SENTENZA N. 148
ANNO 2009
Commento alla decisione di
Marco Cammelli
(per gentile concessione del Forum dei Quaderni Costituzionali)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Francesco AMIRANTE Presidente
- Ugo DE SIERVO Giudice
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
-
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell’art. 3, commi da
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell’udienza pubblica del 21 aprile 2009 il Giudice relatore
uditi
l’avvocato Mario Bertolissi per
Ritenuto in fatto
1.–
2.– L’art. 3, commi da
I successivi commi da
La ricorrente, anche nella memoria depositata in prossimità dell’udienza pubblica, deduce che le norme impugnate, «nella parte in cui si indirizzano anche alle Regioni […], finiscono per interferire con la materia “organizzazione amministrativa della Regione”, che, non essendo elencata né tra le materie di cui all’art. 117, comma 2, Cost. […], né tra le materie di cui all’art. 117, comma 3, Cost. […], deve essere ascritta alla potestà legislativa residuale della Regione»; quindi, esse violerebbero l’art. 117, comma quarto, Cost. e, conseguentemente, l’art. 118 Cost.
A suo avviso, anche riconducendo le disposizioni in esame alla materia «tutela della concorrenza», esse comunque interferirebbero con la materia «organizzazione amministrativa della Regione», quindi violerebbero il principio di leale collaborazione. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel caso di concorrenza di competenze e di impossibilità di ritenere prevalente una delle materie oggetto di una determinata disciplina, il legislatore statale, in virtù del principio di leale collaborazione, dovrebbe, infatti, approntare adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni, a salvaguardia delle loro competenze.
3.– Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
Secondo la difesa erariale, «la scarna motivazione offerta dalla Regione di per sé sola costituisce chiaro indice della scarsa convinzione» nel censurare le norme in esame che, comunque, hanno ad oggetto una materia – la costituzione da parte delle amministrazioni pubbliche di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 di società aventi oggetto diverso da quello strettamente necessario per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e l’assunzione ed il mantenimento di partecipazioni in tali società – riconducibile alla «tutela della concorrenza», spettante alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.).
In prossimità dell’udienza pubblica, l’Avvocatura generale dello Stato ha
depositato memoria in relazione al ricorso proposto dalla Regione Veneto, senza
tuttavia sviluppare ulteriori argomenti in relazione all’impugnazione del
citato art. 3, commi da
4.– All’udienza pubblica le parti hanno insistito per l’accoglimento delle conclusioni svolte nelle difese scritte.
Considerato in diritto
1.–
Riservata a separate pronunce la decisione sull’impugnazione delle altre
disposizioni contenute nella legge n. 244 del 2007, vengono in esame in questa
sede le questioni relative all’art. 3, commi da
2.– L’art. 3, commi da
I successivi commi da
Secondo
Inoltre, ad avviso della ricorrente, anche ritenendo che le norme impugnate abbiano ad oggetto la «tutela della concorrenza», spettante alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.), nondimeno esse inciderebbero sulla materia «organizzazione amministrativa della Regione» e si porrebbero in contrasto con il principio di leale collaborazione, poiché non sono stati previsti adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni, a salvaguardia delle loro competenze.
3.– Le questioni aventi ad oggetto l’art. 3, commi da
Le relative censure sono, infatti, formulate in modo generico (tra le più recenti, sentenze n. 54 del 1999 e n. 326 del 2008), dato che, in considerazione della specificità della disciplina contenuta in detti commi, le argomentazioni svolte nel ricorso sono riferibili soltanto ai commi 27-29 del citato art. 3.
4.– Le questioni concernenti l’art. 3, commi da
4.1.– La norma in esame dispone che le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 «non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società» e stabilisce una deroga al divieto in relazione alle società che producono servizi di interesse generale ed all’assunzione di partecipazioni in tali società da parte di dette amministrazioni, nell’ambito dei rispettivi livelli di competenza, disciplinando la modalità di assunzione e di mantenimento delle partecipazioni consentite, nonché la dismissione di quelle vietate.
