ORDINANZA
N. 83
ANNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Francesco AMIRANTE Presidente
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell’art.
73-ter del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199 (Attuazione dell’art. 3 della L. 6 marzo 1992, n.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 2009 il
Giudice relatore Paolo Maria Napolitano.
Ritenuto che, con ordinanza del 16 luglio 2008, il
Tribunale amministrativo regionale del Veneto ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell’art. 73-bis [recte: 73-ter] del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (Attuazione dell’art. 3 della legge 6 marzo
1992, n.
che il rimettente precisa come la
questione venga sollevata limitatamente all’inciso «con lo scatto gerarchico
attribuito nello stesso livello retributivo ovvero», la cui previsione, sempre
secondo il giudice rimettente, avrebbe determinato una disparità di trattamento
– quanto all’erogazione dell’emolumento pensionabile – tra i vice brigadieri in
servizio presso
che la questione viene sollevata nel
corso di un giudizio in cui sono stati impugnati dai ricorrenti, tutti
appartenenti al Corpo militare della Guardia di finanza, i provvedimenti (nota prot. n. 422650/P/I° del
18.12.2003, comunicata con nota prot. n. 79091 del 30
dicembre 2003 del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo della Guardia di
finanza – Ufficio Amministrazione – Sezione Conti e Cassa; e nota prot. n. 422650/P/I° del 18
dicembre 2003) con i quali il Comando generale della Guardia di finanza – in
applicazione della disposizione su cui verte il giudizio di legittimità – aveva
rigettato le istanze tendenti al mantenimento, a favore degli stessi,
dell’emolumento pensionabile attribuito ex
art. 73-ter, comma 2, primo periodo,
del d.lgs n. 199 del 1995;
che, quanto alla non manifesta
infondatezza della questione, il TAR del Veneto ha evidenziato la sussistenza
di una disciplina difforme per i vice brigadieri della Guardia di finanza
rispetto a quella del personale di grado corrispondente dell’Arma dei
carabinieri e delle restanti Forze Armate (con regimi previsti,
rispettivamente, dall’art. 54-ter,
comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, recante «Attuazione
dell’art. 3 della L. 6 marzo 1992, n.
che il Giudice a quo rileva come negli ordinamenti in questione, pur essendo
riconosciuto, a fronte dei medesimi presupposti – permanenza nel grado per un
periodo di anni 3 e mesi 6, valutazione non inferiore a quella «nella media» ed
insussistenza di sanzioni più gravi della «consegna di rigore» – un identico «emolumento
pensionabile di lire 370.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima
mensilità e per l’indennità di buonuscita», veniva previsto un diverso
meccanismo in ordine al suo riassorbimento;
che per i soli vice brigadieri della
Guardia di finanza, l’emolumento de quo
veniva infatti ad essere qualificato come «riassorbibile» anche «con lo scatto
gerarchico attribuito nello stesso livello retributivo»;
che il TAR rimettente, pur registrando
come tale ultimo modello di riassorbimento fosse in eguali termini contemplato
per i corrispondenti gradi di vice sovrintendente della Polizia di Stato, della
Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, sostiene, per un
verso, che tutte e tre tali categorie rientrano nell’ambito dei Corpi di polizia
ad ordinamento civile, e non già nell’ambito del personale con ordinamento
militare (quali sono, invece, i vice brigadieri della Guardia di finanza,
oltreché i pari grado in servizio dei Carabinieri e delle Forze Armate);
che,
per altro verso, nell’ordinamento della Polizia di Stato, della Polizia
penitenziaria e della Guardia di finanza l’emolumento pensionabile veniva
comunque ad essere erogato in forza di presupposti non identici a quelli
contemplati per il predetto personale militare, stante la diversità della
disciplina di stato;
che pertanto, ad avviso del TAR del
Veneto, la norma impugnata ha determinato una disparità di trattamento
all’interno del personale ad ordinamento militare, con conseguente violazione
degli artt. 3 Cost. (principio di eguaglianza) e dell’art. 97 Cost. (principio
di imparzialità dell’azione amministrativa);
che il rimettente ritiene, infine,
rilevante la questione di legittimità costituzionale della norma censurata -
pur essendo intervenuta in forza del disposto dell’art. 15 del d.lgs. n. 193
del 2003 l’abrogazione della stessa – in quanto essa ha comunque prodotto,
durante il relativo periodo di vigenza, gli effetti sperequativi lamentati dai
ricorrenti nel giudizio a quo;
che è intervenuto in giudizio il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, concludendo per l’inammissibilità ovvero la manifesta
infondatezza della questione;
che, preliminarmente, riguardo
all’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, la difesa
pubblica eccepisce che il Tribunale amministrativo – pur avendo dato conto
dell’intervenuta abrogazione della norma censurata – non avrebbe fornito
un’esaustiva argomentazione circa la perdurante applicabilità della
disposizione abrogata ai fini della definizione del giudizio principale, non
avendo esso chiarito in quali termini l’art. 73-ter del d.lgs. n. 199 del 1995 possa trovare applicazione nelle
fattispecie oggetto del giudizio principale, stante il successivo assorbimento
dell’emolumento previsto dalla norma, a seguito del nuovo regime dei parametri
stipendiali di cui al d.lgs. n. 193 del 2003, il cui art.
