ORDINANZA N. 409
ANNO 2007
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell’articolo 69, quarto comma, del codice
penale, come modificato dall’art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla
legge 26 luglio 1975, n.
Visti gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 7
novembre 2007 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che
il Tribunale di Ravenna, con due ordinanze di analogo tenore emesse il 18 ed il
20 luglio 2006 (r.o. n. 698 e n. 699 del 2006), ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, quarto
comma, del codice penale, come modificato dall’art. 3 della legge 5 dicembre
2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n.
che il giudice a quo – chiamato a giudicare persone imputate di reati di
detenzione e vendita illecite di sostanze stupefacenti, con l’aggravante della
recidiva reiterata – premette che risulterebbe configurabile, nella specie,
stante la non elevata quantità dello stupefacente detenuto e ceduto, la
circostanza attenuante ad effetto speciale del fatto di lieve entità, di cui
all’art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.
309 (Testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza):
circostanza che comporta una sensibilissima mitigazione del trattamento
sanzionatorio (alla pena edittale della reclusione da sei a venti anni e della
multa da euro 26.000 ad euro 260.000, prevista dal comma 1 del citato art. 73,
si sostituisce quella della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro
3.000 ad euro 26.000);
che, ciò premesso, il rimettente osserva
come l’art. 69, quarto comma, cod. pen., a seguito
della modifica operata dall’art. 3 della legge n. 251 del 2005, escluda dal
cosiddetto giudizio di comparazione fra circostanze eterogenee «i casi previsti
dall’art. 99, quarto comma, nonché dagli articoli 111 e 112, primo comma,
numero 4)» cod. pen., per i quali «vi è divieto di
prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti»;
che, pertanto, l’anzidetta attenuante
del fatto di lieve entità – che, anteriormente alla novella, sarebbe stata
ritenuta prevalente sulla recidiva reiterata – alla stregua del testo vigente
della norma impugnata potrebbe essere considerata, al più, equivalente
all’aggravante contestata: con la conseguenza che agli imputati andrebbe
inflitta una pena minima di sei anni di reclusione ed euro 26.000 di multa,
manifestamente sproporzionata per eccesso rispetto all’oggettiva gravità dei
fatti;
che – una volta correttamente contestata
dal pubblico ministero la recidiva reiterata – resterebbe difatti escluso che
tale aggravante possa venir sottratta al giudizio di comparazione: il giudice
potrebbe non applicare il corrispondente aumento di pena, da ritenere
obbligatorio solo nei casi previsti dall’art. 99, quinto comma, cod. pen. (ossia quando si tratti di uno delitti indicati
dall’art. 407, comma 2, lettera a,
del codice di procedura penale); ma non potrebbe, invece – contrariamente alla
«prassi […] seguita da alcuni giudici di merito» – «ignorare una corretta
contestazione di tale forma di recidiva per evitare effetti ritenuti ingiusti»;
che il nuovo dettato dell’art. 69,
quarto comma, cod. pen. si porrebbe quindi in
contrasto sia «con il principio di ragionevolezza quale accezione particolare
del principio di uguaglianza» (art. 3, primo comma, Cost.), il quale funge da
limite alla discrezionalità legislativa nella determinazione della qualità e
quantità delle sanzioni penali; sia con il principio della funzione rieducativa
della pena (art. 27, terzo comma, Cost.);
che il giudizio di comparazione tra
circostanze mira, infatti, a consentire al giudice il perfetto adeguamento
della pena al caso concreto, tramite la valorizzazione degli elementi positivi
o negativi più significativi ai fini della qualificazione del fatto e del suo
autore;
che, precludendo in assoluto il giudizio
di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata, la norma impugnata
determinerebbe, per contro, un «appiattimento» del trattamento sanzionatorio,
rispetto a situazioni anche assai diverse; col rischio di imporre – come nella
specie – l’applicazione di pene manifestamente sproporzionate, la cui
espiazione non consentirebbe la rieducazione del condannato;
che analoga questione di legittimità
costituzionale è sollevata dal Tribunale di Firenze, con tre distinte
ordinanze, emesse il 3 aprile 2006, il 13 gennaio 2007 e il 31 luglio 2006 (r.o. n. 144, n. 418 e n. 463 del 2007);
che anche secondo tale giudice
rimettente – chiamato parimenti a giudicare persone imputate di reati di
detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti, con l’aggravante della
recidiva reiterata, per fatti da ritenere di lieve entità – la preclusione
sancita dal nuovo testo dell’art. 69, quarto comma, cod. pen.
