ORDINANZA
N. 83
ANNO 2008
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
composta dai signori:
-
Franco BILE Presidente
-
Giovanni Maria FLICK Giudice
-
Francesco AMIRANTE ”
- Ugo DE SIERVO ”
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Alfonso QUARANTA ”
- Franco GALLO ”
- Luigi MAZZELLA ”
-
Gaetano SILVESTRI ”
-
Sabino CASSESE ”
-
Maria Rita SAULLE ”
-
Giuseppe TESAURO ”
-
Paolo Maria NAPOLITANO ”
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art.
183, comma 1, lettera n), quarto
periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), promosso con ordinanza del 20 settembre 2006 dal Tribunale di Venezia,
sezione distaccata di Dolo, iscritta al n. 123 del registro ordinanze 2007 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell’anno 2007.
Visti l’atto di costituzione di P.S.
nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera
di consiglio del 27 febbraio 2008 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.
Ritenuto
che il Tribunale di Venezia,
sezione distaccata di Dolo, con ordinanza del 20 settembre
che il rimettente riferisce di essere chiamato a
giudicare, nell’ambito di un procedimento iniziato in data 22 marzo 2002 con il
sequestro preventivo di un deposito di ceneri di pirite in località Gambarare di Mira, due imputati nei cui confronti è stato
emesso decreto di citazione diretta per la violazione, tra l’altro, degli artt.
51, commi 1 e 5, e 51-bis, del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva
91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e
della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio);
che il giudice a
quo prende in esame i mutamenti del quadro normativo interno verificatisi
dopo la commissione dei fatti di reato contestati, avuto riguardo all’entrata
in vigore, in data 29 aprile 2006, del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale ha
proceduto al riordino della materia ambientale, con espressa abrogazione del
d.lgs. n. 22 del 1997;
che il rimettente evidenzia come i fatti di reato in
esame siano in parte sussumibili sotto le nuove disposizioni sanzionatorie
previste dal d.lgs. n. 152 del 2006, ritenendo che vi sia coincidenza tra il
disposto dell’art. 256, commi 1 e 5, del citato decreto, e quello dell’art. 51,
commi 1 e 5, del previgente d.lgs. n. 22 del 1997, ma non anche tra la
fattispecie delineata nell’art. 51-bis del
d.lgs. n. 22 del 1997 e quella prevista nell’art. 257 del d.lgs. n. 152 del
2006, atteso che quest’ultima prevede, come ulteriore elemento costitutivo del
reato, il superamento delle concentrazioni soglia di rischio;
che inoltre, avuto riguardo al quadro normativo comunitario,
il giudice a quo richiama la
direttiva 2006/12/CE – entrata in vigore il 27 aprile 2006, che sostituisce ed
abroga la precedente direttiva 75/442/CEE e tutte le modifiche alla stessa
apportate – ritenendo che essa costituisca il «nuovo punto di riferimento
normativo per il trattamento dei rifiuti nell’ambito dell’Unione Europea»;
che il Tribunale rimettente pone a raffronto la
nozione di rifiuto contenuta nella direttiva 2006/12/CE e quella presente nel
d.lgs. n. 152 del 2006, evidenziandone la sostanziale analogia;
che il rimettente rileva come il citato art. 183 del
d.lgs. n. 152 del 2006, al comma 1, lettera n),
contenga altresì la definizione di «sottoprodotto», riguardante «i prodotti
dell’attività dell’impresa che, pur non costituendo l’oggetto dell’attività
principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale
dell’impresa stessa e sono destinati ad un ulteriore impiego o consumo», e
stabilisca che non sono soggetti alle disposizioni penali contenute nella parte
quarta del d.lgs. n. 152 del 2006 «i sottoprodotti di cui l’impresa non si
disfi, non sia obbligata a disfarsi e non abbia deciso di disfarsi ed in
particolare i sottoprodotti impiegati direttamente dall’impresa che li produce
o commercializzati a condizioni economicamente favorevoli per l’impresa stessa