che, quanto all’infondatezza della
questione, in primo luogo, si rileva l’inconferenza
del richiamo operato dal giudice rimettente all’art. 97 Cost., in quanto – come
del resto ripetutamente affermato dalla Corte costituzionale – «l’interesse al
buon andamento ed all’imparzialità della pubblica amministrazione non può
essere invocato al fine di giustificare un, più favorevole, trattamento
economico del dipendente pubblico (cfr., sul punto, le sentenze nn. 15 del 1995 e 146 del 1994
nonché l’ordinanza
n. 92/93)»;
che, per quanto concerne, poi, la
denunciata violazione del principio di eguaglianza, l’Avvocatura dello Stato
ritiene che l’art. 73-ter del d.lgs n. 199 del 1995 non ha determinato alcuna disparità
di trattamento all’interno del personale dei Corpi di polizia ad ordinamento
militare;
che, infatti, sempre secondo la difesa
pubblica, la previsione di cui all’art. 31-bis
del d.lgs. n. 196 del 1998, disciplinante l’istituto dell’emolumento
pensionabile con riferimento agli appartenenti alle Forze Armate, è stata in
realtà applicata – a differenza di
quanto affermato dal giudice rimettente – «nel senso che l’emolumento [de quo], riconosciuto al personale
con grado di sergente, veniva
riassorbito all’atto della promozione al grado di sergente maggiore (cfr., sul
punto,
che, inoltre, l’Avvocatura sottolinea
come la disciplina dettata per il personale delle Forze di polizia ad
ordinamento civile sia sovrapponibile a quella di cui all’art. 73-ter del d.lgs
n. 199 del 1995 (come evidenziato dalla proposta di legge n. 3750, – presentata
nel corso della XIV legislatura – recante «Disposizioni in materia di
attribuzione di un emolumento pensionabile al personale non direttivo e non
dirigente delle Forze di polizia»), e come ciò dimostri l’inesistenza, in tale
ambito, di una discriminazione involgente la sola posizione dei vice brigadieri
della Guardia di finanza.
Considerato che il Tribunale amministrativo regionale del
Veneto ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dell’art. 73-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (Attuazione
dell’art. 3 della legge 6 marzo 1992, n.
