SENTENZA N.389
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano notificato il 24 dicembre 1988, depositato in cancelleria il 28 successivo ed iscritto al n. 34 del registro ricorsi 1988, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 28 ottobre 1988 avente per oggetto: <Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica ed al relativo credito dei cittadini comunitari esercenti attività di lavoro autonomo>.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1989 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;
uditi gli avv.ti Roland Riz e
Sergio Panunzio per
Considerato in diritto
1. -
Secondo la ricorrente, tale atto lederebbe le competenze legislative di tipo esclusivo ad essa attribuite dall'art. 8, n. 10, e dagli artt. 16 e 98 dello Statuto del Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), in materia di <edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico>, e dalle relative norme di attuazione, nonché le competenze riconosciute alla stessa ricorrente dall'art. 6 del D.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), in ordine <all'attuazione dei regolamenti della Comunità economica europea, ove questi richiedono una normazione integrativa o un'attività amministrativa di esecuzione>.
Per contro, la difesa del Presidente del Consiglio dei ministri nega che l'atto impugnato possa essere considerato invasivo delle competenze assicurate alla ricorrente, in quanto, collegandosi a norme comunitarie direttamente applicabili nell'ordinamento degli Stati membri della Comunità europea, che, come tali, prevalgono per forza propria sul diritto interno, non potrebbe esser diretto ad adeguare l'ordinamento nazionale ai principi comunitari e a innovarne in tal modo l'ordine legislativo, ma sarebbe rivolto, piuttosto, a porre direttive a coloro che sono chiamati a dare attuazione alle predette norme comunitarie allo scopo di assicurare l'uniformità e la correttezza dei relativi comportamenti.
2.-Al fine di decidere tale conflitto di attribuzione occorre, innanzitutto, individuare le norme comunitarie poste a base dell'atto impugnato, e verificare se esse abbiano un'efficacia diretta nell'ordinamento interno di uno Stato membro.
Contrariamente a quel che suppone la ricorrente e nonostante che lo stesso d.P.C.M. 28 ottobre 1988 faccia espresso riferimento nel suo preambolo all'art. 9, paragrafo 1, del regolamento C.E.E. 15 ottobre 1968, n. 1612/68, non é possibile considerare quest'ultimo come il fondamento normativo dell'atto impugnato.
Infatti, mentre il d.P.C.M. 28 ottobre 1988 contiene disposizioni
esclusivamente riferite ai lavoratori autonomi, il regolamento comunitario n.
1612/68, come ha riconosciuto in più occasioni la stessa Corte di giustizia
europea (v., ad esempio, sent. 12 febbraio
La norma comunitaria che sta a base dell'atto impugnato, pur se dispone per i lavoratori autonomi una disciplina perfettamente identica a quella stabilita per i lavoratori subordinati, ha un fondamento distinto nel Trattato istitutivo della C.E.E. ed e frutto di un diverso procedimento di produzione normativa. IL fondamento, infatti, e dato dagli artt. 52 e 59 del Trattato, i quali, ispirandosi alla medesima ratio dell'art. 48, riconoscono ai cittadini degli Stati membri il diritto di stabilirsi in qualsiasi altro Paese della Comunità, di svolgervi attività di lavoro non salariato e di prestarvi liberamente i servizi.
Tuttavia, diversamente da quanto é avvenuto per i lavoratori subordinati, l'interpretazione estensiva della garanzia di quelle libertà - nel senso di ricomprendervi l'equiparazione dei lavoratori autonomi di altro Stato membro con quelli nazionali per quanto concerne i diritti e i vantaggi per l'accesso alla proprietà e alla locazione degli alloggi-e avvenuta, non per effetto di un regolamento, ma in conseguenza di una sentenza della Corte di giustizia europea.
