ORDINANZA N. 90
ANNO 2008
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale
degli artt. 69, quarto comma e 99, quarto comma del
codice penale, come modificati dagli articoli 3 e 4 della legge 5 dicembre 2005
n. 251 (Modifiche al codice penale e
alla legge 26 luglio 1975, n.
Visti
gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nella camera di consiglio del 12 marzo 2008 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che, con l’ordinanza indicata in epigrafe,
il Tribunale di Perugia ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art.
99, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall’art. 4 della
legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26
luglio 1975, n.
che il rimettente – chiamato a giudicare,
nelle forme del rito abbreviato, una persona imputata del reato di detenzione e
cessione illecite di sostanze stupefacenti, di cui all’art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in
materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), con l’aggravante
della recidiva reiterata specifica – osserva come, a fronte
dell’irrogazione all’imputato di una pena base pari al minimo edittale (sei anni di reclusione, oltre la multa),
l’aumento di pena per la recidiva dovrebbe corrispondere all’intera
frazione di due terzi, prevista dalla norma impugnata;
che – stante l’entità delle
precedenti condanne riportate dall’imputato – non verrebbe,
difatti, in rilievo il limite stabilito dall’ultimo comma dell’art.
99 cod. pen. (in forza del quale «in nessun
caso l’aumento di pena per effetto della recidiva può superare il
cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del
nuovo delitto non colposo»); né, d’altra parte,
sussisterebbero i presupposti per l’applicazione di circostanze
attenuanti e il conseguente giudizio di comparazione con l’aggravante
contestata;
che il giudice a
quo dubita, tuttavia, sotto plurimi profili, della legittimità costituzionale
della norma denunciata;
che il rimettente osserva anzitutto come, alla luce
della giurisprudenza costituzionale, il meccanismo più idoneo per il
conseguimento delle finalità della pena sia quello della
predeterminazione della medesima entro un limite minimo e un limite massimo,
così da consentire l’individualizzazione della risposta punitiva
in rapporto alle caratteristiche delle singole fattispecie;
che infatti – rileva ancora il giudice a quo – l’adeguamento della
pena ai casi concreti contribuisce a rendere quanto più possibile
«personale» la responsabilità penale, in ossequio alla
previsione dell’art. 27, primo comma, Cost.;
concorre ad assicurare una pena quanto più possibile finalizzata alla
rieducazione, nella prospettiva dell’art. 27, terzo comma, Cost.; e costituisce, altresì, uno strumento di
attuazione dell’uguaglianza di fronte alla pena;
che da ciò deriva la tendenziale
illegittimità costituzionale delle pene fisse, non suscettibili di
adeguata modulazione nei casi concreti: salva l’esigenza di verificare
tale illegittimità in relazione alle singole ipotesi normativamente
previste, tenendo conto dei residui margini di graduabilità
del trattamento sanzionatorio di cui il giudice
fruisce;
che, nel caso in cui venga contestata la recidiva
reiterata e non sussista la possibilità del giudizio di comparazione con
circostanze attenuanti concorrenti, il giudice, pur disponendo della
facoltà di determinare la pena entro i limiti edittali,
si troverebbe a dover irrogare, nell’ipotesi di condanna, una pena
«rigidamente aumentata di due terzi»;
che la previsione di un aumento di pena rigidamente
prefissato – tanto più se di notevoli proporzioni, come nella
fattispecie oggetto di scrutinio – risulterebbe inidonea a consentire una
risposta individualizzata, diversa a seconda dei casi e della concreta
personalità del reo;
che, in tale ottica, la disposizione impugnata si
porrebbe in contrasto sia con il primo che con il terzo comma dell’art.