violerebbe tanto l’art. 3 Cost., impedendo l’adeguamento della pena alla
personalità del colpevole e all’entità del fatto commesso; quanto l’art. 27,
terzo comma, Cost., imponendo l’applicazione di pene che possono rivelarsi
manifestamente sproporzionate, e come tali contrastanti con la finalità
rieducativa;
che con tre ordinanze di analogo tenore,
emesse il 6 aprile, il 4 ed il 7 novembre 2006 (r.o.
n. 4, n. 232 e n. 252 del 2007), nell’ambito di procedimenti penali nei
confronti di persone imputate del reato di illecita detenzione di sostanze
stupefacenti, con l’aggravante della recidiva reiterata, il Tribunale di
Perugia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e –
limitatamente all’ordinanza r.o. n. 252 del 2007 –
anche in riferimento all’art. 27, primo comma, Cost., questione di legittimità
costituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen.,
come modificato dall’art. 3 della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui
esclude che possa ritenersi prevalente sulla recidiva reiterata la circostanza
attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990: circostanza che il giudice a quo reputa configurabile nei casi di
specie;
che il Tribunale rimettente muove
anch’esso dal rilievo che, per affermazione di questa Corte, l’adeguamento
della pena ai casi concreti – cui il giudizio di bilanciamento fra circostanze
di segno opposto è preordinato – costituisce espressione dei principi di
personalità della responsabilità penale e della finalità rieducativa della
pena, nonché, al tempo stesso, uno strumento di attuazione dell’eguaglianza di
fronte alla sanzione penale;
che, su tale premessa, il giudice a quo osserva come sia ben vero che
anche nel caso in cui venga preclusa la formulazione di un giudizio di
prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti – secondo quanto avviene
attualmente per la recidiva reiterata, in forza dall’art. 69, quarto comma,
cod. pen. – permane un residuo margine di graduabilità della pena; ma che tale graduabilità
residua deve risultare comunque idonea ad assicurare la ricordata finalità
rieducativa, oltre che connotata da razionalità e proporzionalità;
che ciò non avverrebbe, per contro,
nell’ipotesi in cui – per valutazioni attinenti alla concreta offensività del reato di produzione, traffico e detenzione
illeciti di sostanze stupefacenti – detto reato possa considerarsi di lieve
entità: apparendo del tutto incongruo che, in tale ipotesi, venga preclusa la
formulazione di un giudizio di prevalenza dell’attenuante di cui all’art. 73,
comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto alla
recidiva reiterata;
che in questo modo, infatti, sulla base
di una mera presunzione, svincolata dall’apprezzamento del fatto concreto e
della effettiva pericolosità del reo – il quale potrebbe risultare gravato da
precedenti assai tenui e di diversa indole – si imporrebbe l’irrogazione di una
pena corrispondente a quella che il legislatore ha stabilito in rapporto al
«disvalore oggettivo del reato nella sua dimensione ordinaria»;
che con sei ordinanze, di analogo
tenore, emesse il 7 novembre 2006 (r.o. n. 246 del
2007), il 21 settembre 2006 (r.o. n. 254 del 2007),
il 18 dicembre 2006 (r.o. n. 340 del 2007), l’11
febbraio 2007 (r.o. n. 402 del 2007), il 6 febbraio
2007 (r.o. n. 496 del 2007) ed il 23 febbraio 2007 (r.o. n. 497 del 2007), nell’ambito di processi penali nei
