ORDINANZA N. 3
ANNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai Signori:
-
- Francesco AMIRANTE Giudice
- Ugo DE
SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
-
- Giuseppe TESAURO "
-
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, 52, 63 e 64 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promosso con ordinanza del 25 ottobre 2007 dalla Corte di cassazione nel procedimento penale a carico di M. R., iscritta al n. 59 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell’anno 2008.
Udito nella camera di consiglio del 3 dicembre 2008 il Giudice relatore Paolo Maddalena.
Ritenuto che, con ordinanza del
25 ottobre 2007,
che il rimettente espone in punto di fatto che
il 15 maggio
che a seguito della collisione, T.R. riportava «un’ampia ferita lacero contusa con lesioni nervoso tendinee e vascolari al ginocchio sinistro, con frattura del condilo femorale allo stesso lato, una sospetta lesione ossea dell’emivitreo dell’occhio sinistro»;
che, con sentenza del 13 novembre 2002, il Tribunale di Napoli riteneva M. R. colpevole del reato di «lesioni personali colpose gravissime commesse con violazione della disciplina della circolazione stradale» e lo sanzionava, «in applicazione del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, istitutivo della competenza penale del giudice di pace in relazione a tale reato», con «30 giorni di permanenza domiciliare, nei giorni di sabato e domenica, con il diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre alla condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile, con il pagamento di una provvisionale nella misura di euro centomila»;
che avverso detta sentenza interponevano appello sia l’imputato, che il pubblico ministero e la parte civile, eccependo, questi ultimi, l’incostituzionalità, sotto vari profili, del sistema sanzionatorio previsto dagli artt. 52 e seguenti del d.lgs. n. 274 del 2000 e la parte civile anche l’errata qualificazione giuridica del fatto, che avrebbe dovuto ritenersi integrativo del reato di lesioni personali dolose gravissime, ai sensi dell’art. 582 del codice penale;
che
che
che, ripreso il giudizio d’appello, la stessa
eccezione di incostituzionalità, estesa anche all’art. 4 del d.lgs. n. 274 del
2000, veniva riproposta, ma
che
che contro tale sentenza proponeva ricorso per
cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso
che, tanto premesso, il giudice a quo argomenta sulla rilevanza della questione, osservando come il Procuratore generale, con il ricorso proposto, sottoponga all’esame di essa Corte di legittimità «la tesi della configurabilità del reato di lesioni personali volontarie (nella forma del dolo eventuale) non condivisa dalla Corte territoriale», evidenziando, ulteriormente, il contrasto tra la gravità del fatto da giudicare e «l’estrema mitezza della pena irrogabile» in applicazione del trattamento sanzionatorio sospettato di incostituzionalità, nel caso in cui fosse ritenuta «infondata la censura concernente l’elemento psicologico ravvisabile nella condotta»; di qui, appunto, secondo il rimettente, «la rilevanza della dedotta questione, per l’evidente incidenza della decisione della Corte costituzionale nel […] giudizio» principale;
che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice a quo – nel constatare che «al reato di lesioni colpose commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale sono applicabili le sanzioni previste dall'art. 52 del decreto legislativo n. 274 del 2000 per i reati attribuiti alla competenza del giudice di pace, mentre ai reati di lesioni connesse a colpa professionale o commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, che continuano ad essere attribuiti alla competenza del tribunale, sono applicabili le sanzioni previste dal codice penale» – ritiene che ciò comporti una «diversificazione di trattamento sanzionatorio […] del tutto irragionevole, trattandosi di condotte che offendono il medesimo bene (l’integrità fisica) e che possono provocare danni quanto meno di pari gravità»;
che, inoltre, non sarebbe assicurata in egual misura «la tutela del diritto alla salute (art. 32 della Costituzione) essendo stata prevista per le lesioni personali colpose commesse con violazione della normativa sulla disciplina della circolazione stradale, rispetto alle altre fattispecie di lesioni colpose sottratte alla competenza del giudice di pace, una pena che, in quanto non adeguata alla gravità del fatto, viene anche meno alle sue funzioni di dissuasione e rieducazione»;
che, ad avviso della Corte di cassazione, sussisterebbe, quindi, una sperequazione normativa tra fattispecie omogenee che supera «la soglia della manifesta irragionevolezza», giacché il bene tutelato è, in tutte le ipotesi predette, quello della salute e che, «così come il medico o il datore di lavoro, anche il conducente di un veicolo riveste una posizione di garanzia essendo tenuto ad osservare, oltreché specifiche norme, anche i principi generali di prudenza, perizia e diligenza per la tutela del bene della pubblica incolumità, proprio in considerazione della intrinseca pericolosità del mezzo da lui condotto»;
che il rimettente osserva, altresì, che
che, secondo il giudice a quo, le argomentazioni addotte a sostegno della questione di costituzionalità non troverebbero «ostacolo nel principio della retroattività della legge più favorevole» proprio in ragione di quanto affermato dalla citata sentenza n. 394 del 2006, per cui «il principio di retroattività della norma penale più favorevole in tanto è destinato a trovare applicazione, in quanto la norma sopravvenuta sia, di per sè, costituzionalmente legittima»;
che, si argomenta ancora nell’ordinanza di rimessione, risulterebbero evidenti «le analogie» tra la presente questione e quella decisa dalla richiamata sentenza n. 394 del 2006, tenuto conto, segnatamente, che il fatto addebitato all’imputato è avvenuto anteriormente all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 274 del 2000, con la conseguenza che la richiesta declaratoria di incostituzionalità «non costituirebbe una interpretazione additiva in malam partem della norma sulla competenza del giudice di pace, non violandosi né il principio di irretroattività né quello di colpevolezza».