27 Cost., non assicurando né un trattamento
che valga a rendere «personale» la responsabilità
penale,né l’irrogazione di una pena idonea a conseguire la sua
finalità rieducativa;
che detta disposizione violerebbe, altresì,
l’art. 3 Cost., comportando l’irrogazione
di pene identiche, a fronte di situazioni anche marcatamente diverse;
ciò risulterebbe tanto più evidente quando si discuta di figure
criminose – quali la detenzione illegale e lo spaccio di sostanze
stupefacenti – caratterizzate da limiti edittali
di pena già di per sé elevati;
che l’art. 3 Cost. risulterebbe violato anche
sotto l’ulteriore profilo della irrazionalità intrinseca della
norma, avendo lo stesso legislatore della legge n. 251 del 2005 previsto che,
nel caso di recidiva semplice, la pena possa essere aumentata fino a un terzo;
e che, nel caso di recidiva aggravata, l’aumento possa essere fino alla
metà;
che, in tale quadro - mentre non sarebbe
irragionevole che, nel caso di recidiva reiterata, l’aumento divenga
obbligatorio - risulterebbe viceversa «incongrua» la determinazione
di tale aumento in misura fissa, pari a due terzi; apparrebbe,
infatti, illogico che – a fronte della commissione di un ulteriore
delitto, magari di modesta entità e scarsamente rilevante sul piano
della valutazione della personalità del reo – si passi
«automaticamente» da un aumento di pena che avrebbe potuto essere
anche di un solo giorno, fino al limite massimo della metà, ad un
aumento addirittura di due terzi;
che, con le due ordinanze indicate in epigrafe, di
analogo tenore, il Tribunale di Ragusa e il Tribunale di Ragusa, sezione
distaccata di Vittoria, hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27 Cost.,
questioni di legittimità costituzionale dell’art. 69, quarto
comma, cod. pen., come modificato dall’art. 3
della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui stabilisce il divieto di
prevalenza delle circostanze attenuanti sull’aggravante della recidiva
reiterata; nonché dell’art. 99, quarto comma, cod. pen., come sostituito dall’art. 4 della medesima
legge, nella parte in cui prevede un aumento di pena fisso per le ipotesi di
recidiva reiterata;
che i giudici a
quibus – chiamati a giudicare, nelle forme
del giudizio abbreviato, persone imputate del delitto di detenzione e cessione
illecite di sostanze stupefacenti, con l’aggravante della recidiva reiterata
– premettono che risulterebbe configurabile, nei casi di specie, a fronte
della qualità e quantità dello stupefacente detenuto o ceduto e
delle modalità della condotta, la circostanza attenuante ad effetto
speciale del fatto di lieve entità, di cui all’art. 73, comma 5,
del d.P.R. n. 309 del 1990; e che tale circostanza
comporta una sensibilissima mitigazione della pena edittale
prevista dal comma 1 dello stesso art. 73;
che, peraltro – stante il divieto posto dal
censurato art. 69, quarto comma, cod. pen. –
detta attenuante potrebbe essere considerata, al più, equivalente
all’aggravante contestata; sicché all’imputato andrebbe
inflitta (salva la successiva diminuzione conseguente al rito) una pena minima
di sei anni di reclusione ed euro 26.000 di multa;
che, ad avviso dei giudici a quibus, le norme denunciate si
porrebbero in contrasto, anzitutto, con il principio di ragionevolezza (art. 3
Cost.), incidendo in modo così energico sul potere discrezionale del
giudice, da non consentire a quest’ultimo
l’irrogazione di una pena proporzionata al disvalore
dell’illecito commesso;
che un ulteriore profilo di violazione
dell’art. 3 Cost. emergerebbe dal raffronto con il trattamento sanzionatorio riservato al delitto di associazione
finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti: delitto riguardo al
quale l’art. 74, comma 6, del d.P.R. n. 309 del
1990 – ove l’associazione sia costituita per commettere fatti di
lieve entità – opera un rinvio all’art. 416 cod. pen.; prevedendo, in tal modo – secondo un indirizzo
della giurisprudenza di legittimità – una fattispecie autonoma di
reato, e non già una semplice diminuzione di pena rispetto alle ipotesi
associative più gravi previste dai commi 1 e 2 del medesimo art. 74;
che da ciò deriverebbe che il recidivo
reiterato, per la cessione anche solo di qualche grammo di hashish, verrebbe
punito con la pena della reclusione da sei a venti anni, oltre la multa, stante
la natura circostanziale dell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5,
del d.P.R. n. 309 del 1990 e il divieto di prevalenza
di detta circostanza; invece, il medesimo recidivo reiterato che –