Successivamente alla proposizione del ricorso, il comma 27 dell’articolo impugnato è stato, in parte, modificato dal comma 4-octies dell’art. 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), aggiunto dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2. La relativa modifica, pur influendo sui termini delle censure, non è tale da determinare la cessazione della materia del contendere (sentenza n. 326 del 2008).
4.2.– Posta questa premessa, occorre anzitutto identificare la materia nella quale si collocano le norme impugnate, con riguardo all’oggetto ed alla disciplina dalle stesse stabilita, per ciò che dispongono, alla luce della loro ratio, così da identificare correttamente e compiutamente l’interesse tutelato (sentenze n. 368, n. 326 e n. 320 del 2008).
In proposito, va osservato che
In coerenza con questo obiettivo, le norme censurate, come già accaduto in passato con disposizioni di contenuto omologo, che pure hanno costituito oggetto di scrutinio da parte di questa Corte (sentenza n. 326 del 2008), definiscono il proprio ambito di applicazione esclusivamente in relazione all’oggetto sociale delle società e mirano, da un canto, a rafforzare la distinzione tra attività amministrativa in forma privatistica (posta in essere da società che operano per una pubblica amministrazione) ed attività di impresa di enti pubblici, dall’altro, ad evitare che quest’ultima possa essere svolta beneficiando dei privilegi dei quali un soggetto può godere in quanto pubblica amministrazione.
Questa essendo la finalità delle norme, la disciplina in esame va ricondotta alla materia «tutela della concorrenza», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.), anziché, come sostenuto dalla ricorrente, alla materia dell’organizzazione e del funzionamento della Regione, ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost. (sentenza n. 159 del 2008).
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la prima di dette materie comprende, infatti, «le misure legislative di tutela in senso proprio, che hanno ad oggetto gli atti ed i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull’assetto concorrenziale dei mercati e ne disciplinano le modalità di controllo, eventualmente anche di sanzione» e quelle «di promozione, che mirano ad aprire un mercato o a consolidarne l’apertura, eliminando barriere all’entrata, riducendo o eliminando vincoli al libero esplicarsi della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese, in generale i vincoli alle modalità di esercizio delle attività economiche» (sentenze n. 63 del 2008 e n. 430 del 2007).
Ed è questo lo scopo delle norme censurate, le quali, in considerazione del loro contenuto, sono appunto dirette ad evitare che soggetti dotati di privilegi svolgano attività economica al di fuori dei casi nei quali ciò è imprescindibile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ovvero per la produzione di servizi di interesse generale (casi compiutamente identificati dal citato art. 3, comma 27), al fine di eliminare eventuali distorsioni della concorrenza, quindi sono preordinate a scongiurare una commistione che il legislatore statale ha reputato pregiudizievole della concorrenza (sentenza n. 326 del 2008). Inoltre, esse mirano a realizzare detta finalità con modalità non irragionevoli, siccome il divieto stabilito dalle disposizioni censurate e l’obbligo di dismettere le partecipazioni possedute in violazione del medesimo non hanno carattere di generalità, ma riguardano esclusivamente i casi nei quali non sussista una relazione necessaria tra società, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche, e perseguimento delle finalità istituzionali.
Ricondotte le norme in esame all’àmbito della tutela della concorrenza, il legislatore statale aveva titolo a porre in essere una disciplina dettagliata (sentenze n. 411 e n. 320 del 2008); inoltre, in virtù del criterio della prevalenza, è anche palese l’appartenenza a detta materia del nucleo essenziale della disciplina dalle stesse stabilita (sentenze n. 411, n. 371 e n. 326 del 2008), con conseguente infondatezza della denuncia di violazione del principio di leale collaborazione.
PER QUESTI MOTIVI
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse, nei confronti della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara inammissibili le
questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi da
dichiara non fondate le
questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi da
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 2009.
F.to:
Giuseppe
TESAURO, Redattore
Depositata
in