che la questione è stata sollevata nel corso di un giudizio volto
all’annullamento sia della nota prot. n. 422650/P/I° del
18dicembre 2003, con cui il Comando generale della Guardia di finanza – in
applicazione della disposizione su cui verte il presente giudizio di
legittimità – aveva rigettato le istanze tendenti al mantenimento a favore dei
ricorrenti (tutti brigadieri della Guardia di finanza) dell’emolumento
pensionabile attribuito ex art. 73-ter, comma 2, del d.lgs n. 199
del 1995, sia della nota prot. n. 79091 del 3dicembre
2003 del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo della Guardia di finanza –
Ufficio Amministrazione – Sezione Conti e Cassa, nonché all’accertamento del
diritto dei ricorrenti al mantenimento
dell’emolumento spettante ai vice brigadieri, secondo quanto disposto dalla
norma censurata «anche successivamente alla maturazione dello scatto gerarchico
attribuito nello stesso livello retributivo»;
che il TAR rimettente precisa di
sollevare la questione limitatamente all’inciso «con lo scatto gerarchico
attribuito nello stesso livello retributivo ovvero», la cui previsione, secondo
il giudice rimettente, avrebbe determinato una disparità di trattamento –
quanto all’erogazione dell’emolumento pensionabile – tra i vice brigadieri
della Guardia di finanza ed il personale di pari grado delle Forze Armate e
dell’Arma dei carabinieri, con conseguente violazione degli artt. 3 e 97 Cost., poiché, confliggendo la medesima «con i canoni fondamentali di
eguaglianza, nonché di imparzialità dell’azione amministrativa», disciplina in
modo diverso situazioni sostanzialmente uguali;
che, preliminarmente, non può essere
accolta l’eccezione di inammissibilità, sollevata dall’Avvocatura generale
dello Stato, per difetto di motivazione riguardo alla perdurante applicabilità
di una disposizione di legge ormai abrogata (quale la norma qui censurata);
che, infatti, il TAR rimettente, dato
conto dell’avvenuta abrogazione, ex
art. 15 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193 (Sistema dei parametri
stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze
armate, a norma dell’articolo 7 della L. 29 marzo 2001, n. 86), ha fornito,
anche se in modo sintetico, una non implausibile
motivazione in ordine ai motivi che lo inducono, ratione temporis, ad applicare la censurata disposizione per decidere la
controversia (sentenza n. 200 del 2007);
che la questione è manifestamente
infondata;
che, in particolare, riguardo alla
lamentata violazione dell’art. 3 Cost. per ingiustificata disparità di
trattamento, questa Corte ha già escluso la possibilità di istituire un utile raffronto, a causa della
mancanza di omogeneità, tra le categorie degli appartenenti a corpi diversi,
anche se caratterizzati dalla comune appartenenza all’ordinamento militare (sentenza n. 191 del
1990, ordinanza
n. 296 del 2000);
che, al riguardo, questa Corte ha avuto
modo di sottolineare le specificità funzionali della Guardia di finanza la
quale, pur essendo parte integrante delle Forze Armate dello Stato, ha compiti
primari ed essenziali diversi (sentenza n. 65 del
1997);
che, come affermato dalla costante giurisprudenza
amministrativa, l’inserimento della Guardia di finanza nel quadro delle Forze
Armate non comporta l’assoluta identità di stato dei suoi appartenenti agli
appartenenti ad altri Corpi ad ordinamento militare (Esercito, Marina,
Aviazione, Arma dei carabinieri), non essendo sufficiente per la piena
equiparazione tra gli stessi rivestire
lo status di militare, in assenza di
identità di funzioni istituzionalmente attribuite;
che, infatti, mentre ai Corpi sopra richiamati spetta
l’esercizio di una funzione militare attinente alla difesa collettiva, volta a
far fronte ad attacchi provenienti non solo dall’interno, ma anche
dall’esterno, nonché missioni di pace all’estero, di interposizione tra forze
belligeranti, alla Guardia di finanza spetta il compito primario di prevenzione
e repressione delle evasioni e delle
violazioni finanziarie alle dirette dipendenze del Ministro dell’economia,
oltre a compiti di vigilanza dei confini e repressione del contrabbando;
che, quindi, non è configurabile una violazione
dell’art. 3 della Costituzione in relazione al principio di uguaglianza
invocato dal giudice rimettente in quanto, in ragione della specialità degli
ordinamenti posti a confronto in relazione alle funzioni assolte dalle singole
Armi, le posizioni poste in comparazione non sono tra loro omogenee, così che
la scelta compiuta dal legislatore con la norma censurata non può considerarsi
arbitraria (ordinanza
n. 91 del 1993);
che del pari manifestamente infondata è la censura
svolta in riferimento all’art. 97 Cost., poiché
che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente
infondata sotto tutti i profili denunciati.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
per questi motivi
dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell’articolo 73-ter
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (Attuazione dell’art. 3 della L.
6 marzo 1992, n.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11
marzo 2009.
F.to:
Francesco
AMIRANTE, Presidente
Paolo
Maria NAPOLITANO, Redattore
Giuseppe
DI PAOLA, Cancelliere
Depositata
in Cancelleria il 20 marzo 2009.