SENTENZA N. 262
ANNO 2009
Commenti alla decisione di
I. Alessandro Pace, Le ragioni della Corte
costituzionale, per gentile concessione della Rivista telematica eius
II. Paolo Carnevale, “A futura memoria”: dalla
Corte segnali “per il dopo”, nella Rubrica Studi e commenti di Consulta OnLine
III. Claudio Chiola, Lamentatio sulla pietra tombale del Lodo Alfano,
per gentile concessione del Forum
dei Quaderni Costituzionali
IV. Antonio Ruggeri, Il
“lodo” Alfano al bivio tra teoria delle fonti e teoria della giustizia
costituzionale (a margine di Corte cost. n. 262 del 2009),
per gentile concessione dell’AIC
(Associazione Italiana dei Costituzionalisti)
V. Andrea Morrone, La Corte costituzionale sul “lodo Alfano”: una risposta tardiva?, per gentile concessione del Forum dei Quaderni Costituzionali
VI. Tomaso F. Giupponi, La
sentenza sul “lodo Alfano”: le possibili prospettive di riforma,
per gentile concessione del Forum dei Quaderni
Costituzionali
VII. Francesca Sgrò, Dalla
sentenza n. 24/2004 alla sentenza n. 262/2009: un’opera in due atti, per
gentile concessione del Forum
dei Quaderni Costituzionali
VIII. Andrea
Pugiotto, La
seconda volta, per gentile concessione del Forum dei Quaderni
Costituzionali
IX. Renzo Orlandi,
Illegittimi
privilegi, per
gentile concessione del Forum
dei Quaderni Costituzionali
X. Glauco Giostra, Repetita
non iuvant,
per gentile concessione dell’AIC (Associazione Italiana
dei Costituzionalisti)
XI. Giorgio Pelagatti,
"Giudicato
implicito" e assorbimento di profili di illegittimità costituzionale. Nota
a margine di Corte cost. n. 262 del 2009., per
gentile concessione di Amministrazione
In Cammino
e altri contributi
al tema generale
"Tavola rotonda" organizzata dal professor Mario Chiavario, con i contributi di Piero Gualtieri, Renzo Orlandi, Saulle Panizza e Nicolò Zanon per gentile concessione dell’AIC (Associazione Italiana dei Costituzionalisti)
A. Adele Anzon Demmig, Il
“lodo Alfano” alla prova del fuoco, per gentile concessione dell’AIC (Associazione Italiana
dei Costituzionalisti)
B. Gaetano Azzariti, Sospensione
dei processi per le Alte cariche dello Stato e comunicati irrituali della
Presidenza della Repubblica: “Su ciò, di cui non si può parlare, si deve
tacere”, per gentile concessione dell’AIC (Associazione Italiana
dei Costituzionalisti)
C. Fioravante
Rinaldi, Lo
scudo processuale alle «alte cariche dello Stato»: dal lodo
“Maccanico-Schifani”, al lodo “Alfano”, al lodo “costituzionale”, per
gentile concessione del Forum
dei Quaderni Costituzionali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta
dai signori:
-
Francesco
AMIRANTE
Presidente
-
Ugo
DE
SIERVO
Giudice
-
Paolo
MADDALENA
“
-
Alfio
FINOCCHIARO
“
-
Alfonso
QUARANTA
“
-
Franco
GALLO
“
-
Luigi
MAZZELLA
“
-
Gaetano
SILVESTRI
“
-
Sabino
CASSESE
“
-
Maria
Rita
SAULLE
“
-
Giuseppe
TESAURO
“
-
Paolo
Maria
NAPOLITANO
“
-
Giuseppe
FRIGO
“
-
Alessandro
CRISCUOLO
“
-
Paolo
GROSSI
“
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art.
1 della legge 23 luglio 2008, n. 124 (Disposizioni in materia di sospensione
del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato), promossi dal
Tribunale di Milano con ordinanze del 26 settembre e del
4 ottobre 2008
e dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma con
ordinanza del 26
settembre 2008 rispettivamente iscritte al n. 397 e al n. 398 del registro
ordinanze 2008, nonché al n. 9 del registro ordinanze 2009 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell’anno 2008 e n.
4, prima serie speciale, dell’anno 2009.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e
gli atti di costituzione dell’onorevole Silvio Berlusconi, nonché del
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano e di un sostituto
della stessa Procura;
udito nell’udienza pubblica del 6 ottobre 2009 il Giudice relatore
Franco Gallo;
uditi gli avvocati Alessandro Pace, per il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Milano e un sostituto della stessa Procura, Niccolò
Ghedini, Piero Longo e Gaetano Pecorella, per l’onorevole Silvio Berlusconi, e
l’avvocato dello Stato Glauco Nori per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto in fatto
1. – Con ordinanza del 26 settembre 2008
(r.o. n. 397 del 2008), pronunciata nel corso di un processo penale in cui
è imputato, fra gli altri, l’on. Silvio Berlusconi, attuale Presidente del
Consiglio dei ministri, il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento
agli articoli 3, 136 e 138 della Costituzione, questioni di legittimità
costituzionale dei commi 1 e 7 dell’art. 1 della legge 23 luglio 2008, n. 124
(Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle
alte cariche dello Stato).
1.1. – Il primo dei commi censurati
prevede che: «Salvi i casi previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione,
i processi penali nei confronti dei soggetti che rivestono la qualità di
Presidente della Repubblica, di Presidente del Senato della Repubblica, di
Presidente della Camera dei deputati e di Presidente del Consiglio dei Ministri
sono sospesi dalla data di assunzione e fino alla cessazione della carica o
della funzione. La sospensione si applica anche ai processi penali per fatti
antecedenti l’assunzione della carica o della funzione». Il successivo comma 7
prevede che: «Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai
processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in
vigore della presente legge». Gli altri commi dispongono che: a) «L’imputato o
il suo difensore munito di procura speciale può rinunciare in ogni momento alla
sospensione» (comma 2); b) «La sospensione non impedisce al giudice, ove ne
ricorrano i presupposti, di provvedere, ai sensi degli articoli 392 e 467 del
codice di procedura penale, per l’assunzione delle prove non rinviabili» (comma
3); c) si applicano le disposizioni dell’articolo 159 del codice penale e la
sospensione, che opera per l’intera durata della carica o della funzione, non è
reiterabile, salvo il caso di nuova nomina nel corso della stessa legislatura,
né si applica in caso di successiva investitura in altra delle cariche o delle
funzioni (commi 4 e 5); d) «Nel caso di sospensione, non si applica la
disposizione dell’articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale» e, quando
la parte civile trasferisce l’azione in sede civile, «i termini per comparire,
di cui all’articolo 163-bis del codice di procedura civile, sono ridotti
alla metà, e il giudice fissa l’ordine di trattazione delle cause dando
precedenza al processo relativo all’azione trasferita» (comma 6).
Osserva innanzitutto il rimettente che
le questioni sono rilevanti perché le disposizioni censurate, imponendo la
sospensione del processo penale in corso a carico del Presidente del Consiglio
dei ministri, trovano applicazione nel giudizio a quo.
1.1.1. – In punto di non manifesta
infondatezza della questione sollevata in riferimento all’art. 138 Cost., il
giudice a quo rileva che dette disposizioni trovano un precedente
nell’art. 1 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione
dell’art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei
confronti delle alte cariche dello Stato), dichiarato incostituzionale con la sentenza della
Corte costituzionale n. 24 del 2004. Secondo quanto osservato dal
rimettente,
Da tale pronuncia della Corte emerge –
sempre ad avviso del giudice a quo – «che disposizioni normative
riguardanti le prerogative, l’attività e quant’altro di organi costituzionali
richiedono il procedimento di revisione costituzionale. E ciò in quanto la
circostanza che l’attività di detti organi sia disciplinata tramite la
previsione di un’ipotesi di sospensione del processo penale, non esclude che in
realtà essa riguardi non già il regolare funzionamento del processo, bensí le
prerogative di organi costituzionali e comunque materie già riservate dal
legislatore costituente alla Costituzione». A tale conclusione il rimettente
giunge sul rilievo che le disposizioni denunciate incidono su «plurimi
ulteriori interessi di rango costituzionale quali la ragionevole durata del
processo (art. 111 Cost.) e l’obbligatorietà dell’azione penale (art. 112
Cost.), comunque vulnerata seppur non integralmente compromessa, per cui il
loro bilanciamento deve necessariamente avvenire con norma costituzionale».
Il giudice a quo sottolinea che
già dai lavori dell’Assemblea costituente si desume che la non perseguibilità
per reati extrafunzionali nei confronti del Presidente della Repubblica avrebbe
dovuto essere prevista con legge costituzionale. Osserva, altresí, che il fatto
che, nella specie, si trattasse «di limitazione dell’azione penale piú
pregnante di quell’attuale non rileva sulla necessità di disciplinare la
materia mediante norma costituzionale»; e ciò in quanto «non può essere messo
in dubbio che si tratta in ogni caso di materia riservata, ex art. 138
Cost., al legislatore costituente, cosí come dimostrato dalla circostanza che
tutti i rapporti tra gli organi con rilevanza costituzionale ed il processo
penale sono definiti con norma costituzionale».
A tale conclusione non osta – ad avviso
del rimettente – la sentenza della
Corte costituzionale n. 148 del 1983, relativa alla previsione con legge
ordinaria dell’insindacabilità dei voti dati e delle opinioni espresse dai
componenti del Consiglio superiore della magistratura, perché in essa
La necessità di una legge costituzionale
per disciplinare la materia oggetto delle norme denunciate non è messa in
dubbio – sempre ad avviso del rimettente – neanche dalla considerazione che
Né a diverse conclusioni – secondo il
rimettente – possono condurre le note del Presidente della Repubblica del 2 e
del 23 luglio 2008, perché le prerogative che si ritengono attribuite al Capo
dello Stato in sede di autorizzazione alla presentazione alle Camere di un
disegno di legge e in sede di promulgazione comportano solo un primo esame
della legittimità costituzionale, e cioè un controllo meno approfondito di
quello demandato al giudice ordinario prima ed alla Corte costituzionale poi.
1.1.2. – Quanto alle questioni proposte
in riferimento agli artt. 3 e 136 Cost., il Tribunale sostiene che le norme
denunciate violano sia il giudicato costituzionale sia il principio di
uguaglianza, perché, «avendo riproposto la medesima disciplina sul punto»,
incorrono «nuovamente nella illegittimità costituzionale, già ritenuta dalla
Corte sotto il profilo della violazione dell’art. 3 Cost.». Per il rimettente,
infatti, esse accomunano «in una unica disciplina cariche diverse non soltanto
per le fonti di investitura, ma anche per la natura delle funzioni» ed inoltre
distinguono irragionevolmente, e «per la prima volta sotto il profilo
della parità riguardo ai princípi fondamentali della giurisdizione, i
Presidenti [...] rispetto agli altri componenti degli organi da loro
presieduti». Non sarebbe sufficiente ad evitare le prospettate illegittimità
costituzionali il fatto che le disposizioni censurate, diversamente dall’art. 1
della legge n. 140 del 2003, non includono il Presidente della Corte
costituzionale tra le alte cariche per le quali opera la sospensione dei
processi. Infatti, tale differenza di disciplina – prosegue il rimettente −
non è idonea ad impedire la violazione dell’art. 136 Cost., cosí come
interpretato dalla Corte costituzionale «con la sentenza n.
922/1988».
1.2. – Si è costituito in giudizio il
suddetto imputato, chiedendo che le questioni proposte siano dichiarate non
rilevanti e, comunque, manifestamente infondate.
1.2.1. – La difesa dell’imputato deduce,
quanto alla questione proposta in riferimento all’art. 138 Cost., che: a)
contrariamente a quanto sostenuto dal rimettente, la sentenza della
Corte costituzionale n. 24 del 2004, avente ad oggetto l’art. 1 della legge
n. 140 del 2003, non afferma né che la sospensione del processo penale sia una
«prerogativa di organi costituzionali» né che tale sospensione richieda il
procedimento di revisione costituzionale di cui all’art. 138 Cost.; b) nella
stessa sentenza si rileva, anzi, che il legislatore può legittimamente
prevedere ipotesi di sospensione del processo penale per esigenze
extraprocessuali – ad esempio, come nella specie, per soddisfare l’apprezzabile
interesse al sereno svolgimento delle funzioni pubbliche connesse alle alte
cariche dello Stato −, dovendosi intendere per “legislatore”
quello ordinario e non quello costituzionale; c) la sentenza accoglie la
questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3 e 24 Cost.,
dichiarando espressamente assorbito ogni altro profilo di illegittimità costituzionale;
d) l’assorbimento dichiarato dalla Corte ha ad oggetto i soli profili di merito
e non anche il profilo relativo alla mancata approvazione della legge con il
procedimento di revisione costituzionale, perché tale ultimo profilo, avendo
carattere formale e non sostanziale, è logicamente antecedente rispetto
all’accoglimento della questione riferita agli artt. 3 e 24 Cost. e, pertanto,
non può essere assorbito; e) la sentenza ha, in conclusione, implicitamente
ritenuto non fondata ogni questione proposta in riferimento all’art. 138 Cost.;
f) non osta a tale conclusione il richiamo fatto dalla sentenza alla necessità
che l’apprezzabile interesse al sereno svolgimento delle funzioni pubbliche
connesse alle alte cariche dello Stato vada tutelato «in armonia con i
princípi fondamentali dello Stato di diritto, rispetto al cui migliore assetto
la protezione è strumentale», perché tali princípi sono, secondo la stessa
sentenza, quelli di cui agli artt. 3 e 24 Cost. e non quello di cui all’art.
138 Cost.; g) sulla scorta della pronuncia della Corte, il giudice a quo
avrebbe dovuto evidenziare le peculiarità della nuova disciplina censurata
rispetto a quella dichiarata incostituzionale dalla Corte, specificando sotto
quale profilo la prima, a differenza della seconda, violi l’art. 138 Cost.
