità
della posizione ordinamentale e processuale del pubblico ministero, la difesa
rileva che il fatto che tale organo giudiziario, «secondo la nota formula
dell’art. 73 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, debba vegliare “alla osservanza
delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla
tutela dei diritti di stato, delle persone giuridiche e degli incapaci […]” è
indiscutibile, ma costituisce un argomento estraneo al problema». Infatti, «un
conto è l’imparzialità istituzionale del pubblico ministero, un conto la sua
parzialità funzionale», avendo rilevanza nel processo costituzionale solo tale
ultimo profilo, in considerazione del fatto che i princípi
costituzionali di parità delle parti e del contraddittorio sono stati
inequivocabilmente introdotti nell’ordinamento con la legge costituzionale 23
novembre 1999, n. 2, entrata in vigore successivamente alle decisioni della
Corte costituzionale che negano al pubblico ministero la legittimazione a
costituirsi. Tali princípi – prosegue la difesa del
pubblico ministero – esistevano nel nostro ordinamento già prima, «ma com’è
noto, essi venivano desunti in giurisprudenza e in dottrina dall’art. 24 Cost.
e quindi, come per tutti i diritti costituzionali previsti in Costituzione, di
essi erano (e sono) titolari solo i soggetti privati, non i pubblici poteri.
Conseguentemente sia il principio della parità delle armi che il principio del
contraddittorio avevano una portata unidirezionale. Garantivano il cittadino,
ma non la pubblica accusa nel processo penale e non la p.a. nel processo
amministrativo». Ne deriverebbe che solo la nuova formulazione dell’art. 111
Cost. garantisce al pubblico ministero una piena qualità di parte, sotto il
profilo della parità processuale e del contraddittorio, con la conseguenza che
la Corte costituzionale potrebbe mutare il sopra citato orientamento
giurisprudenziale, proprio alla luce del mutato quadro costituzionale.
A tali
considerazioni si dovrebbe aggiungere che nei casi – come quello di specie – in
cui proprio il pubblico ministero abbia sollevato la questione di legittimità
costituzionale di fronte al giudice a quo,
sarebbe irragionevole escluderlo dalla partecipazione al giudizio costituzionale.
1.3.2. – Nel
merito, il pubblico ministero chiede che siano accolte le questioni proposte
dal rimettente.
1.4. – È intervenuto
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, rilevando che: a) la questione sollevata
in riferimento all’art. 136 Cost. è infondata, perché non si ha violazione del
giudicato costituzionale qualora, come nel caso di specie, «il quadro normativo
sopravvenuto, nel quale si inserisce la nuova disposizione, sia diverso da
quello della legge precedente dichiarata costituzionalmente illegittima»; b) la
questione proposta in riferimento all’art. 138 Cost. è «inammissibile e
comunque infondata», per i motivi esposti nell’atto di intervento nel
procedimento r.o. n. 398 del 2008.
1.5. – Con
memoria depositata in prossimità dell’udienza, la parte privata ha chiesto che
venga dichiarata inammissibile la costituzione in giudizio del pubblico
ministero, fondando la sua richiesta essenzialmente su due assunti.
1.5.1. – Tale
parte sostiene, in primo luogo, che il pubblico ministero non è assimilabile
alle altre parti del giudizio a quo,
rilevando che: a) l’art. 20, secondo comma, della legge n. 87 del 1953 deve
essere interpretato nel senso che esso contiene una previsione generale, volta
a regolare esclusivamente la rappresentanza e difesa nel giudizio davanti alla
Corte costituzionale; b) l’oggetto del giudizio costituzionale incidentale è la
conformità alla Costituzione o ad una legge costituzionale di una norma avente
forza di legge ed il contraddittorio in tale giudizio si articola in
«correlazione […] con le posizioni soggettive che quella norma ha coinvolto nel
giudizio principale, o che in relazione ad esso possono venir coinvolte»
(secondo quanto affermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 163 del 2005);
c) dalla correlazione del contraddittorio con le suddette “posizioni
soggettive” deriva l’estraneità al giudizio del pubblico ministero, perché
quest’ultimo – anche in base all’art. 73 del regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12 – «non rappresenta mai, per definizione, una posizione soggettiva,
intendendosi con questa espressione, un interesse che non sia quello […] della
conformità alla legge»; d) «la difesa di una parte privata […] non può mai
eccepire l’illegittimità costituzionale di una norma che sia di favore al
proprio assistito, e ciò per due ordini di ragioni: in primis perché sarebbe carente di interesse (ma questo non rileverebbe
perché non si tratta di una impugnazione), ma in secondo luogo perché
risponderebbe del reato di patrocinio infedele ai sensi dell’art. 380 del
codice penale, oltre che di grave illecito deontologico sanzionabile dal punto
di vista disciplinare»; e) il pubblico ministero, per contro, ha natura di
parte pubblica e ha «il diritto/dovere di eccepire l’incostituzionalità di una
norma sia a favore sia contro ciascuna delle parti», anche nel processo civile;
g) gli artt. 23 e 25 della legge n. 87 del 1953 – come interpretati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 361 del 1998
– distinguono espressamente le parti dal pubblico ministero, escludendo che
quest’ultimo possa costituirsi nel giudizio costituzionale.
1.5.2. – La
stessa difesa sostiene, in secondo luogo, che al giudizio costituzionale non si
applica il principio di parità delle parti davanti al giudice sancito dall’art.
111 Cost., non essendo la Corte costituzionale un organo giurisdizionale, ed
afferma, a sostegno di tale assunto, che, nel giudizio costituzionale: a) non
trova applicazione il sesto comma dell’articolo 111 Cost., derivando l’obbligo
di motivazione delle sentenze della Corte dall’articolo 18, commi secondo e
terzo, della legge n. 87 del 1953; b) non trova applicazione neanche il secondo
comma dello stesso art. 111, perché «il contraddittorio tra le parti avanti la
Consulta è disciplinato, come noto, dalla legge 11 marzo 1953, n. 87 e dalle
norme integrative per i giudizi avanti la Corte Costituzionale»; c) non si
applica neppure il principio di terzietà e imparzialità del giudice sancito
dallo stesso art. 111 Cost., «perché i giudici della Corte Costituzionale sono
per natura (per ovvie ragioni concernenti la loro funzione) sempre terzi ed
imparziali, tant’è che non possono astenersi né essere ricusati contrariamente
a quanto è necessariamente previsto per i giudici di qualsivoglia “processo”».
1.6. – Con
memoria depositata in prossimità dell’udienza, il pubblico ministero del
giudizio a quo insiste per
l’accoglimento delle questioni proposte nell’ordinanza di rimessione, ribadendo
le argomentazioni già svolte nella memoria di costituzione.
2. – Con ordinanza del 4 ottobre 2008 (r.o. n. 398 del 2008), nel corso di un processo penale in
cui è imputato anche l’on. Silvio Berlusconi, attuale Presidente del Consiglio
dei ministri, il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento agli articoli
3, 68, 90, 96, 111, 112 e 138 Cost., questioni di legittimità costituzionale
dell’art. 1 della legge n. 124 del 2008.
2.1. – In
punto di rilevanza, il rimettente premette che l’articolo censurato, imponendo
la sospensione del processo penale in corso a carico del Presidente del
Consiglio dei ministri, trova necessaria applicazione nel giudizio a quo.
Quanto alla
non manifesta infondatezza delle questioni, il giudice a quo osserva che, con la sentenza n. 24 del 2004, avente ad oggetto
la legge n. 140 del 2003, la Corte costituzionale aveva affermato che: a) la
natura e la funzione della norma consistevano «nel temporaneo arresto del
normale svolgimento» del processo penale e miravano «alla soddisfazione di
esigenze extraprocessuali […] eterogenee rispetto a quelle proprie del
processo»; b) il presupposto della sospensione era dato dalla «coincidenza
delle condizioni di imputato e di titolare di una delle cinque piú alte cariche dello Stato»; c) il bene che la misura
intendeva tutelare andava ravvisato «nell’assicurazione del sereno svolgimento
delle rilevanti funzioni che ineriscono a quelle cariche» e tale bene veniva
definito, dapprima, come «interesse apprezzabile, che può essere tutelato in
armonia con i princípi fondamentali dello Stato di
diritto, rispetto al cui migliore assetto la protezione è strumentale» e, poi,
come espressione dei «fondamentali valori rispetto ai quali il legislatore ha
ritenuto prevalente l’esigenza di protezione della serenità dello svolgimento
delle attività connesse alle cariche in questione»; d) proprio «considerando
che l’interesse pubblico allo svolgimento delle attività connesse alle alte
cariche comporti nel contempo un legittimo impedimento a comparire», il
legislatore aveva voluto stabilire «una presunzione assoluta di legittimo
impedimento».
Secondo quanto
riferito dal rimettente, la Corte aveva, in detta sentenza, ravvisato
l’incostituzionalità della norma nel fatto che la sospensione in esame, che di
per sé «crea un regime differenziato riguardo all’esercizio della
giurisdizione, in particolare di quella penale», fosse «generale, automatica e
di durata non determinata»: generale, in quanto la sospensione concerneva «i
processi per imputazioni relative a tutti gli ipotizzabili reati, in qualunque
epoca commessi, che siano extrafunzionali, cioè estranei alle attività inerenti
alla carica»; automatica, in quanto la sospensione veniva disposta «in tutti i
casi in cui la suindicata coincidenza» di imputato e titolare di un’alta carica
«si verifichi, senza alcun filtro, quale che sia l’imputazione ed in qualsiasi
momento dell’iter processuale, senza possibilità di valutazione delle
peculiarità dei casi concreti»; di durata non determinata, in quanto la
sospensione, «predisposta com’è alla tutela delle importanti funzioni di cui si
è detto e quindi legata alla carica rivestita dall’imputato», subiva nella sua
durata «gli effetti della reiterabilità degli incarichi e comunque della
possibilità di investitura in altro tra i cinque indicati».
Sempre ad
avviso del giudice a quo, nella
menzionata sentenza n. 24 del 2004 la Corte aveva
rilevato: a) la violazione del diritto di difesa previsto dall’art. 24 della
Costituzione, in quanto all’imputato «è posta l’alternativa tra continuare a
svolgere l’alto incarico sotto il peso di un’imputazione che, in ipotesi, può
concernere anche reati gravi e particolarmente infamanti, oppure dimettersi
dalla carica ricoperta al fine di ottenere, con la continuazione del processo,
l’accertamento giudiziale che egli può ritenere a sé favorevole, rinunciando al
godimento di un diritto costituzionalmente garantito (art. 51 Cost.)»; b) la
violazione degli articoli 111 e 112 Cost., perché «all’effettività dell’esercizio
della giurisdizione non sono indifferenti i tempi del processo»; c) la
violazione dell’art. 3 Cost., perché la norma, da un lato, accomunava in
un’unica disciplina «cariche diverse non soltanto per le fonti di investitura,
ma anche per la natura delle funzioni» e, dall’altro, distingueva, «per la
prima volta sotto il profilo della parità riguardo ai princípi
fondamentali della giurisdizione, i Presidenti delle Camere, del Consiglio dei
ministri e della Corte costituzionale rispetto agli altri componenti degli
organi da loro presieduti»; d) la violazione dell’art. 3 della legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, che aveva esteso a tutti i giudici della
Corte costituzionale il godimento dell’immunità accordata nel secondo comma
dell’art. 68 della Costituzione ai membri delle due Camere.
Il rimettente
ritiene che il legislatore, nell’adottare la disciplina censurata – la quale
prevede la sospensione dei processi penali nei confronti dei soggetti che
rivestono la qualità di Presidente della Repubblica, di Presidente del Senato
della Repubblica, di Presidente della Camera dei deputati e di Presidente del
Consiglio dei ministri –, non abbia tenuto conto di quanto affermato nella citata
sentenza n. 24 del 2004, anche perché ha
sostanzialmente riprodotto le previsioni della legge n. 140 del 2003 in tema di
sospensione del corso della prescrizione, ai sensi dell’art. 159 del codice
penale, e di applicabilità della norma anche ai processi penali in corso, in
ogni fase, stato o grado.
2.1.1. –
Sulla scorta di tali considerazioni, il Tribunale sostiene che l’articolo
denunciato si pone in contrasto, in primo luogo, con l’art. 138 Cost., perché
lo status «dei titolari delle piú alte istituzioni della Repubblica è in sé materia
tipicamente costituzionale, e la ragione è evidente: tutte le disposizioni che
limitano o differiscono nel tempo la loro responsabilità si pongono quali
eccezioni rispetto al principio generale dell’uguaglianza di tutti i cittadini
davanti alla legge previsto dall’articolo 3 della Costituzione, principio
fondante di uno Stato di diritto».
2.1.2. – In
secondo luogo, il giudice a quo
rileva la violazione dell’art. 3 Cost., perché le «guarentigie concesse a chi
riveste cariche istituzionali risultano funzionali alla protezione delle
funzioni apicali esercitate», con la conseguenza che la facoltà di rinunciare
alla sospensione processuale riconosciuta al titolare dell’alta carica si pone
in contrasto con la tutela del munus publicum, attribuendo una discrezionalità «meramente
potestativa» al soggetto beneficiario, anziché prevedere quei filtri aventi
caratteri di terzietà e quelle valutazioni della peculiarità dei casi concreti
che soli, secondo la sentenza n. 24 del 2004, potrebbero
costituire adeguato rimedio rispetto tanto all’automatismo generalizzato già
stigmatizzato dalla Corte quanto «al vulnus
al diritto di azione». Lo stesso parametro costituzionale sarebbe, altresí, violato, perché «il contenuto di tutte le
disposizioni in argomento incide su un valore centrale per il nostro
ordinamento democratico, quale è l’eguaglianza di tutti i cittadini davanti
all’esercizio della giurisdizione penale».
2.1.3. – È
denunciata, in terzo luogo, la violazione degli artt. 3, 68, 90, 96 e 112
Cost., per la disparità di trattamento tra la disciplina introdotta per i reati
extrafunzionali e quella, di rango costituzionale, prevista per i reati funzionali
delle quattro alte cariche in questione. Tale disparità sarebbe irragionevole:
a) per la mancata menzione dell’art. 68 Cost. fra le norme costituzionali
espressamente fatte salve dalla legge n. 124 del 2008; b) per il fatto che «il
bene giuridico considerato dalla legge ordinaria, e cioè il regolare
svolgimento delle funzioni apicali dello Stato, è lo stesso che la Costituzione
tutela per il Presidente della Repubblica con l’art. 90, per il Presidente del
Consiglio dei ministri e per i ministri con l’art. 96»; c) per la previsione di
uno ius singulare per
i reati extrafunzionali a favore del Presidente del Consiglio dei ministri,
che, invece, la Costituzione accomuna ai ministri per i reati funzionali in
conseguenza della sua posizione di primus inter pares.
2.1.4. – Il
rimettente ritiene, infine, che la norma censurata violi l’art. 111 Cost.,
sotto il profilo della ragionevole durata del processo, perché: a) una
sospensione formulata nei termini di cui alla disposizione denunciata,
«bloccando il processo in ogni stato e grado per un periodo potenzialmente
molto lungo, provoca un evidente spreco di attività processuale»; b) non
essendo stabilito alcunché «sull’utilizzabilità delle prove già assunte» né
all’interno dello stesso processo penale al termine del periodo di sospensione
né all’interno della diversa sede in cui la parte civile abbia scelto di
trasferire la propria azione, vi è la necessità per la stessa parte «di
sostenere ex novo l’onere probatorio
in tutta la sua ampiezza».
