ORDINANZA
N. 3
ANNO 2008
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
-
Giovanni Maria FLICK Giudice
-
Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria
Rita SAULLE "
-
Giuseppe TESAURO "
-
Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi
di legittimità costituzionale dell’art. 576 del codice di procedura penale,
come modificato dall’art. 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura
penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento),
promossi con ordinanze del 7 aprile 2006 dalla Corte d’appello di Bologna e del
10 luglio 2006 dalla Corte d’appello di Firenze nei procedimenti penali a
carico di S.S. e di L.M., iscritte al n. 417 del
registro ordinanze 2006 ed al n. 72 del registro ordinanze 2007 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell’anno 2006 e n. 10, prima serie
speciale, dell’anno 2007.
Visto l’atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 21
novembre 2007 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che, con l’ordinanza
indicata in epigrafe,
che a parere della Corte rimettente – chiamata a
giudicare in sede di rinvio sull’appello proposto dalla parte civile avverso la
sentenza di proscioglimento pronunciata dal Tribunale di Firenze, in un
procedimento per lesioni aggravate − risulterebbero violati gli artt. 3 e
111, secondo comma, Cost., in quanto le condizioni di
parità, in cui ogni processo deve svolgersi, si riferiscono anche alle
impugnazioni esperibili: sicché, la contestata novella legislativa, nel rimodulare i poteri di impugnativa nei sensi indicati,
avrebbe generato una «disparità tra le parti del giudizio civile riparatorio inserito nel processo penale, in quanto alla
parte civile non sono consentiti gli stessi tre gradi di giudizio che sono
consentiti all’imputato – obbligato civilmente»;
che tale disparità – prosegue
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile;
che, a tal proposito, la
difesa erariale sottolinea come identica questione sia stata già dichiarata
inammissibile da questa Corte con ordinanza n. 32 del
2007, nella quale si è sottolineato come risulti sul punto non ancora
formatosi un “diritto vivente”, tanto che la questione è stata rimessa alle
Sezioni unite della Corte di Cassazione;
che, pertanto, il giudice a quo si sarebbe sottratto al compito di verificare la
praticabilità di diverse soluzioni interpretative – pure già emerse in sede di
legittimità – atte a superare il dubbio di costituzionalità; con la conseguenza
di rendere la questione inammissibile, alla luce della costante giurisprudenza
di questa Corte;
che analoga questione è stata sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dalla Corte di appello
di Bologna, la quale ugualmente rileva che il novellato testo dell’art. 576 del
codice di rito – facendo venire meno il richiamo al potere di impugnazione del
pubblico ministero – ha di fatto annullato ogni potere
di appello della parte civile, considerato che l’art. 568, comma 1, cod. proc. pen.
stabilisce il principio di tassatività dei mezzi di
impugnazione e che nessuna altra norma prevede per la parte civile il diritto
di proporre appello; residuando, dunque, per tale parte, la sola possibilità di
impugnare la sentenza di primo grado con ricorso per cassazione, secondo la
generale previsione dell’art. 568, comma 2, cod. proc.
pen.;
che, a parere della Corte rimettente, a
differenza delle peculiarità che contraddistinguono la posizione ed i poteri
del pubblico ministero – idonee a giustificare, ad avviso del giudice a quo, il regime limitativo delle
impugnazioni, previsto dalla novella – per la parte civile la posizione è
simmetrica a quella dell’imputato, posto che ad entrambi debbono essere
assicurate le stesse garanzie che sono loro riconosciute nel processo civile;
che, oltre al principio di uguaglianza, sarebbe
dunque violato anche l’art. 111 Cost., giacché, «fino a quando resterà concesso
a chi è stato danneggiato da un reato di esercitare l’azione civile nel
processo penale, costui non potrà essere discriminato in maniera irragionevole
rispetto al danneggiante: se a quest’ultimo si fornisce uno strumento di
doglianza nel merito nei confronti della decisione del primo giudice, lo stesso
strumento, nel caso di soccombenza, non può essere
sottratto alla parte civile, pena la lesione della par condicio processuale»;
che inoltre, a parere della Corte rimettente,
risulterebbe compromesso anche l’art. 24 della Carta fondamentale, «atteso che
l’inviolabilità del diritto di azione e difesa» risulterebbe lesa dalla
previsione di un secondo grado di giudizio «in cui l’imputato potrà svolgere le
proprie doglianze, mentre alla parte civile ciò è precluso».