confronti di persone imputate dei reati di illecita cessione o detenzione di
sostanze stupefacenti, con l’aggravante della recidiva reiterata, il Giudice
per le indagini preliminari del Tribunale di Modena ha sollevato, in
riferimento agli artt. 25, secondo comma, 27, terzo comma, e – limitatamente
alle ordinanze r.o. n. 246, n. 496 e n. 497 del 2007
– anche in riferimento all’art. 3, primo comma, Cost., questione di legittimità
costituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen.,
come modificato dall’art. 3 della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui
prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti sulle circostanze inerenti la
persona del colpevole, nelle ipotesi previste dall’art. 99, quarto comma, cod. pen.;
che, ad avviso del rimettente, la
preclusione assoluta del giudizio di prevalenza di una o più circostanze
attenuanti rispetto alla recidiva reiterata – oltre a comportare (secondo le
ordinanze n. 246, n. 496 e n. 497 del 2007) una omologazione del trattamento
sanzionatorio per situazioni che potrebbero risultare assai diverse –
rischierebbe di imporre l’irrogazione di pene manifestamente sproporzionate
rispetto al disvalore del fatto, dalla cui espiazione (proprio perché avvertita
come ingiustificatamente afflittiva) non potrebbe derivare la rieducazione del
condannato: ipotesi, questa, ricorrente nei casi di specie, nei quali la norma
denunciata impedirebbe di ritenere prevalente sulla recidiva reiterata
l’attenuante del fatto di lieve entità, di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990;
che, al tempo stesso, calibrando la
risposta sanzionatoria in funzione della pericolosità sociale del recidivo
secondo un giudizio sostanzialmente presuntivo – dato che nessun rilievo
verrebbe riconosciuto alla «natura della recidiva ed alla qualità della
capacità criminale da essa espressa» – il legislatore finirebbe per scivolare
verso un «diritto penale dell’autore», contrastante con l’art. 25, secondo
comma, Cost., che connette indefettibilmente la
responsabilità penale ed il trattamento sanzionatorio ad essa conseguente alla
commissione di un «fatto», nella sua materialità;
che con due ordinanze di analogo tenore,
emesse il 9 marzo ed il 13 luglio 2006 (r.o. n. 143 e
n. 393 del 2007) nell’ambito di processi penali nei confronti di persone
imputate del reato di cessione illecita di sostanze stupefacenti, il Tribunale
di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, secondo
comma, 27, terzo comma, 101, secondo comma, e 111, primo e sesto comma, Cost.,
questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen., come modificato dall’art. 3 della legge n. 251 del
2005, nella parte in cui stabilisce il divieto di prevalenza delle circostanze
attenuanti sulle circostanze aggravanti inerenti alla persona del colpevole,
nel caso previsto dall’art. 99, comma 4, cod. pen.;
che il giudice a quo – premesso che i fatti per cui si procede debbono essere
ritenuti di lieve entità ai fini dell’applicazione dell’attenuante di cui
all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 –
osserva come tale attenuante sia volta a mitigare le pene particolarmente
severe stabilite per le violazioni in materia di stupefacenti, allorché la
condotta presenti una ridotta offensività: rendendo
così il sistema sanzionatorio, stabilito dal citato d.P.R.