1.2.2. – Quanto alle finalità della
normativa censurata, la difesa dell’imputato deduce che: a) esse sono dirette
non tanto a garantire il sereno svolgimento delle funzioni inerenti alle alte
cariche dello Stato, quanto a tutelare il diritto di difesa dell’imputato nel
processo, che presuppone la possibilità di essere presente alle udienze e di
avere il tempo necessario per predisporre la propria difesa; b) la prevalenza
dell’esigenza della tutela del diritto di difesa rispetto a quella del sereno
svolgimento della funzione si ricava dalla previsione della rinunciabilità
della sospensione contenuta nel comma 2 dell’art. 1 della legge n. 124 del
2008, perché se il legislatore avesse voluto creare «in primis […] una
prerogativa istituzionale, avrebbe dovuto dotare la sospensione di un profilo
di indisponibilità, sulla base del presupposto che l’interesse istituzionale
trascende anche l’eventuale interesse dell’imputato a farsi giudicare subito»;
c) «non osta a questa ricostruzione il fatto che
1.2.3. – Quanto, in particolare, alla
questione sollevata dal giudice a quo in riferimento all’art. 136 Cost.,
la parte privata rileva che: a) contrariamente all’assunto del rimettente, la
norma in esame non ha riproposto la medesima disciplina già dichiarata
incostituzionale con la sentenza n. 24 del
2004, «né ha perseguito e raggiunto, anche indirettamente, esiti
corrispondenti a quelli già ritenuti lesivi della Costituzione», ma ha un
contenuto del tutto differente, ad esempio laddove prevede la rinunciabilità
della sospensione del processo; b) la nuova disciplina è diversa dalla vecchia
anche sotto il profilo del trattamento della parte civile e della durata non
indefinita della sospensione; c) i soggetti cui la sospensione si applica non
coincidono con quelli indicati nella disciplina già dichiarata incostituzionale
e la differenziazione del loro trattamento, «sotto il profilo della parità
riguardo ai princípi fondamentali della giurisdizione, rispetto agli altri
componenti degli organi collegiali è giustificata dall’intero nuovo assetto
normativo, comunque diverso da quello già oggetto di censura costituzionale»,
anche perché «
1.3. – Si è costituito il pubblico
ministero del giudizio a quo, nelle persone del Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Milano e di un sostituto della stessa
Procura.
1.3.1. – Il pubblico ministero sostiene,
in primo luogo, l’ammissibilità della sua costituzione, nonostante il contrario
indirizzo interpretativo della Corte costituzionale, espresso con le sentenze n. 361 del
1998, n. 1
e n. 375 del
1996 e con l’ordinanza
n. 327 del 1995. Secondo la sua ricostruzione, «gli argomenti contrari alla
legittimazione del p.m. sono i seguenti: 1) la distinta menzione del “pubblico
ministero” e delle “parti” nell’attuale disciplina della legge 11 marzo 1953,
n. 87 (artt. 20, 23 e 25); 2) la menzione delle sole “parti” nella disciplina
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (artt.
3 e 17 [ora 16]); 3) la peculiarità della posizione ordinamentale e processuale
del p.m. nonostante ad esso debba riconoscersi la qualità di parte nel processo
a quo».
Quanto all’art. 20 della legge 11 marzo
1953, n. 87, la difesa del pubblico ministero ritiene che esso, limitandosi a
prevedere che per gli organi dello Stato (tra cui gli uffici del pubblico
ministero) non è richiesta una difesa “professionale”, non riguardi né valga a
modificare la disciplina della legittimazione ad essere parte o ad intervenire
in giudizio.
Parimenti non decisivi, contro la
legittimazione del pubblico ministero a costituirsi nel giudizio di
costituzionalità, sarebbero gli argomenti desumibili dagli artt. 23 e 25 della
legge n. 87 del 1953.
Il quarto comma dell’art. 23 dispone
che: «L’autorità giurisdizionale ordina che a cura della cancelleria
l’ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia
notificata, quando non se ne dia lettura nel pubblico dibattimento, alle parti
in causa ed al pubblico ministero quando il suo intervento sia obbligatorio».
Dispone, a sua volta, il secondo comma dell’art. 25 che: «Entro venti giorni
dall’avvenuta notificazione dell’ordinanza, ai sensi dell’art. 23, le parti
possono esaminare gli atti depositati nella cancelleria e presentare le loro
deduzioni». Secondo la difesa del pubblico ministero, il quarto comma dell’art.
23, da un lato, non esclude espressamente che l’ordinanza debba essere
notificata al pubblico ministero che sia stato parte in giudizio e, dall’altro,
ne impone la notifica al pubblico ministero, proprio perché questo è stato
"parte"; e ciò a prescindere dal fatto che il suo intervento fosse o
no obbligatorio. A ciò conseguirebbe che il pubblico ministero, sia che sia
parte del giudizio principale, sia che debba obbligatoriamente intervenire in
tale giudizio, può costituirsi nel giudizio dinanzi alla Corte costituzionale.
Quanto agli artt. 3 e 17 delle
previgenti norme integrative (attuali artt. 3 e 16), il pubblico ministero
rileva che essi si limitano a riferirsi alle “parti”, non facendo «altro che
presupporre una nozione aliunde determinata». Essi, quindi, non ostano
alle «conclusioni (favorevoli) raggiunte alla luce degli artt. 23 e 25 della
legge n. 87 del 1953».
Quanto alla peculiarità della posizione
ordinamentale e processuale del pubblico ministero, la difesa rileva che il
fatto che tale organo giudiziario, «secondo la nota formula dell’art. 73 del
r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, debba vegliare “alla osservanza delle leggi, alla
pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti di
stato, delle persone giuridiche e degli incapaci […]” è indiscutibile, ma
costituisce un argomento estraneo al problema». Infatti, «un conto è
l’imparzialità istituzionale del pubblico ministero, un conto la sua parzialità
funzionale», avendo rilevanza nel processo costituzionale solo tale ultimo
profilo, in considerazione del fatto che i princípi costituzionali di parità delle
parti e del contraddittorio sono stati inequivocabilmente introdotti
nell’ordinamento con la legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, entrata in
vigore successivamente alle decisioni della Corte costituzionale che negano al
pubblico ministero la legittimazione a costituirsi. Tali princípi – prosegue la
difesa del pubblico ministero – esistevano nel nostro ordinamento già prima,
«ma com’è noto, essi venivano desunti in giurisprudenza e in dottrina dall’art.
24 Cost. e quindi, come per tutti i diritti costituzionali previsti in
Costituzione, di essi erano (e sono) titolari solo i soggetti privati, non i
pubblici poteri. Conseguentemente sia il principio della parità delle armi che
il principio del contraddittorio avevano una portata unidirezionale. Garantivano
il cittadino, ma non la pubblica accusa nel processo penale e non la p.a. nel
processo amministrativo». Ne deriverebbe che solo la nuova formulazione
dell’art. 111 Cost. garantisce al pubblico ministero una piena qualità di
parte, sotto il profilo della parità processuale e del contraddittorio, con la
conseguenza che
A tali considerazioni si dovrebbe
aggiungere che nei casi – come quello di specie – in cui proprio il pubblico
ministero abbia sollevato la questione di legittimità costituzionale di fronte
al giudice a quo, sarebbe irragionevole escluderlo dalla partecipazione
al giudizio costituzionale.
1.3.2. – Nel merito, il pubblico
ministero chiede che siano accolte le questioni proposte dal rimettente.
1.4. – È intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, rilevando che: a) la questione sollevata in riferimento all’art. 136
Cost. è infondata, perché non si ha violazione del giudicato costituzionale
qualora, come nel caso di specie, «il quadro normativo sopravvenuto, nel quale
si inserisce la nuova disposizione, sia diverso da quello della legge
precedente dichiarata costituzionalmente illegittima»; b) la questione proposta
in riferimento all’art. 138 Cost. è «inammissibile e comunque infondata», per i
motivi esposti nell’atto di intervento nel procedimento r.o. n. 398 del 2008.
1.5. – Con memoria depositata in
prossimità dell’udienza, la parte privata ha chiesto che venga dichiarata
inammissibile la costituzione in giudizio del pubblico ministero, fondando la
sua richiesta essenzialmente su due assunti.
1.5.1. – Tale parte sostiene, in primo
luogo, che il pubblico ministero non è assimilabile alle altre parti del
giudizio a quo, rilevando che: a) l’art. 20, secondo comma, della legge
n. 87 del 1953 deve essere interpretato nel senso che esso contiene una
previsione generale, volta a regolare esclusivamente la rappresentanza e difesa
nel giudizio davanti alla Corte costituzionale; b) l’oggetto del giudizio
costituzionale incidentale è la conformità alla Costituzione o ad una legge costituzionale
di una norma avente forza di legge ed il contraddittorio in tale giudizio si
articola in «correlazione […] con le posizioni soggettive che quella norma ha
coinvolto nel giudizio principale, o che in relazione ad esso possono venir
coinvolte» (secondo quanto affermato dalla sentenza della
Corte costituzionale n. 163 del 2005); c) dalla correlazione del
contraddittorio con le suddette “posizioni soggettive” deriva l’estraneità al
giudizio del pubblico ministero, perché quest’ultimo – anche in base all’art.
73 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 – «non rappresenta mai, per
definizione, una posizione soggettiva, intendendosi con questa espressione, un
interesse che non sia quello […] della conformità alla legge»; d) «la difesa di
una parte privata […] non può mai eccepire l’illegittimità costituzionale di
una norma che sia di favore al proprio assistito, e ciò per due ordini di
ragioni: in primis perché sarebbe carente di interesse (ma questo non
rileverebbe perché non si tratta di una impugnazione), ma in secondo luogo
perché risponderebbe del reato di patrocinio infedele ai sensi dell’art. 380
del codice penale, oltre che di grave illecito deontologico sanzionabile dal
punto di vista disciplinare»; e) il pubblico ministero, per contro, ha natura
di parte pubblica e ha «il diritto/dovere di eccepire l’incostituzionalità di
una norma sia a favore sia contro ciascuna delle parti», anche nel processo
civile; g) gli artt. 23 e 25 della legge n. 87 del 1953 – come interpretati
dalla sentenza
della Corte costituzionale n. 361 del 1998 – distinguono espressamente le
parti dal pubblico ministero, escludendo che quest’ultimo possa costituirsi nel
giudizio costituzionale.
1.5.2. – La stessa difesa sostiene, in
secondo luogo, che al giudizio costituzionale non si applica il principio di
parità delle parti davanti al giudice sancito dall’art. 111 Cost., non essendo
1.6. – Con memoria depositata in prossimità dell’udienza, il pubblico ministero del giudizio a quo insiste per l’accoglimento delle questioni proposte nell’ordinanza di rimessione, ribadendo le argomentazioni già svolte nella memoria di costituzione.
2. – Con ordinanza del 4
ottobre 2008 (r.o. n. 398 del 2008), nel corso di un processo penale in cui
è imputato anche l’on. Silvio Berlusconi, attuale Presidente del Consiglio dei
ministri, il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento agli articoli 3,
68, 90, 96, 111, 112 e 138 Cost., questioni di legittimità costituzionale
dell’art. 1 della legge n. 124 del 2008.
2.1. – In punto di rilevanza, il
rimettente premette che l’articolo censurato, imponendo la sospensione del
processo penale in corso a carico del Presidente del Consiglio dei ministri,
trova necessaria applicazione nel giudizio a quo.
Quanto alla non manifesta infondatezza
delle questioni, il giudice a quo osserva che, con la sentenza n. 24 del
2004, avente ad oggetto la legge n. 140 del 2003,
Secondo quanto riferito dal rimettente,
Sempre ad avviso del giudice a quo,
nella menzionata sentenza
n. 24 del 2004
Il rimettente ritiene che il
legislatore, nell’adottare la disciplina censurata – la quale prevede la
sospensione dei processi penali nei confronti dei soggetti che rivestono la
qualità di Presidente della Repubblica, di Presidente del Senato della
Repubblica, di Presidente della Camera dei deputati e di Presidente del
Consiglio dei ministri –, non abbia tenuto conto di quanto affermato nella
citata sentenza
n. 24 del 2004, anche perché ha sostanzialmente riprodotto le previsioni
della legge n. 140 del
2.1.1. – Sulla scorta di tali
considerazioni, il Tribunale sostiene che l’articolo denunciato si pone in
contrasto, in primo luogo, con l’art. 138 Cost., perché lo status «dei
titolari delle piú alte istituzioni della Repubblica è in sé materia
tipicamente costituzionale, e la ragione è evidente: tutte le disposizioni che
limitano o differiscono nel tempo la loro responsabilità si pongono quali eccezioni
rispetto al principio generale dell’uguaglianza di tutti i cittadini davanti
alla legge previsto dall’articolo 3 della Costituzione, principio fondante di
uno Stato di diritto».
2.1.2. – In secondo luogo, il giudice a
quo rileva la violazione dell’art. 3 Cost., perché le «guarentigie concesse
a chi riveste cariche istituzionali risultano funzionali alla protezione delle
funzioni apicali esercitate», con la conseguenza che la facoltà di rinunciare
alla sospensione processuale riconosciuta al titolare dell’alta carica si pone
in contrasto con la tutela del munus publicum, attribuendo una
discrezionalità «meramente potestativa» al soggetto beneficiario, anziché
prevedere quei filtri aventi caratteri di terzietà e quelle valutazioni della
peculiarità dei casi concreti che soli, secondo la sentenza n. 24 del
2004, potrebbero costituire adeguato rimedio rispetto tanto all’automatismo
generalizzato già stigmatizzato dalla Corte quanto «al vulnus al diritto
di azione». Lo stesso parametro costituzionale sarebbe, altresí, violato,
perché «il contenuto di tutte le disposizioni in argomento incide su un valore
centrale per il nostro ordinamento democratico, quale è l’eguaglianza di tutti
i cittadini davanti all’esercizio della giurisdizione penale».
2.1.3. – È denunciata, in terzo luogo,
la violazione degli artt. 3, 68, 90, 96 e 112 Cost., per la disparità di
trattamento tra la disciplina introdotta per i reati extrafunzionali e quella, di
rango costituzionale, prevista per i reati funzionali delle quattro alte
cariche in questione. Tale disparità sarebbe irragionevole: a) per la mancata
menzione dell’art. 68 Cost. fra le norme costituzionali espressamente fatte
salve dalla legge n. 124 del 2008; b) per il fatto che «il bene giuridico
considerato dalla legge ordinaria, e cioè il regolare svolgimento delle
funzioni apicali dello Stato, è lo stesso che
2.1.4. – Il rimettente ritiene, infine,
che la norma censurata violi l’art. 111 Cost., sotto il profilo della
ragionevole durata del processo, perché: a) una sospensione formulata nei
termini di cui alla disposizione denunciata, «bloccando il processo in ogni
stato e grado per un periodo potenzialmente molto lungo, provoca un evidente
spreco di attività processuale»; b) non essendo stabilito alcunché
«sull’utilizzabilità delle prove già assunte» né all’interno dello stesso
processo penale al termine del periodo di sospensione né all’interno della
diversa sede in cui la parte civile abbia scelto di trasferire la propria
azione, vi è la necessità per la stessa parte «di sostenere ex novo
l’onere probatorio in tutta la sua ampiezza».
2.2. – Si è costituito in giudizio il
suddetto imputato, svolgendo rilievi in parte analoghi a quelli svolti nella
memoria di costituzione nel procedimento r.o. n. 397 del 2008
e osservando, in particolare, che la sospensione prevista dalla disposizione
censurata non è un’immunità. Secondo l’imputato, infatti, l’immunità è una
circostanza scriminante, che «tutela in via esclusiva, diretta ed immediata, il
sereno e libero esercizio della funzione esercitata, garantendone l’autonomia
da altri poteri», avendo ad oggetto comportamenti per i quali «viene esclusa
ogni responsabilità penale che mai ed in nessun tempo può sorgere, né durante
l’esercizio della funzione né in un momento successivo». Riguardo ai reati
extrafunzionali – prosegue la difesa – «sussiste certamente una reviviscenza
della astratta punibilità, a carica scaduta, sia nel caso di immunità che nel
caso di sospensione. Ma la ratio di questi due istituti è altrettanto
pacificamente diversa, poiché la seconda tutela, in via principale, diretta ed
immediata, lo svolgimento di un giusto processo attraverso la protezione del
diritto di difesa, che del giusto processo è condizione ineliminabile, il quale
subisce un arresto temporaneo sino al momento in cui cessa la carica
esercitata, ossia la causa di legittimo impedimento a comparire».