commettendo un fatto da ritenere senz’altro più grave –
partecipi o si renda promotore di una associazione dedita al narcotraffico, anche di cosiddette droghe pesanti, per
fatti di lieve entità, sarebbe punito con la minore pena della
reclusione da uno a cinque anni (nel caso di mera partecipazione) o da tre a
sette anni (nel caso di promozione del sodalizio criminoso);
che sarebbero compromessi, altresì, i
principi di materialità e offensività
del reato, desumibili dall’art. 25, secondo comma, Cost.:
principi a fronte dei quali il legislatore – pur senza trascurare i
profili soggettivi del reato – sarebbe tenuto a valorizzare in modo
preminente la condotta posta in essere dall’agente, nella determinazione
del trattamento sanzionatorio;
che, per contro, facendo derivare dalla mera
condizione personale del reo – legata al suo status di recidivo reiterato – il divieto assoluto di
prevalenza di circostanze attenuanti pure sussistenti in concreto e stabilendo,
altresì, un aumento obbligatorio e fisso della pena nei confronti di
detto recidivo, il legislatore imporrebbe l’irrogazione di pene che
possono risultare manifestamente sproporzionate rispetto alla gravità
del fatto e alle sue modalità di realizzazione;
che risulterebbe leso, di conseguenza, anche
l’art. 27 Cost., giacché una pena con
tali caratteristiche non sarebbe idonea ad esplicare nessuna delle sue
funzioni: non quella retributiva, in quanto verrebbe totalmente trascurata la
componente oggettiva del fatto; non quella di prevenzione generale,
giacché pene troppo severe, se pure suscitano timore, non rafforzano la
coscienza giuridica dei consociati, potendo rivelarsi addirittura criminogene; non, infine, quella di prevenzione speciale,
in quanto neppure «il più incallito criminale» sarebbe in
grado di comprendere il significato di una pena del tutto sproporzionata al
fatto commesso;
che, al tempo stesso, la regola posta
dall’art. 69, quarto comma, cod. pen. determinerebbe
un «appiattimento» del trattamento sanzionatorio
di situazioni anche completamente diverse, imponendo il giudizio di equivalenza
anche in presenza di plurime circostanze attenuanti, benché
«autonome» o «indipendenti», come nei casi di specie:
col risultato di determinare discriminazioni nell’ambito degli stessi
recidivi reiterati;
che la medesima regola finirebbe, altresì,
per ostacolare la resipiscenza del reo, il quale non avrebbe alcuno stimolo a porre
in essere condotte riparatorie o risarcitorie
post factum, quali quelle rilevanti
ai fini dell’applicazione dell’art. 62, numero 6), cod. pen.;
che l’aumento «notarile» della
pena previsto dall’art. 99, quarto comma, cod. pen.,
infine – impedendo sotto un ulteriore profilo l’adeguamento della
pena al fatto – rivelerebbe «un totale disinteresse dello
Stato» per la finalità di risocializzazione
del reo;
che in tutti i giudizi di costituzionalità
è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni
siano dichiarate non fondate.
Considerato che le ordinanze di rimessione
sollevano questioni identiche od analoghe, onde i relativi giudizi vanno
riuniti per essere definiti con unica decisione;
che i giudici rimettenti –
muovendo dal presupposto interpretativo, indimostrato,
secondo cui l’aumento di pena per la recidiva reiterata sarebbe divenuto
obbligatorio in ogni caso, a seguito della legge 5 dicembre 2005, n. 251
– censurano che il legislatore abbia configurato un
«automatismo» sanzionatorio per effetto
del quale – a prescindere dalle peculiarità concrete del nuovo
delitto e dalla significatività delle precedenti condanne, ai fini della
valutazione della personalità del reo – il recidivo reiterato si
troverebbe ineluttabilmente esposto ad un aumento fisso della pena di rilevante
entità, quale quello previsto dal nuovo art. 99, quarto comma, del
codice penale;
che, ad avviso del Tribunale di Ragusa,
inoltre, la contestazione della recidiva reiterata renderebbe senz’altro
operante la previsione dell’art. 69, quarto comma, cod. pen., in forza della quale, nell’ambito del
cosiddetto giudizio di bilanciamento, le circostanze attenuanti non possono
essere ritenute prevalenti sulla circostanza aggravante in questione:
previsione che avrebbe, dunque, l’effetto di “neutralizzare”
– con analogo automatismo – la diminuzione di pena connessa alle
attenuanti concorrenti, a prescindere dal numero e dalle caratteristiche di
queste ultime;
che, nello scrutinare questioni di
costituzionalità aventi ad oggetto il citato art. 69, quarto comma, cod.