Nel decidere, con la sentenza 14 gennaio
Su tale base, la stessa Corte ha condannato
3.-In sintesi, la norma comunitaria che sta a fondamento del decreto
impugnato e data dagli artt. 52 e 59 del Trattato come interpretati dalla
sentenza 14 gennaio
Ad avviso della Provincia autonoma di Bolzano, una sentenza come quella
appena citata, resa in sede di giudizio di condanna per violazione di obblighi
derivanti dal Trattato, non potrebbe essere considerata fonte di statuizioni
compiute e direttamente applicabili negli ordinamenti interni degli Stati
membri, dovendo riconoscersi tale qualità soltanto alle sentenze interpretative
che
Tale assunto non può essere condiviso. Anche se é vero che questa Corte ha avuto occasione in passato di riconoscere l'immediata applicabilità di una normativa comunitaria nell'interpretazione datane da una sentenza della Corte di giustizia resa in un giudizio instaurato ai sensi dell'art. 177 del Trattato (v. sent. n. 113 del 1985), il principio allora affermato é di portata più generale.
Poiché ai sensi dell'art. 164 del Trattato spetta alla Corte di giustizia
assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del
medesimo Trattato, se ne deve dedurre che qualsiasi sentenza che applica e/o
interpreta una norma comunitaria ha indubbiamente carattere di sentenza
dichiarativa del diritto comunitario, nel senso che
Nel caso di specie, contrariamente a quanto supposto dalla ricorrente, si
è di fronte a norme, come quelle contenute negli artt. 52 e 59 del Trattato,
alle quali, essendo decorso il periodo transitorio, deve riconoscersi una
diretta efficacia (v., in tal senso, Corte di giustizia C.E.E., sent. 21 giugno
4. - Chiarita la natura e l'efficacia delle norme desumibili dagli artt. 52 e 59 del Trattato C.E.E., si pone a questo punto il problema della definizione dei rapporti, all'interno dell'ordinamento nazionale, fra le norme comunitarie direttamente applicabili e le norme di legge con esse incompatibili.
Come questa Corte ha affermato nella sentenza n. 170 del 1984 e in altre successive, il riconoscimento dell'ordinamento comunitario e di quello nazionale come ordinamenti reciprocamente autonomi, ma tra loro coordinati e comunicanti, porta a considerare l'immissione diretta nell'ordinamento interno delle norme comunitarie immediatamente applicabili come la conseguenza del riconoscimento della loro derivazione da una fonte (esterna) a competenza riservata, la cui giustificazione costituzionale va imputata all'art. 11 della Costituzione e al conseguente particolare valore giuridico attribuito al Trattato istitutivo delle Comunità europee e agli atti a questo equiparati. Ciò significa che, mentre gli atti idonei a porre quelle norme conservano il trattamento giuridico o il regime ad essi assicurato dall'ordinamento comunitario - nel senso che sono assoggettati alle regole di produzione normativa, di interpretazione, di abrogazione, di caducazione e di invalidazione proprie di quell'ordinamento-, al contrario le norme da essi prodotte operano direttamente nell'ordinamento interno come norme investite di <forza o valore di legge>, vale a dire come norme che, nei limiti delle competenze e nell'ambito degli scopi propri degli organi di produzione normativa della Comunità, hanno un rango primario.
Da ciò deriva, come ha precisato la già ricordata sentenza n. 170 del 1984, che, nel campo riservato alla loro competenza, le norme comunitarie direttamente applicabili prevalgono rispetto alle norme nazionali, anche se di rango legislativo, senza tuttavia produrre, nel caso che queste ultime siano incompatibili con esse, effetti estintivi. Più precisamente, l'eventuale conflitto fra il diritto comunitario direttamente applicabile e quello interno, proprio perché suppone un contrasto di quest'ultimo con una norma prodotta da una fonte esterna avente un suo proprio regime giuridico e abilitata a produrre diritto nell'ordinamento nazionale entro un proprio distinto ambito di competenza, non dà luogo a ipotesi di abrogazione o di deroga, né a forme di caducazione o di annullamento per invalidità della norma interna incompatibile, ma produce un effetto di disapplicazione di quest'ultima, seppure nei limiti di tempo e nell'ambito materiale entro cui le competenze comunitarie sono legittimate a svolgersi.