2.2.1. – In relazione al principio di
uguaglianza, la difesa della parte privata premette che l’ordinamento penale
prevede molti casi in cui la diversità di trattamento dipende da profili
soggettivi (come, ad esempio, per i reati dei pubblici ufficiali o i reati
militari). Con particolare riferimento all’asserita violazione degli artt. 68,
90 e 96 Cost., rileva che tali parametri nulla hanno a che vedere con
l’articolo denunciato, perché essi sono «rivolti, in via esclusiva, diretta ed
immediata, a tutelare il sereno svolgimento delle funzioni rispetto al potere
giurisdizionale, e dunque per tutelare un interesse pacificamente esterno al
processo». In particolare, gli articoli 68 e 90 Cost. prevedrebbero una
immunità di natura funzionale, che «sottrae un soggetto alla giurisdizione,
poiché comporta l’esclusione, che si protrae ad infinitum, di ogni
responsabilità penale», mentre l’art. 96 Cost. «non prevede una immunità ma una
condizione di procedibilità, ossia «una ulteriore ipotesi […] di blocco
definitivo dell’esercizio del potere giurisdizionale, qui derivante da una
valutazione di un organo politico in merito alla sussistenza dei presupposti».
Differentemente, la sospensione temporanea del processo penale prevista dalla
disciplina denunciata «non è un istituto che esclude la giurisdizione e nemmeno
l’eventuale responsabilità penale, non tutela in via diretta ed immediata un interesse
esterno al processo ma un diritto inviolabile interno ed immanente allo stesso.
Di talché il giudizio verrebbe sí sospeso, ma pacificamente rinizierebbe nel
momento in cui cessi la causa che nega il suo intangibile diritto di difesa,
ossia il perdurare della carica». L’assoluta eterogeneità tra la norma
censurata e i menzionati parametri costituzionali sarebbe, inoltre, confermata
dall’espressa previsione della salvezza dei «casi previsti dagli articoli 90 e
96 della Costituzione», la quale avrebbe la funzione di «accompagnare
l’interprete nella direzione esattamente opposta a quella seguita dal giudice a
quo, avvertendo che i beni giuridici tutelati non sono gli stessi per i
quali è stata approvata la legge 124/08, non vi è perfetta comunanza di finalità
e nemmeno di ratio».
2.2.2. – In relazione al principio di
ragionevolezza, la parte privata rileva che, poiché la disciplina censurata è
volta a tutelare il diritto di difesa dell’imputato, è irrilevante la
differenza di trattamento fra reati funzionali ed extrafunzionali, in quanto
ogni volta che
In conclusione, pare razionale alla
difesa della parte che l’art. 96 Cost., in quanto diretto a garantire il sereno
svolgimento del potere esecutivo, accomuni in un’unica disciplina coloro che
esercitano lo stesso potere, sebbene con funzioni diverse e in posizione
differenziata. Pare ugualmente razionale che la norma censurata, in quanto
diretta a tutelare il diritto inviolabile alla difesa personale nel processo,
tenga conto, invece, «delle disposizioni costituzionali, e della legge
ordinaria di attuazione, che attribuiscono espressamente rilevantissimi
poteri-doveri politici al Presidente del Consiglio dei ministri di cui è il
solo responsabile, valutando dunque, in maniera altrettanto ragionevole, che
solo i suoi impegni possono configurare un costante legittimo impedimento a
comparire nel processo penale, diretto ad accertare una responsabilità
giuridica esclusivamente personale». E ciò anche perché – ad avviso della
stessa difesa – «
2.2.3. – La difesa passa, poi, a
trattare specificamente il profilo soggettivo della disciplina censurata,
sostenendo che il Presidente della Repubblica, i Presidenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati e il Presidente del Consiglio dei
ministri sono «accomunati da quattro caratteristiche: ricoprono posizioni di
vertice in altrettanti organi costituzionali, sono titolari di funzioni
istituzionali aventi natura politica, hanno l’incarico di adempiere peculiari
doveri che
Secondo la difesa dell’imputato, «le
alte cariche indicate dalla legge 124/08 si trovano tutte in una posizione
nettamente differenziata rispetto agli altri componenti degli organi che
eventualmente presiedono». In particolare, il Presidente della Camera dei
deputati: a) convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali per
eleggere il nuovo Presidente della Repubblica (art. 85, secondo comma, Cost.);
b) indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica (art. 86, secondo
comma, Cost.); c) convoca il Parlamento in seduta comune per l’elezione di un
terzo dei giudici della Corte Costituzionale (art. 135, primo comma, Cost.); d)
presiede le riunioni del Parlamento in seduta comune (art. 63, secondo comma,
Cost.); e) rappresenta
In conclusione – prosegue la difesa
dell’imputato – «nella logica della valorizzazione del dettato costituzionale,
dei regolamenti di attuazione, e delle indicazioni della Consulta, il
legislatore ha ragionevolmente ritenuto che solo gli impegni di codeste
peculiari alte cariche politiche possano prospettare un costante legittimo
impedimento a comparire nel processo penale, diretto ad accertare una
responsabilità giuridica esclusivamente personale, e che solo nei loro
confronti sorga l’esigenza di tutelarne, in maniera specifica, la serenità di
azione».
Quanto alla facoltà di rinuncia alla
sospensione prevista dal censurato comma 2 dell’art. 1 della legge n. 124 del
2008, la parte privata sostiene che essa «dà la riprova che la ratio
oggettivizzata in questo dettato legislativo è sí quella di tutelare, in via
indiretta, un interesse politico, ma soprattutto, in via diretta ed immediata,
l’inviolabile diritto di difesa. Altrimenti una facoltà di rinuncia non sarebbe
stata prevista». Ne conseguirebbe che «non vi è allora nessuna necessità di
prevedere un filtro per la tutela di tale primario diritto, poiché la normativa
in esame costituisce concreta attuazione degli articoli 24 e 111 della
Costituzione».
2.2.4. – In relazione alla questione
proposta in riferimento all’art. 138 Cost., la difesa dell’imputato, dopo avere
premesso quanto dedotto nella memoria depositata nel procedimento r.o. n. 397 del 2008,
passa ad esaminare le cause di sospensione regolate da leggi ordinarie e
dirette a determinate categorie o a soggetti specificati per funzione, qualifica
o qualità. Sostiene, sul punto, che «è assolutamente pacifico e notorio che la
massima parte delle attribuzioni dei compiti e delle specificazioni in tema
sono stati sempre posti in essere mediante leggi ordinarie», anche perché le
riserve di legge costituzionale devono essere espressamente previste dalla
Costituzione. Esistono infatti – prosegue la difesa – numerose cause di
sospensione del processo previste con legge ordinaria «ed indirizzate a
determinate categorie o a soggetti specificati per funzione, qualifica o
qualità, alcune delle quali sono dirette alla tutela di un diritto immanente al
processo, altre di un interesse esclusivamente esterno», come, ad esempio: nel
codice di procedura penale «gli articoli 3, 37, 41, 47, 71, 344, 477, e 479,
cosí come nel codice penale gli articoli 159 e 371-bis»; in materia tributaria,
«quei molteplici decreti legge convertiti i quali, in correlazione con il
condono previsto dagli stessi, disponevano una sospensione processuale
estremamente lunga»; l’art. 243 del codice penale militare di guerra, «ove la
sospensione è correlata alla condizione soggettiva di appartenenza a reparti
mobilitati»; «l’art. 28 del D.P.R. 22.9.1988 n.
2.2.5. – Quanto alla natura delle «cause
di sospensione derivanti dalla sussistenza di immunità internazionali», la
medesima difesa sostiene che esse non trovano copertura nell’art. 10 Cost.,
perché sono previste da trattati internazionali recepiti con legge ordinaria e
non dalle «norme del diritto internazionale generalmente riconosciute».
Sostiene, inoltre, che esse sono «squisitamente soggettive, ovvero strettamente
correlate alla funzione svolta dal soggetto interessato», come ad esempio
quelle previste dall’art. 31, primo comma, seconda parte, della Convenzione di
Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961 e dall’art. 43,
primo comma, della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24
aprile 1963. Sostiene, infine, che le immunità hanno natura sia funzionale, sia
extrafunzionale, in quanto coprono «tutti gli atti, compiuti come persona
privata o come carica pubblica da parte del soggetto immune, siano quelli
privati, precedenti o concorrenti, rispetto alla sua condizione di alto
rappresentante dello Stato», come riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte
internazionale di giustizia e della Corte di cassazione e confermato dalla
dottrina.
2.2.6. – Quanto al parametro dell’art.
112 Cost., la difesa dell’imputato sostiene che: a) l’orientamento della Corte
costituzionale, secondo cui fra il diritto di essere giudicato e il diritto di
autodifendersi deve ritenersi prevalente quest’ultimo, si attaglia
perfettamente alla sospensione prevista dalla norma censurata; b) l’art. 112
Cost. non impone un’assoluta continuità nell’esercizio dell’azione penale una
volta che questa viene avviata, essendo ben possibile che vengano meno eventuali
condizioni di procedibilità oggettive o soggettive; c) «l’obbligatorietà
dell’azione penale non nasce dal semplice fatto storico antigiuridico, ma dal
medesimo fatto connotato da una condizione di procedibilità ex officio o
su impulso di parte privata» e «il pubblico ministero ha sí l’obbligo di
esercitare l’azione penale, ma sempre che non vi siano cause ostative o
sospensive dell’azione stessa, che possono liberamente essere fissate dal
legislatore, purché non confliggano con i princípi di uguaglianza e di
ragionevolezza»; d) l’ordinamento prevede la querela e la remissione di
querela, oltre a fattispecie come l’immunità o l’estradizione, nelle quali
l’azione penale è preclusa «totalmente o parzialmente, temporaneamente o
definitivamente», nonché fattispecie in cui «alcuni fatti di reato, pur
nell’obbligatorietà dell’azione penale e nell’antigiuridicità della condotta,
sono perseguibili soltanto a richiesta del Ministro della giustizia» o «se il
soggetto agente si trovi nel territorio dello Stato, per i reati commessi
all’estero» (artt. 8, 9 e 10 cod. pen.); e) l’art. 260 del codice penale
militare di pace subordina la procedibilità di una notevole serie di reati alla
richiesta del comandante del corpo; f) l’art. 313 cod. pen. «subordina
l’esercizio dell’azione penale per una lunga serie di delitti, alcuni di non
certo modesta gravità, addirittura all’autorizzazione del Ministro della
Giustizia» e tale disciplina è stata ritenuta conforme a Costituzione dalla sentenza n. 22 del
1959, con la quale si è affermato che «l’istituto della autorizzazione a
procedere trova fondamento nello stesso interesse pubblico tutelato dalle norme
penali, in ordine al quale il procedimento penale potrebbe qualche volta
risolversi in un danno piú grave dell’offesa stessa»; g) nel caso in esame,
«contrariamente a quanto accade con l’art. 313 c.p., ritenuto
costituzionalmente corretto, non vi è una inibizione definitiva dell’azione
penale bensí soltanto una temporanea sospensione del processo», con la
conseguenza che «la giurisdizione potrà poi effettivamente esplicarsi».
2.2.7. – Quanto alla violazione
dell’art. 111 Cost., prospettata dal rimettente sotto il profilo della
ragionevole durata del processo, la difesa dell’imputato osserva che: a) la
disposizione censurata «segue alla lettera le indicazioni date da codesta Corte
nella sentenza
n. 24 del 2004, perché impedisce che la stasi del processo si protragga per
un tempo indefinito e indeterminabile e prevede espressamente, nel contempo, la
non reiterabilità delle sospensioni»; b) la giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell’uomo e quella costituzionale hanno riconosciuto la rilevanza del
canone della ragionevole durata del processo, chiarendo, però, che esso «non
costituisce un valore assoluto, da perseguire ad ogni costo»; c) in
particolare,
Piú in particolare, in relazione al
rilievo del rimettente secondo cui «la sospensione cosí formulata, bloccando il
processo in ogni stato e grado per un periodo potenzialmente molto lungo,
provoca un evidente spreco di attività processuale», la parte privata osserva
che «l’istruttoria dibattimentale, per quanto riguarda la posizione
dell’esponente, non è affatto conclusa mancando l’audizione del consulente
tecnico di parte e l’audizione di numerosissimi testimoni».
Quanto, poi, all’affermazione del
giudice a quo per cui «la norma [...] nulla dice sull’utilizzabilità
delle prove già assunte, che potrebbero venire del tutto disperse qualora, al
termine dell’eventualmente lungo periodo di operatività della sospensione [...],
divenisse impossibile la ricostruzione del medesimo collegio», la difesa
dell’imputato sostiene che si tratta di «una ipotesi del tutto potenziale e
futura», con conseguente inammissibilità, per difetto di rilevanza, della
relativa questione di legittimità costituzionale. In ogni caso – prosegue la
difesa dell’imputato – non si comprende «per quali ragioni sia oggi sostenibile
dal rimettente l’affermazione che non sarà possibile ricostituire il medesimo
collegio», considerato che «la permanenza nello stesso ufficio giudiziario per
la durata massima della carica di un Presidente del Consiglio dei ministri non
è certamente infrequente, anzi, e comunque vi è sempre la possibilità di
ricostituzione mediante le opportune applicazioni». Se poi lo stesso Tribunale,
nella sua composizione attuale, proseguirà nel giudicare il coimputato
pronunciando sentenza, «si porrà, qualsiasi sia la decisione, in una situazione
di assoluta incompatibilità sancita dal codice di rito». La rinnovazione
dell’istruttoria «non avrebbe in alcun modo l’effetto di porre nel nulla
l’attività sino a quel momento compiuta, la quale invece si riverserebbe nel
nuovo fascicolo del dibattimento» e sarebbero «poi le parti a dover decidere se
richiedere l’espletamento di tutti o parte degli incombenti dibattimentali,
fermo restando il contenuto del fascicolo del dibattimento».
Quanto, infine, alla mancata previsione
di una disciplina dell’utilizzabilità in sede civile delle prove già assunte
nel processo penale, la difesa dell’imputato ritiene che essa non comporta
alcun divieto di utilizzabilità delle prove stesse, perché trovano applicazione
le regole generali, «potendo cosí il giudice civile, in piena autonomia,
utilizzarle e valutarle come semplici indizi o come prova esclusiva del proprio
convincimento».
2.3. – Si è costituito il pubblico
ministero del giudizio a quo, nelle persone del Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Milano e di un sostituto della stessa
Procura.
Il pubblico ministero sostiene
l’ammissibilità della sua costituzione in giudizio e chiede, nel merito, che
siano accolte le questioni proposte dal rimettente, svolgendo considerazioni
analoghe a quelle contenute nella memoria depositata nel procedimento r.o. n. 397 del 2008.
