Ordinanza n. 253 del 2007

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ORDINANZA N. 253

ANNO 2007

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco                      BILE                                      Presidente

- Giovanni Maria        FLICK                                     Giudice     

- Francesco                 AMIRANTE                                 “

- Ugo                          DE SIERVO                                 “

- Paolo                        MADDALENA                            “

- Alfio                         FINOCCHIARO                          “

- Alfonso                    QUARANTA                               “

- Franco                      GALLO                                        “

- Luigi                         MAZZELLA                                “

- Gaetano                    SILVESTRI                                  “

- Sabino                      CASSESE                                     “

- Maria Rita                SAULLE                                      “

- Giuseppe                  TESAURO                                   “

- Paolo Maria              NAPOLITANO                            “

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 18 gennaio 2006 (doc. IV-ter, n. 14), relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Raffaele Jannuzzi nei confronti del dott. Gian Carlo Caselli e del dott. Guido Lo Forte, promosso con ricorso del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, notificato il 12 febbraio 2007, depositato in cancelleria il 15 marzo 2007 ed iscritto al n. 18 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2006, fase di merito.

Visto l’atto di costituzione del Senato della Repubblica;

udito nell’udienza pubblica del 6 giugno 2007 il Giudice relatore Ugo De Siervo.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, nel corso dell’udienza preliminare nei confronti del senatore Raffaele Jannuzzi, imputato del reato di cui agli artt. 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), con ordinanza 9 luglio 2006, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla delibera del 18 gennaio 2006 (Doc. IV-ter, n. 14), con la quale l’Assemblea, accogliendo la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ha dichiarato l’insindacabilità delle dichiarazioni rilasciate dal senatore, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;

che il GIP riferisce di procedere nei confronti del parlamentare per il reato di diffamazione a mezzo stampa «per aver, nella sua qualità di autore dell’articolo sotto descritto, offeso la reputazione di Gian Carlo Caselli e di Guido Lo Forte con la pubblicazione sul quotidiano “Il Giornale” del 7 novembre 2004 dell’articolo intitolato “Mafia, 13 anni di scontri tra PM e Carabinieri” riportando in narrativa fatti non veritieri e comunque offensivi per la loro formulazione e per il contesto in cui sono stati inseriti. Delitto aggravato dall’attribuzione di fatti determinati», dei quali viene dato conto nel corpo dell’ordinanza;

che, nel corso del procedimento, è intervenuta la delibera del Senato contro cui reagisce il GIP milanese, chiedendone l’annullamento, dal momento che le dichiarazioni incriminate non sarebbero espressive di attività parlamentare e dunque, alla luce della giurisprudenza costituzionale, non sarebbero coperte dalla prerogativa dell’insindacabilità;

che, in particolare secondo il ricorrente, il riferimento operato dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari a due atti di iniziativa del sen. Jannuzzi – un disegno di legge per l’istituzione di una Commissione bicamerale di inchiesta sulla gestione dei collaboratori di giustizia (d.d.l. n. 2292 depositato il 25 giugno 2003) ed una proposta di inchiesta parlamentare sul medesimo tema (documento XXII – n. 25 del 19 febbraio 2004) – sarebbe inconferente mancando il presupposto, richiesto dalla Corte costituzionale, della contestualità cronologica tra le iniziative parlamentari e le dichiarazioni incriminate: le prime, infatti, risalirebbero al più tardi al febbraio 2004, le seconde, invece, sarebbero state manifestate nel novembre 2004;

che inoltre, ad avviso del giudice, mancherebbe il «nesso di riferibilità in astratto» delle dichiarazioni rese dal senatore ai lavori parlamentari, «non essendo … possibile discernere le opinioni dello Jannuzzi riconducibili alla libera manifestazione del pensiero, da quelle che riguardano l’esercizio della funzione parlamentare»;

che, pertanto, il GIP milanese ritiene illegittima la delibera del Senato del 18 gennaio 2006 e chiede alla Corte costituzionale di dichiarare che «non spettava al Senato della Repubblica la valutazione della condotta addebitabile al senatore Jannuzzi Raffaele, in quanto estranea alla previsione dell’art. 68», primo comma Cost. e, conseguentemente, di annullare la suddetta delibera;

che il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 17 del 2007, depositata il 26 gennaio 2007 e notificata al Senato della Repubblica, a cura del ricorrente, in data 12 febbraio 2007;

che il Tribunale ha provveduto al prescritto deposito degli atti presso la cancelleria di questa Corte, a mezzo del servizio postale;

che con atto depositato il 28 febbraio 2007 si è costituito in giudizio il Senato della Repubblica, chiedendo che il ricorso per conflitto sia dichiarato inammissibile, improcedibile e comunque infondato;

che, nel merito, la difesa del Senato sostiene che, nella specie, deve ravvisarsi l’esistenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni rese dal sen. Jannuzzi, oggetto del procedimento penale, e l’attività parlamentare dal medesimo svolta, in particolare attraverso i due atti parlamentari prima citati;

che in una successiva memoria, il Senato ha eccepito l’improcedibilità del ricorso, dal momento che esso, unitamente all’ordinanza con cui questa Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto, sarebbe stato depositato oltre il termine previsto dall’art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

che l’eccepita tardività del deposito sussisterebbe anche ai sensi dell’art. 30 delle citate norme integrative, secondo il quale, in caso di deposito del ricorso di cui all’art. 26, comma 3, delle stesse norme integrative effettuato a mezzo del servizio postale, si deve fare riferimento alla data di spedizione del ricorso;

che, nel caso di specie, tale spedizione sarebbe avvenuta dopo che era oramai decorso il termine di venti giorni dall’ultima notifica.

Considerato che l’atto introduttivo del conflitto, notificato al Senato il 12 febbraio 2007 unitamente all’ordinanza che ha dichiarato ammissibile tale conflitto, è stato depositato con plico spedito a mezzo del servizio postale il 13 marzo (data risultante dal timbro postale apposto sulla busta contenente gli atti suddetti) ed è pervenuto alla cancelleria di questa Corte il 15 marzo successivo;

che, ai sensi dell’art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il termine per il deposito degli atti notificati è di 20 giorni dall’ultima notifica e che, ai sensi dell’art. 30 delle norme integrative, qualora il deposito avvenga a mezzo del servizio postale, ai fini dell’osservanza di tale termine vale la data di spedizione postale;

che, nel caso di specie, la spedizione degli atti notificati è avvenuta oltre il termine di cui all’art. 26, comma 3, citato;

che, in conformità alla costante giurisprudenza costituzionale, tale deposito deve ritenersi tardivo, essendo detto termine perentorio (si vedano in tal senso, da ultimo, le ordinanze n. 134 e n. 115 del 2007; n. 438 e n. 408 del 2006);

che, pertanto, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara improcedibile il giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano nei confronti del Senato della Repubblica, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 3 luglio 2007.