ORDINANZA
N. 459
ANNO 2007
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell’art. 593 del codice di procedura penale,
come sostituito dall’art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura
penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento) e
dell’art. 10 della stessa legge, promosso con ordinanza del 27 aprile 2006
dalla Corte d’appello di Trieste - sezione per i minorenni, nel procedimento
penale a carico di D.E. ed altro, iscritta al n. 561
del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale,
dell’anno 2006.
Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 2007 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che
che
che nell’ordinanza si precisa inoltre che,
sopravvenuta nelle more del giudizio la legge n. 46 del 2006 – il cui art.
che, affermata la rilevanza, la rimettente passa
ad illustrare i motivi di non manifesta infondatezza della questione,
sottolineando in primo luogo, in riferimento al denunciato contrasto con gli
artt. 3 e 111, secondo comma, Cost., come
che nessuna di tali ragioni sarebbe viceversa rintracciabile alla base della scelta legislativa di limitare l’appello del pubblico ministero, precludendo all’organo della pubblica accusa l’impugnazione delle sentenze di proscioglimento;
che, d’altro canto, non potrebbe essere ritenuta idonea ragione giustificatrice quella, indicata nei lavori parlamentari, di dare attuazione al principio sancito dall’art. 2 del Protocollo addizionale n. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con la legge 9 aprile 1990, n. 98;
che – ricorda
che sarebbe pertanto ravvisabile la violazione degli artt. 3 e 111 Cost., per la «irragionevole disparità di trattamento» che la disciplina censurata determina a sfavore del pubblico ministero; disparità che, per un verso, non può trovare giustificazione nel fatto che la proposizione dell’appello sia formalmente preclusa anche all’imputato, «ben diverso essendo il rispettivo interesse sostanziale a proporre impugnazione» avverso la sentenza di proscioglimento, e che, per l’altro, non risulta «legittimata» alcuna «apprezzabile esigenza»;
che la rimettente dubita, inoltre, della legittimità costituzionale della disciplina censurata in riferimento al principio della ragionevole durata del processo, sul rilievo che, per effetto delle modifiche recate dalla legge n. 46 del 2006 all’appellabilità delle sentenze di proscioglimento e al giudizio in cassazione (relativamente sia all’estensione dei motivi di ricorso che al rinvio al giudice di primo grado), si è determinato un aumento dei gradi di giudizio, con conseguente allungamento dei tempi processuali e rischio di prescrizione dei reati;
che ciò sarebbe particolarmente evidente in relazione alla disciplina transitoria contenuta nell’art. 10 della legge n. 46 del 2006 che «derogando al principio tempus regit actum […] non solo sacrifica ineludibilmente un atto di gravame tempestivamente proposto, costringendo la parte interessata a presentarne un altro, ma comporta l’inevitabile differimento della presentazione di esso all’eseguita notifica del provvedimento di inammissibilità e, pertanto, ad un termine futuro e incerto, considerati i tempi di fissazione dei processi di appello normalmente scanditi in base ai termini prescrizionali misurati sui tre gradi del giudizio, finora fisiologici».
Considerato che
che l’art. 593 cod. proc. pen. disciplina al comma 2 l’appello del pubblico ministero e dell’imputato avverso le sentenze dibattimentali di proscioglimento, stabilendo − per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 1 della legge n. 46 del 2006 ed immediatamente applicabili in forza dell’art. 10 della medesima legge − che l’appello è consentito solo nell’ipotesi di cui all’art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva;
che dalla
stessa ordinanza di rimessione risulta che
che, dunque,
che l’inesatta indicazione della norma oggetto di censura (aberratio ictus) implica, per costante giurisprudenza di questa Corte, la manifesta inammissibilità della questione (ex plurimis, ordinanze n. 435, n. 384, n. 294, n. 187 e n. 42 del 2007).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall’art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), e dell’art. 10 della medesima legge, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dalla Corte d’appello di Trieste − sezione per i minorenni, con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13
dicembre 2007.
F.to:
Franco
BILE, Presidente
Giovanni
Maria FLICK, Redattore
Roberto
MILANA, Cancelliere
Depositata
in Cancelleria il 28 dicembre 2007.