2.4. – È intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato.
2.4.1. – La difesa erariale rileva, in
primo luogo, che la questione proposta in riferimento all’art. 138 Cost. è
«inammissibile e comunque infondata», perché la disposizione censurata ha la
funzione di tutelare il sereno svolgimento delle rilevanti funzioni inerenti
alle alte cariche dello Stato e la «materia, considerata di per sé, non è
preclusa alla legge ordinaria», come confermato dal fatto che altre fattispecie
di sospensione sono disciplinate dal codice di procedura penale. «Il fatto che
nella Costituzione si trovino alcune “prerogative” degli organi costituzionali»
– prosegue l’Avvocatura generale – «non significa che non ne possano essere
introdotte altre con legge ordinaria, ma solo che le prime costituiscono
deroghe a princípi o normative posti dalla Costituzione stessa e che quindi
solo nella Costituzione possono trovare deroghe». Del resto – secondo la stessa
difesa – «per dimostrare la necessità della legge costituzionale si sarebbe
dovuto indicare l’interesse incompatibile, garantito dalla Costituzione,
rispetto alla quale la norma avrebbe dovuto costituire una deroga», mentre il
rimettente non ha indicato parametri costituzionali diversi dall’art. 138 Cost,
«perché in effetti non ce ne sono di utilizzabili». Tale conclusione troverebbe
conferma nella sentenza
n. 24 del 2004, avente ad oggetto la legge n. 140 del 2003, con cui
2.4.2. – In secondo luogo, la difesa
erariale sostiene che la questione sollevata con riferimento all’art. 112 Cost.
«è inammissibile in quanto non compiutamente motivata (e comunque è
manifestamente infondata in quanto, all’evidenza, la meramente disposta
sospensione del processo […] non incide, limitandola, sulla obbligatorietà
dell’esercizio dell’azione penale da parte del P.M.), al pari di quella
prospettata con riferimento all’art. 68 Cost. (essendo le ragioni accennate
nella ordinanza nella stessa non sviluppate, anche per quanto attiene alla
rilevanza nel giudizio a quo)».
2.4.3. – In terzo luogo, quanto alla
pretesa violazione del principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla
giurisdizione penale, l’Avvocatura generale rileva che sussiste una «posizione
particolarmente qualificata delle alte cariche contemplate dalla norma in
discussione, nella considerazione della possibile compromissione dello
svolgimento delle elevate funzioni alle stesse affidate anche per la
inovviabile risonanza, anche mediatica, ed in termini non limitati all’interno
del Paese, dello svolgimento del processo penale a loro carico durante il
periodo in cui le stesse funzioni sono esercitate». La deroga alla
giurisdizione prevista dalla norma denunciata sarebbe, del resto,
«proporzionata ed adeguata alla finalità perseguita, in termini sia di prevista
predeterminata e non reiterabile durata della sospensione […], sia di
consentita rinuncia dell’interessato […] sia, infine di tutela efficace ed
“immediata” delle ragioni della eventuale parte civile».
2.4.4. – In quarto luogo, sempre ad avviso
della difesa erariale, la norma censurata non è irragionevole, perché, «in una
logica conseguente ad una ponderazione e ad un bilanciamento degli interessi
“in giuoco”, non è certo arbitrario che la stessa sottoposizione alla
giurisdizione ordinaria del Presidente del Consiglio dei ministri per reati
commessi nell’esercizio delle proprie funzioni sia costituzionalmente garantita
dalla prevista autorizzazione del Parlamento, chiamato perciò a previamente
valutare se la condotta sia meritevole di essere sottoposta all’esame del
giudice ordinario, avanti al quale la ipotizzata immediatezza del perseguimento
del reato funzionale trova la sua giustificazione nella preminente rilevanza
istituzionale degli interessi di carattere generale coinvolti ed incisi dalla
contestata condotta (rilevanza che, contrariamente a quanto assume il
rimettente, non va valutata solo in termini di pena conseguente). All’incontro,
la stessa esigenza non è comunque prospettabile con riferimento ai reati
“comuni”, per i quali il processo è promosso dal P.M., senza necessità di alcun
previo “filtro politico”, e per il quale è prevista solo la sua sospensione,
temporanea e predeterminata, nella ragionevole e su evidenziata considerazione
del “pregiudizio” del suo svolgimento sull’esercizio delle funzioni
istituzionali proprie dell’alta carica». Non sarebbe, del pari, irragionevole
la «disposta limitazione della sospensione, tra gli Organi di governo, al solo
Presidente del Consiglio […], poiché è indiscutibile la posizione costituzionalmente
differenziata del primo rispetto agli altri componenti del Governo, spettando
al Presidente (art. 95 Cost.) il dirigere la politica generale del Governo,
essendone il responsabile, e il mantenere l’unità di indirizzo politico ed
amministrativo, promovendo e coordinando l’attività dei Ministri».
2.4.5. – In quinto luogo, non
sussisterebbe neppure la prospettata violazione del principio della ragionevole
durata del processo di cui all’art. 111 Cost., perché: da un lato, «la
previsione, da parte della legge ordinaria, di cause che comportano, per
ragioni oggettive o soggettive, il temporaneo arresto del normale svolgimento
del processo penale […] non mette in crisi il menzionato principio della
ragionevole durata; d’altro lato, la temporanea sospensione del processo, quale
delineata e come sopra "conformata" con la disposizione in
discussione, è congruamente e ragionevolmente finalizzata ad evitare il rischio
che sia pregiudicato il corretto e sereno esercizio delle eminenti funzioni
pubbliche delle quale sono investite le alte cariche ivi considerate».
2.4.6. – In sesto luogo, non pare
decisivo alla difesa erariale «l’ulteriore rilievo della ordinanza che
evidenzia la carenza di esplicita previsione circa la utilizzabilità
nell’ulteriore fase del processo dei mezzi di prova già assunti», perché «la
disposizione de qua nulla espressamente dispone al riguardo» e spetterà
al giudice a quo «motivatamente optare per una non preclusa e perciò
possibile interpretazione dell’art. 511 c.p.p. che, tenendo conto della
“particolarità” del regime predisposto con la disposizione in discussione,
consenta comunque […] la utilizzazione delle prove già assunte nella precedente
fase».
2.5. – Con memoria depositata in
prossimità dell’udienza, la parte privata chiede che venga dichiarata
inammissibile la costituzione in giudizio del pubblico ministero, svolgendo
rilievi analoghi a quelli contenuti nella memoria depositata in prossimità
dell’udienza nel procedimento r.o. n. 397 del 2008.
2.6. – Con memoria depositata in prossimità dell’udienza, il pubblico ministero del giudizio a quo insiste per l’accoglimento delle questioni proposte nell’ordinanza di rimessione, ribadendo le argomentazioni già svolte nella memoria di costituzione.
3. – Con ordinanza del 26
settembre 2008 (r.o. n. 9 del 2009), nel corso di un procedimento penale in
cui è sottoposto alle indagini, tra gli altri, l’on. Silvio Berlusconi, attuale
Presidente del Consiglio dei ministri, il Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 111,
112 e 138 Cost., questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1 della
legge n. 124 del 2008.
3.1. – In punto di fatto, il rimettente
premette che: a) «in data 4 luglio 2008 il p.m. ha avanzato richiesta di
proroga dei termini di scadenza delle indagini preliminari (art. 406 c.p.p.)
per il periodo di sei mesi, nell’àmbito del procedimento iscritto al n. 1349/08
del Registro delle notizie di reato»; b) «decorso il periodo di sospensione
feriale dei termini di cui alla legge n. 742/1969, questo giudice si è trovato
nella necessità di procedere alla notificazione della richiesta del p.m. agli
indagati, in vista dell’instaurazione del contraddittorio cartolare di cui
all’art. 406, comma 3 c.p.p. che in via eventuale può instaurarsi prima della
relativa decisione»; c) in data 23 luglio 2008 è stata approvata dal Parlamento
la norma censurata, il cui comma 1 impone la sospensione generale ed automatica
dei processi penali nei confronti dei soggetti che rivestono la qualità di
Presidente della Repubblica, di Presidente della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica e di Presidente del Consiglio dei ministri dalla data
di assunzione e fino alla cessazione della carica, anche per processi penali
relativi a fatti antecedenti l’assunzione della carica o della funzione.
Quanto alla rilevanza delle sollevate
questioni, il giudice a quo osserva che, anche se la locuzione «processi
penali», adoperata dal censurato comma 1, «lascerebbe intendere la non
operatività della legge per le fasi anteriori al giudizio propriamente inteso,
da celebrarsi cioè in pubblico dibattimento», un’attenta analisi del dato
normativo non autorizza una tale interpretazione restrittiva. E ciò perché –
prosegue il giudice a quo – il successivo comma 7 stabilisce che «le
disposizioni del presente articolo si applicano anche ai processi penali in
corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore della
presente legge». Secondo lo stesso rimettente, «se è certamente concepibile la
circostanza che un processo, inteso come procedimento pervenuto alla fase del
dibattimento pubblico, possa pendere in diversi gradi (primo, secondo, di
legittimità) e se è certamente possibile individuare all’interno dei gradi,
diversi stati (quelli ad es. degli atti preliminari al dibattimento di primo,
artt. 465-469 c.p.p. e di secondo grado, art. 601 c.p.p.; atti successivi alla
deliberazione della sentenza di primo grado, artt. 544-548 c.p.p.; atti
preliminari alla decisione del ricorso per Cassazione, art. 610 c.p.p.), non è
invece giuridicamente ipotizzabile per il giudizio dibattimentale una fase che
non sia quella in cui lo stesso è per l’appunto pervenuto». Ciò dimostrerebbe
«il carattere atecnico della locuzione adoperata (processo) che copre in realtà
e come del resto espressamente enunciato, ogni fase, stato e grado del
procedimento», anche perché altrimenti la previsione di legge sarebbe priva di
rilevanza «dispositiva, precettiva o anche solo ermeneutica». Un ulteriore
argomento testuale a favore dell’applicabilità della disciplina denunciata
anche alla fase delle indagini preliminari si rinverrebbe nel disposto del
censurato comma 3, il quale stabilisce che la sospensione non impedisce al
giudice, ove ne ricorrano i presupposti, di provvedere, ai sensi degli articoli
392 e 467 cod. proc. pen., per l’assunzione delle prove non rinviabili. Tale
previsione comporta – sempre secondo il rimettente – due necessarie
implicazioni: a) la sospensione riguarda anche fasi precedenti il processo
inteso come giudizio dibattimentale pubblico, dal momento che solo nel corso della
fase delle indagini preliminari e dell’udienza preliminare è consentito il
ricorso alla acquisizione anticipata delle prove mediante incidente probatorio;
b) nella fase delle indagini preliminari è vietata, in linea generale, la
raccolta delle prove e, al fine di permettere la celebrazione del futuro
processo che potrebbe avere luogo alla scadenza del periodo di durata della
carica dei soggetti considerati, è necessario ricorrere allo strumento
dell’incidente probatorio. In particolare, il giudice a quo osserva che,
«ove […] il legislatore avesse voluto consentire […] la raccolta delle prove
anche nella fase delle indagini preliminari, nulla avrebbe detto al riguardo,
laddove si è invece sentito in dovere di indicare espressamente le eccezioni
[…] al principio […] di vietare ogni acquisizione probatoria nei procedimenti a
carico dei soggetti che ricoprono le cariche pubbliche».
3.1.1. – Sul piano comparatistico, il
rimettente osserva che la disposizione censurata costituisce «un unicum»
rispetto a quanto previsto da altri ordinamenti e ricorda che «solo le
Costituzioni di pochi Stati (Grecia, Portogallo, Israele e Francia) prevedono
l’immunità temporanea per i reati comuni; essa è peraltro limitata alla figura
del Presidente della Repubblica, che rappresenta l’unità nazionale». La stessa
regola – prosegue il giudice a quo – non vale, invece, per i Presidenti
del Parlamento né tanto meno per il Capo dell’esecutivo, per il quale
l’immunità non è «mai estesa ai reati comuni» e «passa attraverso la tutela del
mandato parlamentare che quasi sempre […] si cumula nella figura del premier,
sotto forma di previsione di autorizzazioni a procedere concesse da organi
parlamentari (Spagna), Corti costituzionali (Francia) o tribunali comuni (Stati
Uniti)». Alla stessa logica sarebbero poi ispirate le soluzioni normative
proprie di quei sistemi costituzionali «che prevedono fori speciali o
particolari condizioni di procedibilità (in genere ed ancora: autorizzazione a
procedere della Camera di appartenenza) per l’esercizio dell’azione penale nei
confronti di alcune alte cariche dello Stato, per reati sia comuni che connessi
all’esercizio delle funzioni (come ad es. in Spagna nei confronti del Capo del
Governo e dei Ministri), mantenendo comunque la facoltà per
3.1.2. – Tanto premesso, il rimettente
afferma che la disposizione denunciata víola, in primo luogo, l’art. 138 Cost.,
perché «la deroga al principio di uguaglianza dinanzi alla giurisdizione ed
alla legge è stata […] introdotta con lo strumento della legge ordinaria, che
nella gerarchia delle fonti si colloca evidentemente ad un livello inferiore
rispetto alla legge costituzionale, la quale […] è stata di per sé già ritenuta
insuscettibile di alterare uno dei connotati fondamentali dell’ordinamento
dello Stato espresso dal suddetto principio».
Rileva il giudice a quo che,
«anche solo per disciplinare l’esercizio dell’azione penale nei confronti dei
soggetti rivestiti della carica di Ministri (tra cui lo stesso Presidente del
Consiglio) in relazione ai reati commessi nell’esercizio delle relative
finzioni, il legislatore è ricorso allo strumento della legge costituzionale
(legge cost. 16 gennaio 1989, n. 1), in funzione derogatoria, tra gli altri,
proprio dell’art. 96 Cost.». Il silenzio serbato sul punto dalla sentenza n. 24 del
2004, avente ad oggetto l’analoga disciplina della legge n. 140 del 2003,
non può «valere come precedente a favore della costituzionalità della scelta
dello strumento normativo allora come oggi adottato, dal momento che gli
effetti delle sentenze che dichiarano l’illegittimità costituzionale delle
disposizioni di legge sottoposte a scrutinio sono quelli espressamente previsti
dagli artt. 27 e 30 legge 11 marzo 1953, n. 87, e non si estendono anche alle
questioni meramente deducibili».
3.1.3. – È dedotta, in secondo luogo, la
violazione dell’art. 3, primo comma, Cost., sul rilievo che la disciplina crea
«“un regime differenziato riguardo alla giurisdizione [...] penale” (sent. Cost. n.
24/2004)», ponendosi cosí in contrasto con «uno dei princípi fondamentali del
moderno Stato di diritto, rappresentato dalla parità dei cittadini di fronte
alla giurisdizione, manifestazione a sua volta del principio di eguaglianza
formale dinanzi alla legge».