2.2. – Si è
costituito in giudizio il suddetto imputato, svolgendo rilievi in parte analoghi
a quelli svolti nella memoria di costituzione nel procedimento r.o. n. 397 del 2008 e osservando, in particolare, che la
sospensione prevista dalla disposizione censurata non è un’immunità. Secondo
l’imputato, infatti, l’immunità è una circostanza scriminante, che «tutela in
via esclusiva, diretta ed immediata, il sereno e libero esercizio della
funzione esercitata, garantendone l’autonomia da altri poteri», avendo ad
oggetto comportamenti per i quali «viene esclusa ogni responsabilità penale che
mai ed in nessun tempo può sorgere, né durante l’esercizio della funzione né in
un momento successivo». Riguardo ai reati extrafunzionali – prosegue la difesa
– «sussiste certamente una reviviscenza della astratta punibilità, a carica
scaduta, sia nel caso di immunità che nel caso di sospensione. Ma la ratio di questi
due istituti è altrettanto pacificamente diversa, poiché la seconda tutela, in
via principale, diretta ed immediata, lo svolgimento di un giusto processo
attraverso la protezione del diritto di difesa, che del giusto processo è
condizione ineliminabile, il quale subisce un arresto temporaneo sino al
momento in cui cessa la carica esercitata, ossia la causa di legittimo
impedimento a comparire».
2.2.1. – In
relazione al principio di uguaglianza, la difesa della parte privata premette
che l’ordinamento penale prevede molti casi in cui la diversità di trattamento
dipende da profili soggettivi (come, ad esempio, per i reati dei pubblici
ufficiali o i reati militari). Con particolare riferimento all’asserita
violazione degli artt. 68, 90 e 96 Cost., rileva che tali parametri nulla hanno
a che vedere con l’articolo denunciato, perché essi sono «rivolti, in via
esclusiva, diretta ed immediata, a tutelare il sereno svolgimento delle
funzioni rispetto al potere giurisdizionale, e dunque per tutelare un interesse
pacificamente esterno al processo». In particolare, gli articoli 68 e 90 Cost.
prevedrebbero una immunità di natura funzionale, che «sottrae un soggetto alla
giurisdizione, poiché comporta l’esclusione, che si protrae ad infinitum,
di ogni responsabilità penale», mentre l’art. 96 Cost. «non prevede una
immunità ma una condizione di procedibilità, ossia «una ulteriore ipotesi […]
di blocco definitivo dell’esercizio del potere giurisdizionale, qui derivante
da una valutazione di un organo politico in merito alla sussistenza dei
presupposti». Differentemente, la sospensione temporanea del processo penale
prevista dalla disciplina denunciata «non è un istituto che esclude la
giurisdizione e nemmeno l’eventuale responsabilità penale, non tutela in via
diretta ed immediata un interesse esterno al processo ma un diritto inviolabile
interno ed immanente allo stesso. Di talché il giudizio verrebbe sí sospeso, ma pacificamente rinizierebbe
nel momento in cui cessi la causa che nega il suo intangibile diritto di
difesa, ossia il perdurare della carica». L’assoluta eterogeneità tra la norma
censurata e i menzionati parametri costituzionali sarebbe, inoltre, confermata
dall’espressa previsione della salvezza dei «casi previsti dagli articoli 90 e
96 della Costituzione», la quale avrebbe la funzione di «accompagnare
l’interprete nella direzione esattamente opposta a quella seguita dal giudice a quo, avvertendo che i beni giuridici
tutelati non sono gli stessi per i quali è stata approvata la legge 124/08, non
vi è perfetta comunanza di finalità e nemmeno di ratio».
2.2.2. – In
relazione al principio di ragionevolezza, la parte privata rileva che, poiché
la disciplina censurata è volta a tutelare il diritto di difesa dell’imputato,
è irrilevante la differenza di trattamento fra reati funzionali ed
extrafunzionali, in quanto ogni volta che la Corte costituzionale «si è
pronunciata sul diritto fondamentale di difesa personale non ha mai operato la
ben che minima distinzione in ordine al tipo di reato oggetto dell’imputazione
e nemmeno alla sua gravità». Contrariamente, poi, a quanto ritenuto dal giudice
a quo, il Presidente del Consiglio
dei ministri e i ministri non sarebbero sullo stesso piano, perché il primo
comma dell’art. 95 Cost. è esclusivamente dedicato al Presidente del Consiglio
dei ministri ed ai suoi compiti e prevede che egli «dirige la politica generale
del Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed
amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri», mentre
l’art. 92, secondo comma, Cost. gli assegna il potere di proporre la nomina e
la revoca dei ministri. Ciò troverebbe conferma anche nel fatto che la legge
elettorale vigente collega «l’apparentamento dei partiti politici ad un
soggetto che si candida espressamente per esercitare le funzioni di Presidente
del Consiglio» e negli «incarichi internazionali correlati alla Presidenza del
Consiglio, quali ad esempio la presidenza del G8 e del G20, che comportano una
quantità impressionante di impegni all’estero per piú
giorni consecutivi». Un’ulteriore conferma della particolare posizione del
Presidente del Consiglio dei ministri nell’ordinamento deriverebbe dalle
previsioni della legge 23 agosto 1988, n. 400, la quale, in attuazione del
dettato costituzionale, attribuisce a quest’ultimo molti poteri che i singoli
ministri non hanno, come, tra gli altri: l’iniziativa per la presentazione
della questione di fiducia dinanzi alle Camere; la convocazione del Consiglio
dei ministri e di fissazione dell’ordine del giorno; la comunicazione alle
Camere della composizione del Governo e di ogni mutamento in essa intervenuto;
la proposizione della questione di fiducia; la sottoposizione al Presidente
della Repubblica delle leggi per la promulgazione, dei disegni di legge per la
presentazione alle Camere, dei testi dei decreti aventi valore o forza di legge,
dei regolamenti governativi e degli altri atti indicati dalle leggi per
l’emanazione; la controfirma degli atti di promulgazione delle leggi nonché di
ogni atto per il quale è intervenuta deliberazione del Consiglio dei ministri,
degli atti che hanno valore o forza di legge e, insieme con il ministro
proponente, degli altri atti indicati dalla legge; la presentazione alle Camere
dei disegni di legge di iniziativa governativa e, anche attraverso il ministro
espressamente delegato, l’esercizio delle facoltà del Governo di cui
all’articolo 72 Cost.; l’esercizio delle attribuzioni di cui alla legge n. 87
del 1953, e la promozione degli adempimenti di competenza governativa
conseguenti alle decisioni della Corte Costituzionale; la formulazione delle
direttive politiche ed amministrative ai ministri, in attuazione delle
deliberazioni del Consiglio dei ministri, nonché di quelle connesse alla
propria responsabilità di direzione della politica generale del Governo; il
coordinamento e la promozione dell’attività dei ministri in ordine agli atti
che riguardano la politica generale del Governo; la sospensione dell’adozione
di atti da parte dei ministri competenti in ordine a questioni politiche e
amministrative, con la loro sottoposizione al Consiglio dei ministri nella
riunione immediatamente successiva; il deferimento al Consiglio dei ministri
della decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti
tra amministrazioni a diverso titolo competenti; il coordinamento dell’azione
del Governo relativa alle politiche comunitarie e all’attuazione delle
politiche comunitarie. Dal punto di vista politico, invece «il Presidente del
Consiglio risponde collegialmente per tutti gli atti del Consiglio dei ministri
ma, non si può dimenticare, individualmente per quelli compiuti nell’esercizio
delle funzioni a lui attribuitegli, in via esclusiva, dalla Costituzione e
dalla legge ordinaria».
In
conclusione, pare razionale alla difesa della parte che l’art. 96 Cost., in
quanto diretto a garantire il sereno svolgimento del potere esecutivo, accomuni
in un’unica disciplina coloro che esercitano lo stesso potere, sebbene con
funzioni diverse e in posizione differenziata. Pare ugualmente razionale che la
norma censurata, in quanto diretta a tutelare il diritto inviolabile alla
difesa personale nel processo, tenga conto, invece, «delle disposizioni
costituzionali, e della legge ordinaria di attuazione, che attribuiscono
espressamente rilevantissimi poteri-doveri politici al Presidente del Consiglio
dei ministri di cui è il solo responsabile, valutando dunque, in maniera
altrettanto ragionevole, che solo i suoi impegni possono configurare un
costante legittimo impedimento a comparire nel processo penale, diretto ad
accertare una responsabilità giuridica esclusivamente personale». E ciò anche
perché – ad avviso della stessa difesa – «la Carta costituzionale non contiene,
invece, alcuna attribuzione esplicita di poteri o doveri ai ministri, ma ne
demanda la disciplina alla sola legge ordinaria e alla prassi».
2.2.3. – La
difesa passa, poi, a trattare specificamente il profilo soggettivo della
disciplina censurata, sostenendo che il Presidente della Repubblica, i
Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e il
Presidente del Consiglio dei ministri sono «accomunati da quattro
caratteristiche: ricoprono posizioni di vertice in altrettanti organi
costituzionali, sono titolari di funzioni istituzionali aventi natura politica,
hanno l’incarico di adempiere peculiari doveri che la Costituzione
espressamente impone loro e ricevono la propria investitura, in via diretta o
mediata, dalla volontà popolare». Diversa sarebbe la posizione del Presidente
della Corte costituzionale, perché egli «non riceve la propria investitura
dalla volontà, né diretta né indiretta, del popolo. Si aggiunga che la sentenza 24/04 poneva in luce che la legge
140/03 mentre faceva espressamente salvi gli artt. 90 e 96 Cost., nulla diceva
a proposito del secondo comma dell’art. 3 della legge costituzionale 9 febbraio
1948, n. 1. Riscontrava, per tale ragione, gravi elementi di intrinseca irragionevolezza».
Secondo la
difesa dell’imputato, «le alte cariche indicate dalla legge 124/08 si trovano
tutte in una posizione nettamente differenziata rispetto agli altri componenti degli
organi che eventualmente presiedono». In particolare, il Presidente della
Camera dei deputati: a) convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati
regionali per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica (art. 85, secondo
comma, Cost.); b) indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica
(art. 86, secondo comma, Cost.); c) convoca il Parlamento in seduta comune per
l’elezione di un terzo dei giudici della Corte Costituzionale (art. 135, primo
comma, Cost.); d) presiede le riunioni del Parlamento in seduta comune (art.
63, secondo comma, Cost.); e) rappresenta la Camera e ne assicura il buon
funzionamento; f) sovrintende all’applicazione del regolamento presso tutti gli
organi della Camera e decide sulle questioni relative alla sua interpretazione
acquisendo, ove lo ritenga opportuno, il parere della Giunta per il
regolamento, che presiede; g) emana circolari e disposizioni interpretative del
regolamento; h) decide, in base ai criteri
stabiliti dal regolamento, sull’ammissibilità dei progetti di legge, degli
emendamenti e ordini del giorno, degli atti di indirizzo e di sindacato
ispettivo; i) cura l’organizzazione dei lavori della Camera convocando la
Conferenza dei presidenti di gruppo e predisponendo, in caso di mancato
raggiungimento della maggioranza prescritta dal regolamento, il programma e il
calendario; l) presiede l’Assemblea e gli organi preposti alle funzioni di
organizzazione dei lavori e di direzione generale della Camera (Ufficio di
presidenza, Conferenza dei presidenti di gruppo, Giunta per il regolamento); m)
nomina i componenti degli organi interni di garanzia istituzionale (Giunta per
il regolamento, Giunta delle elezioni, Giunta per le autorizzazioni richieste
ai sensi dell’art. 68 Cost.); n) assicura il buon andamento dell’amministrazione
interna della Camera, diretta dal Segretario generale, che ne risponde nei suoi
riguardi. Il Presidente del Senato della Repubblica: a) esercita le funzioni di
supplente del Presidente della Repubblica, in base all’art. 86 Cost., in ogni caso
in cui questi non possa adempierle; b) viene sentito, al pari del Presidente
della Camera dei deputati, dal Presidente della Repubblica prima di sciogliere
entrambe le Camere o anche una sola di esse (art. 88 Cost.); c) rappresenta il
Senato; d) regola l’attività di tutti i suoi organi; e) dirige e modera le
discussioni; f) pone le questioni; g) stabilisce l’ordine delle votazioni e ne
proclama il risultato; h) dispone dei poteri necessari per mantenere l’ordine e
assicurare, sulla base del regolamento interno, il buon andamento dei lavori.
In
conclusione – prosegue la difesa dell’imputato – «nella logica della
valorizzazione del dettato costituzionale, dei regolamenti di attuazione, e delle
indicazioni della Consulta, il legislatore ha ragionevolmente ritenuto che solo
gli impegni di codeste peculiari alte cariche politiche possano prospettare un
costante legittimo impedimento a comparire nel processo penale, diretto ad
accertare una responsabilità giuridica esclusivamente personale, e che solo nei
loro confronti sorga l’esigenza di tutelarne, in maniera specifica, la serenità
di azione».
Quanto alla
facoltà di rinuncia alla sospensione prevista dal censurato comma 2 dell’art. 1
della legge n. 124 del 2008, la parte privata sostiene che essa «dà la riprova
che la ratio
oggettivizzata in questo dettato legislativo è sí quella di tutelare, in via indiretta, un interesse politico,
ma soprattutto, in via diretta ed immediata, l’inviolabile diritto di difesa.
Altrimenti una facoltà di rinuncia non sarebbe stata prevista». Ne
conseguirebbe che «non vi è allora nessuna necessità di prevedere un filtro per
la tutela di tale primario diritto, poiché la normativa in esame costituisce
concreta attuazione degli articoli 24 e 111 della Costituzione».
2.2.4. – In
relazione alla questione proposta in riferimento all’art. 138 Cost., la difesa
dell’imputato, dopo avere premesso quanto dedotto nella memoria depositata nel
procedimento r.o. n. 397 del 2008, passa ad esaminare
le cause di sospensione regolate da leggi ordinarie e dirette a determinate
categorie o a soggetti specificati per funzione, qualifica o qualità. Sostiene,
sul punto, che «è assolutamente pacifico e notorio che la massima parte delle
attribuzioni dei compiti e delle specificazioni in tema sono stati sempre posti
in essere mediante leggi ordinarie», anche perché le riserve di legge
costituzionale devono essere espressamente previste dalla Costituzione.
Esistono infatti – prosegue la difesa – numerose cause di sospensione del
processo previste con legge ordinaria «ed indirizzate a determinate categorie o
a soggetti specificati per funzione, qualifica o qualità, alcune delle quali
sono dirette alla tutela di un diritto immanente al processo, altre di un
interesse esclusivamente esterno», come, ad esempio: nel codice di procedura
penale «gli articoli 3, 37, 41, 47, 71, 344, 477, e 479, cosí
come nel codice penale gli articoli 159 e 371-bis»; in materia tributaria,
«quei molteplici decreti legge convertiti i quali, in correlazione con il
condono previsto dagli stessi, disponevano una sospensione processuale estremamente
lunga»; l’art. 243 del codice penale militare di guerra, «ove la sospensione è
correlata alla condizione soggettiva di appartenenza a reparti mobilitati»;
«l’art. 28 del D.P.R. 22.9.1988 n. 448 in tema di procedimenti nei confronti di
minorenni», in cui «la sospensione è addirittura ad personam ove si ritenga da parte del
giudice di dover valutare la personalità del minorenne».
