Ordinanza n. 420 del 2006

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ORDINANZA N. 420

ANNO 2006

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco                BILE               Presidente

- Giovanni Maria   FLICK             Giudice

- Francesco          AMIRANTE         "

- Ugo                   DE SIERVO         "

- Romano              VACCARELLA    "

- Paolo                 MADDALENA     "

- Alfio                  FINOCCHIARO   "

- Alfonso              QUARANTA        "

- Franco                GALLO                "

- Luigi                  MAZZELLA         "

- Gaetano             SILVESTRI          "

- Sabino                CASSESE             "

- Maria Rita          SAULLE              "

- Giuseppe            TESAURO            "

- Paolo Maria        NAPOLITANO     "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio  per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 15 febbraio 2006 relativa alla insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione delle opinioni espresse dal senatore Raffaele Iannuzzi nei confronti dei dott.ri Giancarlo Caselli e Gioacchino Natoli, promosso con ricorso del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, depositato in cancelleria il 7 luglio 2006 ed iscritto al n. 15 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2006, fase di ammissibilità.

Udito nella camera di consiglio del 22 novembre 2006 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano.

Ritenuto che, con atto del 7 luglio 2006, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, nel corso di un procedimento penale a carico del senatore Raffaele Iannuzzi – imputato del reato di diffamazione aggravata per avere offeso, negli articoli di stampa pubblicati a sua firma, rispettivamente sul quotidiano «Il Giornale» del 17 novembre 2004, con il titolo «Ecco come i pentiti dovevano uccidere Canale», e sul settimanale «Panorama» in data 25 novembre 2004, con il titolo «A Palermo giustizia è (quasi) fatta», la reputazione di Giancarlo Caselli e Gioacchino Natoli – ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica in relazione alla deliberazione adottata nella seduta del 15 febbraio 2006 con la quale l'Assemblea, approvando la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ha dichiarato che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, con conseguente insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che il ricorrente è dell’avviso che la deliberazione del Senato della Repubblica, la quale si basa sulla sussistenza del «nesso funzionale» tra il contenuto degli articoli di stampa ed alcuni atti tipici della funzione parlamentare compiuti dal senatore Iannuzzi, consistenti in particolare nella presentazione di taluni disegni di legge aventi ad oggetto le problematiche connesse alla «gestione di coloro che collaborano con la giustizia», sia in contrasto con i canoni interpretativi stabiliti dalla giurisprudenza della Corte, atteso che essa non conterrebbe alcun elemento concreto da cui poter desumere la sussistenza di una corrispondenza sostanziale tra il contenuto degli articoli in questione e le opinioni già espresse dal senatore Iannuzzi in specifici atti parlamentari, non essendo sufficiente una mera comunanza di tematiche e un generico riferimento alla rilevanza dei fatti pubblici;

che, pertanto, il citato Giudice per le indagini preliminari ha promosso il giudizio per conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica in quanto, a suo avviso, la condotta addebitabile al senatore Iannuzzi, astrattamente idonea, nella sua specificità e gravità, ad integrare un illecito, esula dall’esercizio delle funzioni parlamentari, non presentando alcun legame con atti parlamentari, neppure nell’accezione più ampia.

Considerato che, in questa fase, la Corte è chiamata, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), esclusivamente a deliberare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile in quanto esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza, in riferimento ai requisiti soggettivi e oggettivi indicati nel primo comma dello stesso art. 37, restando impregiudicata ogni decisione definitiva, anche relativamente all'ammissibilità;

che, sotto l'aspetto soggettivo, il Giudice per le indagini preliminari è legittimato a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, quale organo competente a dichiarare definitivamente – nel procedimento del quale è investito – la volontà del potere cui appartiene, in ragione dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali svolte in posizione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita;

che, parimenti, il Senato della Repubblica, che ha adottato la deliberazione di insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro, è legittimato a essere parte del conflitto costituzionale, essendo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che esso impersona, in relazione all'applicabilità della prerogativa dell'insindacabilità;

che, sotto l'aspetto oggettivo del conflitto, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, in conseguenza dell'esercizio – ritenuto illegittimo perché non corrispondente ai criteri che la Costituzione stabilisce, come sviluppati dalla giurisprudenza di questa Corte – del potere, spettante al Senato, di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro;

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto costituzionale di attribuzione, la cui risoluzione spetta alla competenza di questa Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 dichiara ammissibile, a norma dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano nei confronti del Senato della Repubblica, con l'atto indicato in epigrafe;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte costituzionale dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente, Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 dicembre 2006.