Considerato che
che il rimettente sostiene che le disposizioni denunciate violino gli artt. 3, 27, terzo comma, e 32 Cost., comportando – rispetto «ai reati di lesioni connesse a colpa professionale o commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, che continuano ad essere attribuiti alla competenza del tribunale» e per i quali sono applicabili le sanzioni previste dal codice penale – una «diversificazione di trattamento sanzionatorio che appare del tutto irragionevole, trattandosi di condotte che offendono il medesimo bene (l’integrità fisica) […] che possono provocare danni quanto meno di pari gravità» e che sono commesse «da soggetti parimenti titolari di una posizione di garanzia»;
che, d’altro canto, la pena prevista per le lesioni personali colpose commesse con violazione della normativa sulla disciplina della circolazione stradale, «in quanto non adeguata alla gravità del fatto», verrebbe «anche meno alle sue funzioni di dissuasione e rieducazione»;
che, preliminarmente, non può ravvisarsi identità tra la presente questione e quella sollevata dalla Corte d’Appello di Napoli nel corso dello stesso giudizio principale e decisa con ordinanza n. 187 del 2005 di questa Corte, giacché, nonostante la comunanza dei parametri costituzionali e delle censure, l’attuale rimettente ha denunciato anche l’art. 4 del d.lgs. n. 274 del 2000, così emendando la carenza che inficiava la precedente ordinanza di rimessione, connessa al fatto che – come rilevato dalla ricordata ordinanza n. 187 del 2005 – il citato art. 4, quale norma che attribuisce al giudice di pace la competenza per il reato considerato, costituisce il necessario presupposto del sistema sanzionatorio che si intende sottoporre al vaglio di costituzionalità;
che, peraltro, sempre in via preliminare, il rimettente afferma la rilevanza della questione senza risolvere il quesito, oggetto di specifico motivo di ricorso per cassazione, relativo alla qualificazione del fatto reato in rapporto all’elemento psicologico, là dove la sussistenza del dolo eventuale – affermata nel ricorso proposto dal Procuratore generale – condurrebbe a qualificare la condotta contestata come reato di lesioni personale dolose, come tale sottratto alla competenza del giudice di pace ed al relativo regime sanzionatorio;
che, viceversa, la mancata preliminare risoluzione del dubbio in ordine alla esatta qualificazione giuridica del reato, rende, allo stato, soltanto ipotetica la rilevanza della questione (ex plurimis, ordinanza n. 374 del 2004);
che, in aggiunta a ciò, il rimettente – come già affermato da questa Corte con la citata ordinanza n. 187 del 2005 – «chiedendo per il reato in esame una pronuncia che consenta di ripristinare il meccanismo sanzionatorio applicabile prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 274 del 2000, invoca nella sostanza un intervento additivo e di sistema in malam partem, non consentito a questa Corte in forza del principio della riserva di legge in materia penale»;
che non può indurre a diverso avviso il richiamo che il rimettente fa della sentenza n. 394 del 2006, peraltro adducendo soltanto una generica analogia tra la fattispecie allora scrutinata e quella attualmente oggetto di esame, giacché non si verte, nel caso di specie, in ipotesi di norme penali di favore;
che, dunque, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 52, 63 e 64 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 32 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l’ordinanza in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 12 gennaio 2009.
F.to:
Paolo
MADDALENA, Redattore
Depositata
in