2.2.5. – Quanto
alla natura delle «cause di sospensione derivanti dalla sussistenza di immunità
internazionali», la medesima difesa sostiene che esse non trovano copertura
nell’art. 10 Cost., perché sono previste da trattati internazionali recepiti
con legge ordinaria e non dalle «norme del diritto internazionale generalmente
riconosciute». Sostiene, inoltre, che esse sono «squisitamente soggettive,
ovvero strettamente correlate alla funzione svolta dal soggetto interessato»,
come ad esempio quelle previste dall’art. 31, primo comma, seconda parte, della
Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961 e dall’art. 43, primo comma, della
Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963. Sostiene,
infine, che le immunità hanno natura sia funzionale, sia extrafunzionale, in
quanto coprono «tutti gli atti, compiuti come persona privata o come carica
pubblica da parte del soggetto immune, siano quelli privati, precedenti o
concorrenti, rispetto alla sua condizione di alto rappresentante dello Stato»,
come riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia
e della Corte di cassazione e confermato dalla dottrina.
2.2.6. – Quanto
al parametro dell’art. 112 Cost., la difesa dell’imputato sostiene che: a)
l’orientamento della Corte costituzionale, secondo cui fra il diritto di essere
giudicato e il diritto di autodifendersi deve ritenersi prevalente
quest’ultimo, si attaglia perfettamente alla sospensione prevista dalla norma
censurata; b) l’art. 112 Cost. non impone un’assoluta continuità nell’esercizio
dell’azione penale una volta che questa viene avviata, essendo ben possibile
che vengano meno eventuali condizioni di procedibilità oggettive o soggettive;
c) «l’obbligatorietà dell’azione penale non nasce dal semplice fatto storico
antigiuridico, ma dal medesimo fatto connotato da una condizione di
procedibilità ex officio o su impulso
di parte privata» e «il pubblico ministero ha sí
l’obbligo di esercitare l’azione penale, ma sempre che non vi siano cause
ostative o sospensive dell’azione stessa, che possono liberamente essere
fissate dal legislatore, purché non confliggano con i
princípi di uguaglianza e di ragionevolezza»; d)
l’ordinamento prevede la querela e la remissione di querela, oltre a
fattispecie come l’immunità o l’estradizione, nelle quali l’azione penale è
preclusa «totalmente o parzialmente, temporaneamente o definitivamente», nonché
fattispecie in cui «alcuni fatti di reato, pur nell’obbligatorietà dell’azione
penale e nell’antigiuridicità della condotta, sono perseguibili soltanto a
richiesta del Ministro della giustizia» o «se il soggetto agente si trovi nel
territorio dello Stato, per i reati commessi all’estero» (artt. 8, 9 e 10 cod. pen.); e) l’art. 260 del codice penale militare di pace
subordina la procedibilità di una notevole serie di reati alla richiesta del
comandante del corpo; f) l’art. 313 cod. pen.
«subordina l’esercizio dell’azione penale per una lunga serie di delitti,
alcuni di non certo modesta gravità, addirittura all’autorizzazione del
Ministro della Giustizia» e tale disciplina è stata ritenuta conforme a
Costituzione dalla sentenza n. 22 del 1959, con la quale si è
affermato che «l’istituto della autorizzazione a procedere trova fondamento
nello stesso interesse pubblico tutelato dalle norme penali, in ordine al quale
il procedimento penale potrebbe qualche volta risolversi in un danno piú grave dell’offesa stessa»; g) nel caso in esame,
«contrariamente a quanto accade con l’art. 313 c.p., ritenuto
costituzionalmente corretto, non vi è una inibizione definitiva dell’azione
penale bensí soltanto una temporanea sospensione del
processo», con la conseguenza che «la giurisdizione potrà poi effettivamente
esplicarsi».
2.2.7. –
Quanto alla violazione dell’art. 111 Cost., prospettata dal rimettente sotto il
profilo della ragionevole durata del processo, la difesa dell’imputato osserva
che: a) la disposizione censurata «segue alla lettera le indicazioni date da
codesta Corte nella sentenza n. 24 del 2004, perché impedisce
che la stasi del processo si protragga per un tempo indefinito e
indeterminabile e prevede espressamente, nel contempo, la non reiterabilità
delle sospensioni»; b) la giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dell’uomo e quella costituzionale hanno riconosciuto la rilevanza del canone
della ragionevole durata del processo, chiarendo, però, che esso «non
costituisce un valore assoluto, da perseguire ad ogni costo»; c) in
particolare, la Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 458 del 2002, ha affermato
che: «il principio di ragionevole durata del processo non può comportare la
vanificazione degli altri valori costituzionali che in esso sono coinvolti,
primo fra i quali il diritto di difesa, che l’art. 24, secondo comma, proclama
inviolabile in ogni stato e grado del procedimento»; d) ancora, la stessa
Corte, con l’ordinanza n. 204 del 2001 ha affermato
che: «il principio della ragionevole durata del processo [...] deve essere
letto − alla luce dello stesso richiamo al connotato di
"ragionevolezza ", che compare nella formula normativa − in
correlazione con le altre garanzie previste dalla Carta costituzionale, a
cominciare da quella relativa al diritto di difesa (art. 24 Cost.)».
Piú in
particolare, in relazione al rilievo del rimettente secondo cui «la sospensione
cosí formulata, bloccando il processo in ogni stato e
grado per un periodo potenzialmente molto lungo, provoca un evidente spreco di
attività processuale», la parte privata osserva che «l’istruttoria
dibattimentale, per quanto riguarda la posizione dell’esponente, non è affatto
conclusa mancando l’audizione del consulente tecnico di parte e l’audizione di
numerosissimi testimoni».
Quanto, poi,
all’affermazione del giudice a quo per
cui «la norma [...] nulla dice sull’utilizzabilità delle prove già assunte, che
potrebbero venire del tutto disperse qualora, al termine dell’eventualmente
lungo periodo di operatività della sospensione [...], divenisse impossibile la
ricostruzione del medesimo collegio», la difesa dell’imputato sostiene che si
tratta di «una ipotesi del tutto potenziale e futura», con conseguente
inammissibilità, per difetto di rilevanza, della relativa questione di
legittimità costituzionale. In ogni caso – prosegue la difesa dell’imputato – non
si comprende «per quali ragioni sia oggi sostenibile dal rimettente
l’affermazione che non sarà possibile ricostituire il medesimo collegio»,
considerato che «la permanenza nello stesso ufficio giudiziario per la durata
massima della carica di un Presidente del Consiglio dei ministri non è
certamente infrequente, anzi, e comunque vi è sempre la possibilità di
ricostituzione mediante le opportune applicazioni». Se poi lo stesso Tribunale,
nella sua composizione attuale, proseguirà nel giudicare il coimputato
pronunciando sentenza, «si porrà, qualsiasi sia la decisione, in una situazione
di assoluta incompatibilità sancita dal codice di rito». La rinnovazione
dell’istruttoria «non avrebbe in alcun modo l’effetto di porre nel nulla
l’attività sino a quel momento compiuta, la quale invece si riverserebbe nel
nuovo fascicolo del dibattimento» e sarebbero «poi le parti a dover decidere se
richiedere l’espletamento di tutti o parte degli incombenti dibattimentali,
fermo restando il contenuto del fascicolo del dibattimento».
Quanto,
infine, alla mancata previsione di una disciplina dell’utilizzabilità in sede
civile delle prove già assunte nel processo penale, la difesa dell’imputato
ritiene che essa non comporta alcun divieto di utilizzabilità delle prove
stesse, perché trovano applicazione le regole generali, «potendo cosí il giudice civile, in piena autonomia, utilizzarle e
valutarle come semplici indizi o come prova esclusiva del proprio convincimento».
2.3. – Si è
costituito il pubblico ministero del giudizio a quo, nelle persone del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Milano e di un sostituto della stessa Procura.
Il pubblico
ministero sostiene l’ammissibilità della sua costituzione in giudizio e chiede,
nel merito, che siano accolte le questioni proposte dal rimettente, svolgendo
considerazioni analoghe a quelle contenute nella memoria depositata nel
procedimento r.o. n. 397 del 2008.
2.4. – È
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato.
2.4.1. – La
difesa erariale rileva, in primo luogo, che la questione proposta in
riferimento all’art. 138 Cost. è «inammissibile e comunque infondata», perché
la disposizione censurata ha la funzione di tutelare il sereno svolgimento
delle rilevanti funzioni inerenti alle alte cariche dello Stato e la «materia,
considerata di per sé, non è preclusa alla legge ordinaria», come confermato
dal fatto che altre fattispecie di sospensione sono disciplinate dal codice di
procedura penale. «Il fatto che nella Costituzione si trovino alcune
“prerogative” degli organi costituzionali» – prosegue l’Avvocatura generale –
«non significa che non ne possano essere introdotte altre con legge ordinaria,
ma solo che le prime costituiscono deroghe a princípi
o normative posti dalla Costituzione stessa e che quindi solo nella
Costituzione possono trovare deroghe». Del resto – secondo la stessa difesa –
«per dimostrare la necessità della legge costituzionale si sarebbe dovuto
indicare l’interesse incompatibile, garantito dalla Costituzione, rispetto alla
quale la norma avrebbe dovuto costituire una deroga», mentre il rimettente non
ha indicato parametri costituzionali diversi dall’art. 138 Cost, «perché in
effetti non ce ne sono di utilizzabili». Tale conclusione troverebbe conferma
nella sentenza n. 24 del 2004, avente ad oggetto
la legge n. 140 del 2003, con cui la Corte costituzionale, non avendo
affrontato la questione della «forma legislativa utilizzabile», ne avrebbe
escluso implicitamente la rilevanza.
2.4.2. – In
secondo luogo, la difesa erariale sostiene che la questione sollevata con
riferimento all’art. 112 Cost. «è inammissibile in quanto non compiutamente
motivata (e comunque è manifestamente infondata in quanto, all’evidenza, la
meramente disposta sospensione del processo […] non incide, limitandola, sulla
obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale da parte del P.M.), al pari di
quella prospettata con riferimento all’art. 68 Cost. (essendo le ragioni
accennate nella ordinanza nella stessa non sviluppate, anche per quanto attiene
alla rilevanza nel giudizio a quo)».
2.4.3. – In
terzo luogo, quanto alla pretesa violazione del principio di uguaglianza dei cittadini
davanti alla giurisdizione penale, l’Avvocatura generale rileva che sussiste
una «posizione particolarmente qualificata delle alte cariche contemplate dalla
norma in discussione, nella considerazione della possibile compromissione dello
svolgimento delle elevate funzioni alle stesse affidate anche per la inovviabile risonanza, anche mediatica, ed in termini non
limitati all’interno del Paese, dello svolgimento del processo penale a loro
carico durante il periodo in cui le stesse funzioni sono esercitate». La deroga
alla giurisdizione prevista dalla norma denunciata sarebbe, del resto,
«proporzionata ed adeguata alla finalità perseguita, in termini sia di prevista
predeterminata e non reiterabile durata della sospensione […], sia di
consentita rinuncia dell’interessato […] sia, infine di tutela efficace ed
“immediata” delle ragioni della eventuale parte civile».
2.4.4. – In
quarto luogo, sempre ad avviso della difesa erariale, la norma censurata non è
irragionevole, perché, «in una logica conseguente ad una ponderazione e ad un
bilanciamento degli interessi “in giuoco”, non è certo arbitrario che la stessa
sottoposizione alla giurisdizione ordinaria del Presidente del Consiglio dei ministri
per reati commessi nell’esercizio delle proprie funzioni sia costituzionalmente
garantita dalla prevista autorizzazione del Parlamento, chiamato perciò a
previamente valutare se la condotta sia meritevole di essere sottoposta
all’esame del giudice ordinario, avanti al quale la ipotizzata immediatezza del
perseguimento del reato funzionale trova la sua giustificazione nella
preminente rilevanza istituzionale degli interessi di carattere generale
coinvolti ed incisi dalla contestata condotta (rilevanza che, contrariamente a quanto assume il
rimettente, non va valutata solo in termini di pena conseguente). All’incontro,
la stessa esigenza non è comunque prospettabile con riferimento ai reati
“comuni”, per i quali il processo è promosso dal P.M., senza necessità di alcun
previo “filtro politico”, e per il quale è prevista solo la sua sospensione,
temporanea e predeterminata, nella ragionevole e su evidenziata considerazione
del “pregiudizio” del suo svolgimento sull’esercizio delle funzioni
istituzionali proprie dell’alta carica». Non sarebbe, del pari, irragionevole
la «disposta limitazione della sospensione, tra gli Organi di governo, al solo
Presidente del Consiglio […], poiché è indiscutibile la posizione
costituzionalmente differenziata del primo rispetto agli altri componenti del
Governo, spettando al Presidente (art. 95 Cost.) il dirigere la politica
generale del Governo, essendone il responsabile, e il mantenere l’unità di
indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l’attività dei
Ministri».
2.4.5. – In
quinto luogo, non sussisterebbe neppure la prospettata violazione del principio
della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., perché: da un
lato, «la previsione, da parte della legge ordinaria, di cause che comportano,
per ragioni oggettive o soggettive, il temporaneo arresto del normale
svolgimento del processo penale […] non mette in crisi il menzionato principio
della ragionevole durata; d’altro lato, la temporanea sospensione del processo,
quale delineata e come sopra "conformata" con la disposizione in
discussione, è congruamente e ragionevolmente finalizzata ad evitare il rischio
che sia pregiudicato il corretto e sereno esercizio delle eminenti funzioni
pubbliche delle quale sono investite le alte cariche ivi considerate».
2.4.6. – In
sesto luogo, non pare decisivo alla difesa erariale «l’ulteriore rilievo della
ordinanza che evidenzia la carenza di esplicita previsione circa la
utilizzabilità nell’ulteriore fase del processo dei mezzi di prova già
assunti», perché «la disposizione de qua
nulla espressamente dispone al riguardo» e spetterà al giudice a quo «motivatamente optare per una non
preclusa e perciò possibile interpretazione dell’art. 511 c.p.p.
che, tenendo conto della “particolarità” del regime predisposto con la
disposizione in discussione, consenta comunque […] la utilizzazione delle prove
già assunte nella precedente fase».
2.5. – Con
memoria depositata in prossimità dell’udienza, la parte privata chiede che
venga dichiarata inammissibile la costituzione in giudizio del pubblico
ministero, svolgendo rilievi analoghi a quelli contenuti nella memoria
depositata in prossimità dell’udienza nel procedimento r.o.
n. 397 del 2008.
2.6. – Con
memoria depositata in prossimità dell’udienza, il pubblico ministero del
giudizio a quo insiste per
l’accoglimento delle questioni proposte nell’ordinanza di rimessione, ribadendo
le argomentazioni già svolte nella memoria di costituzione.
