ANNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Francesco AMIRANTE Presidente
- Ugo DE
SIERVO Giudice
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
ORDINANZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 15
febbraio 2006 (doc. IV-ter, n. 17) relativa alla
insindacabilitą, ai sensi dell'art. 68, primo comma,
della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Raffaele Iannuzzi nei confronti di Giancarlo Caselli e Gioacchino Natoli, promosso con ricorso del Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Milano, notificato il 17 gennaio 2007, depositato
in cancelleria il 10 ottobre 2008 ed iscritto al n. 15 del registro conflitti
tra poteri dello Stato 2006, fase di merito.
Visto l'atto di costituzione del Senato della
Repubblica;
udito nella camera di consiglio del 28 gennaio
2009 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano.
Ritenuto che, con atto del 7 luglio 2006, il Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Milano, nel corso di un procedimento
penale a carico del senatore
Raffaele Iannuzzi - imputato del reato di
diffamazione aggravata per avere offeso la reputazione di Giancarlo Caselli e
Gioacchino Natoli, negli articoli di stampa
pubblicati a sua firma, rispettivamente, sul quotidiano «Il Giornale» del 17
novembre 2004, con il titolo «Ecco come i pentiti dovevano uccidere Canale», e
sul settimanale «Panorama» in data 25 novembre 2004, con il
titolo «A Palermo giustizia č (quasi) fatta» - ha so llevato
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei
confronti del Senato della Repubblica in relazione alla deliberazione adottata
nella seduta del 15 febbraio 2006 (Doc. IV-ter, n. 17) con la quale l'Assemblea, approvando
la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunitą parlamentari, ha dichiarato
che i fatti per i quali č in corso il procedimento penale di cui sopra
concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle
sue funzioni, con conseguente insindacabilitą ai
sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
che
il ricorrente č dell'avviso che la deliberazione del Senato della Repubblica,
la quale si basa sulla asserita sussistenza del «nesso funzionale» tra il
contenuto degli articoli di stampa ed alcuni atti tipici della funzione
parlamentare compiuti dal senatore Iannuzzi,
consistenti in particolare nella presentazione di taluni disegni di legge
aventi ad oggetto le problematiche connesse alla «gestione di coloro che
collaborano con la giustizia», sia in contrasto con i canoni interpretativi
stabiliti dalla giurisprudenza della Corte, atteso che essa non conterrebbe
alcun elemento concreto da cui poter desumere la sussistenza di una
corrispondenza sostanziale tra il contenuto degli articoli in questione e le
opinioni gią espresse dal senatore Iannuzzi in
specifici atti parlamentari, non essendo sufficiente una mera comunanza di
tematiche e un generico riferimento alla rilevanza dei fatti pubblici;
che,
pertanto, il citato Giudice per le indagini preliminari ha promosso il giudizio
per conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica in
quanto, a suo avviso, la condotta addebitabile al senatore Iannuzzi,
astrattamente idonea, nella sua specificitą e gravitą, ad integrare un
illecito, esula dall'esercizio delle funzioni parlamentari, non presentando
alcun legame con atti parlamentari, neppure nell'accezione pił ampia;
che
il conflitto č stato dichiarato ammissibile da questa Corte con ordinanza n. 420
del 2006, depositata il 14 dicembre 2006 e notificata al Senato della
Repubblica, a cura del ricorrente, il 17 gennaio 2007;
che
il ricorrente ha provveduto al prescritto deposito degli atti presso la
cancelleria di questa Corte solamente il 10 ottobre 2008;
che,
con atto depositato il 5 febbraio 2007, si č, nel frattempo, costituito in
giudizio il Senato della Repubblica, chiedendo che il ricorso per
conflitto sia dichiarato inammissibile, improcedibile
e comunque infondato;
che,
nel merito, la difesa del Senato sostiene che il conflitto sarebbe infondato,
in quanto gli atti parlamentari riferibili al senatore, menzionati nella
relazione della Giunta delle elezioni e delle immunitą parlamentari del Senato
(vale a dire Disegno di legge n. 2292: «Istituzione di una commissione
Parlamentare di inchiesta sulla gestione di coloro che
collaborano con la giustizia», depositato sin dal 25 giugno 2003, e Documento
XXII, n. 25: «Proposta di inchiesta parlamentare del
Senato sulla gestione di coloro che collaborano con la giustizia, depositato il
19 gennaio 2004»), dimostrerebbero l'esistenza del nesso funzionale tra le
dichiarazioni oggetto del procedimento penale e l'attivitą parlamentare svolta
dal senatore Raffaele Iannuzzi.
Considerato che il ricorso introduttivo č stato notificato al Senato
della Repubblica, unitamente all'ordinanza che lo ha dichiarato ammissibile, in
data 17 gennaio 2007 e che gli atti sono stati depositati presso la cancelleria
di questa Corte, con plico spedito a mezzo del
servizio postale, il 10 ottobre 2008, ossia oltre il termine di venti giorni
dalla notificazione, previsto dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
che,
in conformitą alla costante giurisprudenza di questa Corte (si vedano, da
ultimo, le ordinanze n. 430 del 2008
e n. 253 del
2007), tale deposito deve considerarsi tardivo, essendo il predetto termine
perentorio;
che,
pertanto, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile.
dichiara improcedibile il giudizio per
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Giudice
dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Milano nei confronti del Senato
della Repubblica, con il ricorso indicato in epigrafe.
Cosģ
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta,
l'11 febbraio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo Maria
NAPOLITANO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 febbraio 2009.