Ad avviso del rimettente,
3.1.4. – Sarebbe violato, in terzo
luogo, l’art. 3 Cost., per l’irragionevolezza intrinseca della disciplina
derivante dall’insindacabilità della facoltà di rinunzia alla sospensione «dal
momento che se l’interesse dichiaratamente perseguito dal legislatore è quello
di assicurare la serenità di svolgimento della funzione nel periodo di durata
in carica (sent.
Corte cost. n. 24/2004), la sospensione dei procedimenti dovrebbe essere
del tutto indisponibile da parte dei soggetti considerati, al fine di
assicurarne appieno l’efficacia».
3.1.5. – L’articolo denunciato
violerebbe, in quarto luogo, l’art. 111, secondo comma, Cost., perché si
porrebbe in contrasto con «un corollario immanente al principio di ragionevole
durata del processo, consistente nella concentrazione delle fasi processuali,
nel senso che nell’àmbito del procedimento penale, alla fase di acquisizione
delle prove deve seguire entro tempi ragionevoli quella della loro verifica in
pubblico dibattimento, ai fini della emissione di una giusta sentenza da parte
del giudice».
3.1.6. – Il rimettente deduce, infine,
il contrasto della norma censurata con gli artt. 3 e 112 Cost., per violazione
dei princípi di obbligatorietà dell’azione penale e di uguaglianza sostanziale,
sotto il profilo dell’irragionevolezza del contenuto derogatorio della
disciplina censurata rispetto al diritto comune, in quanto tale norma non si
applica ai reati commessi nell’esercizio delle funzioni istituzionali, ma ai
reati extrafunzionali «indistintamente commessi dai soggetti ivi indicati, di
qualsivoglia natura e gravità, finanche prima dell’assunzione della funzione
pubblica».
Ad avviso del giudice a quo,
3.2. – Si è costituita la suddetta parte
privata, svolgendo, nel merito, rilievi analoghi a quelli contenuti nelle
memorie di costituzione nei procedimenti r.o. n. 397 e n. 398 del 2008 e
osservando, in punto di ammissibilità, che le questioni proposte dal rimettente
non sono ammissibili, perché la disposizione censurata non trova applicazione
nella fase delle indagini preliminari. La difesa non condivide, cioè, l’assunto
del giudice a quo – investito dal pubblico ministero della richiesta di
proroga dei termini di scadenza delle indagini – secondo cui, poiché il termine
«processo» si attaglierebbe esclusivamente al procedimento pervenuto alla fase
del dibattimento pubblico all’interno del quale non sarebbero individuabili
fasi diverse, il termine «fase» usato dal comma 7 dell’articolo 1 della legge
n. 124 del 2008 potrebbe avere significato giuridico esclusivamente in
riferimento all’intero procedimento, comprensivo ovviamente anche della fase
delle indagini preliminari.
Ad avviso della difesa dell’imputato,
tale assunto sarebbe erroneo, in primo luogo, perché «anche nel “processo” sono
individuabili varie fasi: prima della dichiarazione di apertura del
dibattimento di cui all’art. 492 c.p.p. vi è la fase che spazia dalla
costituzione delle parti (art. 484 c.p.p.) alla decisione sulle questioni
preliminari (art. 491 c.p.p.); poi segue la fase disciplinata dagli articoli
493, 494 e 495 c.p.p.; di seguito comincia la fase dell’istruzione
dibattimentale (artt. 496-515 c.p.p.) nel corso della quale può innestarsi la fase
delle nuove contestazioni (artt. 516-522 c.p.p.); segue la fase della
discussione finale con la chiusura del dibattimento; e infine v’è la fase della
deliberazione»; si tratterebbe di vere e proprie fasi e non di meri frammenti
del processo, perché esse sono disciplinate da regole specifiche e
caratterizzate, ciascuna, da specifici diritti, facoltà e decadenze.
In secondo luogo, non sarebbe
«giuridicamente sostenibile che il “processo” sorga, come opina il giudice
rimettente, solo quando il procedimento perviene alla fase del dibattimento
pubblico. Nessuno dubita, infatti, che di processo si può e si debba parlare
con l’inizio dell’azione penale che nel nostro ordinamento, com’è diffusamente
noto, sorge con l’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero
individuato, ratione temporis, dal primo comma dell’articolo 405 del
codice di procedura penale».
La difesa della parte privata critica,
poi, l’assunto del rimettente per cui il fatto che la norma censurata consenta
al giudice di provvedere all’assunzione di prove non rinviabili ai sensi degli
articoli 392 e 467 cod. proc. pen. comporterebbe che la sospensione del
processo deve necessariamente essere intesa come sospensione anche del
procedimento, «dal momento che solo nel corso della fase delle indagini
preliminari […] e dell’udienza preliminare […] è consentito il ricorso alla
acquisizione anticipata delle prove mediante incidente probatorio». Secondo la
difesa, «l’udienza preliminare partecipa appieno della species del
processo dal momento che in tale fase è stata già esercitata l’azione penale
con il deposito della richiesta di rinvio a giudizio ai sensi del combinato
disposto degli articoli 405, primo comma e 416, primo comma del codice di
procedura penale», con la conseguenza che la previsione normativa richiamata
dal rimettente circa l’assunzione di prove non rinviabili ben può applicarsi
anche nel corso del processo.
L’interpretazione data dal rimettente
sarebbe, inoltre, smentita sia dai lavori preparatori – «durante i quali è
stato reso manifesto l’àmbito di applicazione della norma in riferimento
esclusivo al “processo” inteso proprio in senso tecnico giuridico di quella
fase introdotta dall’avvenuto esercizio dell’azione penale» – sia dalla Procura
della Repubblica di Roma, la quale – secondo quanto asserito dalla difesa della
parte privata – ha chiesto, nel procedimento a quo, «l’archiviazione del
procedimento» [recte: la proroga dei termini delle indagini preliminari]
anche nei confronti del suddetto imputato.
3.3. – È intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, richiamando le argomentazioni già svolte negli atti di intervento nei
procedimenti r.o. n.
397 e n. 398
del 2008 e concludendo nel senso che «le questioni sollevate siano
dichiarate inammissibili o infondate».
4. – In prossimità dell’udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha depositato un’unica memoria con riferimento ai procedimenti r.o. n. 397 e n. 398 del 2008 e n. 9 del 2009, nella quale ribadisce quanto già osservato negli atti di intervento e rileva, in particolare che: a) poiché il Presidente della Repubblica e i Presidenti delle Camere «non sono parti dei giudizi, nei quali sono intervenute le ordinanze di rimessione, manca la rilevanza per l’esame delle questioni che potrebbero insorgere nei loro confronti», con conseguente inammissibilità delle questioni medesime; b) le questioni relative al comma 7 dell’art. 1 della legge n. 124 del 2008 sono inammissibili, «perché in proposito nel ricorso non sono proposti motivi autonomi e, comunque, manca qualsiasi argomentazione a sostegno»; c) il legislatore può, nella sua discrezionalità, intervenire per coordinare l’interesse personale dell’imputato a difendersi nel processo e l’interesse generale all’«esercizio efficiente delle funzioni pubbliche»; d) «poiché il pregiudizio era provocato dalla contemporaneità dell’esercizio delle funzioni e della pendenza del processo, non si poteva rimediare se non eliminando quella contemporaneità» ed escludendo, invece, «qualsiasi forma di riduzione o di sospensione» delle funzioni, «che sarebbe stata pregiudizievole per l’interesse imprescindibile a che quelle funzioni siano esercitate con continuità»; e) l’inerzia del legislatore «avrebbe comportato la tolleranza di una situazione già di per sé non conforme alla Costituzione»; f) la sospensione stabilita dalla norma censurata trova giustificazione anche nella grande risonanza mediatica che hanno i processi penali per reati extrafunzionali a carico del Presidente del Consiglio dei ministri; g) la previsione della sospensione dei processi con legge ordinaria trova giustificazione anche nell’esigenza di modificare agevolmente la relativa disciplina qualora «la situazione reale si modificasse in misura tale da comportare un diverso bilanciamento degli interessi».
5. – Con ordinanza pronunciata in
udienza,
Considerato
in diritto
1. – Il Tribunale di Milano (r.o. n. 397 del 2008)
dubita, in riferimento agli artt. 3, 136 e 138 della Costituzione, della
legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 7, della legge 23 luglio
2008, n. 124 (Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei
confronti delle alte cariche dello Stato). Lo stesso Tribunale di Milano (r.o. n. 398 del 2008)
dubita della legittimità dell’intero art. 1 della legge n. 124 del
La disposizione censurata prevede, al comma 1, che: «Salvi i casi previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, i processi penali nei confronti dei soggetti che rivestono la qualità di Presidente della Repubblica, di Presidente del Senato della Repubblica, di Presidente della Camera dei deputati e di Presidente del Consiglio dei Ministri sono sospesi dalla data di assunzione e fino alla cessazione della carica o della funzione. La sospensione si applica anche ai processi penali per fatti antecedenti l’assunzione della carica o della funzione». Gli altri commi dispongono che: a) «L’imputato o il suo difensore munito di procura speciale può rinunciare in ogni momento alla sospensione» (comma 2); b) «La sospensione non impedisce al giudice, ove ne ricorrano i presupposti, di provvedere, ai sensi degli articoli 392 e 467 del codice di procedura penale, per l’assunzione delle prove non rinviabili» (comma 3); c) si applicano le disposizioni dell’articolo 159 del codice penale e la sospensione, che opera per l’intera durata della carica o della funzione, non è reiterabile, salvo il caso di nuova nomina nel corso della stessa legislatura, né si applica in caso di successiva investitura in altra delle cariche o delle funzioni (commi 4 e 5); d) «Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione dell’articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale» e, quando la parte civile trasferisce l’azione in sede civile, «i termini per comparire, di cui all’articolo 163-bis del codice di procedura civile, sono ridotti alla metà, e il giudice fissa l’ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all’azione trasferita» (comma 6); e) l’articolo si applica «anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore della presente legge» (comma 7).
Le questioni proposte dai rimettenti possono essere raggruppate in relazione ai parametri evocati.
1.1. – L’art. 136 Cost. è evocato a parametro dal Tribunale di Milano (r.o. n. 397 del 2008), il quale osserva che i commi 1 e 7 dell’art. 1 della legge n. 124 del 2008, «avendo riproposto la medesima disciplina sul punto», incorrono «nuovamente nella illegittimità costituzionale, già ritenuta dalla Corte» con la sentenza n. 24 del 2004.
1.2. – L’art. 138 Cost. è evocato da tutti i rimettenti.
Il Tribunale di Milano (r.o. n. 397 del 2008) afferma che i denunciati commi 1 e 7 dell’art. 1, della legge n. 124 del 2008 violano tale parametro costituzionale, perché intervengono in una «materia riservata […] al legislatore costituente, cosí come dimostrato dalla circostanza che tutti i rapporti tra gli organi con rilevanza costituzionale ed il processo penale sono definiti con norma costituzionale».
In relazione all’intero art. 1, lo stesso Tribunale di Milano (r.o. n. 398 del 2008) rileva che «la normativa sullo status dei titolari delle piú alte istituzioni della Repubblica è in sé materia tipicamente costituzionale, e la ragione è evidente: tutte le disposizioni che limitano o differiscono nel tempo la loro responsabilità si pongono quali eccezioni rispetto al principio generale dell’uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge previsto dall’articolo 3 della Costituzione, principio fondante di uno Stato di diritto».
Secondo il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, l’art. 1 denunciato si pone in contrasto con l’evocato parametro, perché «la deroga al principio di uguaglianza dinanzi alla giurisdizione ed alla legge è stata […] introdotta con lo strumento della legge ordinaria, che nella gerarchia delle fonti si colloca evidentemente ad un livello inferiore rispetto alla legge costituzionale».
1.3. – Tre delle questioni sollevate sono riferite al principio di uguaglianza, di cui all’art. 3 Cost., sotto il profilo dell’irragionevole disparità di trattamento rispetto alla giurisdizione.
Con l’ordinanza r.o.
n. 397 del 2008, il Tribunale di Milano rileva che i commi 1 e 7 dell’art.
1 della legge n. 124 del 2008 violano tale parametro, per avere accomunato «in
una unica disciplina cariche diverse non soltanto per le fonti di investitura,
ma anche per la natura delle funzioni», ed inoltre per aver distinto
irragionevolmente e «per la prima volta sotto il profilo della parità riguardo
ai princípi fondamentali della giurisdizione, i Presidenti delle Camere, del
Consiglio dei ministri [...] rispetto agli altri componenti degli organi da
loro presieduti».
Con l’ordinanza r.o.
n. 398 del 2008, lo stesso Tribunale lamenta che il parametro è violato,
perché «il contenuto di tutte le disposizioni in argomento incide su un valore
centrale per il nostro ordinamento democratico, quale è l’eguaglianza di tutti
i cittadini davanti all’esercizio della giurisdizione penale».
Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma basa la
sua censura sulla considerazione che la disposizione crea «un regime
differenziato riguardo alla giurisdizione [...] penale», ponendosi cosí in
contrasto con «uno dei princípi fondamentali del moderno Stato di diritto,
rappresentato dalla parità dei cittadini di fronte alla giurisdizione,
manifestazione a sua volta del principio di eguaglianza formale dinanzi alla
legge».
1.4. – Lo stesso art. 3 Cost. è evocato anche sotto il profilo della
ragionevolezza.
Secondo il Tribunale di Milano (r.o. n. 398 del 2008),
tale articolo è violato, perché le «guarentigie concesse a chi riveste cariche
istituzionali risultano funzionali alla protezione delle funzioni apicali
esercitate», con la conseguenza che la facoltà di rinunciare alla sospensione
processuale riconosciuta al titolare dell’alta carica si pone in contrasto con
la tutela del munus publicum,
attribuendo una discrezionalità «meramente
potestativa» al soggetto beneficiario, anziché prevedere quei filtri aventi
carattere di terzietà e quelle valutazioni della peculiarità dei casi concreti
che soli, secondo la sentenza della
Corte costituzionale n. 24 del 2004, potrebbero costituire adeguato rimedio
rispetto tanto all’automatismo generalizzato del beneficio quanto «al vulnus al diritto di azione».
Ad avviso del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Roma, l’irragionevolezza intrinseca della disciplina censurata deriva
dall’insindacabilità della facoltà di rinunzia alla sospensione, dal momento
che, «se l’interesse dichiaratamente perseguito dal legislatore è quello di
assicurare la serenità di svolgimento della funzione nel periodo di durata in
carica (sent.
Corte cost. n. 24/2004), la sospensione dei procedimenti dovrebbe essere
del tutto indisponibile da parte dei soggetti considerati».