3. – Con ordinanza del 26 settembre 2008 (r.o. n. 9 del 2009), nel corso di un procedimento penale in
cui è sottoposto alle indagini, tra gli altri, l’on. Silvio Berlusconi, attuale
Presidente del Consiglio dei ministri, il Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 111,
112 e 138 Cost., questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1 della
legge n. 124 del 2008.
3.1. – In punto di fatto, il
rimettente premette che: a) «in data 4 luglio 2008 il p.m. ha avanzato
richiesta di proroga dei termini di scadenza delle indagini preliminari (art.
406 c.p.p.) per il periodo di sei mesi, nell’àmbito del procedimento iscritto al n. 1349/08 del Registro
delle notizie di reato»; b) «decorso il periodo di sospensione feriale dei
termini di cui alla legge n. 742/1969, questo giudice si è trovato nella
necessità di procedere alla notificazione della richiesta del p.m. agli
indagati, in vista dell’instaurazione del contraddittorio cartolare di cui
all’art. 406, comma 3 c.p.p. che in via eventuale può
instaurarsi prima della relativa decisione»; c) in data 23 luglio 2008 è stata
approvata dal Parlamento la norma censurata, il cui comma 1 impone la
sospensione generale ed automatica dei processi penali nei confronti dei
soggetti che rivestono la qualità di Presidente della Repubblica, di Presidente
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e di Presidente del
Consiglio dei ministri dalla data di assunzione e fino alla cessazione della
carica, anche per processi penali relativi a fatti antecedenti l’assunzione
della carica o della funzione.
Quanto alla rilevanza delle sollevate
questioni, il giudice a quo osserva
che, anche se la locuzione «processi penali», adoperata dal censurato comma 1,
«lascerebbe intendere la non operatività della legge per le fasi anteriori al
giudizio propriamente inteso, da celebrarsi cioè in pubblico dibattimento»,
un’attenta analisi del dato normativo non autorizza una tale interpretazione
restrittiva. E ciò perché – prosegue il giudice a quo – il successivo comma 7 stabilisce che «le disposizioni del
presente articolo si applicano anche ai processi penali in corso, in ogni fase,
stato o grado, alla data di entrata in vigore della presente legge». Secondo lo
stesso rimettente, «se è certamente concepibile la circostanza che un processo,
inteso come procedimento pervenuto alla fase del dibattimento pubblico, possa
pendere in diversi gradi (primo, secondo, di legittimità) e se è certamente
possibile individuare all’interno dei gradi, diversi stati (quelli ad es. degli
atti preliminari al dibattimento di primo, artt. 465-469 c.p.p.
e di secondo grado, art. 601 c.p.p.; atti successivi
alla deliberazione della sentenza di primo grado, artt. 544-548 c.p.p.; atti preliminari alla decisione del ricorso per
Cassazione, art. 610 c.p.p.), non è invece
giuridicamente ipotizzabile per il giudizio dibattimentale una fase che non sia
quella in cui lo stesso è per l’appunto pervenuto». Ciò dimostrerebbe «il
carattere atecnico della locuzione adoperata
(processo) che copre in realtà e come del resto espressamente enunciato, ogni
fase, stato e grado del procedimento», anche perché altrimenti la previsione di
legge sarebbe priva di rilevanza «dispositiva, precettiva
o anche solo ermeneutica». Un ulteriore argomento testuale a favore
dell’applicabilità della disciplina denunciata anche alla fase delle indagini
preliminari si rinverrebbe nel disposto del censurato comma 3, il quale
stabilisce che la sospensione non impedisce al giudice, ove ne ricorrano i
presupposti, di provvedere, ai sensi degli articoli 392 e 467 cod. proc. pen., per l’assunzione delle prove non rinviabili. Tale
previsione comporta – sempre secondo il rimettente – due necessarie
implicazioni: a) la sospensione riguarda anche fasi precedenti il processo
inteso come giudizio dibattimentale pubblico, dal momento che solo nel corso
della fase delle indagini preliminari e dell’udienza preliminare è consentito
il ricorso alla acquisizione anticipata delle prove mediante incidente
probatorio; b) nella fase delle indagini preliminari è vietata, in linea
generale, la raccolta delle prove e, al fine di permettere la celebrazione del
futuro processo che potrebbe avere luogo alla scadenza del periodo di durata
della carica dei soggetti considerati, è necessario ricorrere allo strumento
dell’incidente probatorio. In particolare, il giudice a quo osserva che, «ove […] il legislatore avesse voluto consentire
[…] la raccolta delle prove anche nella fase delle indagini preliminari, nulla avrebbe
detto al riguardo, laddove si è invece sentito in dovere di indicare
espressamente le eccezioni […] al principio […] di vietare ogni acquisizione
probatoria nei procedimenti a carico dei soggetti che ricoprono le cariche
pubbliche».
3.1.1. – Sul piano comparatistico, il
rimettente osserva che la disposizione censurata costituisce «un unicum» rispetto a quanto previsto da
altri ordinamenti e ricorda che «solo le Costituzioni di pochi Stati (Grecia,
Portogallo, Israele e Francia) prevedono l’immunità temporanea per i reati
comuni; essa è peraltro limitata alla figura del Presidente della Repubblica,
che rappresenta l’unità nazionale». La stessa regola – prosegue il giudice a quo – non vale, invece, per i
Presidenti del Parlamento né tanto meno per il Capo dell’esecutivo, per il
quale l’immunità non è «mai estesa ai reati comuni» e «passa attraverso la
tutela del mandato parlamentare che quasi sempre […] si cumula nella figura del
premier, sotto forma di previsione di autorizzazioni a procedere concesse da
organi parlamentari (Spagna), Corti costituzionali (Francia) o tribunali comuni
(Stati Uniti)». Alla stessa logica sarebbero poi ispirate le soluzioni
normative proprie di quei sistemi costituzionali «che prevedono fori speciali o
particolari condizioni di procedibilità (in genere ed ancora: autorizzazione a
procedere della Camera di appartenenza) per l’esercizio dell’azione penale nei
confronti di alcune alte cariche dello Stato, per reati sia comuni che connessi
all’esercizio delle funzioni (come ad es. in Spagna nei confronti del Capo del
Governo e dei Ministri), mantenendo comunque la facoltà per la Corte
costituzionale di esercitare un controllo sull’eventuale diniego opposto dallo
organo parlamentare».
3.1.2. – Tanto premesso, il
rimettente afferma che la disposizione denunciata víola,
in primo luogo, l’art. 138 Cost., perché «la deroga al principio di uguaglianza
dinanzi alla giurisdizione ed alla legge è stata […] introdotta con lo
strumento della legge ordinaria, che nella gerarchia delle fonti si colloca
evidentemente ad un livello inferiore rispetto alla legge costituzionale, la
quale […] è stata di per sé già ritenuta insuscettibile di alterare uno dei
connotati fondamentali dell’ordinamento dello Stato espresso dal suddetto
principio».
Rileva il giudice a quo che, «anche solo per disciplinare l’esercizio
dell’azione penale nei confronti dei soggetti rivestiti della carica di
Ministri (tra cui lo stesso Presidente del Consiglio) in relazione ai reati
commessi nell’esercizio delle relative finzioni, il legislatore è ricorso allo
strumento della legge costituzionale (legge cost. 16 gennaio 1989, n. 1), in
funzione derogatoria, tra gli altri, proprio dell’art. 96 Cost.». Il silenzio
serbato sul punto dalla sentenza n. 24 del 2004, avente ad oggetto
l’analoga disciplina della legge n. 140 del 2003, non può «valere come
precedente a favore della costituzionalità della scelta dello strumento
normativo allora come oggi adottato, dal momento che gli effetti delle sentenze
che dichiarano l’illegittimità costituzionale delle disposizioni di legge
sottoposte a scrutinio sono quelli espressamente previsti dagli artt. 27 e 30
legge 11 marzo 1953, n. 87, e non si estendono anche alle questioni meramente
deducibili».
3.1.3. – È
dedotta, in secondo luogo, la violazione dell’art. 3, primo comma, Cost., sul
rilievo che la disciplina crea «“un regime differenziato riguardo alla
giurisdizione [...] penale” (sent. Cost. n. 24/2004)», ponendosi cosí in contrasto con «uno dei princípi
fondamentali del moderno Stato di diritto, rappresentato dalla parità dei
cittadini di fronte alla giurisdizione, manifestazione a sua volta del
principio di eguaglianza formale dinanzi alla legge».
Ad avviso del
rimettente, la Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 24 del 2004, ha affermato,
«con espressioni nette e limpide, ancorché quantitativamente ridotte rispetto
al corpo motivazionale», che «nessuna legge, sia costituzionale e tanto meno
ordinaria, può sovvertire uno dei princípi fondamentali
del moderno Stato di diritto, rappresentato dalla parità dei cittadini di
fronte alla giurisdizione, manifestazione a sua volta del principio di
eguaglianza formale dinanzi alla legge». L’assolutezza del principio sarebbe
tale da sgombrare il campo dalla possibile obiezione che «le differenze che si
riscontrano nell’articolo unico della legge n. 124/2008 rispetto all’art. 1,
comma 2, della legge n. 140/2003 e l’eliminazione degli ulteriori punti di
contrasto con altre norme costituzionali che caratterizzavano quella disciplina
(menomazione del diritto di difesa dell’imputato e sacrificio delle ragioni
della parte civile eventualmente costituta in giudizio in relazione all’art. 24
Cost., automatismo generalizzato della sospensione e stasi indefinita dei tempi
del processo in relazione ancora all’art. 24 ed all’art. 111 Cost.;
irragionevolezza derivante dalla previsione di un’unica disciplina per cariche
dello Stato diverse per fonti di investitura e natura delle funzioni ed
irragionevolezza tra regime di esenzione dalla giurisdizione per le cariche
apicali dello Stato rispetto ai membri degli organi costituzionali di
appartenenza o di altri soggetti svolgenti funzioni omologhe, in rapporto
all’art. 3, secondo comma Cost.) possano fondare la legittimità della
previsione qui censurata».
3.1.4. –
Sarebbe violato, in terzo luogo, l’art. 3 Cost., per l’irragionevolezza
intrinseca della disciplina derivante dall’insindacabilità della facoltà di rinunzia
alla sospensione «dal momento che se l’interesse dichiaratamente perseguito dal
legislatore è quello di assicurare la serenità di svolgimento della funzione
nel periodo di durata in carica (sent. Corte cost. n. 24/2004), la
sospensione dei procedimenti dovrebbe essere del tutto indisponibile da parte
dei soggetti considerati, al fine di assicurarne appieno l’efficacia».
3.1.5. –
L’articolo denunciato violerebbe, in quarto luogo, l’art. 111, secondo comma,
Cost., perché si porrebbe in contrasto con «un corollario immanente al
principio di ragionevole durata del processo, consistente nella concentrazione
delle fasi processuali, nel senso che nell’àmbito del
procedimento penale, alla fase di acquisizione delle prove deve seguire entro
tempi ragionevoli quella della loro verifica in pubblico dibattimento, ai fini
della emissione di una giusta sentenza da parte del giudice».
3.1.6. – Il
rimettente deduce, infine, il contrasto della norma censurata con gli artt. 3 e
112 Cost., per violazione dei princípi di
obbligatorietà dell’azione penale e di uguaglianza sostanziale, sotto il
profilo dell’irragionevolezza del contenuto derogatorio della disciplina
censurata rispetto al diritto comune, in quanto tale norma non si applica ai
reati commessi nell’esercizio delle funzioni istituzionali, ma ai reati
extrafunzionali «indistintamente commessi dai soggetti ivi indicati, di
qualsivoglia natura e gravità, finanche prima dell’assunzione della funzione
pubblica».
Ad avviso del
giudice a quo, la Costituzione
consente deroghe al principio di obbligatorietà dell’azione penale per «i soli
reati commessi nell’esercizio di funzioni istituzionali e che siano
intrinsecamente connaturati allo svolgimento delle medesime (artt. 68, 90, 96 e
122, quarto comma Cost.), situazione quest’ultima che fonda per l’appunto la
ragionevolezza anche della deroga al regime ordinario di procedibilità dei
reati». L’irragionevolezza denunziata – conclude il rimettente – risalterebbe
in maniera ancora piú netta nel caso in cui la sospensione
intervenisse concretamente a bloccare, sia pur temporaneamente, procedimenti
per reati gravi, «con il non voluto risultato di trasformare l’assunzione
dell’incarico pubblico, comportante la generale temporanea immunità, in momento
di obiettivo disdoro per il prestigio intrinseco della funzione».
3.2. – Si è
costituita la suddetta parte privata, svolgendo, nel merito, rilievi analoghi a
quelli contenuti nelle memorie di costituzione nei procedimenti r.o. n. 397 e n. 398 del 2008 e osservando, in punto di
ammissibilità, che le questioni proposte dal rimettente non sono ammissibili,
perché la disposizione censurata non trova applicazione nella fase delle
indagini preliminari. La difesa non condivide, cioè, l’assunto del giudice a quo – investito dal pubblico ministero
della richiesta di proroga dei termini di scadenza delle indagini – secondo
cui, poiché il termine «processo» si attaglierebbe esclusivamente al procedimento
pervenuto alla fase del dibattimento pubblico all’interno del quale non
sarebbero individuabili fasi diverse, il termine «fase» usato dal comma 7
dell’articolo 1 della legge n. 124 del 2008 potrebbe avere significato
giuridico esclusivamente in riferimento all’intero procedimento, comprensivo
ovviamente anche della fase delle indagini preliminari.
Ad avviso
della difesa dell’imputato, tale assunto sarebbe erroneo, in primo luogo,
perché «anche nel “processo” sono individuabili varie fasi: prima della
dichiarazione di apertura del dibattimento di cui all’art. 492 c.p.p. vi è la fase che spazia dalla costituzione delle
parti (art. 484 c.p.p.) alla decisione sulle
questioni preliminari (art. 491 c.p.p.); poi segue la
fase disciplinata dagli articoli 493, 494 e 495 c.p.p.;
di seguito comincia la fase dell’istruzione dibattimentale (artt. 496-515 c.p.p.) nel corso della quale può innestarsi la fase delle
nuove contestazioni (artt. 516-522 c.p.p.); segue la
fase della discussione finale con la chiusura del dibattimento; e infine v’è la
fase della deliberazione»; si tratterebbe di vere e proprie fasi e non di meri
frammenti del processo, perché esse sono disciplinate da regole specifiche e
caratterizzate, ciascuna, da specifici diritti, facoltà e decadenze.
In secondo
luogo, non sarebbe «giuridicamente sostenibile che il “processo” sorga, come
opina il giudice rimettente, solo quando il procedimento perviene alla fase del
dibattimento pubblico. Nessuno dubita, infatti, che di processo si può e si
debba parlare con l’inizio dell’azione penale che nel nostro ordinamento, com’è
diffusamente noto, sorge con l’esercizio dell’azione penale da parte del
pubblico ministero individuato, ratione temporis, dal primo comma dell’articolo 405 del codice
di procedura penale».
