composta dai signori:
- Francesco AMIRANTE Presidente
- Ugo DE SIERVO Giudice
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
-
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 28
agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace,
a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promosso con
ordinanza del 22 gennaio 2008 dal Giudice di pace di Viterbo nel procedimento
penale a carico di L.P., iscritta al n. 123 del
registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell’anno 2008.
Visto l’atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell’11
febbraio 2009 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.
Ritenuto che, con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice di pace
di Viterbo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,
25 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art.
6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla
competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24
novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non prevede, fra le ipotesi di
connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti
di competenza di altro giudice, quella dei reati
commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre;
che il giudice a quo
premette che, a seguito di una colluttazione avvenuta all’uscita da una
discoteca, due persone si erano procurate reciprocamente lesioni personali,
giudicate guaribili in cinque giorni, quanto ad uno dei contendenti, e in
trenta giorni, quanto all’altro;
che dal fatto erano quindi scaturiti due
procedimenti penali: il primo davanti al rimettente Giudice di pace, competente
per il reato di lesioni personali di durata inferiore ai venti giorni; il
secondo davanti al Tribunale di Viterbo, competente per le lesioni di durata
superiore;
che il rimettente riferisce, altresì, di aver
preliminarmente respinto l’istanza del difensore dell’imputato di riunione del
processo con quello pendente davanti al Tribunale di Viterbo, sul rilievo che
l’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 274 del 2000 non contempla tra le ipotesi di
«riunione per connessione» quella dei reati commessi da più persone in danno
reciproco le une delle altre; e che, a fronte di ciò, il difensore aveva
eccepito l’illegittimità costituzionale della norma per contrasto con gli artt.
3, 25, primo comma, e 111, primo comma, Cost.;
che la questione – a parere del rimettente – sarebbe
rilevante, in quanto, nel caso di suo accoglimento, la competenza per il reato
oggetto del giudizio a quo si
sposterebbe presso il giudice superiore;
che quanto, poi, alla non manifesta infondatezza, il
rimettente assume che la norma censurata, escludendo che nell’ipotesi de qua si abbia connessione tra
procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di
altro giudice, violi l’art. 3 Cost., determinando una ingiustificata disparità
di trattamento sia in rapporto ad altre previsioni dello stesso d.lgs. n. 274
del 2000, sia in relazione a corrispondenti previsioni
generali contenute nel codice di rito;
che la commissione dei reati da più persone in danno
reciproco – a dimostrazione dell’importanza di un accertamento «unitario e
contestuale» – è presa, difatti, in considerazione dall’art. 9, comma 2, del
d.lgs. n. 274 del 2000, che consente, in tale caso, la riunione dei processi
per i diversi reati che pendano tutti davanti al giudice di pace;
che, a sua volta, l’art. 17, comma 1,
lettera c), in riferimento all’art.
371, comma 2, lettera b), del codice
di procedura penale, prevede, nella stessa situazione – con disposizione a
carattere generale – la riunione dei processi che pendano nello stesso stato e
grado davanti al medesimo giudice;
che ne deriverebbe, quindi, che lo stesso imputato, a seconda
che sia giudicato dal tribunale o dalla corte d’assise, ovvero dal giudice di
pace, si troverebbe soggetto ad un regime processuale irragionevolmente
differenziato;
che la scelta operata dal legislatore
con la norma impugnata risulterebbe priva, infatti, di valida giustificazione,
giacché la celebrazione separata, davanti al tribunale e al giudice di pace,
dei processi per i reati commessi da più persone in danno reciproco potrebbe
condurre a ricostruzioni diverse del medesimo episodio e, dunque, ad un
contrasto di giudicati: contrasto non emendabile con gli ordinari mezzi di
impugnazione, giacché gli stessi seguirebbero percorsi distinti (la corte
d’appello giudicherebbe sull’appello avverso la sentenza del tribunale, il
tribunale monocratico sull’appello avverso la sentenza del giudice di pace);
che la disposizione denunciata violerebbe, altresì, l’art.