Ribaditi questi principi, si deve concludere, con riferimento al caso di specie, che tutti i soggetti competenti nel nostro ordinamento a dare esecuzione alle leggi (e agli atti aventi forza o valore di legge)-tanto se dotati di poteri di dichiarazione del diritto, come gli organi giurisdizionali, quanto se privi di tali poteri, come gli organi amministrativi - sono giuridicamente tenuti a disapplicare le norme interne incompatibili con le norme stabilite dagli artt. 52 e 59 del Trattato C.E.E. nell'interpretazione datane dalla Corte di giustizia europea. Ciò significa, in pratica, che quei soggetti devono riconoscere come diritto legittimo e vincolante la norma comunitaria che, nell'accesso alla proprietà o alla locazione dell'abitazione e al relativo credito, impone la parità di trattamento tra i lavoratori autonomi cittadini di altri Stati membri e quelli nazionali, mentre sono tenuti a disapplicare le norme di legge, statali o regionali, che riservano quei diritti e quei vantaggi ai soli cittadini italiani.
Tuttavia, poiché la disapplicazione e un modo di risoluzione delle
antinomie normative che, oltre a presupporre la contemporanea vigenza delle
norme reciprocamente contrastanti, non produce alcun effetto sull'esistenza
delle stesse e, pertanto, non può esser causa di qualsivoglia forma di
estinzione o di modificazione delle disposizioni che ne siano oggetto, resta
ferma l'esigenza che gli Stati membri apportino le necessarie modificazioni o
abrogazioni del proprio diritto interno al fine di depurarlo da eventuali
incompatibilità o disarmonie con le prevalenti norme comunitarie. E se, sul
piano dell'ordinamento nazionale, tale esigenza si collega al principio della
certezza del diritto, sul piano comunitario, invece, rappresenta una garanzia
cosi essenziale al principio della prevalenza del proprio diritto su quelli
nazionali da costituire l'oggetto di un preciso obbligo per gli Stati membri
(v., in tal senso, Corte di giustizia delle Comunità europee: sent. 25 ottobre
5.-Posti così i termini del problema, occorre esaminare conclusivamente quali siano la natura e le finalità del decreto impugnato.
Come si é precedentemente ricordato, mentre la ricorrente ritiene che
tale decreto sia invasivo delle proprie competenze in materia di edilizia
pubblica sovvenzionata o in quella dell'attuazione delle norme comunitarie
direttamente applicabili, in quanto contiene direttive vincolanti in ordine
alla modificazione di proprie leggi ovvero in ordine all'integrazione o
all'applicazione nel proprio territorio del diritto comunitario immediatamente
efficace, lo Stato, invece, ritiene che si sia in presenza di un atto di
indirizzo per l'attuazione di norme comunitarie direttamente efficaci, il quale
sarebbe pienamente legittimo in quanto giustificato dallo scopo di assicurare
un'uniforme applicazione di quelle norme. In altre parole, tanto
In realtà, il d.P.C.M. 28 ottobre 1988 - anche se nel suo titolo si qualifica come <atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome> e anche se nel suo preambolo si definisce come un <atto di indirizzo per l'applicazione della normativa statale e regionale, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano> - rivela un contenuto difficilmente conciliabile con un atto di quella natura. Nel suo articolo unico, infatti, tale decreto dispone testualmente: <Gli organi dello Stato, le regioni a statuto ordinario e speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici e gli istituti esercenti il credito a favore dell'edilizia, nell'applicazione di norme di legge e di regolamenti statali, regionali e provinciali, che disciplinano l'assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare e l'accesso al connesso credito ed ogni altro beneficio relativo ad interventi di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata e agevolata, considereranno i cittadini di Stati membri della Comunità economica europea, che svolgano in Italia attività di lavoro autonomo e versino nelle condizioni soggettive e oggettive previste dalla citata normativa, equiparati ai lavoratori autonomi cittadini italiani>.