La difesa
della parte privata critica, poi, l’assunto del rimettente per cui il fatto che
la norma censurata consenta al giudice di provvedere all’assunzione di prove
non rinviabili ai sensi degli articoli 392 e 467 cod. proc. pen.
comporterebbe che la sospensione del processo deve necessariamente essere
intesa come sospensione anche del procedimento, «dal momento che solo nel corso
della fase delle indagini preliminari […] e dell’udienza preliminare […] è
consentito il ricorso alla acquisizione anticipata delle prove mediante
incidente probatorio». Secondo la difesa, «l’udienza preliminare partecipa
appieno della species
del processo dal momento che in tale fase è stata già esercitata l’azione
penale con il deposito della richiesta di rinvio a giudizio ai sensi del
combinato disposto degli articoli 405, primo comma e 416, primo comma del
codice di procedura penale», con la conseguenza che la previsione normativa
richiamata dal rimettente circa l’assunzione di prove non rinviabili ben può
applicarsi anche nel corso del processo.
L’interpretazione
data dal rimettente sarebbe, inoltre, smentita sia dai lavori preparatori –
«durante i quali è stato reso manifesto l’àmbito di
applicazione della norma in riferimento esclusivo al “processo” inteso proprio
in senso tecnico giuridico di quella fase introdotta dall’avvenuto esercizio
dell’azione penale» – sia dalla Procura della Repubblica di Roma, la quale –
secondo quanto asserito dalla difesa della parte privata – ha chiesto, nel
procedimento a quo, «l’archiviazione
del procedimento» [recte:
la proroga dei termini delle indagini preliminari] anche nei confronti del suddetto imputato.
3.3. – È
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, richiamando le argomentazioni già svolte
negli atti di intervento nei procedimenti r.o. n. 397
e n. 398 del 2008 e concludendo nel senso che «le questioni sollevate siano dichiarate
inammissibili o infondate».
4. – In
prossimità dell’udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha depositato un’unica
memoria con riferimento ai procedimenti r.o. n. 397 e
n. 398 del 2008 e n. 9 del 2009, nella quale ribadisce quanto già osservato
negli atti di intervento e rileva, in particolare che: a) poiché il Presidente
della Repubblica e i Presidenti delle Camere «non sono parti dei giudizi, nei
quali sono intervenute le ordinanze di rimessione, manca la rilevanza per
l’esame delle questioni che potrebbero insorgere nei loro confronti», con
conseguente inammissibilità delle questioni medesime; b) le questioni relative
al comma 7 dell’art. 1 della legge n. 124 del 2008 sono inammissibili, «perché
in proposito nel ricorso non sono proposti motivi autonomi e, comunque, manca
qualsiasi argomentazione a sostegno»; c) il legislatore può, nella sua
discrezionalità, intervenire per coordinare l’interesse personale dell’imputato
a difendersi nel processo e l’interesse generale all’«esercizio efficiente
delle funzioni pubbliche»; d) «poiché il pregiudizio era provocato dalla
contemporaneità dell’esercizio delle funzioni e della pendenza del processo,
non si poteva rimediare se non eliminando quella contemporaneità» ed
escludendo, invece, «qualsiasi forma di riduzione o di sospensione» delle
funzioni, «che sarebbe stata pregiudizievole per l’interesse imprescindibile a che
quelle funzioni siano esercitate con continuità»; e) l’inerzia del legislatore
«avrebbe comportato la tolleranza di una situazione già di per sé non conforme
alla Costituzione»; f) la sospensione stabilita dalla norma censurata trova
giustificazione anche nella grande risonanza mediatica che hanno i processi
penali per reati extrafunzionali a carico del Presidente del Consiglio dei
ministri; g) la previsione della sospensione dei processi con legge ordinaria
trova giustificazione anche nell’esigenza di modificare agevolmente la relativa
disciplina qualora «la situazione reale si modificasse in misura tale da
comportare un diverso bilanciamento degli interessi».
5. – Con ordinanza pronunciata in udienza, la Corte
costituzionale ha dichiarato inammissibile la costituzione del Procuratore
della Repubblica e del sostituto Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Milano nei giudizi introdotti dalle ordinanze di rimessione
registrate al n. 397 ed al n. 398 dell’anno 2008.
Considerato
in diritto
1. – Il
Tribunale di Milano (r.o. n. 397 del 2008) dubita, in
riferimento agli artt. 3, 136 e 138 della Costituzione, della legittimità
costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 7, della legge 23 luglio 2008, n. 124 (Disposizioni
in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche
dello Stato). Lo stesso Tribunale di Milano (r.o. n.
398 del 2008) dubita della legittimità dell’intero art. 1 della legge n. 124
del 2008, in riferimento agli artt. 3, 68, 90, 96, 111, 112 e 138 Cost. Il
Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma (r.o. n. 9 del 2009) dubita, in riferimento agli articoli 3,
111, 112 e 138 Cost., della legittimità dello stesso art. 1 della legge n. 124
del 2008.
La
disposizione censurata prevede, al comma 1, che: «Salvi i casi previsti dagli
articoli 90 e 96 della Costituzione, i processi penali nei confronti dei
soggetti che rivestono la qualità di Presidente della Repubblica, di Presidente
del Senato della Repubblica, di Presidente della Camera dei deputati e di
Presidente del Consiglio dei Ministri sono sospesi dalla data di assunzione e
fino alla cessazione della carica o della funzione. La sospensione si applica
anche ai processi penali per fatti antecedenti l’assunzione della carica o
della funzione». Gli altri commi dispongono che: a) «L’imputato o il suo
difensore munito di procura speciale può rinunciare in ogni momento alla
sospensione» (comma 2); b) «La sospensione non impedisce al giudice, ove ne
ricorrano i presupposti, di provvedere, ai sensi degli articoli 392 e 467 del
codice di procedura penale, per l’assunzione delle prove non rinviabili» (comma
3); c) si applicano le disposizioni dell’articolo 159 del codice penale e la
sospensione, che opera per l’intera durata della carica o della funzione, non è
reiterabile, salvo il caso di nuova nomina nel corso della stessa legislatura,
né si applica in caso di successiva investitura in altra delle cariche o delle
funzioni (commi 4 e 5); d) «Nel caso di sospensione, non si applica la
disposizione dell’articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale» e,
quando la parte civile trasferisce l’azione in sede civile, «i termini per
comparire, di cui all’articolo 163-bis
del codice di procedura civile, sono ridotti alla metà, e il giudice fissa
l’ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo
all’azione trasferita» (comma 6); e) l’articolo si applica «anche ai processi
penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore
della presente legge» (comma 7).
Le questioni
proposte dai rimettenti possono essere raggruppate in relazione ai parametri
evocati.
1.1. – L’art.
136 Cost. è evocato a parametro dal Tribunale di Milano (r.o.
n. 397 del 2008), il quale osserva che i commi 1 e 7 dell’art. 1 della legge n.
124 del 2008, «avendo riproposto la medesima disciplina sul punto», incorrono
«nuovamente nella illegittimità costituzionale, già ritenuta dalla Corte» con
la sentenza n. 24 del 2004.
1.2. – L’art.
138 Cost. è evocato da tutti i rimettenti.
Il Tribunale
di Milano (r.o. n. 397 del 2008) afferma che i
denunciati commi 1 e 7 dell’art. 1, della legge n. 124 del 2008 violano tale
parametro costituzionale, perché intervengono in una «materia riservata […] al
legislatore costituente, cosí come dimostrato dalla
circostanza che tutti i rapporti tra gli organi con rilevanza costituzionale ed
il processo penale sono definiti con norma costituzionale».
In relazione
all’intero art. 1, lo stesso Tribunale di Milano (r.o.
n. 398 del 2008) rileva che «la normativa sullo status dei titolari delle piú alte
istituzioni della Repubblica è in sé materia tipicamente costituzionale, e la
ragione è evidente: tutte le disposizioni che limitano o differiscono nel tempo
la loro responsabilità si pongono quali eccezioni rispetto al principio
generale dell’uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge previsto
dall’articolo 3 della Costituzione, principio fondante di uno Stato di
diritto».
Secondo il
Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, l’art. 1
denunciato si pone in contrasto con l’evocato parametro, perché «la deroga al
principio di uguaglianza dinanzi alla giurisdizione ed alla legge è stata […]
introdotta con lo strumento della legge ordinaria, che nella gerarchia delle
fonti si colloca evidentemente ad un livello inferiore rispetto alla legge
costituzionale».
1.3. – Tre
delle questioni sollevate sono riferite al principio di uguaglianza, di cui
all’art. 3 Cost., sotto il profilo dell’irragionevole disparità di trattamento
rispetto alla giurisdizione.
Con
l’ordinanza r.o. n. 397 del 2008, il Tribunale di
Milano rileva che i commi 1 e 7 dell’art. 1 della legge n. 124 del 2008 violano
tale parametro, per avere accomunato «in una unica disciplina cariche diverse
non soltanto per le fonti di investitura, ma anche per la natura delle
funzioni», ed inoltre per aver distinto irragionevolmente e «per la prima volta
sotto il profilo della parità riguardo ai princípi
fondamentali della giurisdizione, i Presidenti delle Camere, del Consiglio dei
ministri [...] rispetto agli altri componenti degli organi da loro presieduti».
Con
l’ordinanza r.o. n. 398 del 2008, lo stesso Tribunale
lamenta che il parametro è violato, perché «il contenuto di tutte le
disposizioni in argomento incide su un valore centrale per il nostro
ordinamento democratico, quale è l’eguaglianza di tutti i cittadini davanti
all’esercizio della giurisdizione penale».
Il Giudice
per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma basa la sua censura
sulla considerazione che la disposizione crea «un regime differenziato riguardo
alla giurisdizione [...] penale», ponendosi cosí in
contrasto con «uno dei princípi fondamentali del
moderno Stato di diritto, rappresentato dalla parità dei cittadini di fronte
alla giurisdizione, manifestazione a sua volta del principio di eguaglianza
formale dinanzi alla legge».
1.4. – Lo
stesso art. 3 Cost. è evocato anche sotto il profilo della ragionevolezza.
Secondo il
Tribunale di Milano (r.o. n. 398 del 2008), tale
articolo è violato, perché le «guarentigie concesse a chi riveste cariche
istituzionali risultano funzionali alla protezione delle funzioni apicali
esercitate», con la conseguenza che la facoltà di rinunciare alla sospensione
processuale riconosciuta al titolare dell’alta carica si pone in contrasto con
la tutela del munus publicum,
attribuendo una discrezionalità «meramente
potestativa» al soggetto beneficiario, anziché prevedere quei filtri aventi
carattere di terzietà e quelle valutazioni della peculiarità dei casi concreti che
soli, secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2004,
potrebbero costituire adeguato rimedio rispetto tanto all’automatismo
generalizzato del beneficio quanto «al
vulnus al diritto di azione».
Ad avviso del
Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma,
l’irragionevolezza intrinseca della disciplina censurata deriva
dall’insindacabilità della facoltà di rinunzia alla sospensione, dal momento
che, «se l’interesse dichiaratamente perseguito dal legislatore è quello di
assicurare la serenità di svolgimento della funzione nel periodo di durata in
carica (sent. Corte cost. n. 24/2004), la
sospensione dei procedimenti dovrebbe essere del tutto indisponibile da parte
dei soggetti considerati».
1.5. – Il
Tribunale di Milano formula un’articolata questione in riferimento agli artt.
3, 68, 90, 96 e 112 Cost., sul rilievo che la disposizione denunciata crea una
disparità di trattamento tra la disciplina introdotta per i reati
extrafunzionali e quella, di rango costituzionale, prevista per i reati
funzionali commessi dalle quattro alte cariche in questione. Tale disparità
sarebbe irragionevole: a) per la mancata menzione dell’art. 68 Cost. fra le
norme costituzionali espressamente fatte salve dalla legge n. 124 del 2008; b)
per il fatto che «il bene giuridico considerato dalla legge ordinaria, e cioè
il regolare svolgimento delle funzioni apicali dello Stato, è lo stesso che la
Costituzione tutela per il Presidente della Repubblica con l’art. 90, per il
Presidente del Consiglio e per i ministri con l’art. 96»; c) per la previsione
di uno ius singulare per
i reati extrafunzionali a favore del Presidente del Consiglio dei ministri,
che, invece, la Costituzione accomuna ai ministri per i reati funzionali in
conseguenza della sua posizione di primus inter pares.
1.6. – Il
Giudice per indagini preliminari presso il Tribunale di Roma rileva la
violazione del combinato disposto degli artt. 3 e 112 Cost., sotto il profilo
dell’obbligatorietà dell’azione penale e dell’uguaglianza sostanziale. Ad
avviso del rimettente, la disciplina censurata pone una deroga irragionevole
rispetto alla disciplina ordinaria, perché non si applica ai reati commessi
nell’esercizio delle funzioni istituzionali, ma ai reati extrafunzionali
«indistintamente commessi dai soggetti ivi indicati, di qualsivoglia natura e
gravità, finanche prima dell’assunzione della funzione pubblica».
1.7. – Sia
l’ordinanza r.o. n. 398 del 2008, sia l’ordinanza r.o. n. 9 del 2009 evocano quale parametro l’art. 111,
secondo comma, Cost., sotto il profilo della ragionevole durata del processo.
Per il primo
dei due rimettenti, il parametro è violato perché la disposizione denunciata
blocca «il processo in ogni stato e grado per un periodo potenzialmente molto
lungo» e provoca «un evidente spreco di attività processuale», oltretutto non
stabilendo alcunché «sull’utilizzabilità delle prove già assunte», né
all’interno dello stesso processo penale al termine del periodo di sospensione,
né all’interno della diversa sede in cui la parte civile abbia scelto di
trasferire la propria azione, con conseguente necessità per la stessa parte «di
sostenere ex novo l’onere probatorio
in tutta la sua ampiezza».
Il secondo
dei due rimettenti rileva che la disposizione censurata si pone in contrasto
con «un corollario immanente al principio di ragionevole durata del processo,
consistente nella concentrazione delle fasi processuali, nel senso che nell’àmbito del procedimento penale, alla fase di acquisizione
delle prove deve seguire entro tempi ragionevoli quella della loro verifica in
pubblico dibattimento, ai fini della emissione di una giusta sentenza da parte
del giudice».
2. – In considerazione
della parziale coincidenza dell’oggetto e dei motivi delle questioni sollevate,
i giudizi devono essere riuniti per essere congiuntamente trattati e decisi.
3. – Va
preliminarmente esaminata l’eccezione della difesa della parte privata con la
quale si deduce l’inammissibilità, per irrilevanza, delle questioni sollevate
dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma (r.o. n. 9 del 2009), in quanto la disposizione censurata
non trova applicazione nella fase delle indagini preliminari. La difesa
contesta l’assunto del giudice a quo,
secondo cui il termine «fase» usato dal comma 7 dell’articolo 1 della legge n.
124 del 2008 potrebbe avere significato giuridico esclusivamente in riferimento
all’intero procedimento, comprensivo della fase delle indagini preliminari.
L’eccezione è
fondata.
3.1. – Il giudice
rimettente, al fine di giustificare l’applicazione della norma censurata anche
alle indagini preliminari, si avvale di argomentazioni di natura semantica e
sistematica.
Sotto il profilo
semantico, il rimettente afferma, innanzi tutto, che la locuzione «processi
penali» (contenuta nell’art. 1, comma 1, della legge n. 124 del 2008) non può
essere interpretata in senso tecnico, in modo tale da essere restrittivamente
riferita al solo giudizio dibattimentale. Il legislatore avrebbe infatti
adottato, in questo caso, una locuzione generica, idonea a ricomprendere nella
nozione di “processo” anche la fase delle indagini preliminari. Inoltre, assume
che il termine «fase» (contenuto nel comma 7 dell’art. 1) non può che riferirsi
− per avere un significato plausibile − alla fase delle indagini
preliminari, posto che «non è ipotizzabile, per il giudizio dibattimentale, una
fase che non sia quella in cui lo
stesso è per l’appunto pervenuto».