direttamente per il consumo o per l’impiego, senza la necessità di operare
trasformazioni preliminari in un successivo processo produttivo. L’utilizzo del
sottoprodotto non deve comportare per l’ambiente o per la salute condizioni
peggiorative rispetto a quelle delle normali attività produttive»;
che, in riferimento al quadro normativo comunitario,
il rimettente osserva come la nozione di sottoprodotto, di cui non si rinviene
traccia nella direttiva 2006/12/CE, sia stata enucleata dalla
giurisprudenza comunitaria, la quale ha ritenuto possibile, in presenza di
particolari condizioni, escludere i «residui di produzione» dal novero dei
rifiuti (Corte di giustizia, sentenza 18 aprile
che il giudice a
quo non si sofferma sulla nozione interna di sottoprodotto, dettata dal
richiamato art. 183, lettera n), del
d.lgs. n. 152 del 2006, limitandosi in proposito a richiamare quanto affermato
dalla Corte costituzionale nell’ordinanza n. 288
del 2006, secondo cui la disposizione citata ripropone, seppure in termini
più precisi e puntuali, l’art. 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138
(Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento
della spesa farmaceutica e per il sostegno delle aree svantaggiate),
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178;
che, infatti, oggetto di censura da parte del
rimettente è la norma contenuta nel medesimo art. 183, comma 1, lettera n), quarto periodo, che qualifica in
termini di sottoprodotto le ceneri di pirite, individuate come «polveri di
ossido di ferro, provenienti dal processo di arrostimento del minerale noto
come pirite o solfuro di ferro per la produzione di acido solforico e ossido di
ferro, depositate presso stabilimenti di produzione dimessi, aree industriali e
non, anche se sottoposte al procedimento di bonifica o ripristino ambientale»;
che, a parere del giudice a quo, tale qualificazione contrasta con il quadro normativo
comunitario in quanto prescinde dalla ricorrenza delle condizioni richieste
dalla Corte di giustizia per poter sottrarre un residuo di produzione dal
novero dei rifiuti, avuto riguardo alla necessità che il produttore originario
non se ne sia disfatto, che il riutilizzo della sostanza sia certo ed effettivo
già al momento della sua produzione, e che dalla bonifica o dal ripristino
della sostanza, ai fini del riutilizzo, non derivi pregiudizio per l’ambiente e
per la salute;
che il rimettente evidenzia le ragioni, anche
storiche, per effetto delle quali tali condizioni non sussistono in riferimento
al particolare residuo di produzione costituito dalle ceneri di pirite, sicché,
in definitiva, la qualificazione operata dal legislatore si configura come
«norma penale di favore» che restringe illegittimamente la nozione di rifiuto,
ponendosi in contrasto con gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., i quali
impongono il rispetto, nell’esercizio della potestà legislativa, dei vincoli
che discendono dall’ordinamento comunitario;
che il giudice a
quo esclude di poter procedere alla disapplicazione della norma denunciata,
sul rilievo che, per un verso, le direttive comunitarie in materia di tutela
dell’ambiente non sono autoapplicative, e, per altro
verso, le sentenze della Corte di giustizia sono prive di effetti caducatori sulla norma interna (Corte costituzionale, sentenza n. 389 del
1989);
che, inoltre, avuto riguardo alle conseguenze in malam partem cui darebbe luogo l’accoglimento della
questione, il rimettente evidenzia come la caducazione
della previsione relativa alle ceneri di pirite non determinerebbe la
violazione del principio di irretroattività della norma penale, sancito
dall’art. 25, secondo comma, Cost., atteso che all’epoca dei fatti di reato era
vigente l’art. 51 del d.lgs. n. 22 del 1997, e il predetto materiale costituiva
rifiuto;
che, infine, con riferimento al profilo della
rilevanza, il giudice a quo richiama
la sentenza n.