1.5. – Il Tribunale di Milano formula
un’articolata questione in riferimento agli artt. 3, 68, 90, 96 e 112 Cost.,
sul rilievo che la disposizione denunciata crea una disparità di trattamento
tra la disciplina introdotta per i reati extrafunzionali e quella, di rango
costituzionale, prevista per i reati funzionali commessi dalle quattro alte
cariche in questione. Tale disparità sarebbe irragionevole: a) per la mancata
menzione dell’art. 68 Cost. fra le norme costituzionali espressamente fatte
salve dalla legge n. 124 del 2008; b) per il fatto che «il bene giuridico
considerato dalla legge ordinaria, e cioè il regolare svolgimento delle
funzioni apicali dello Stato, è lo stesso che
1.6. – Il Giudice per indagini
preliminari presso il Tribunale di Roma rileva la violazione del combinato
disposto degli artt. 3 e 112 Cost., sotto il profilo dell’obbligatorietà
dell’azione penale e dell’uguaglianza sostanziale. Ad avviso del rimettente, la
disciplina censurata pone una deroga irragionevole rispetto alla disciplina
ordinaria, perché non si applica ai reati commessi nell’esercizio delle
funzioni istituzionali, ma ai reati extrafunzionali «indistintamente commessi
dai soggetti ivi indicati, di qualsivoglia natura e gravità, finanche prima
dell’assunzione della funzione pubblica».
1.7. – Sia l’ordinanza r.o. n. 398 del 2008,
sia l’ordinanza r.o.
n. 9 del 2009 evocano quale parametro l’art. 111, secondo comma, Cost.,
sotto il profilo della ragionevole durata del processo.
Per il primo dei due rimettenti, il parametro è violato perché la
disposizione denunciata blocca «il processo in ogni stato e grado per un
periodo potenzialmente molto lungo» e provoca «un evidente spreco di attività
processuale», oltretutto non stabilendo alcunché «sull’utilizzabilità delle
prove già assunte», né all’interno dello stesso processo penale al termine del
periodo di sospensione, né all’interno della diversa sede in cui la parte
civile abbia scelto di trasferire la propria azione, con conseguente necessità
per la stessa parte «di sostenere ex novo
l’onere probatorio in tutta la sua ampiezza».
Il secondo dei due rimettenti rileva che la disposizione censurata si pone
in contrasto con «un corollario immanente al principio di ragionevole durata
del processo, consistente nella concentrazione delle fasi processuali, nel
senso che nell’àmbito del procedimento penale, alla fase di acquisizione delle
prove deve seguire entro tempi ragionevoli quella della loro verifica in
pubblico dibattimento, ai fini della emissione di una giusta sentenza da parte
del giudice».
2. – In considerazione della parziale coincidenza dell’oggetto e
dei motivi delle questioni sollevate, i giudizi devono essere riuniti per
essere congiuntamente trattati e decisi.
3. – Va preliminarmente esaminata
l’eccezione della difesa della parte privata con la quale si deduce
l’inammissibilità, per irrilevanza, delle questioni sollevate dal Giudice per
le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma (r.o. n. 9 del 2009),
in quanto la disposizione censurata non trova applicazione nella fase delle
indagini preliminari. La difesa contesta l’assunto del giudice a quo, secondo cui il termine «fase»
usato dal comma 7 dell’articolo 1 della legge n. 124 del 2008 potrebbe avere
significato giuridico esclusivamente in riferimento all’intero procedimento,
comprensivo della fase delle indagini preliminari.
L’eccezione è fondata.
3.1. – Il giudice rimettente, al fine di
giustificare l’applicazione della norma censurata anche alle indagini
preliminari, si avvale di argomentazioni di natura semantica e sistematica.
Sotto il profilo semantico, il
rimettente afferma, innanzi tutto, che la locuzione «processi penali»
(contenuta nell’art. 1, comma 1, della legge n. 124 del 2008) non può essere
interpretata in senso tecnico, in modo tale da essere restrittivamente riferita
al solo giudizio dibattimentale. Il legislatore avrebbe infatti adottato, in
questo caso, una locuzione generica, idonea a ricomprendere nella nozione di
“processo” anche la fase delle indagini preliminari. Inoltre, assume che il
termine «fase» (contenuto nel comma 7 dell’art. 1) non può che riferirsi −
per avere un significato plausibile − alla fase delle indagini preliminari,
posto che «non è ipotizzabile, per il giudizio dibattimentale, una fase che non sia quella in cui lo stesso
è per l’appunto pervenuto».
Sotto il profilo sistematico, il giudice
rimettente afferma che il comma 3 del medesimo art. 1 − stabilendo che «la
sospensione non impedisce al giudice, ove ne ricorrano i presupposti, di
provvedere ai sensi degli articoli 392 e 467 del codice di procedura penale,
per l’assunzione di prove non rinviabili» − comporta necessariamente che
la sospensione si applica anche alle fasi antecedenti al processo «inteso come
giudizio dibattimentale pubblico», dal momento che solo nella fase delle
indagini preliminari e in quella dell’udienza preliminare è consentito il
ricorso all’acquisizione anticipata delle prove mediante incidente probatorio.
Il primo degli articoli richiamati disciplina i casi in cui si procede con
incidente probatorio; il secondo fa riferimento al precedente al fine di
disciplinare l’assunzione delle prove non rinviabili. Dal richiamo congiunto a
tali articoli il rimettente desume la corrispondenza biunivoca tra incidente
probatorio e indagini preliminari.
3.2. – Nessuno di tali argomenti
giustifica la conclusione cui il rimettente è pervenuto, vale a dire
l’applicabilità della sospensione anche alle indagini preliminari. Infatti,
risulta contraddittorio evocare in modo discontinuo – come fa il rimettente –
il rigore linguistico del testo normativo: rigore, da un lato, escluso con
riferimento alla locuzione «processo penale» e, dall’altro, affermato con riferimento
al termine «fase». Inoltre, va rilevato che quest’ultimo termine − che
non trova precisa connotazione nel sistema processuale penale − può
denotare, in senso ampio e nell’uso comune, un punto o uno stadio della
procedura, indifferentemente riferibile tanto alle “fasi del procedimento”,
quanto a quelle del processo. Neppure il richiamo che la disposizione censurata
fa agli artt. 392 e 467 cod. proc. pen. comporta necessariamente che la
sospensione si estenda alle fasi antecedenti al processo. In realtà - in forza della giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 77 del
1994) - non esiste alcuna
preclusione all’esperimento dell’incidente probatorio durante l’udienza
preliminare, la quale costituisce una fase del processo estranea a quella delle
indagini preliminari. Il richiamo alla disciplina dell’incidente probatorio e
dell’assunzione delle prove non rinviabili - lungi dal comprovare una reciproca implicazione tra
tali istituti e le indagini preliminari - vale solo a rimarcare il necessario presupposto
dell’assunzione di tali prove, e cioè il connotato dell’urgenza.
3.3. – Ulteriori considerazioni
confortano un’interpretazione diversa da quella del rimettente.
A prescindere, infatti, dall’inequivoca
volontà manifestata dal legislatore storico, quale si trae dai lavori
preparatori (ad esempio, l’intervento del Ministro della giustizia nella seduta
antimeridiana del 22 luglio 2008 dell’Assemblea del Senato), ai fini
dell’esclusione della fase delle indagini preliminari dal meccanismo
sospensivo, è decisivo il rilievo delle conseguenze irragionevoli che
originerebbero dalla diversa opzione interpretativa. Infatti, se la sospensione
fosse applicata fin dalla fase delle indagini, vi sarebbe un grave pregiudizio
all’esercizio dell’azione penale, perché tale esercizio sarebbe non soltanto
differito, ma sostanzialmente alterato, per l’estrema difficoltà di reperire le
fonti di prova a distanza di diversi anni. Cosí interpretata, la disposizione
censurata comporterebbe il rischio di una definitiva sottrazione dell’imputato
alla giurisdizione; e ciò anche dopo la cessazione dall’alta carica.
La stessa interpretazione avrebbe poi il
paradossale ed irragionevole effetto - anche sul diritto di difesa della persona
sottoposta alle indagini - di non consentire lo svolgimento delle indagini preliminari neanche nel
caso in cui altre attività procedimentali per le quali non è applicabile la
sospensione prevista dalla norma denunciata (come, ad esempio, l’applicazione
di misure cautelari e l’arresto obbligatorio in flagranza) fossero già state
poste in essere.
3.4. – Può, quindi, affermarsi che
l’interpretazione del giudice rimettente contrasta con il tenore letterale
della disposizione e conduce a risultati disarmonici rispetto al principio
costituzionale di ragionevolezza. Da ciò deriva che le questioni prospettate
con l’ordinanza di rimessione r.o. n. 9 del 2009
dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Roma sono
inammissibili per difetto di rilevanza, perché il rimettente non deve fare
applicazione della norma oggetto del dubbio di costituzionalità.
4. – L’Avvocatura generale dello Stato
ha eccepito l’inammissibilità per irrilevanza di tutte le questioni sollevate,
per la parte in cui esse riguardano disposizioni non applicabili al Presidente
del Consiglio dei ministri, sul rilievo che nei giudizi principali è imputato
solo il titolare di quest’ultima carica e non i titolari delle altre cariche
dello Stato cui si riferisce l’articolo censurato.
L’eccezione non è fondata.
Si deve, infatti, rilevare che le
disposizioni censurate costituiscono, sul piano oggettivo, una disciplina
unitaria, che riguarda inscindibilmente le alte cariche dello Stato in essa
previste, con la conseguenza che un’eventuale pronuncia di illegittimità
costituzionale limitata alle norme riguardanti solo una di tali cariche
aggraverebbe l’illegittimità costituzionale della disciplina, creando ulteriori
motivi di disparità di trattamento. Pertanto, ove questa Corte riscontrasse
profili di disparità di trattamento della disciplina censurata che
riguardassero tutte le alte cariche dello Stato, la pronuncia di illegittimità
costituzionale dovrebbe necessariamente estendersi a tutte le disposizioni
denunciate.
A tali considerazioni si deve aggiungere
che la sentenza
n. 24 del 2004 ha implicitamente – ma chiaramente − ritenuto
sussistente l’indicata inscindibilità della disciplina relativa alle alte
cariche dello Stato, perché, in un caso analogo, ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’intero art. 1 della legge 20 giugno 2003, n. 140
(Disposizioni per l’attuazione dell’art. 68 della Costituzione nonché in
materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), con
riferimento a tutte le cariche dello Stato in esso menzionate, nonostante che
il giudizio principale riguardasse solo il Presidente del Consiglio dei
ministri.
5. – Occorre ora passare all’esame del merito delle questioni prospettate.
Il Tribunale di
Milano (r.o. n. 397
del 2008) censura i commi 1 e 7 dell’art. 1 della legge n. 124 del
La questione non è fondata.
Come questa Corte ha piú volte affermato (ex multis, sentenze n. 78 del 1992, n. 922 del 1988), perché vi sia violazione del giudicato costituzionale è necessario che una norma ripristini o preservi l’efficacia di una norma già dichiarata incostituzionale.
Nel caso di specie, il legislatore ha introdotto una disposizione che non riproduce un’altra disposizione dichiarata incostituzionale, né fa a quest’ultima rinvio. La disposizione presenta, invece, significative novità normative, quali, ad esempio, la rinunciabilità e la non reiterabilità della sospensione dei processi penali (commi 2 e 5), nonché una specifica disciplina a tutela della posizione della parte civile (comma 6), cosí mostrando di prendere in considerazione, sia pure parzialmente, la sentenza n. 24 del 2004. È, del resto, sul riconoscimento di tali novità che si basano le note del Presidente della Repubblica - richiamate dal rimettente e dalle parti - che hanno accompagnato sia l’autorizzazione alla presentazione alle Camere del disegno di legge in materia di processi penali alle alte cariche dello Stato sia la successiva promulgazione della legge. Né può sostenersi che, nel caso di specie, la violazione del giudicato costituzionale derivi dal fatto che alcune disposizioni dell’art. 1 – quali i censurati commi 1 e 7 – riproducono le disposizioni già dichiarate incostituzionali. Si deve infatti rilevare, in contrario, che lo scrutinio di detta violazione deve tenere conto del complesso delle norme che si succedono nel tempo, senza che abbia rilevanza l’eventuale coincidenza di singole previsioni normative.
6. – Con le due citate ordinanze di
rimessione, il Tribunale di Milano solleva altresí questioni di legittimità
costituzionale, evocando a parametro, ora congiuntamente ora disgiuntamente, le
norme costituzionali in materia di prerogative (artt. 68, 90 e 96 Cost.) e gli
artt. 3 e 138 Cost. Tali questioni – al di là della loro formulazione testuale,
piú o meno precisa – debbono essere distinte in due diversi gruppi, a seconda
dell’effettivo contenuto delle censure: a) un primo gruppo è prospettato con
riferimento alla violazione del combinato disposto degli artt. 3, primo comma,
e 138 Cost., in relazione alle norme costituzionali in materia di prerogative,
sotto il profilo della parità di trattamento rispetto alla giurisdizione, sia
in generale sia nell’àmbito delle alte cariche dello Stato; b) un secondo
gruppo è prospettato anch’esso con riferimento alla violazione dell’art. 3
Cost., sotto il profilo, però, dell’irragionevolezza intrinseca della
disciplina denunciata. Tali diverse prospettazioni devono essere trattate
separatamente.
7. – Quanto al primo dei suddetti gruppi
di questioni, il rimettente Tribunale muove dalla premessa che
7.1. – Con riguardo al medesimo primo
gruppo di questioni, la difesa erariale ne eccepisce l’inammissibilità per
l’inadeguata indicazione del parametro evocato ed afferma, a sostegno di tale
eccezione, che l’evocazione, da parte del rimettente, del solo art. 138 Cost. –
il quale si limita a disciplinare il procedimento di adozione ed approvazione
delle leggi di revisione costituzionale e delle altre leggi costituzionali –
non è sufficiente ad individuare le altre disposizioni costituzionali dalle
quali possa essere desunto l’interesse che il giudice a quo ritiene incompatibile con la norma censurata.
L’eccezione non è fondata.
Come si è sopra osservato, entrambe le
ordinanze di rimessione non si limitano a denunciare la violazione dell’art.
138 Cost. quale mera conseguenza della violazione di una qualsiasi norma della
Costituzione. Esse, infatti, non si basano sulla considerazione – di carattere
generico e formale – che, in tal caso, solo una fonte di rango costituzionale
sarebbe idonea (ove non violasse a sua volta princípi supremi, insuscettibili
di revisione costituzionale) ad escludere il contrasto con
7.2. – La difesa della parte privata e
la difesa erariale deducono, inoltre, che questioni sostanzialmente identiche a
quelle riferite all’art. 138 Cost. ed oggetto dei presenti giudizi di
costituzionalità sono state già scrutinate e dichiarate non fondate da questa
Corte con la sentenza
n. 24 del 2004, riguardante l’art. 1 della legge n. 140 del 2003, del tutto
analogo, sul punto, al censurato art. 1 della legge n. 124 del
Anche tale eccezione non è fondata.
In primo luogo, è indubbio che
In secondo luogo, non si può ritenere
che tale sentenza contenga un giudicato implicito sul punto. Ciò perché, quando
si è in presenza di questioni tra loro autonome per l’insussistenza di un nesso
di pregiudizialità, rientra nei poteri di questa Corte stabilire, anche per
economia di giudizio, l’ordine con cui affrontarle nella sentenza e dichiarare
assorbite le altre (sentenze n. 464 del 1992
e n. 34 del 1961).