Sotto il
profilo sistematico, il giudice rimettente afferma che il comma 3 del medesimo
art. 1 − stabilendo che «la sospensione non impedisce al giudice, ove ne
ricorrano i presupposti, di provvedere ai sensi degli articoli 392 e 467 del
codice di procedura penale, per l’assunzione di prove non rinviabili» −
comporta necessariamente che la sospensione si applica anche alle fasi
antecedenti al processo «inteso come giudizio dibattimentale pubblico», dal
momento che solo nella fase delle indagini preliminari e in quella dell’udienza
preliminare è consentito il ricorso all’acquisizione anticipata delle prove
mediante incidente probatorio. Il primo degli articoli richiamati disciplina i
casi in cui si procede con incidente probatorio; il secondo fa riferimento al
precedente al fine di disciplinare l’assunzione delle prove non rinviabili. Dal
richiamo congiunto a tali articoli il rimettente desume la corrispondenza
biunivoca tra incidente probatorio e indagini preliminari.
3.2. –
Nessuno di tali argomenti giustifica la conclusione cui il rimettente è
pervenuto, vale a dire l’applicabilità della sospensione anche alle indagini
preliminari. Infatti, risulta contraddittorio evocare in modo discontinuo –
come fa il rimettente – il rigore linguistico del testo normativo: rigore, da
un lato, escluso con riferimento alla locuzione «processo penale» e,
dall’altro, affermato con riferimento al termine «fase». Inoltre, va rilevato
che quest’ultimo termine − che non trova precisa connotazione nel sistema
processuale penale − può denotare, in senso ampio e nell’uso comune, un
punto o uno stadio della procedura, indifferentemente riferibile tanto alle
“fasi del procedimento”, quanto a quelle del processo. Neppure il richiamo che
la disposizione censurata fa agli artt. 392 e 467 cod. proc. pen. comporta necessariamente che la sospensione si estenda
alle fasi antecedenti al processo. In realtà - in forza della giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 77 del 1994) - non esiste alcuna preclusione
all’esperimento dell’incidente probatorio durante l’udienza preliminare, la
quale costituisce una fase del processo estranea a quella delle indagini
preliminari. Il richiamo alla disciplina dell’incidente probatorio e
dell’assunzione delle prove non rinviabili - lungi dal comprovare una reciproca implicazione tra tali
istituti e le indagini preliminari - vale solo a rimarcare il necessario presupposto
dell’assunzione di tali prove, e cioè il connotato dell’urgenza.
3.3. –
Ulteriori considerazioni confortano un’interpretazione diversa da quella del
rimettente.
A
prescindere, infatti, dall’inequivoca volontà
manifestata dal legislatore storico, quale si trae dai lavori preparatori (ad
esempio, l’intervento del Ministro della giustizia nella seduta antimeridiana
del 22 luglio 2008 dell’Assemblea del Senato), ai fini dell’esclusione della
fase delle indagini preliminari dal meccanismo sospensivo, è decisivo il
rilievo delle conseguenze irragionevoli che originerebbero dalla diversa
opzione interpretativa. Infatti, se la sospensione fosse applicata fin dalla
fase delle indagini, vi sarebbe un grave pregiudizio all’esercizio dell’azione
penale, perché tale esercizio sarebbe non soltanto differito, ma sostanzialmente
alterato, per l’estrema difficoltà di reperire le fonti di prova a distanza di
diversi anni. Cosí interpretata, la disposizione
censurata comporterebbe il rischio di una definitiva sottrazione dell’imputato
alla giurisdizione; e ciò anche dopo la cessazione dall’alta carica.
La stessa
interpretazione avrebbe poi il paradossale ed irragionevole effetto - anche sul diritto di difesa della
persona sottoposta alle indagini - di non consentire lo svolgimento delle indagini
preliminari neanche nel caso in cui altre attività procedimentali per le quali
non è applicabile la sospensione prevista dalla norma denunciata (come, ad
esempio, l’applicazione di misure cautelari e l’arresto obbligatorio in
flagranza) fossero già state poste in essere.
3.4. – Può,
quindi, affermarsi che l’interpretazione del giudice rimettente contrasta con
il tenore letterale della disposizione e conduce a risultati disarmonici
rispetto al principio costituzionale di ragionevolezza. Da ciò deriva che le
questioni prospettate con l’ordinanza di rimessione r.o.
n. 9 del 2009 dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di
Roma sono inammissibili per difetto di rilevanza, perché il rimettente non deve
fare applicazione della norma oggetto del dubbio di costituzionalità.
4. –
L’Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l’inammissibilità per irrilevanza
di tutte le questioni sollevate, per la parte in cui esse riguardano
disposizioni non applicabili al Presidente del Consiglio dei ministri, sul
rilievo che nei giudizi principali è imputato solo il titolare di quest’ultima
carica e non i titolari delle altre cariche dello Stato cui si riferisce
l’articolo censurato.
L’eccezione
non è fondata.
Si deve,
infatti, rilevare che le disposizioni censurate costituiscono, sul piano
oggettivo, una disciplina unitaria, che riguarda inscindibilmente le alte
cariche dello Stato in essa previste, con la conseguenza che un’eventuale
pronuncia di illegittimità costituzionale limitata alle norme riguardanti solo
una di tali cariche aggraverebbe l’illegittimità costituzionale della
disciplina, creando ulteriori motivi di disparità di trattamento. Pertanto, ove
questa Corte riscontrasse profili di disparità di trattamento della disciplina
censurata che riguardassero tutte le alte cariche dello Stato, la pronuncia di
illegittimità costituzionale dovrebbe necessariamente estendersi a tutte le
disposizioni denunciate.
A tali
considerazioni si deve aggiungere che la sentenza n. 24 del 2004 ha implicitamente
– ma chiaramente − ritenuto sussistente l’indicata inscindibilità della
disciplina relativa alle alte cariche dello Stato, perché, in un caso analogo,
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intero art. 1 della legge 20
giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’art. 68 della
Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte
cariche dello Stato), con riferimento a tutte le cariche dello Stato in esso
menzionate, nonostante che il giudizio principale riguardasse solo il Presidente
del Consiglio dei ministri.
5. – Occorre
ora passare all’esame del merito delle questioni prospettate.
Il Tribunale di
Milano (r.o. n. 397 del 2008) censura i commi 1 e 7
dell’art. 1 della legge n. 124 del 2008, in riferimento all’art. 136 Cost., per
violazione del giudicato costituzionale formatosi sulla sentenza n. 24 del 2004. Il rimettente
lamenta che i commi censurati hanno «riproposto la medesima disciplina»
prevista dalla legge n. 140 del 2003, dichiarata incostituzionale con detta
sentenza.
La questione
non è fondata.
Come questa
Corte ha piú volte affermato (ex multis, sentenze n. 78 del 1992, n. 922 del 1988), perché vi sia violazione
del giudicato costituzionale è necessario che una norma ripristini o preservi
l’efficacia di una norma già dichiarata incostituzionale.
Nel caso di
specie, il legislatore ha introdotto una disposizione che non riproduce
un’altra disposizione dichiarata incostituzionale, né fa a quest’ultima rinvio.
La disposizione presenta, invece, significative novità normative, quali, ad
esempio, la rinunciabilità e la non reiterabilità
della sospensione dei processi penali (commi 2 e 5), nonché una specifica
disciplina a tutela della posizione della parte civile (comma 6), cosí mostrando di prendere in considerazione, sia pure
parzialmente, la sentenza n. 24 del 2004. È, del resto, sul
riconoscimento di tali novità che si basano le note del Presidente della
Repubblica - richiamate
dal rimettente e dalle parti - che hanno accompagnato sia l’autorizzazione alla
presentazione alle Camere del disegno di legge in materia di processi penali
alle alte cariche dello Stato sia la successiva promulgazione della legge. Né
può sostenersi che, nel caso di specie, la violazione del giudicato
costituzionale derivi dal fatto che alcune disposizioni dell’art. 1 – quali i
censurati commi 1 e 7 – riproducono le disposizioni già dichiarate
incostituzionali. Si deve infatti rilevare, in contrario, che lo scrutinio di
detta violazione deve tenere conto del complesso delle norme che si succedono
nel tempo, senza che abbia rilevanza l’eventuale coincidenza di singole
previsioni normative.
6. – Con le
due citate ordinanze di rimessione, il Tribunale di Milano solleva altresí questioni di legittimità costituzionale, evocando a
parametro, ora congiuntamente ora disgiuntamente, le norme costituzionali in materia
di prerogative (artt. 68, 90 e 96 Cost.) e gli artt. 3 e 138 Cost. Tali
questioni – al di là della loro formulazione testuale, piú
o meno precisa – debbono essere distinte in due diversi gruppi, a seconda
dell’effettivo contenuto delle censure: a) un primo gruppo è prospettato con
riferimento alla violazione del combinato disposto degli artt. 3, primo comma,
e 138 Cost., in relazione alle norme costituzionali in materia di prerogative,
sotto il profilo della parità di trattamento rispetto alla giurisdizione, sia
in generale sia nell’àmbito delle alte cariche dello
Stato; b) un secondo gruppo è prospettato anch’esso con riferimento alla
violazione dell’art. 3 Cost., sotto il profilo, però, dell’irragionevolezza
intrinseca della disciplina denunciata. Tali diverse prospettazioni
devono essere trattate separatamente.
7. – Quanto
al primo dei suddetti gruppi di questioni, il rimettente Tribunale muove dalla
premessa che la Costituzione disciplina i rapporti tra gli organi
costituzionali (o di rilievo costituzionale) e la giurisdizione penale,
prevedendo, a tutela della funzione svolta da quegli organi, un numerus clausus di
prerogative, derogatorie rispetto al principio dell’uguaglianza davanti alla
giurisdizione. Da tale premessa il giudice a
quo deriva la conseguenza che la disposizione censurata si pone
contemporaneamente in contrasto sia con l’art. 3 Cost., perché - con riferimento alle norme
costituzionali in materia di prerogative - introduce una ingiustificata eccezione al suddetto
principio di uguaglianza davanti alla giurisdizione, sia con l’art. 138 Cost.,
perché tale eccezione si sarebbe dovuta introdurre, se mai, con disposizione di
rango costituzionale.
7.1. – Con
riguardo al medesimo primo gruppo di questioni, la difesa erariale ne eccepisce
l’inammissibilità per l’inadeguata indicazione del parametro evocato ed
afferma, a sostegno di tale eccezione, che l’evocazione, da parte del
rimettente, del solo art. 138 Cost. – il quale si limita a disciplinare il
procedimento di adozione ed approvazione delle leggi di revisione
costituzionale e delle altre leggi costituzionali – non è sufficiente ad
individuare le altre disposizioni costituzionali dalle quali possa essere
desunto l’interesse che il giudice a quo
ritiene incompatibile con la norma censurata.
L’eccezione
non è fondata.
Come si è
sopra osservato, entrambe le ordinanze di rimessione non si limitano a
denunciare la violazione dell’art. 138 Cost. quale mera conseguenza della
violazione di una qualsiasi norma della Costituzione. Esse, infatti, non si
basano sulla considerazione – di carattere generico e formale – che, in tal
caso, solo una fonte di rango costituzionale sarebbe idonea (ove non violasse a
sua volta princípi supremi, insuscettibili di
revisione costituzionale) ad escludere il contrasto con la Costituzione. Al
contrario, il Tribunale rimettente prospetta una questione specifica e di
carattere sostanziale, in quanto denuncia - con adeguata indicazione dei parametri - la violazione del principio di
uguaglianza facendo espresso riferimento alle prerogative degli organi
costituzionali.
7.2. – La
difesa della parte privata e la difesa erariale deducono, inoltre, che
questioni sostanzialmente identiche a quelle riferite all’art. 138 Cost. ed
oggetto dei presenti giudizi di costituzionalità sono state già scrutinate e
dichiarate non fondate da questa Corte con la sentenza n. 24 del 2004, riguardante
l’art. 1 della legge n. 140 del 2003, del tutto analogo, sul punto, al
censurato art. 1 della legge n. 124 del 2008. In proposito, le suddette difese
affermano che la citata sentenza, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale
dell’art. 1 della legge n. 140 del 2003 per la violazione solo degli artt. 3 e
24 Cost., ha implicitamente rigettato la pur prospettata questione, riferita
all’art. 138 Cost., circa l’inidoneità della legge ordinaria a disporre la
sospensione del processo penale instaurato nei confronti delle alte cariche
dello Stato. In particolare, le medesime difese sostengono che tale ultima
questione costituiva un punto logicamente e giuridicamente pregiudiziale della
decisione e, perciò, non era suscettibile di assorbimento nella pronuncia di
illegittimità costituzionale per la violazione di altri parametri. In questa
prospettiva, viene ulteriormente osservato che la suddetta sentenza n. 24 del 2004: a) là dove afferma
che è legittimo che il «legislatore» preveda una sospensione del processo
penale per esigenze extraprocessuali, va interpretata nel senso che anche il
“legislatore ordinario” può prevedere una sospensione del processo penale a
tutela delle alte cariche dello Stato; b) là dove afferma che l’«apprezzabile»
interesse «pubblico» ad «assicurare il sereno svolgimento delle funzioni»
inerenti alle alte cariche dello Stato deve essere tutelato «in armonia con i princípi fondamentali dello Stato di diritto», va intesa
nel senso che la legge ordinaria può ben essere adottata in materia, anche se
deve operare un bilanciamento con i princípi di cui
agli artt. 3 e 24 Cost. Su queste premesse, la difesa della parte privata e la
difesa erariale eccepiscono che le ordinanze n. 397 e n. 398 del 2008 non
prospettano profili nuovi o diversi da quelli già implicitamente valutati dalla
Corte, con conseguente inammissibilità o manifesta infondatezza delle questioni
riferite al combinato disposto degli artt. 3 e 138 Cost., in relazione alle
norme costituzionali in materia di prerogative.
Anche tale
eccezione non è fondata.
In primo
luogo, è indubbio che la Corte non si è pronunciata sul punto. La sentenza n. 24 del 2004, infatti, non
esamina in alcun passo la questione dell’idoneità della legge ordinaria ad
introdurre la suddetta sospensione processuale.