n. 309 del 1990, complessivamente conforme al dettato costituzionale;
che la pena inflitta in concreto –
specialmente quando si tratti di pena detentiva – deve risultare, infatti,
sempre adeguata alla effettiva offensività della
singola condotta criminosa, in base al disposto dell’art. 25, secondo comma,
Cost.; e conforme, altresì, alla finalità rieducativa della sanzione penale,
prevista dall’art. 27, terzo comma, Cost.;
che alla realizzazione di tali principi
costituzionali era preordinata anche la previsione dell’art. 69 cod. pen. – nel testo anteriore alla novella – in tema di
giudizio di comparazione tra circostanze, la quale consentiva al giudice di
adeguare discrezionalmente la pena alla concreta offensività
del fatto sottoposto al suo giudizio;
che la nuova formulazione della norma –
vietando il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti, anche ad
effetto speciale, rispetto alla recidiva reiterata – impedirebbe, per contro,
il conseguimento del suddetto obiettivo in presenza di determinate condizioni
personali dell’imputato: ponendosi così in contrasto, non soltanto con i
precetti, già ricordati, degli artt. 25, secondo comma, e 27, terzo comma,
Cost.; ma anche con quelli degli artt. 101, secondo comma, e 111, primo e sesto
comma, Cost., stante l’impossibilità, per il giudice, «di adempiere, nel
processo, all’obbligo di legge di adeguare la sanzione al caso concreto ed
irrogare una sanzione che abbia finalità rieducative»;
che sarebbe inoltre violato l’art. 3,
primo comma, Cost., giacché, per effetto della norma denunciata, a condotte
estremamente diverse sotto il profilo della offensività
conseguirebbe una identica sanzione;
che in tutti i giudizi di
costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le
questioni siano dichiarate infondate.
Considerato
che le ordinanze di rimessione sollevano questioni identiche od analoghe, onde
i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica decisione;
che questa Corte ha già scrutinato
questioni di legittimità costituzionale in tutto simili a quelle odierne,
dichiarandone l’inammissibilità per non avere i giudici rimettenti verificato –
nell’assenza di indirizzi consolidati – la praticabilità di una soluzione
interpretativa diversa da quella posta a base dei dubbi di costituzionalità
ipotizzati, e tale da determinare il possibile superamento di detti dubbi, o da
renderli comunque non rilevanti nei casi di specie (sentenza n. 192 del
2007);
che, anche nell’odierna occasione, le
censure formulate dai giudici a quibus
trovano, difatti, la loro premessa fondante nell’assunto per cui la norma
denunciata avrebbe determinato una indebita limitazione del potere-dovere del
giudice di adeguamento della pena al caso concreto – adeguamento funzionale
alla realizzazione dei principi di eguaglianza, di necessaria offensività del reato, di personalità della responsabilità
penale e della funzione rieducativa della pena – introducendo un «automatismo
sanzionatorio», correlato ad una irrazionale presunzione iuris et de iure di pericolosità sociale del
recidivo reiterato;
che ad avviso dei rimettenti, cioè, il
fatto che il colpevole del nuovo reato abbia riportato due o più precedenti
condanne per delitti non colposi farebbe inevitabilmente scattare il meccanismo
limitativo degli esiti del giudizio di bilanciamento tra circostanze
prefigurato dall’art. 69, quarto comma, del codice penale (nel nuovo testo
introdotto dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251): con l’effetto di “neutralizzare”
– anche quando si sia in presenza di precedenti penali remoti, non gravi e
scarsamente significativi in rapporto alla natura del nuovo delitto – la
diminuzione di pena connessa alle circostanze attenuanti concorrenti,
indipendentemente dalla natura e dalle caratteristiche di queste ultime;
che tale assunto poggia, a sua volta, su
un duplice presupposto, per lo più implicito e comunque indimostrato;
che i rimettenti mostrano, infatti, di
ritenere – fatta eccezione per il Tribunale di Ravenna – che, a seguito della
legge n. 251 del 2005, la recidiva reiterata sia divenuta obbligatoria e non
possa essere, dunque, discrezionalmente esclusa dal giudice in correlazione
alle peculiarità del caso concreto; ovvero di ritenere – come il Tribunale di
Ravenna – che ove pure la recidiva reiterata abbia mantenuto il pregresso
carattere di facoltatività, tale carattere atterrebbe unicamente
all’applicazione dell’aumento di pena: senza però sottrarre l’aggravante,