L'impossibilita di imputare tale disposizione alla funzione governativa di indirizzo e di coordinamento deriva dal fatto che quest'ultima costituisce l'esercizio di una competenza particolare che si distingue da altri poteri governativi di direzione o di direttiva - e, a maggior ragione, di normazione - per avere contenuto e caratteri formali del tutto peculiari. Più precisamente, tale funzione ha il proprio fondamento costituzionale nelle norme che pongono limiti alle competenze legislative e amministrative delle regioni e delle province autonome (v., da ultimo, sent. n. 242 del 1989); é esercitata da soggetti (legislatore o autorità di Governo) e secondo procedure e forme che sono predeterminati dalla legge (v. specialmente artt. 3 della legge n. 382 del 1975 e 2, terzo comma, lett. d, della legge n. 400 del 1988); é indirizzata a soggetti dotati di autonomia costituzionalmente garantita, che, in ragione di questa loro posizione, ne condizionano le modalità di esplicazione e i relativi limiti (principio di legalità <sostanziale>, strumentalità alla tutela di interessi unitari, etc.); e, infine, é svolta attraverso atti caratterizzati da un contenuto dispositivo funzionalmente tipizzato, consistente nella posizione di programmi, di indirizzi o di misure di coordinamento.
Poiché secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., ad esempio, sentt. nn. 219 del 1984, 151 del 1986, 107 e 611 del 1987, 726 del 1988) l'autoqualificazione di un atto non può esser considerata determinante quando sia contraddetta dall'oggettiva natura giuridica dell'atto stesso, si rende necessario esaminare il decreto impugnato onde verificare se risponda ai requisiti di identità del proprio tipo.
6. - Sulla base dei tratti caratteristici della funzione di indirizzo e di coordinamento prima ricordati, gli atti attraverso cui tale funzione si esercita vanno identificati tanto in relazione a criteri formali attinenti al fondamento di competenza, al soggetto che li adotta, alla forma della deliberazione, alla materia disciplinata e ai destinatari delle disposizioni, quanto in relazione a criteri materiali attinenti alla caratterizzazione strutturale e funzionale delle misure adottate, le quali devono consistere nel contenuto tipizzato proprio della competenza di indirizzo e di coordinamento.
Sebbene risponda positivamente a molti dei requisiti indicati, il decreto impugnato é tuttavia manchevole sia per quanto riguarda i criteri contenutistici, sia per quanto concerne il criterio formale relativo ai propri destinatari.
Sotto il primo profilo, va sottolineato che il decreto impugnato non
aggiunge alcun quid novi rispetto alla norma comunitaria che, in conseguenza
dell'interpretazione datane dalla Corte di giustizia C.E.E. nella sentenza 14
gennaio
In altre parole, il d.P.C.M. 28 ottobre 1988, contrariamente a quanto supposto dalla ricorrente, non e diretto a integrare la predetta norma comunitaria, né a darvi attuazione e neppure a imporre alle regioni e alle province autonome di modificare o di adeguare alla stessa norma comunitaria le proprie leggi eventualmente difformi. D'altra parte, contrariamente a quanto supposto dall'Avvocatura dello Stato, il decreto impugnato non contiene direttive per l'applicazione della citata norma comunitaria, poiché si limita a ricordare alle regioni e alle province autonome, oltreché agli organi dello Stato, che, in base agli artt. 52 e 59 del Trattato CEE, come interpretati dalla Corte di giustizia europea, essi dovranno considerare i cittadini di Stati membri della Comunità economica europea, che svolgano in Italia attività di lavoro autonomo, come equiparati ai cittadini italiani nell'accesso agli alloggi di edilizia economica e al relativo credito.