In secondo
luogo, non si può ritenere che tale sentenza contenga un giudicato implicito
sul punto. Ciò perché, quando si è in presenza di questioni tra loro autonome
per l’insussistenza di un nesso di pregiudizialità, rientra nei poteri di
questa Corte stabilire, anche per economia di giudizio, l’ordine con cui
affrontarle nella sentenza e dichiarare assorbite le altre (sentenze n. 464 del 1992 e n. 34 del 1961). In tal caso,
l’accoglimento di una qualunque delle questioni, comportando la caducazione della
disposizione denunciata, è infatti idoneo a definire l’intero giudizio di
costituzionalità e non implica alcuna pronuncia sulle altre questioni, ma solo
il loro assorbimento. È quanto avvenuto, appunto, con la citata sentenza n. 24 del 2004, la quale, in
applicazione di detti princípi e in relazione alle
stesse modalità di prospettazione delle questioni, ha
privilegiato l’esame dei fondamentali profili di uguaglianza e ragionevolezza
ed ha dichiarato «assorbito ogni altro profilo di illegittimità
costituzionale», lasciando cosí impregiudicata la
questione riferita all’art. 138 Cost. La violazione di princípi
e diritti fondamentali, particolarmente sottolineati dal rimettente dell’epoca
– come il diritto di difesa, l’uguaglianza tra organi costituzionali e la
ragionevolezza –, emergeva, infatti, in modo immediato e non discutibile dalla
stessa analisi del meccanismo intrinseco di funzionamento del beneficio, cosí da rendere non necessaria ogni ulteriore indagine in
merito alle altre questioni sollevate e, quindi, anche a quelle concernenti
l’idoneità della fonte, sia essa di rango ordinario o costituzionale.
In terzo luogo,
la mancata trattazione del punto consente in ogni caso al rimettente la
proposizione di una questione analoga a quella già sollevata nel giudizio di
cui alla sentenza n. 24 del 2004. Trova infatti
applicazione, nella specie, il principio giurisprudenziale secondo cui le
questioni di legittimità costituzionale possono essere riproposte sotto profili
diversi da quelli esaminati dalla Corte con la pronuncia di rigetto (ex plurimis:
sentenze n. 257 del 1991, n. 210 del 1976; ordinanze n. 218 del 2009, n. 464 del 2005, n. 356 del 2000). Ne consegue che la
questione riferita all’art. 138 Cost., posta dal Tribunale di Milano, non può
essere risolta con il mero richiamo alla sentenza n. 24 del 2004, ma deve essere
scrutinata funditus
da questa Corte, tanto piú che detta questione ha ad
oggetto una mutata disciplina legislativa.
7.3. – La
denunciata violazione degli artt. 3 e 138 Cost. è argomentata dal Tribunale
rimettente sulla base dei seguenti due distinti assunti: a) tutte le
prerogative di organi costituzionali, in quanto derogatorie rispetto al
principio di uguaglianza, devono essere stabilite con norme di rango
costituzionale; b) la norma denunciata introduce un’ipotesi di sospensione del
processo penale, che si risolve in una prerogativa, perché è diretta a
salvaguardare il regolare funzionamento non già del processo, ma di alcuni
organi costituzionali.
Ciascuno di
tali assunti esige uno specifico esame da parte di questa Corte.
7.3.1. – Il
primo, relativo alla necessità che le prerogative abbiano copertura
costituzionale, è corretto.
Sul punto va
precisato che le prerogative costituzionali (o immunità in senso lato, come
sono spesso denominate) si inquadrano nel genus degli istituti diretti a tutelare
lo svolgimento delle funzioni degli organi costituzionali attraverso la
protezione dei titolari delle cariche ad essi connesse. Esse si sostanziano –
secondo una nozione su cui v’è costante e generale consenso nella tradizione
dottrinale costituzionalistica e giurisprudenziale – in una specifica
protezione delle persone munite di status
costituzionali, tale da sottrarle all’applicazione delle regole ordinarie. Le
indicate prerogative possono assumere, in concreto, varie forme e denominazioni
(insindacabilità; scriminanti in genere o immunità sostanziali; inviolabilità;
immunità meramente processuali, quali fori speciali, condizioni di
procedibilità o altro meccanismo processuale di favore; deroghe alle formalità
ordinarie) e possono riguardare sia gli atti propri della funzione (cosiddetti
atti funzionali) sia gli atti ad essa estranei (cosiddetti atti
extrafunzionali), ma in ogni caso presentano la duplice caratteristica di
essere dirette a garantire l’esercizio della funzione di organi costituzionali
e di derogare al regime giurisdizionale comune. Si tratta, dunque, di istituti
che configurano particolari status protettivi
dei componenti degli organi; istituti che sono, al tempo stesso, fisiologici al
funzionamento dello Stato e derogatori rispetto al principio di uguaglianza tra
cittadini.
Il problema
dell’individuazione dei limiti quantitativi e qualitativi delle prerogative
assume una particolare importanza nello Stato di diritto, perché, da un lato,
come già rilevato da questa Corte, «alle origini della formazione dello Stato
di diritto sta il principio della parità di trattamento rispetto alla
giurisdizione» (sentenza n. 24 del 2004) e, dall’altro,
gli indicati istituti di protezione non solo implicano necessariamente una
deroga al suddetto principio, ma sono anche diretti a realizzare un delicato ed
essenziale equilibrio tra i diversi poteri dello Stato, potendo incidere sulla
funzione politica propria dei diversi organi. Questa complessiva architettura
istituzionale, ispirata ai princípi della divisione
dei poteri e del loro equilibrio, esige che la disciplina delle prerogative
contenuta nel testo della Costituzione debba essere intesa come uno specifico
sistema normativo, frutto di un particolare bilanciamento e assetto di
interessi costituzionali; sistema che non è consentito al legislatore ordinario
alterare né in peius
né in melius.
Tale
conclusione, dunque, non deriva dal riconoscimento di una espressa riserva di
legge costituzionale in materia, ma dal fatto che le suddette prerogative sono
sistematicamente regolate da norme di rango costituzionale. Tali sono, ad
esempio, le norme che attengono alle funzioni connesse alle alte cariche
considerate dalla norma denunciata, come: l’art. 68 Cost., il quale prevede per
i parlamentari (e, quindi, anche per i Presidenti delle Camere) alcune
prerogative sostanziali e processuali in relazione sia a reati funzionali
(primo comma) sia a reati anche extrafunzionali (secondo e terzo comma); l’art.
90 Cost., il quale prevede l’irresponsabilità del Presidente della Repubblica
per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto
tradimento o per attentato alla Costituzione; l’art. 96 Cost., il quale prevede
per il Presidente del Consiglio dei ministri e per i ministri, anche se cessati
dalla carica, la sottoposizione alla giurisdizione ordinaria per i reati
commessi nell’esercizio delle loro funzioni, secondo modalità stabilite con
legge costituzionale.
In coerenza
con siffatta impostazione, questa Corte ha chiaramente e costantemente
affermato, in numerose pronunce emesse sia anteriormente che successivamente
alla sentenza n. 24 del 2004, il principio –
che va qui ribadito – secondo cui il legislatore ordinario, in tema di
prerogative (e cioè di immunità intese in senso ampio), può intervenire solo
per attuare, sul piano procedimentale, il dettato costituzionale, essendogli
preclusa ogni eventuale integrazione o estensione di tale dettato. Al riguardo,
la Corte ha affermato che: sono «eccezionalmente dettati, e da norme
costituzionali, i casi di deroga al principio dell’obbligatorietà dell’azione
penale» (sentenza n. 4 del 1965); è esclusa la
competenza del legislatore ordinario in materia di immunità (sentenza n. 148 del 1983); vi è «concordia
della giurisprudenza, della dottrina e dello stesso legislatore, nell’escludere
che, attraverso legge ordinaria, sia ammissibile un’integrazione dell’art. 68,
secondo comma, Cost., e comunque la posizione di una norma che attribuisca
analoghe prerogative» idonee a derogare all’art. 112 Cost. (sentenza n. 300 del 1984); l’art. 3 della
legge n. 140 del 2003, nella parte in cui costituisce attuazione del primo
comma dell’art. 68 Cost., non víola la Costituzione,
perché non comporta «un indebito allargamento della garanzia
dell’insindacabilità apprestata dalla norma costituzionale», ma «può
considerarsi di attuazione, e cioè finalizzata a rendere immediatamente e
direttamente operativo sul piano processuale il disposto dell’art. 68, primo
comma, della Costituzione» (sentenza n. 120 del 2004); il medesimo
art. 3 della legge n. 140 del 2003 è una norma finalizzata «a garantire, sul
piano procedimentale, un efficace e corretto funzionamento della prerogativa
parlamentare» di cui al primo comma dell’art. 68 Cost. (sentenza n. 149 del 2007, che richiama la
citata sentenza n. 120 del 2004).
Né può
obiettarsi che le prerogative possono essere introdotte anche dalla legge
ordinaria, come avverrebbe per le immunità diplomatiche previste da convenzioni
internazionali, le quali, secondo la difesa della parte privata, non trovano
copertura nell’art. 10 Cost., in quanto previste non dalle «norme del diritto
internazionale generalmente riconosciute», ma da trattati internazionali
recepiti con legge ordinaria. In proposito, va osservato che la questione posta
all’esame di questa Corte attiene esclusivamente alle prerogative dei
componenti e dei titolari di organi costituzionali e non alle immunità
diplomatiche, le quali ultime, oltretutto, sono contemplate in leggi ordinarie
che riproducono o, comunque, attuano norme internazionali generalmente
riconosciute e, quindi, trovano copertura nell’art. 10 Cost. (sulla
riconducibilità delle immunità diplomatiche previste da convenzioni
internazionali alla categoria delle norme internazionali generalmente
riconosciute, ex multis,
sentenza n. 48 del 1979). Anche la
disciplina speciale sulle prerogative del Presidente del Consiglio dei ministri
e dei ministri in ordine ai reati funzionali commessi da costoro e da soggetti
concorrenti, prevista dalla legge ordinaria 5 giugno 1989, n. 219 (Nuove norme
in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall’art. 90 della
Costituzione) – anch’essa invocata a conforto della tesi della parte privata –,
costituisce, del resto, mera attuazione della legge costituzionale 16 gennaio
1989, n. 1 (Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della
legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti
per i reati di cui all’articolo 96 della Costituzione) ed ha, dunque, copertura
costituzionale.
Neppure può invocarsi,
a sostegno della tesi dell’idoneità della legge ordinaria a prevedere
prerogative di organi di rilievo costituzionale, la citata sentenza di questa Corte n. 148 del 1983,
la quale ha ritenuto conforme a Costituzione la legge ordinaria sulla
insindacabilità delle opinioni espresse dai componenti del Consiglio superiore
della magistratura nell’esercizio delle loro funzioni e concernenti l’oggetto
della discussione. Detta sentenza ha affermato il principio secondo cui il
legislatore ordinario non ha competenza nella materia delle immunità, perché
queste «abbisognano di un puntuale fondamento, concretato dalla Costituzione o
da altre leggi costituzionali». La Corte, con tale pronuncia, ha infatti
ritenuto che la legge ordinaria è fonte idonea a prevedere l’indicata
insindacabilità solo in considerazione del fatto che quest’ultima trova una
precisa copertura costituzionale, essendo «rigorosamente circoscritta» alle
«sole manifestazioni del pensiero funzionali all’esercizio dei poteri-doveri
costituzionalmente spettanti ai componenti il Consiglio superiore» della
magistratura e realizza un «ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali
in gioco».
È, infine,
irrilevante il fatto che il titolare di un’alta carica potesse addurre, anche
prima della entrata in vigore della norma denunciata ed in mancanza di una
specifica norma costituzionale di prerogativa, il proprio legittimo impedimento
a comparire nel processo penale in ragione dei propri impegni istituzionali.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della parte privata, ciò non
dimostra affatto l’erroneità dell’assunto secondo cui le prerogative dei componenti
e dei titolari degli organi costituzionali devono essere previste da norme di
rango costituzionale. La deducibilità del legittimo impedimento a comparire nel
processo penale, infatti, non costituisce prerogativa costituzionale, perché
prescinde dalla natura dell’attività che legittima l’impedimento, è di generale
applicazione e, perciò, non deroga al principio di parità di trattamento
davanti alla giurisdizione. Si tratta, dunque, di uno strumento processuale
posto a tutela del diritto di difesa di qualsiasi imputato, come tale
legittimamente previsto da una legge ordinaria come il codice di rito penale,
anche se tale strumento, nella sua pratica applicazione, va modulato in
considerazione dell’entità dell’impegno addotto dall’imputato (sentenze richiamate
infra al punto 7.3.2.1.).
7.3.2. – Il
rimettente prosegue la sua argomentazione a sostegno della sollevata questione
di legittimità costituzionale assumendo altresí, come
sopra detto, che la norma denunciata costituisce una prerogativa, perché
introduce, tramite una legge ordinaria, un’ipotesi di sospensione del processo
penale che si risolve in una deroga al principio di uguaglianza.
Anche tale
assunto è corretto.
Per giungere
a tale conclusione occorre, in primo luogo, individuare – come messo in
evidenza sia dai rimettenti che dalle difese – la ratio della disposizione censurata e, in secondo luogo, valutare la
sussistenza della denunciata disparità di trattamento. In relazione ad entrambi
tali aspetti, occorre prendere le mosse dalla citata sentenza n. 24 del 2004, la quale – pur
avendo limitato l’esame dell’art. 1 della legge n. 140 del 2003, analogo
all’art. 1 della legge n. 124 del 2008, ai soli profili relativi alla
violazione del diritto di difesa, all’irragionevolezza e all’uguaglianza tra
organi costituzionali (come sopra rilevato al punto 7.2.) – fornisce importanti
e precise indicazioni al riguardo.
7.3.2.1. –
Quanto all’individuazione della ratio, va rilevato che, con riferimento al citato art. 1
della legge n. 140 del 2003, la sentenza di questa Corte n. 24 del 2004 ha
chiarito che: a) la sospensione del processo penale prevista da quella norma
per le alte cariche dello Stato (caratterizzata dalla generalità, automaticità
e dalla durata non determinata) è finalizzata alla «soddisfazione di esigenze
extraprocessuali»; b) tali esigenze consistono nella «protezione della serenità
dello svolgimento delle attività connesse alle cariche in questione», e cioè
nell’«apprezzabile interesse» ad assicurare «il sereno svolgimento delle
rilevanti funzioni che ineriscono a quelle cariche»; c) detto interesse va
tutelato in armonia con i princípi fondamentali dello
«Stato di diritto, rispetto al cui migliore assetto la protezione è
strumentale»; d) la sospensione, dunque, è «predisposta […] alla tutela delle
importanti funzioni di cui si è detto»; e) ove si ritenesse (in base ad «un
modo diverso, ma non opposto, di concepire i presupposti e gli scopi della
norma») che il legislatore, in considerazione dell’«interesse pubblico allo
svolgimento delle attività connesse alle alte cariche», abbia stimato tale
svolgimento alla stregua di «un legittimo impedimento a comparire» nel processo
penale ed abbia, perciò, «voluto stabilire una presunzione assoluta di
legittimo impedimento», la misura della sospensione processuale «anche sotto
questo aspetto […] appare diretta alla protezione della funzione».
Da tali
inequivoche affermazioni discende il corollario che la sospensione processuale
prevista dalla legge n. 140 del 2003 ha la ratio di proteggere la
funzione pubblica, assicurando ai titolari delle alte cariche il sereno
svolgimento delle loro funzioni (e, indirettamente, di quelle dell’organo al
quale essi appartengono) attraverso l’attribuzione di uno specifico status protettivo. Non viene in rilievo,
dunque, l’aspetto psicologico, individuale e contingente, della soggettiva
serenità del singolo titolare della carica statale, ma solo l’obiettiva
protezione del regolare svolgimento delle attività connesse alla carica stessa.