148 del 1983 della Corte costituzionale, per affermare che l’accoglimento
della questione inciderebbe comunque sul dispositivo o sulle argomentazioni
della decisione del giudizio principale;
che, con atto depositato il 5 aprile 2007, è
intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale, dopo aver segnalato la
predisposizione, ad opera del Governo di un provvedimento normativo di
revisione del d.lgs. n. 152 del
che, a parere della difesa erariale, la pretesa del
rimettente di risolvere l’asserita antinomia tra diritto interno e diritto
comunitario attraverso la prospettazione della
questione di legittimità costituzionale della norma interna, sarebbe in
contrasto con il sistema di verifica voluto dai Trattati dell’Unione europea;
che, inoltre, l’Avvocatura rileva la genericità
dell’ordinanza di rimessione riguardo alle conseguenze che deriverebbero nel
giudizio principale dalla eventuale declaratoria di illegittimità
costituzionale della norma censurata in quanto, trattandosi di un giudizio di
responsabilità penale, il rimettente avrebbe dovuto affrontare le problematiche
connesse alla prospettata reviviscenza della normativa previgente, alla luce
del principio del favor rei;
che, con memoria depositata il 6 aprile 2007, si è
costituito in giudizio P.S., imputato nel procedimento a quo, per chiedere che la questione sia dichiarata inammissibile,
o, comunque, infondata;
che, quanto al primo profilo, la parte privata
richiama la giurisprudenza costituzionale sui limiti del sindacato in malam partem, ammissibile solo a fronte di norme penali di
favore (sentenza
n. 161 del 2004), ritenendo che, a differenza di queste ultime, la norma
censurata non intervenga sul regime sanzionatorio dei reati commessi in materia
di gestione dei rifiuti, ma introduca «la definizione di una categoria di
prodotti che, nell’ambito dell’attività d’impresa e a certe condizioni, sono
assoggettati ad una disciplina differenziata rispetto a quella configurata
nella normativa sui rifiuti»;
che pertanto l’intervento della Corte, nei termini
auspicati dal rimettente, avrebbe l’effetto di ampliare l’area di operatività
della sanzione penale, costituendo una invasione del campo riservato alle
scelte del legislatore dall’art. 25, secondo comma, Cost.;
che, quanto al merito, la difesa della parte privata
osserva come il rimettente muova da una lettura dell’art. 183, comma 1, lettera
n), del d.lgs. n. 152 del 2006, che
trascura l’unicità del contesto e l’identità di ratio delle diverse disposizioni
in esso contenute, potendosi, diversamente, ritenere che la previsione
concernente le ceneri di pirite non deroghi alla regola generale che definisce
il sottoprodotto;
che, in data 12 febbraio 2008, l’Avvocatura generale
dello Stato ha depositato una memoria
integrativa evidenziando come il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4
(Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), abbia modificato,
tra l’altro, la definizione di «sottoprodotto» contenuta nell’art. 183 del
d.lgs. n. 152 del 2006, dal quale è stato eliminato il riferimento alle ceneri
di pirite;
che, inoltre, l’Avvocatura generale svolge
argomentazioni ulteriori a sostegno delle conclusioni già rassegnate nell’atto di
intervento, nel senso dell’inammissibilità o, comunque, dell’infondatezza della
questione.
Considerato che
il giudice rimettente solleva questione di legittimità costituzionale dell’art.
183, comma 1, lettera n), quarto periodo,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della
Costituzione, in quanto, nel classificare le ceneri di pirite come
sottoprodotto non soggetto alla disciplina sui rifiuti, supererebbe i limiti
entro i quali la normativa e la giurisprudenza comunitaria consentono che i
residui di produzione siano considerati sottoprodotto;
che, successivamente all’ordinanza di rimessione, il
decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed
integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in
materia ambientale), ha introdotto una nuova definizione di sottoprodotto ed ha
eliminato il riferimento particolare alle ceneri di pirite (art. 183, comma 1,
lettera p, che sostituisce l’art.
183, comma 1, lettera n);
che tale nuova disposizione modifica il quadro
normativo in modo sostanziale sul punto specifico che costituisce oggetto della
proposta questione di legittimità costituzionale;
che ogni valutazione sugli effetti della nuova
disciplina sulla fattispecie oggetto del giudizio a quo è di competenza del giudice del processo principale, anche in
considerazione della successione di leggi che, dopo l’inizio del suddetto
processo, hanno sinora variamente regolato la materia dei rifiuti e dei
sottoprodotti;
che si rende pertanto necessaria la restituzione degli
atti al giudice rimettente, perché quest’ultimo valuti l’incidenza della nuova
disciplina sul procedimento principale.
per questi motivi
ordina la restituzione
degli atti al Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Dolo.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 2008.
F.to:
Depositata
in