111, primo (recte:
secondo) comma, Cost., in quanto non assicurerebbe, per le ragioni dianzi
esposte, che il processo si svolga «in condizioni di parità»; nonché l’art. 25
Cost., in quanto distoglierebbe l’imputato dal giudice naturale precostituito
per legge, il quale – nel caso di lesioni reciproche – andrebbe individuato nel
giudice superiore, alla luce dei citati artt. 17, comma 1,
lettera c), e 371, comma 2, lettera b), cod. proc. pen.;
che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Considerato che il Giudice di pace di
Viterbo dubita della legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione, dell’art. 6, comma 1,
del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza
penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre
1999, n. 468), nella parte in cui non annovera, fra le ipotesi di connessione
tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza
di altro giudice, quella dei reati commessi da più
persone in danno reciproco le une delle altre;
che, nel formulare le censure di costituzionalità, il
giudice rimettente opera una impropria commistione tra l’istituto della
competenza per connessione e quello della riunione dei processi (si veda, con
riferimento ad analoga questione relativa all’art. 17 del codice di procedura
penale, l’ordinanza
n. 247 del 1998);
che il primo istituto è un meccanismo che comporta lo
spostamento della competenza, rispetto alle ordinarie regole sulla competenza
per materia o per territorio; il secondo è, invece, uno strumento destinato ad
operare, a fini di migliore organizzazione del lavoro, solo quando i processi
siano già pendenti davanti allo stesso giudice: e ciò sul presupposto che essi
rientrino tutti nella sua competenza (vuoi in base alle regole in tema di
competenza per materia o per territorio, vuoi per effetto della disciplina
derogatoria dettata in tema di connessione);
che l’ipotesi dei reati commessi da più persone in danno
reciproco non rientra tra i casi di connessione previsti, in via generale,
dall’art. 12 cod. proc. pen.:
essa è annoverata, invece – tanto dal codice di rito (art. 17, comma 1, lettera
c, in riferimento all’art. 371, comma
2, lettera b) che dal d.lgs. n. 274
del 2000 (art. 9, comma 2) – tra le fattispecie che legittimano la riunione dei
processi pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice,
sempre che ricorrano le ulteriori condizioni ivi
stabilite (rispettivamente: che la riunione «non determini un ritardo nella
definizione del processo», e che «giovi alla celerità e completezza
dell’accertamento»);
che il giudice a quo
vorrebbe, per converso, trasformare la fattispecie in questione in una ipotesi
di connessione cosiddetta eterogenea (atta a determinare, cioè, uno spostamento
della competenza per materia dal giudice di pace al giudice superiore):
operazione che non può ritenersi in alcun modo imposta dai parametri
costituzionali evocati;
che del tutto insussistente risulta, così, la dedotta
violazione dell’art. 3 Cost., sotto il profilo della ingiustificata disparità
di trattamento fra gli imputati;
che, infatti, né davanti al giudice di pace, né davanti ai
giudici superiori è prevista la possibilità di procedere alla riunione di
processi relativi a reati commessi da più persone in danno reciproco, in deroga
alle ordinarie regole sulla competenza per materia o per territorio;
che inconferente si presenta, poi,
il richiamo al principio di parità delle parti processuali, sancito dall’art.
111 Cost.: parità che non risulta in alcun modo alterata dalla norma censurata,
la quale spiega i suoi effetti, alla stessa maniera, nei confronti di ognuna
delle parti;
che priva di consistenza si rivela, infine, la censura di violazione
del principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.):
principio che, parimenti, non è affatto inciso dalla mancata configurazione
della fattispecie considerata come ipotesi di competenza per connessione;
che per costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, la
garanzia del giudice naturale è rispettata quando la regola di competenza sia
prefissata rispetto all’insorgere della controversia, e non è invece
utilizzabile per sindacare la scelta del legislatore che si esprime nella
fissazione di quella regola (ex plurimis, ordinanze n. 138
del 2008, n.
193 del 2003 e n. 417 del 2002);
che la questione va dichiarata, pertanto, manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26,
secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi
motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del
giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n.
468), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della
Costituzione, dal Giudice di pace di Viterbo con l’ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 25 febbraio 2009.
F.to:
Giuseppe
FRIGO, Redattore
Depositata
in Cancelleria il 5 marzo 2009.