In tal caso, l’accoglimento di una qualunque delle questioni, comportando la
caducazione della disposizione denunciata, è infatti idoneo a definire l’intero
giudizio di costituzionalità e non implica alcuna pronuncia sulle altre
questioni, ma solo il loro assorbimento. È quanto avvenuto, appunto, con la
citata sentenza
n. 24 del 2004, la quale, in applicazione di detti princípi e in relazione
alle stesse modalità di prospettazione delle questioni, ha privilegiato l’esame
dei fondamentali profili di uguaglianza e ragionevolezza ed ha dichiarato
«assorbito ogni altro profilo di illegittimità costituzionale», lasciando cosí
impregiudicata la questione riferita all’art. 138 Cost. La violazione di
princípi e diritti fondamentali, particolarmente sottolineati dal rimettente
dell’epoca – come il diritto di difesa, l’uguaglianza tra organi costituzionali
e la ragionevolezza –, emergeva, infatti, in modo immediato e non discutibile
dalla stessa analisi del meccanismo intrinseco di funzionamento del beneficio,
cosí da rendere non necessaria ogni ulteriore indagine in merito alle altre
questioni sollevate e, quindi, anche a quelle concernenti l’idoneità della
fonte, sia essa di rango ordinario o costituzionale.
In terzo luogo, la mancata trattazione
del punto consente in ogni caso al rimettente la proposizione di una questione
analoga a quella già sollevata nel giudizio di cui alla sentenza n. 24 del
2004. Trova infatti applicazione, nella specie, il principio
giurisprudenziale secondo cui le questioni di legittimità costituzionale
possono essere riproposte sotto profili diversi da quelli esaminati dalla Corte
con la pronuncia di rigetto (ex plurimis:
sentenze n. 257
del 1991, n.
210 del 1976; ordinanze n. 218 del 2009,
n. 464 del 2005,
n. 356 del 2000).
Ne consegue che la questione riferita all’art. 138 Cost., posta dal Tribunale
di Milano, non può essere risolta con il mero richiamo alla sentenza n. 24 del
2004, ma deve essere scrutinata funditus
da questa Corte, tanto piú che detta questione ha ad oggetto una mutata
disciplina legislativa.
7.3. – La denunciata violazione degli
artt. 3 e 138 Cost. è argomentata dal Tribunale rimettente sulla base dei
seguenti due distinti assunti: a) tutte le prerogative di organi
costituzionali, in quanto derogatorie rispetto al principio di uguaglianza,
devono essere stabilite con norme di rango costituzionale; b) la norma
denunciata introduce un’ipotesi di sospensione del processo penale, che si
risolve in una prerogativa, perché è diretta a salvaguardare il regolare
funzionamento non già del processo, ma di alcuni organi costituzionali.
Ciascuno di tali assunti esige uno
specifico esame da parte di questa Corte.
7.3.1. – Il primo, relativo alla
necessità che le prerogative abbiano copertura costituzionale, è corretto.
Sul punto va precisato che le
prerogative costituzionali (o immunità in senso lato, come sono spesso
denominate) si inquadrano nel genus
degli istituti diretti a tutelare lo svolgimento delle funzioni degli organi
costituzionali attraverso la protezione dei titolari delle cariche ad essi
connesse. Esse si sostanziano – secondo una nozione su cui v’è costante e
generale consenso nella tradizione dottrinale costituzionalistica e
giurisprudenziale – in una specifica protezione delle persone munite di status costituzionali, tale da sottrarle
all’applicazione delle regole ordinarie. Le indicate prerogative possono
assumere, in concreto, varie forme e denominazioni (insindacabilità;
scriminanti in genere o immunità sostanziali; inviolabilità; immunità meramente
processuali, quali fori speciali, condizioni di procedibilità o altro
meccanismo processuale di favore; deroghe alle formalità ordinarie) e possono
riguardare sia gli atti propri della funzione (cosiddetti atti funzionali) sia
gli atti ad essa estranei (cosiddetti atti extrafunzionali), ma in ogni caso
presentano la duplice caratteristica di essere dirette a garantire l’esercizio
della funzione di organi costituzionali e di derogare al regime giurisdizionale
comune. Si tratta, dunque, di istituti che configurano particolari status protettivi dei componenti degli
organi; istituti che sono, al tempo stesso, fisiologici al funzionamento dello
Stato e derogatori rispetto al principio di uguaglianza tra cittadini.
Il problema dell’individuazione dei
limiti quantitativi e qualitativi delle prerogative assume una particolare
importanza nello Stato di diritto, perché, da un lato, come già rilevato da
questa Corte, «alle origini della formazione dello Stato di diritto sta il
principio della parità di trattamento rispetto alla giurisdizione» (sentenza n. 24 del
2004) e, dall’altro, gli indicati istituti di protezione non solo implicano
necessariamente una deroga al suddetto principio, ma sono anche diretti a
realizzare un delicato ed essenziale equilibrio tra i diversi poteri dello
Stato, potendo incidere sulla funzione politica propria dei diversi organi.
Questa complessiva architettura istituzionale, ispirata ai princípi della
divisione dei poteri e del loro equilibrio, esige che la disciplina delle
prerogative contenuta nel testo della Costituzione debba essere intesa come uno
specifico sistema normativo, frutto di un particolare bilanciamento e assetto
di interessi costituzionali; sistema che non è consentito al legislatore
ordinario alterare né in peius né in melius.
Tale conclusione, dunque, non deriva dal
riconoscimento di una espressa riserva di legge costituzionale in materia, ma
dal fatto che le suddette prerogative sono sistematicamente regolate da norme
di rango costituzionale. Tali sono, ad esempio, le norme che attengono alle
funzioni connesse alle alte cariche considerate dalla norma denunciata, come:
l’art. 68 Cost., il quale prevede per i parlamentari (e, quindi, anche per i
Presidenti delle Camere) alcune prerogative sostanziali e processuali in
relazione sia a reati funzionali (primo comma) sia a reati anche
extrafunzionali (secondo e terzo comma); l’art. 90 Cost., il quale prevede
l’irresponsabilità del Presidente della Repubblica per gli atti compiuti
nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per
attentato alla Costituzione; l’art. 96 Cost., il quale prevede per il
Presidente del Consiglio dei ministri e per i ministri, anche se cessati dalla
carica, la sottoposizione alla giurisdizione ordinaria per i reati commessi
nell’esercizio delle loro funzioni, secondo modalità stabilite con legge
costituzionale.
In coerenza con siffatta impostazione,
questa Corte ha chiaramente e costantemente affermato, in numerose pronunce
emesse sia anteriormente che successivamente alla sentenza n. 24 del
2004, il principio – che va qui ribadito – secondo cui il legislatore
ordinario, in tema di prerogative (e cioè di immunità intese in senso ampio),
può intervenire solo per attuare, sul piano procedimentale, il dettato
costituzionale, essendogli preclusa ogni eventuale integrazione o estensione di
tale dettato. Al riguardo,
Né può obiettarsi che le prerogative
possono essere introdotte anche dalla legge ordinaria, come avverrebbe per le
immunità diplomatiche previste da convenzioni internazionali, le quali, secondo
la difesa della parte privata, non trovano copertura nell’art. 10 Cost., in
quanto previste non dalle «norme del diritto internazionale generalmente
riconosciute», ma da trattati internazionali recepiti con legge ordinaria. In
proposito, va osservato che la questione posta all’esame di questa Corte
attiene esclusivamente alle prerogative dei componenti e dei titolari di organi
costituzionali e non alle immunità diplomatiche, le quali ultime, oltretutto,
sono contemplate in leggi ordinarie che riproducono o, comunque, attuano norme
internazionali generalmente riconosciute e, quindi, trovano copertura nell’art.
10 Cost. (sulla riconducibilità delle immunità diplomatiche previste da
convenzioni internazionali alla categoria delle norme internazionali
generalmente riconosciute, ex multis,
sentenza n. 48
del 1979). Anche la disciplina speciale sulle prerogative del Presidente
del Consiglio dei ministri e dei ministri in ordine ai reati funzionali
commessi da costoro e da soggetti concorrenti, prevista dalla legge ordinaria 5
giugno 1989, n. 219 (Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati
previsti dall’art. 90 della Costituzione) – anch’essa invocata a conforto della
tesi della parte privata –, costituisce, del resto, mera attuazione della legge
costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (Modifiche degli articoli 96, 134 e 135
della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in
materia di procedimenti per i reati di cui all’articolo 96 della Costituzione)
ed ha, dunque, copertura costituzionale.
Neppure può invocarsi, a sostegno della
tesi dell’idoneità della legge ordinaria a prevedere prerogative di organi di
rilievo costituzionale, la citata sentenza di questa
Corte n. 148 del 1983, la quale ha ritenuto conforme a Costituzione la
legge ordinaria sulla insindacabilità delle opinioni espresse dai componenti
del Consiglio superiore della magistratura nell’esercizio delle loro funzioni e
concernenti l’oggetto della discussione. Detta sentenza ha affermato il
principio secondo cui il legislatore ordinario non ha competenza nella materia
delle immunità, perché queste «abbisognano di un puntuale fondamento,
concretato dalla Costituzione o da altre leggi costituzionali».
È, infine, irrilevante il fatto che il
titolare di un’alta carica potesse addurre, anche prima della entrata in vigore
della norma denunciata ed in mancanza di una specifica norma costituzionale di
prerogativa, il proprio legittimo impedimento a comparire nel processo penale
in ragione dei propri impegni istituzionali. Contrariamente a quanto sostenuto
dalla difesa della parte privata, ciò non dimostra affatto l’erroneità
dell’assunto secondo cui le prerogative dei componenti e dei titolari degli
organi costituzionali devono essere previste da norme di rango costituzionale.
La deducibilità del legittimo impedimento a comparire nel processo penale,
infatti, non costituisce prerogativa costituzionale, perché prescinde dalla
natura dell’attività che legittima l’impedimento, è di generale applicazione e,
perciò, non deroga al principio di parità di trattamento davanti alla
giurisdizione. Si tratta, dunque, di uno strumento processuale posto a tutela
del diritto di difesa di qualsiasi imputato, come tale legittimamente previsto
da una legge ordinaria come il codice di rito penale, anche se tale strumento,
nella sua pratica applicazione, va modulato in considerazione dell’entità
dell’impegno addotto dall’imputato (sentenze richiamate infra al punto 7.3.2.1.).
7.3.2. – Il rimettente prosegue la sua
argomentazione a sostegno della sollevata questione di legittimità
costituzionale assumendo altresí, come sopra detto, che la norma denunciata
costituisce una prerogativa, perché introduce, tramite una legge ordinaria,
un’ipotesi di sospensione del processo penale che si risolve in una deroga al
principio di uguaglianza.
Anche tale assunto è corretto.
Per giungere a tale conclusione occorre,
in primo luogo, individuare – come messo in evidenza sia dai rimettenti che
dalle difese – la ratio della
disposizione censurata e, in secondo luogo, valutare la sussistenza della
denunciata disparità di trattamento. In relazione ad entrambi tali aspetti,
occorre prendere le mosse dalla citata sentenza n. 24 del
2004, la quale – pur avendo limitato l’esame dell’art. 1 della legge n. 140
del 2003, analogo all’art. 1 della legge n. 124 del 2008, ai soli profili
relativi alla violazione del diritto di difesa, all’irragionevolezza e
all’uguaglianza tra organi costituzionali (come sopra rilevato al punto 7.2.) –
fornisce importanti e precise indicazioni al riguardo.
7.3.2.1. – Quanto all’individuazione
della ratio, va rilevato che, con
riferimento al citato art. 1 della legge n. 140 del 2003, la sentenza di questa
Corte n. 24 del 2004 ha chiarito che: a) la sospensione del processo penale
prevista da quella norma per le alte cariche dello Stato (caratterizzata dalla
generalità, automaticità e dalla durata non determinata) è finalizzata alla
«soddisfazione di esigenze extraprocessuali»; b) tali esigenze consistono nella
«protezione della serenità dello svolgimento delle attività connesse alle
cariche in questione», e cioè nell’«apprezzabile interesse» ad assicurare «il
sereno svolgimento delle rilevanti funzioni che ineriscono a quelle cariche»;
c) detto interesse va tutelato in armonia con i princípi fondamentali dello
«Stato di diritto, rispetto al cui migliore assetto la protezione è
strumentale»; d) la sospensione, dunque, è «predisposta […] alla tutela delle
importanti funzioni di cui si è detto»; e) ove si ritenesse (in base ad «un
modo diverso, ma non opposto, di concepire i presupposti e gli scopi della
norma») che il legislatore, in considerazione dell’«interesse pubblico allo
svolgimento delle attività connesse alle alte cariche», abbia stimato tale
svolgimento alla stregua di «un legittimo impedimento a comparire» nel processo
penale ed abbia, perciò, «voluto stabilire una presunzione assoluta di
legittimo impedimento», la misura della sospensione processuale «anche sotto
questo aspetto […] appare diretta alla protezione della funzione».
Da tali inequivoche affermazioni
discende il corollario che la sospensione processuale prevista dalla legge n.
140 del
Perché queste conclusioni riferite alla
sospensione prevista dall’art. 1 della legge n. 140 del 2003 possano
considerarsi valide anche per la sospensione prevista dalla norma censurata, è
necessario, però, valutare se le due norme abbiano la medesima ratio.
Ad avviso della difesa della parte
privata, la diversità di disciplina della sospensione di cui alla legge n. 140
del 2003 rispetto a quella di cui alla legge n. 124 del 2008 comporta la
radicale diversità delle rispettive rationes.
Al riguardo, la medesima difesa sottolinea che, a differenza della precedente,
la normativa denunciata prevede la rinunciabilità e la non reiterabilità della
sospensione del processo, con la conseguenza che detta normativa ha la finalità
di tutelare (in via esclusiva o principale) non già la funzione inerente alla
carica, ma il diritto di difesa garantito all’imputato dalla Costituzione e,
quindi, di soddisfare esigenze proprie del processo. In forza della cosí
individuata ratio legis, la parte
privata esclude che la norma denunciata introduca una vera e propria
prerogativa costituzionale ed afferma che, pertanto, la sospensione processuale
in esame è stata legittimamente introdotta con legge ordinaria. A conferma
della sopra indicata ratio legis, la
suddetta parte privata osserva che la finalità della tutela della difesa
dell’imputato non è contraddetta dal principio della non reiterabilità della
sospensione in caso di assunzione di una nuova carica, perché la legge
considera l’assunzione del munus publicum
come un legittimo impedimento solo per «la durata di un mandato», che
rappresenta «il periodo di tempo […] sufficiente […] per affrontare
contemporaneamente gli impegni istituzionali di un eventuale nuovo incarico e
il processo penale».
Tale ricostruzione delle finalità della
norma non può essere condivisa, per una pluralità di ragioni.
Va innanzitutto osservato che la stessa
relazione al disegno di legge AC 1442 (che si è poi tradotto nella legge n. 124
del 2008) identifica espressamente la ratio
della sospensione nell’esigenza di
tutelare i princípi di «continuità e regolarità nell’esercizio delle piú alte
funzioni pubbliche» e non nella soddisfazione di esigenze difensive.