pen., questa Corte ha già avuto modo di
rilevare, peraltro, come quella prospettata dagli odierni rimettenti non
rappresenti affatto l’unica lettura possibile del vigente quadro
normativo (sentenza
n. 192 del 2007; ordinanza n. 409
del 2007);
che, in primo luogo, difatti – per le ragioni
specificate nella sentenza
n. 192 del 2007 – è possibile ritenere che la recidiva
reiterata sia divenuta obbligatoria unicamente nei casi previsti
dall’art. 99, quinto comma, cod. pen. (rispetto
ai quali soltanto tale regime è espressamente contemplato), e
cioè ove concernente uno dei delitti indicati dall’art. 407, comma
2, lettera a), del codice di
procedura penale (il quale reca un elenco di reati ritenuti dal legislatore, a
vari fini, di particolare gravità e allarme sociale); salvo, poi,
l’ulteriore problema interpretativo di stabilire quale delitto debba
rientrare in tale catalogo, affinché scatti l’obbligatorietà:
se il delitto oggetto della precedente condanna; ovvero il nuovo delitto che
vale a costituire lo status di
recidivo; o indifferentemente l’uno o l’altro; o addirittura
entrambi;
che, d’altra parte, nei limiti in
cui si escluda che la recidiva reiterata sia divenuta obbligatoria, è
possibile sostenere che il giudice debba procedere al giudizio di bilanciamento
– soggetto al regime limitativo di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen. – unicamente quando ritenga la recidiva
reiterata effettivamente idonea a determinare, di per sé, un aumento di
pena per il fatto per cui si procede; ciò che avviene – alla
stregua dei criteri di corrente adozione in tema di recidiva facoltativa
– solo allorché il nuovo episodio delittuoso appaia concretamente
significativo, in rapporto alla natura ed al tempo di commissione dei
precedenti, sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della
maggiore pericolosità del reo;
che
che, in fatto, gli odierni rimettenti procedono per
delitti in materia di stupefacenti, che non risultano compresi
nell’elenco dell’art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen.;
i rimettenti stessi, inoltre, non specificano a quali delitti si riferiscano le
precedenti condanne riportate dagli imputati, ovvero riferiscono di condanne
per delitti parimenti non compresi nell’elenco;
che, nell’ottica della soluzione
interpretativa dianzi indicata, i giudici rimettenti – all’esito di
un apprezzamento basato sulle caratteristiche del caso concreto –
potrebbero, quindi, non applicare affatto l’aumento di pena per la
recidiva reiterata; e conseguentemente – quanto ai casi oggetto delle
ordinanze di rimessione del Tribunale di Ragusa
– non procedere ad alcun giudizio di bilanciamento fra detta aggravante e
la circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990;
che, pertanto – a prescindere
dall’ulteriore considerazione che, nelle fattispecie concrete
all’esame del Tribunale di Ragusa, l’entità
dell’aumento di pena per la recidiva reiterata rimarrebbe comunque
irrilevante, posto che, per affermazione degli stessi rimettenti, detto aumento
resterebbe neutralizzato, in caso di applicazione dell’art. 69, quarto
comma, cod. pen., dal giudizio di equivalenza con
l’attenuante concorrente – le questioni sollevate sono
manifestamente inammissibili, per la mancata sperimentazione, da parte dei giudici
a quibus,
della praticabilità di una soluzione interpretativa diversa da quella
posta a base dei dubbi di costituzionalità ipotizzati, e tale da
determinare il possibile superamento di detti dubbi o da renderli comunque non
rilevanti nei casi di specie.
Visti gli artt. 26,
secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
riuniti i
giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 69,
quarto comma, e 99, quarto comma, del codice penale, come modificati dagli artt. 3 e 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche
al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 31 marzo 2008.
F.to:
Giovanni
Maria FLICK, Redattore
Depositata
in Cancelleria il 4 aprile 2008.