Considerato che le ordinanze di
rimessione sollevano questioni identiche e, pertanto, i relativi giudizi vanno
riuniti per essere definiti con un’unica decisione;
che i giudici a quibus dubitano della legittimità
costituzionale dell’art. 576 del codice di procedura penale, come modificato
dall’art. 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di
procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di
proscioglimento), nella parte in cui − in asserito contrasto con i
principi di eguaglianza, di parità delle parti nel processo e di inviolabilità
del diritto di azione e di difesa (artt. 3, 24 e 111 della Costituzione)
− esclude, in capo alla parte civile, il potere di proporre appello
avverso la sentenza di proscioglimento dell’imputato;
che presupposto comune del dubbio di
costituzionalità è, per entrambe le ordinanze di rimessione, la premessa
interpretativa secondo cui la riforma delle impugnazioni del 2006 avrebbe
soppresso, per la parte civile, il potere di appello; deduzione, questa, cui i
rimettenti – alla luce del generale principio di tassatività
dei mezzi di impugnazione espresso nell’art. 568, comma 1, cod. proc. pen.
– pervengono in forza di una duplice considerazione: sia la constatazione che
la parte civile non è inclusa tra i soggetti legittimati a proporre appello
dall’art. 593 cod. proc. pen.; sia il rilievo che il testo novellato dell’art.
576 del codice di rito − nel corpo del quale è stata soppressa l’originaria
statuizione, che consentiva alla parte civile di proporre impugnazione con lo
stesso mezzo previsto per il pubblico ministero − non specifica di quali
mezzi di impugnazione detta parte sia ammessa a fruire;
che, peraltro, questa Corte − dichiarando
manifestamente inammissibile una questione di legittimità costituzionale
fondata su un identico presupposto ermeneutico (cfr. ord.
n. 32 del del 2007)
− ha evidenziato che «deve registrasi l’assenza allo stato, di un
“diritto vivente” conforme alla premessa interpretativa posta a base dei dubbi
di legittimità costituzionale»: potendosi ravvisare, già all’epoca di tale
decisione, una diversa soluzione ermeneutica idonea a soddisfare il petitum degli
odierni rimettenti;
che, in particolare, nella citata pronuncia,
veniva richiamata l’opposta tesi affermata dalla Corte di cassazione, in virtù
della quale la novella del 2006 non avrebbe affatto determinato il venir meno,
in capo alla parte civile, del potere di appello contro le sentenze di
proscioglimento, ai soli effetti della responsabilità civile;
che tale tesi − nel frattempo divenuta maggioritaria
presso la giurisprudenza di legittimità − ha trovato ulteriore conferma
nella pronuncia delle Sezioni unite della Corte di cassazione (si veda
Cassazione, sezioni unite, 29 marzo 2007, n. 27614) che ha ribadito come la
parte civile, anche dopo l’intervento sull’art. 576 cod. proc.
pen. ad opera dell’art. 6
della legge n. 46 del 2006, possa proporre appello, agli effetti della
responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel
giudizio di primo grado;
che, nell’affermare tale opzione ermeneutica, il
giudice della legittimità ha, in particolare, fatto leva sull’interpretazione
logico-sistematica dell’art. 576 cod. proc. pen. − attribuendo «a mero
difetto di tecnica legislativa la formulazione letterale» della norma in
questione − e, soprattutto, sulla volontà legislativa, quale desumibile
dai lavori parlamentari;
che, in proposito,
che, pertanto, avendo omesso i giudici
rimettenti di sperimentare adeguate soluzioni ermeneutiche – diverse da quelle
praticate – idonee a rendere la disposizione impugnata esente dai prospettati
dubbi di legittimità, le questioni proposte devono essere dichiarate manifestamente
inammissibili, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, ordinanze n. 35 del
2006, n. 381
del 2005 e n.
279 del 2003).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9,
comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
per questi motivi
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale dell’art. 576 del codice di procedura
penale, come modificato dall’art. 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 46
(Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle
sentenze di proscioglimento), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111
della Costituzione, dalla Corte di appello di Bologna e dalla Corte di appello
di Firenze con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 14 gennaio 2008.
F.to:
Depositata
in