In secondo luogo, va rilevato che la
disposizione denunciata non può avere la finalità, prevalente o esclusiva, di
tutelare il diritto di difesa degli imputati, perché in tal caso – data la
generalità di tale diritto, quale espressamente prevista dall’art. 24 Cost. in
relazione al principio di uguaglianza – avrebbe dovuto applicarsi a tutti gli
imputati che, in ragione della propria attività, abbiano difficoltà a
partecipare al processo penale. Inoltre, sarebbe intrinsecamente irragionevole
e sproporzionata, rispetto alla suddetta finalità, la previsione di una
presunzione legale assoluta di legittimo impedimento derivante dal solo fatto
della titolarità della carica. Tale presunzione iuris et de iure impedirebbe, infatti, qualsiasi verifica circa
l’effettiva sussistenza dell’impedimento a comparire in giudizio e renderebbe
operante la sospensione processuale anche nei casi in cui non sussista alcun
impedimento e, quindi, non vi sia, in concreto, alcuna esigenza di tutelare il
diritto di difesa. La scelta del legislatore di aver riguardo esclusivamente ad
alcune alte cariche istituzionali e di prevedere l’automatica sospensione del
processo, senza alcuna verifica caso per caso dell’impedimento, evidenzia,
dunque, che l’unica ratio compatibile
con la norma censurata è proprio la protezione delle funzioni connesse
all’«alta carica».
In terzo luogo, va ulteriormente
osservato che il legittimo impedimento a comparire ha già rilevanza nel
processo penale e non sarebbe stata necessaria la norma denunciata per
tutelare, sotto tale aspetto, la difesa dell’imputato impedito a comparire nel
processo per ragioni inerenti all’alta carica da lui rivestita. Come questa
Corte ha rilevato, la sospensione del processo per legittimo impedimento a
comparire disposta ai sensi del codice di rito penale contempera il diritto di
difesa con le esigenze dell’esercizio della giurisdizione, differenziando la
posizione processuale del componente di un organo costituzionale solo per lo
stretto necessario, senza alcun meccanismo automatico e generale (sentenze n. 451 del 2005,
n. 391 e n. 39 del 2004
e n. 225 del
2001). E se l’esigenza della tutela del diritto di difesa è già
adeguatamente soddisfatta in via generale dall’ordinamento con l’istituto del
legittimo impedimento, non può che conseguirne anche la irrilevanza della
rinunciabilità della sospensione quale elemento per individuare la ratio della disposizione.
In quarto luogo, va infine sottolineato
che anche la caratteristica della non reiterabilità della sospensione in caso
di assunzione di una nuova alta carica da parte della stessa persona fisica non
è elemento idoneo a individuare la ratio
della normativa denunciata, perché è incoerente rispetto a entrambe le rationes ipotizzate. Infatti, sia
l’esigenza della tutela della difesa dell’imputato, sia quella della tutela
della funzione permarrebbero anche in caso di assunzione della nuova carica. La
normativa censurata, inoltre, fissa solo un limite massimo di durata del
beneficio e non garantisce affatto – contrariamente a quanto afferma la parte privata
– un periodo minimo per approntare la difesa, né tantomeno garantisce il
periodo minimo pari alla «durata di un mandato» (si consideri, ad esempio, il
caso in cui il giudizio penale venga instaurato nei confronti del titolare
della carica poco prima della cessazione di essa ed il medesimo soggetto
persona fisica assuma, subito dopo, una nuova carica).
Deve perciò concludersi che la ratio della norma denunciata, al pari di
quella della norma oggetto della sentenza di questa
Corte n. 24 del 2004, va individuata nella protezione delle funzioni di
alcuni organi costituzionali, realizzata attraverso l’introduzione di una
peculiare sospensione del processo penale.
7.3.2.2. – Chiarito che la protezione
della funzione costituisce la ratio della
norma censurata, occorre ora accertare se la sospensione disciplinata dalla
norma in questione abbia l’ulteriore caratteristica delle prerogative, e cioè
quella di derogare al principio di uguaglianza creando una disparità di
trattamento.
La risposta a tale domanda deve essere
positiva.
La piú volte citata sentenza di questa
Corte n. 24 del 2004 ha precisato, sia pure con riferimento all’art. 1
della legge n. 140 del 2003, che la sospensione processuale per gli imputati
titolari di alte cariche «crea un regime differenziato riguardo all’esercizio
della giurisdizione […]», regime che va posto a raffronto con il principio –
anch’esso richiamato dalla suddetta sentenza – della parità di trattamento
rispetto alla giurisdizione, fissato dall’art. 3 Cost.
Non vi è dubbio che tali rilievi valgono
anche per il censurato art. 1 della legge n. 124 del 2008. La denunciata sospensione
è, infatti, derogatoria rispetto al regime processuale comune, perché si
applica solo a favore dei titolari di quattro alte cariche dello Stato, con
riferimento ai processi instaurati nei loro confronti, per imputazioni relative
a tutti gli ipotizzabili reati, in qualunque epoca commessi e, in particolare,
ai reati extrafunzionali, cioè estranei alle attività inerenti alla carica. La
deroga si risolve, in particolare, in una evidente disparità di trattamento
delle alte cariche rispetto a tutti gli altri cittadini che, pure, svolgono
attività che
È ben vero che il principio di
uguaglianza comporta che, se situazioni uguali esigono uguale disciplina,
situazioni diverse possono richiedere differenti discipline. Tuttavia, in base
alla giurisprudenza di questa Corte citata al punto 7.3.1., deve ribadirsi che, nel caso in cui la
differenziazione di trattamento di fronte alla giurisdizione riguardi il
titolare o un componente di un organo costituzionale e si alleghi, quale
ragione giustificatrice di essa, l’esigenza di proteggere le funzioni di
quell’organo, si rende necessario che un tale ius singulare abbia una precisa copertura costituzionale. Si è
visto, infatti, che il complessivo sistema delle suddette prerogative è
regolato da norme di rango costituzionale, in quanto incide sull’equilibrio dei
poteri dello Stato e contribuisce a connotare l’identità costituzionale
dell’ordinamento.
7.3.2.3. - L’accertata violazione del principio di uguaglianza
rileva, poi, sicuramente anche con specifico riferimento alle alte cariche
dello Stato prese in considerazione dalla norma censurata: da un lato, sotto il
profilo della disparità di trattamento fra i Presidenti e i componenti degli
organi costituzionali; dall’altro, sotto quello della parità di trattamento di
cariche tra loro disomogenee.
7.3.2.3.1. - Quanto al primo profilo, va rilevato che le pur
significative differenze che esistono sul piano strutturale e funzionale tra i
Presidenti e i componenti di detti organi non sono tali da alterare il
complessivo disegno del Costituente, che è quello di attribuire,
rispettivamente, alle Camere e al Governo, e non ai loro Presidenti, la
funzione legislativa (art. 70 Cost.) e la funzione di indirizzo politico ed
amministrativo (art. 95 Cost.). Non è, infatti, configurabile una preminenza
del Presidente del Consiglio dei ministri rispetto ai ministri, perché egli non
è il solo titolare della funzione di indirizzo del Governo, ma si limita a
mantenerne l’unità, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri e
ricopre, perciò, una posizione tradizionalmente definita di primus inter pares.
Anche la disciplina costituzionale dei
reati ministeriali conferma che il Presidente del Consiglio dei ministri e i
ministri sono sullo stesso piano. Il sistema dell’art. 96 Cost. e della legge
costituzionale n. 1 del 1989 prevede, infatti, per tali cariche lo stesso
regime di prerogative, limitato ai reati funzionali; regime che risulta
alterato dalla previsione per il solo Presidente del Consiglio dei ministri
della sospensione dei processi per reati extrafunzionali. E ciò a prescindere
dall’ulteriore vulnus all’art. 3
Cost. derivante dal fatto che la normativa denunciata - al pari di quella già dichiarata incostituzionale
con la citata sentenza
n. 24 del 2004 - continua a prevedere, per tutti i reati extrafunzionali, un meccanismo
generale e automatico di sospensione del processo, che non può trovare
ragionevole giustificazione in un supposto maggiore disvalore dei reati
funzionali rispetto a tutti, indistintamente, gli altri reati.
Del pari, non è configurabile una
significativa preminenza dei Presidenti delle Camere sugli altri componenti,
perché tutti i parlamentari partecipano all’esercizio della funzione
legislativa come rappresentanti della Nazione e, in quanto tali, sono soggetti
alla disciplina uniforme dell’art. 68 Cost.
Questi princípi sono già stati enunciati
da questa Corte con la citata sentenza n. 24 del
2004, dove si afferma, in relazione all’art. 1 della legge n. 140 del 2003,
che «
7.3.2.3.2. - In relazione all’ulteriore profilo della parità di
trattamento di cariche disomogenee, deve essere ribadito quanto già affermato
da questa Corte con la stessa sentenza n. 24 del
2004, secondo cui tale disomogeneità è da ricondurre sia alle «fonti di
investitura», sia alla «natura delle funzioni».
Non ostano a tale conclusione le
opinioni espresse nel corso dei lavori preparatori dell’articolo censurato in
cui si osserva che l’elemento che accomuna tali cariche è che tutte «trovano la
propria legittimazione – in via diretta o mediata – nella volontà popolare» e
nella «natura politica» della funzione esercitata. In contrario si deve
rilevare, infatti, che la “legittimazione popolare” e la “natura politica della
funzione” sono elementi troppo generici, perché comuni anche ad altri organi,
statali e non statali (quali, ad esempio, i singoli parlamentari o i ministri o
i Presidenti delle Giunte regionali o i consiglieri regionali), e pertanto
inidonei a configurare un’omogeneità di situazioni che giustifichi una parità
di trattamento quanto alle prerogative.
7.3.3. – In base alle osservazioni che
precedono, si deve concludere che la sospensione processuale prevista dalla
norma censurata è diretta essenzialmente alla protezione delle funzioni proprie
dei componenti e dei titolari di alcuni organi costituzionali e,
contemporaneamente, crea un’evidente disparità di trattamento di fronte alla
giurisdizione. Sussistono, pertanto, entrambi i requisiti propri delle
prerogative costituzionali, con conseguente inidoneità della legge ordinaria a
disciplinare la materia. In particolare, la normativa censurata attribuisce ai
titolari di quattro alte cariche istituzionali un eccezionale ed innovativo status protettivo, che non è desumibile
dalle norme costituzionali sulle prerogative e che, pertanto, è privo di
copertura costituzionale. Essa, dunque, non costituisce fonte di rango idoneo a
disporre in materia.
8. - Deve, pertanto, dichiararsi l’illegittimità
costituzionale dell’art. 1 della legge n. 124 del 2008, per violazione del
combinato disposto degli artt. 3 e 138 Cost., in relazione alla disciplina
delle prerogative di cui agli artt. 68, 90 e 96 Cost.
Restano assorbite le questioni relative
all’irragionevolezza intrinseca della denunciata disciplina, indicate al punto
6, lettera b), e ogni altra questione non esaminata.
per questi motivi
riuniti i giudizi,
dichiara
l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 23 luglio 2008, n. 124
(Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle
alte cariche dello Stato);
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge n. 124 del 2008, sollevate dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, in riferimento agli articoli 3, 111, 112 e 138 Cost., con l’ordinanza r.o. n. 9 del 2009 indicata in epigrafe.
Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre
2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 ottobre 2009.
Allegato:
ordinanza letta all’udienza del 6 ottobre 2009
ORDINANZA
Ritenuto
che il Procuratore della Repubblica
ed il sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, con
memorie depositate il 7 gennaio 2009, si sono costituiti nei giudizi
incidentali di legittimità costituzionale introdotti dal Tribunale di Milano
con le ordinanze del 26 settembre 2008 (r.o. n. 397 del 2008)
e del 4 ottobre 2008 (r.o. n. 398 del 2008);
che, secondo la giurisprudenza di questa
Corte (sentenze n.
361 del 1998, n.
1 e n. 375
del 1996; ordinanza
n. 327 del 1995), la costituzione del pubblico ministero nel giudizio
incidentale di costituzionalità è inammissibile;
che tale giurisprudenza trae argomento,
essenzialmente, dalle disposizioni che disciplinano il processo costituzionale
(articoli 20, 23 e 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87; articoli 3 e 17 delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale del 16 marzo
1956 e successive modificazioni; articoli 3 e 16 delle Norme integrative
davanti alla Corte costituzionale del 7 ottobre 2008), le quali, per un verso,
non prevedono espressamente la costituzione del pubblico ministero nei giudizi
incidentali di legittimità costituzionale e, per altro verso, distinguono
costantemente il «pubblico ministero» dalle «parti» ed attribuiscono solo a
queste ultime la facoltà di costituirsi in detti giudizi di costituzionalità,
impedendo, così, ogni interpretazione estensiva od analogica volta ad
attribuire la medesima facoltà al pubblico ministero;
che tali conclusioni vanno mantenute
anche con riguardo all’attuale formulazione dell’art. 111, secondo comma, della
Costituzione, come sostituito dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n.
2, il quale stabilisce che «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le
parti, in condizioni di parità»;
che, infatti, questa Corte ha più volte
precisato che la parità tra accusa e difesa affermata dal citato precetto
costituzionale − il quale ha conferito veste autonoma ad un principio,
quello di parità delle parti, «pacificamente già insito nel pregresso sistema
dei valori costituzionali» (ordinanze n. 110 del 2003,
n. 347 del 2002
e n. 421 del
2001) − non comporta necessariamente, nel processo penale, l’identità
tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato, potendo
una disparità di trattamento «risultare giustificata, nei limiti della
ragionevolezza, sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico
ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esigenze connesse
alla corretta amministrazione della giustizia» (sentenza n. 26 del
2007; ordinanze n. 46 del 2004,
n. 165 del 2003
ed altre; nonché, sulla base del previgente testo dell’art. 111 Cost.: sentenze
n. 98 del 1994,
n. 432 del 1992
ed altre ancora);
che, a maggior ragione, il principio
costituzionale della parità delle parti – dovendosi modulare in ragione sia
della specificità della posizione dei diversi soggetti processuali, sia delle
particolarità delle fattispecie, sia delle peculiari esigenze dei vari processi
(nella specie, del processo innanzi a questa Corte) – non implica
necessariamente l’identità tra i poteri del pubblico ministero e quelli delle
parti nel processo costituzionale;
che dunque, in armonia con tali princípi
e con riferimento al pubblico ministero, è da ritenersi «non irragionevole la
scelta discrezionale del legislatore di distinguere tale organo rispetto alle
parti del procedimento a quo, non
prevedendone la legittimazione a costituirsi nel giudizio sulle leggi» (sentenza n. 361 del
1998).
per questi
motivi
dichiara inammissibile la costituzione del Procuratore della
Repubblica e del sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Milano nei giudizi introdotti dalle ordinanze di rimessione registrate al n.
397 ed al n. 398 del 2008.
F.to: Francesco AMIRANTE, Presidente