In breve, l'atto impugnato si limita a portare a conoscenza di tutti gli organi dello Stato e di tutte le regioni (e delle province autonome) l'esistenza di un obbligo comunitario, di per sé già direttamente osservabile e prevalente sulle leggi statali o regionali, avente il contenuto riferito dal decreto stesso Esso, in altre parole, adempie a una funzione notiziale, la quale ha, in ogni caso, contenuto e finalità tali da non poter essere minimamente ricondotta alla funzione di indirizzo e di coordinamento.
Del resto, un ulteriore indizio dell'impossibilità di ricondurre l'atto impugnato nell'ambito della funzione (governativa) di indirizzo e di coordinamento verso le regioni e le province autonome e della particolare posizione ricoperta dal Governo in tale evenienza e dato dal fatto che quell'atto e indiscriminatamente indirizzato a tutti gli organi, statali e regionali, che operano nell'applicazione delle leggi sull'edilizia residenziale pubblica e sull'accesso al relativo credito. Questo rilievo, infatti, corrobora l'idea che l'atto impugnato si collega a una funzione diversa da quella che il Governo esercita esclusivamente verso le regioni e le province autonome con gli atti di indirizzo e di coordinamento.
Da tale conclusione discende, altresì, l'assorbimento degli ulteriori profili di legittimità del decreto impugnato sollevati sul presupposto della sua qualificazione come atto di indirizzo e coordinamento.
7. - Pur se, dunque, per la funzione meramente notiziale che lo caratterizza, non può rientrare, nonostante la propria autoqualificazione (espressa, peraltro, in parti esterne al contenuto dispositivo), fra gli atti (governativi) di indirizzo e di coordinamento verso le regioni (e le province autonome), il d.P.C.M. 28 ottobre 1988 non può essere considerato illegittimo.
Infatti, proprio per la funzione che svolge, tale decreto non può essere interpretato come un atto diretto a produrre una (illegittima) novazione della fonte della norma comunitaria cui si riferisce. Né, del resto, va trascurato che, sempre in considerazione dello scopo che obiettivamente lo caratterizza, lo stesso decreto risponde pienamente al principio di <leale cooperazione> che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, presiede ai rapporti fra Stato e regioni (o province autonome).
Tantomeno, poi, può ritenersi che l'atto impugnato sia stato adottato inutilmente. Per un verso, infatti, nel portare a conoscenza di tutti i soggetti dell'ordinamento interno operanti nel campo dell'edilizia residenziale pubblica una norma comunitaria che e stata determinata nel suo preciso significato da una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, il decreto impugnato rende nota nelle forme pubbliche ufficiali una norma che, a causa del suo particolare modo di definizione e delle sommarie forme di pubblicità delle suddette sentenze nell'ordinamento nazionale, potrebbe essere non esattamente conosciuta dai soggetti interni. Per altro verso, lo stesso decreto, nell'adempiere alla ricordata funzione notiziale, pone all'attenzione dei soggetti dell'ordinamento interno operanti nel campo dell'edilizia residenziale pubblica gli obblighi derivanti sul piano dell'ordinamento nazionale dall'esistenza di una norma comunitaria direttamente applicabile e prevalente su ogni altra legge interna, tanto se statale, quanto se regionale (o provinciale).
In ogni caso, proprio a causa della funzione meramente notiziale che é chiamato a svolgere, il decreto impugnato non può esser ritenuto oggettivamente idoneo ad apportare qualsivoglia lesione o a produrre qualsiasi forma d'interferenza nei confronti delle autonomie costituzionalmente garantite alle regioni e alle province autonome.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile il
conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Bolzano in
relazione all'articolo unico del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 28 ottobre 1988 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed
alle province autonome per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica ed al
relativo credito dei cittadini comunitari esercenti attività di lavoro
autonomo), in riferimento agli artt. 8, n. 10, 16 e 98 dello Statuto speciale
per
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/07/89.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 11/07/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Antonio BALDASSARRE, REDATTORE