Dalle sopra citate affermazioni discende, altresí,
l’ulteriore corollario che è inesatto sostenere che l’istituto della
sospensione processuale e quello della prerogativa costituzionale sono tra loro
incompatibili. Infatti, anche una sospensione processuale può essere prevista
dall’ordinamento per soddisfare l’esigenza extraprocessuale di proteggere lo
svolgimento della funzione propria di un organo costituzionale e, pertanto, può
costituire lo strumento di una specifica prerogativa costituzionale.
Perché queste
conclusioni riferite alla sospensione prevista dall’art. 1 della legge n. 140
del 2003 possano considerarsi valide anche per la sospensione prevista dalla
norma censurata, è necessario, però, valutare se le due norme abbiano la
medesima ratio.
Ad avviso
della difesa della parte privata, la diversità di disciplina della sospensione
di cui alla legge n. 140 del 2003 rispetto a quella di cui alla legge n. 124
del 2008 comporta la radicale diversità delle rispettive rationes. Al riguardo, la
medesima difesa sottolinea che, a differenza della precedente, la normativa
denunciata prevede la rinunciabilità e la non
reiterabilità della sospensione del processo, con la conseguenza che detta
normativa ha la finalità di tutelare (in via esclusiva o principale) non già la
funzione inerente alla carica, ma il diritto di difesa garantito all’imputato
dalla Costituzione e, quindi, di soddisfare esigenze proprie del processo. In
forza della cosí individuata ratio legis, la parte privata esclude che la
norma denunciata introduca una vera e propria prerogativa costituzionale ed
afferma che, pertanto, la sospensione processuale in esame è stata
legittimamente introdotta con legge ordinaria. A conferma della sopra indicata ratio legis, la
suddetta parte privata osserva che la finalità della tutela della difesa
dell’imputato non è contraddetta dal principio della non reiterabilità della
sospensione in caso di assunzione di una nuova carica, perché la legge considera
l’assunzione del munus publicum come
un legittimo impedimento solo per «la durata di un mandato», che rappresenta
«il periodo di tempo […] sufficiente […] per affrontare contemporaneamente gli
impegni istituzionali di un eventuale nuovo incarico e il processo penale».
Tale
ricostruzione delle finalità della norma non può essere condivisa, per una
pluralità di ragioni.
Va
innanzitutto osservato che la stessa relazione al disegno di legge AC 1442 (che
si è poi tradotto nella legge n. 124 del 2008) identifica espressamente la ratio della sospensione nell’esigenza di tutelare i
princípi di «continuità e regolarità nell’esercizio
delle piú alte funzioni pubbliche» e non nella
soddisfazione di esigenze difensive.
In secondo
luogo, va rilevato che la disposizione denunciata non può avere la finalità,
prevalente o esclusiva, di tutelare il diritto di difesa degli imputati, perché
in tal caso – data la generalità di tale diritto, quale espressamente prevista
dall’art. 24 Cost. in relazione al principio di uguaglianza – avrebbe dovuto
applicarsi a tutti gli imputati che, in ragione della propria attività, abbiano
difficoltà a partecipare al processo penale. Inoltre, sarebbe intrinsecamente
irragionevole e sproporzionata, rispetto alla suddetta finalità, la previsione
di una presunzione legale assoluta di legittimo impedimento derivante dal solo
fatto della titolarità della carica. Tale presunzione iuris et de iure impedirebbe, infatti,
qualsiasi verifica circa l’effettiva sussistenza dell’impedimento a comparire
in giudizio e renderebbe operante la sospensione processuale anche nei casi in
cui non sussista alcun impedimento e, quindi, non vi sia, in concreto, alcuna
esigenza di tutelare il diritto di difesa. La scelta del legislatore di aver
riguardo esclusivamente ad alcune alte cariche istituzionali e di prevedere l’automatica
sospensione del processo, senza alcuna verifica caso per caso dell’impedimento,
evidenzia, dunque, che l’unica ratio compatibile con la norma censurata è proprio la
protezione delle funzioni connesse all’«alta carica».
In terzo
luogo, va ulteriormente osservato che il legittimo impedimento a comparire ha
già rilevanza nel processo penale e non sarebbe stata necessaria la norma
denunciata per tutelare, sotto tale aspetto, la difesa dell’imputato impedito a
comparire nel processo per ragioni inerenti all’alta carica da lui rivestita.
Come questa Corte ha rilevato, la sospensione del processo per legittimo
impedimento a comparire disposta ai sensi del codice di rito penale contempera
il diritto di difesa con le esigenze dell’esercizio della giurisdizione,
differenziando la posizione processuale del componente di un organo
costituzionale solo per lo stretto necessario, senza alcun meccanismo
automatico e generale (sentenze n. 451 del 2005, n. 391 e n. 39 del 2004 e n. 225 del 2001). E se l’esigenza della
tutela del diritto di difesa è già adeguatamente soddisfatta in via generale
dall’ordinamento con l’istituto del legittimo impedimento, non può che
conseguirne anche la irrilevanza della rinunciabilità
della sospensione quale elemento per individuare la ratio della disposizione.
In quarto
luogo, va infine sottolineato che anche la caratteristica della non
reiterabilità della sospensione in caso di assunzione di una nuova alta carica
da parte della stessa persona fisica non è elemento idoneo a individuare la ratio della
normativa denunciata, perché è incoerente rispetto a entrambe le rationes ipotizzate. Infatti, sia l’esigenza
della tutela della difesa dell’imputato, sia quella della tutela della funzione
permarrebbero anche in caso di assunzione della nuova carica. La normativa
censurata, inoltre, fissa solo un limite massimo di durata del beneficio e non
garantisce affatto – contrariamente a quanto afferma la parte privata – un
periodo minimo per approntare la difesa, né tantomeno garantisce il periodo
minimo pari alla «durata di un mandato» (si consideri, ad esempio, il caso in
cui il giudizio penale venga instaurato nei confronti del titolare della carica
poco prima della cessazione di essa ed il medesimo soggetto persona fisica
assuma, subito dopo, una nuova carica).
Deve perciò concludersi
che la ratio
della norma denunciata, al pari di quella della norma oggetto della sentenza di questa Corte n. 24 del 2004,
va individuata nella protezione delle funzioni di alcuni organi costituzionali,
realizzata attraverso l’introduzione di una peculiare sospensione del processo
penale.
7.3.2.2. –
Chiarito che la protezione della funzione costituisce la ratio della norma censurata, occorre ora
accertare se la sospensione disciplinata dalla norma in questione abbia
l’ulteriore caratteristica delle prerogative, e cioè quella di derogare al
principio di uguaglianza creando una disparità di trattamento.
La risposta a
tale domanda deve essere positiva.
La piú volte citata sentenza di questa Corte n. 24 del 2004 ha
precisato, sia pure con riferimento all’art. 1 della legge n. 140 del 2003, che
la sospensione processuale per gli imputati titolari di alte cariche «crea un
regime differenziato riguardo all’esercizio della giurisdizione […]», regime
che va posto a raffronto con il principio – anch’esso richiamato dalla suddetta
sentenza – della parità di trattamento rispetto alla giurisdizione, fissato
dall’art. 3 Cost.
Non vi è
dubbio che tali rilievi valgono anche per il censurato art. 1 della legge n.
124 del 2008. La denunciata sospensione è, infatti, derogatoria rispetto al
regime processuale comune, perché si applica solo a favore dei titolari di quattro
alte cariche dello Stato, con riferimento ai processi instaurati nei loro
confronti, per imputazioni relative a tutti gli ipotizzabili reati, in
qualunque epoca commessi e, in particolare, ai reati extrafunzionali, cioè
estranei alle attività inerenti alla carica. La deroga si risolve, in
particolare, in una evidente disparità di trattamento delle alte cariche
rispetto a tutti gli altri cittadini che, pure, svolgono attività che la
Costituzione considera parimenti impegnative e doverose, come quelle connesse a
cariche o funzioni pubbliche (art. 54 Cost.) o, ancora piú
generalmente, quelle che il cittadino ha il dovere di svolgere, al fine di
concorrere al progresso materiale o spirituale della società (art. 4, secondo
comma, Cost.).
È ben vero
che il principio di uguaglianza comporta che, se situazioni uguali esigono
uguale disciplina, situazioni diverse possono richiedere differenti discipline.
Tuttavia, in base alla giurisprudenza di questa Corte citata al punto 7.3.1., deve ribadirsi che, nel
caso in cui la differenziazione di trattamento di fronte alla giurisdizione
riguardi il titolare o un componente di un organo costituzionale e si alleghi,
quale ragione giustificatrice di essa, l’esigenza di proteggere le funzioni di
quell’organo, si rende necessario che un tale ius singulare abbia una precisa copertura
costituzionale. Si è visto, infatti, che il complessivo sistema delle suddette
prerogative è regolato da norme di rango costituzionale, in quanto incide
sull’equilibrio dei poteri dello Stato e contribuisce a connotare l’identità
costituzionale dell’ordinamento.
7.3.2.3. - L’accertata violazione del principio
di uguaglianza rileva, poi, sicuramente anche con specifico riferimento alle
alte cariche dello Stato prese in considerazione dalla norma censurata: da un
lato, sotto il profilo della disparità di trattamento fra i Presidenti e i
componenti degli organi costituzionali; dall’altro, sotto quello della parità
di trattamento di cariche tra loro disomogenee.
7.3.2.3.1. - Quanto al primo profilo, va rilevato
che le pur significative differenze che esistono sul piano strutturale e
funzionale tra i Presidenti e i componenti di detti organi non sono tali da
alterare il complessivo disegno del Costituente, che è quello di attribuire,
rispettivamente, alle Camere e al Governo, e non ai loro Presidenti, la
funzione legislativa (art. 70 Cost.) e la funzione di indirizzo politico ed
amministrativo (art. 95 Cost.). Non è, infatti, configurabile una preminenza
del Presidente del Consiglio dei ministri rispetto ai ministri, perché egli non
è il solo titolare della funzione di indirizzo del Governo, ma si limita a
mantenerne l’unità, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri e
ricopre, perciò, una posizione tradizionalmente definita di primus inter pares.
Anche la
disciplina costituzionale dei reati ministeriali conferma che il Presidente del
Consiglio dei ministri e i ministri sono sullo stesso piano. Il sistema
dell’art. 96 Cost. e della legge costituzionale n. 1 del 1989 prevede, infatti,
per tali cariche lo stesso regime di prerogative, limitato ai reati funzionali;
regime che risulta alterato dalla previsione per il solo Presidente del
Consiglio dei ministri della sospensione dei processi per reati
extrafunzionali. E ciò a prescindere dall’ulteriore vulnus all’art. 3 Cost. derivante dal fatto che la normativa
denunciata - al pari di
quella già dichiarata incostituzionale con la citata sentenza n. 24 del 2004 - continua a prevedere, per tutti i
reati extrafunzionali, un meccanismo generale e automatico di sospensione del
processo, che non può trovare ragionevole giustificazione in un supposto
maggiore disvalore dei reati funzionali rispetto a tutti, indistintamente, gli
altri reati.
Del pari, non
è configurabile una significativa preminenza dei Presidenti delle Camere sugli
altri componenti, perché tutti i parlamentari partecipano all’esercizio della funzione
legislativa come rappresentanti della Nazione e, in quanto tali, sono soggetti
alla disciplina uniforme dell’art. 68 Cost.
Questi princípi sono già stati enunciati da questa Corte con la
citata sentenza n. 24 del 2004, dove si afferma,
in relazione all’art. 1 della legge n. 140 del 2003, che «La Corte ritiene che
anche sotto altro profilo l’art. 3 Cost. sia violato dalla norma censurata.
Questa, infatti, […] distingue, per la prima volta sotto il profilo della
parità riguardo ai princípi fondamentali della
giurisdizione, i Presidenti delle Camere, del Consiglio dei ministri e della
Corte costituzionale rispetto agli altri componenti degli organi da loro
presieduti». Né a tali conclusioni può opporsi - come fa la difesa della parte privata - che il Presidente del Consiglio dei
ministri avrebbe assunto una posizione costituzionale differenziata rispetto a
quella dei ministri in forza della legge 21 dicembre 2005, n. 270 (Modifiche
alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica), che ha introdotto nel d.P.R. 30 marzo
1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per
la elezione della Camera dei deputati), l’art. 14-bis, secondo cui, nel procedimento elettorale è necessaria la
formale indicazione preventiva del capo della forza politica o della
coalizione. Si deve, infatti rilevare che tale legge, in quanto fonte di rango
ordinario, non è idonea a modificare la posizione costituzionale del Presidente
del Consiglio dei ministri.
7.3.2.3.2. - In relazione all’ulteriore profilo
della parità di trattamento di cariche disomogenee, deve essere ribadito quanto
già affermato da questa Corte con la stessa sentenza n. 24 del 2004, secondo cui tale
disomogeneità è da ricondurre sia alle «fonti di investitura», sia alla «natura
delle funzioni».
Non ostano a
tale conclusione le opinioni espresse nel corso dei lavori preparatori
dell’articolo censurato in cui si osserva che l’elemento che accomuna tali
cariche è che tutte «trovano la propria legittimazione – in via diretta o
mediata – nella volontà popolare» e nella «natura politica» della funzione
esercitata. In contrario si deve rilevare, infatti, che la “legittimazione
popolare” e la “natura politica della funzione” sono elementi troppo generici,
perché comuni anche ad altri organi, statali e non statali (quali, ad esempio,
i singoli parlamentari o i ministri o i Presidenti delle Giunte regionali o i
consiglieri regionali), e pertanto inidonei a configurare un’omogeneità di
situazioni che giustifichi una parità di trattamento quanto alle prerogative.
7.3.3. – In
base alle osservazioni che precedono, si deve concludere che la sospensione
processuale prevista dalla norma censurata è diretta essenzialmente alla
protezione delle funzioni proprie dei componenti e dei titolari di alcuni
organi costituzionali e, contemporaneamente, crea un’evidente disparità di
trattamento di fronte alla giurisdizione. Sussistono, pertanto, entrambi i
requisiti propri delle prerogative costituzionali, con conseguente inidoneità
della legge ordinaria a disciplinare la materia. In particolare, la normativa
censurata attribuisce ai titolari di quattro alte cariche istituzionali un
eccezionale ed innovativo status
protettivo, che non è desumibile dalle norme costituzionali sulle prerogative e
che, pertanto, è privo di copertura costituzionale. Essa, dunque, non
costituisce fonte di rango idoneo a disporre in materia.
8. - Deve, pertanto, dichiararsi
l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge n. 124 del 2008, per
violazione del combinato disposto degli artt. 3 e 138 Cost., in relazione alla
disciplina delle prerogative di cui agli artt. 68, 90 e 96 Cost.
Restano
assorbite le questioni relative all’irragionevolezza intrinseca della
denunciata disciplina, indicate al punto 6, lettera b), e ogni altra questione
non esaminata.
per questi
motivi
LA CORTE
COSTITUZIONALE
riuniti i
giudizi,
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 23 luglio 2008,
n. 124 (Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei
confronti delle alte cariche dello Stato);
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1
della legge n. 124 del 2008, sollevate dal Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Roma, in riferimento agli articoli 3, 111, 112 e 138
Cost., con l’ordinanza r.o. n. 9 del 2009 indicata in
epigrafe.
Cosí deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 2009.
F.to:
Francesco
AMIRANTE, Presidente
Franco GALLO,
Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in
Cancelleria il 19 ottobre 2009.