correttamente contestata, all’obbligatorio giudizio di comparazione con le
attenuanti concorrenti, che provoca la necessaria elisione di queste ultime in
base alla norma denunciata;
che quella prospettata dai giudici
rimettenti non rappresenta, tuttavia, l’unica lettura astrattamente possibile
del vigente quadro normativo;
che, in primo luogo, difatti – per le
ragioni specificate nella citata sentenza n. 192 del
2007 – è possibile ritenere che la recidiva reiterata sia divenuta
obbligatoria unicamente nei casi previsti dall’art. 99, quinto comma, cod. pen. (rispetto ai quali soltanto tale regime è
espressamente contemplato), e cioè ove concernente uno dei delitti indicati
dall’art. 407, comma 2, lettera a),
cod. proc. pen. (il quale reca un elenco di reati
ritenuti dal legislatore, a vari fini, di particolare gravità e allarme
sociale); salvo, poi, l’ulteriore problema interpretativo di stabilire quale
delitto debba rientrare in tale catalogo, affinché scatti l’obbligatorietà: se
il delitto oggetto della precedente condanna; ovvero il nuovo delitto che vale
a costituire lo status di recidivo; o
indifferentemente l’uno o l’altro; o addirittura entrambi;
che, in fatto, nessuno degli odierni
rimettenti procede per delitti compresi nell’elenco dell’art. 407, comma 2,
lettera a), cod. proc. pen. (i delitti di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze
stupefacenti, oggetto dei giudizi a
quibus, risultano inclusi nel suddetto elenco solo ove ricorrano le ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 80,
comma 2, e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, che nessuno
dei rimettenti riferisce essere state contestate);
che, inoltre, i rimettenti non
specificano a quali delitti si riferiscano le precedenti condanne riportate
dagli imputati, ovvero fanno riferimento a delitti parimenti non compresi
nell’elenco;
che, d’altra parte, nei limiti in cui si
escluda che la recidiva reiterata sia divenuta obbligatoria, è possibile
sostenere che il giudice debba procedere al giudizio di bilanciamento –
soggetto al regime limitativo di cui all’art. 69, quarto comma, cod. pen. – unicamente quando ritenga la recidiva reiterata
effettivamente idonea a determinare, di per sé, un aumento di pena per il fatto
per cui si procede: il che avviene – alla stregua dei criteri di corrente
adozione in tema di recidiva facoltativa – solo allorché il nuovo episodio
delittuoso appaia concretamente significativo, in rapporto alla natura ed al
tempo di commissione dei precedenti, sotto il profilo della più accentuata
colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo;
che i rimettenti – compreso lo stesso
Tribunale di Ravenna, il quale afferma l’opposta tesi in modo puramente
assiomatico – non indicano quali argomenti si oppongano ad una simile
conclusione, posto che anche il giudizio di comparazione attiene al momento commisurativo della pena;
che, al riguardo, va in effetti
osservato che qualora si ammettesse che la recidiva reiterata, da un lato,
mantenga il carattere di facoltatività, ma dall’altro abbia efficacia comunque
inibente in ordine all’applicazione di circostanze attenuanti concorrenti, ne
deriverebbe la conseguenza – all’apparenza paradossale – di una circostanza
“neutra” agli effetti della determinazione della pena (ove non indicativa di
maggiore colpevolezza o pericolosità del reo), nell’ipotesi di reato non
(ulteriormente) circostanziato; ma in concreto “aggravante” – eventualmente,
anche in rilevante misura – nell’ipotesi di reato circostanziato “in mitius” (in
sostanza, la recidiva reiterata non opererebbe rispetto alla pena del delitto
in quanto tale e determinerebbe, invece, un sostanziale incremento di pena
rispetto al delitto attenuato: si veda la sentenza n. 192 del
2007);
che la stessa Corte di cassazione – che
in primo tempo si era espressa sul tema in modo contrastante – risulta aver
adottato, nelle più recenti decisioni, la linea interpretativa dianzi indicata;
che le questioni vanno dichiarate,
pertanto, manifestamente inammissibili.
Visti gli artt. 26, secondo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per
questi motivi
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta
inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art.
69, quarto comma, del codice penale, come modificato dall’art. 3 della legge 5
dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975,
n.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 21 novembre 2007.
F.to:
Depositata
in