ORDINANZA N. 42
ANNO 2007
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 17 del
decreto legislativo del 28 agosto 2000 n. 274 (Disposizioni sulla competenza
penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre
1999, n. 468), promosso con ordinanza del 1° dicembre 2004 dal Giudice di pace
di Sondrio nel procedimento penale a carico di L.E., iscritta al n. 166 del
registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell’anno 2005.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 2007 il
Giudice relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che con l’ordinanza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Sondrio ha
sollevato, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale degli artt. 16 e 17 del decreto legislativo 28
agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace,
a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in
cui non prevedono che alla persona sottoposta alle indagini debba essere «dato
avviso della conclusione delle indagini preliminari o dell’opposizione proposta
dalla persona offesa avverso la richiesta di archiviazione, come invece
stabilito dall’art. 415-bis del
codice di procedura penale per i reati di competenza del tribunale»;
che il rimettente – premesso che il giudizio a quo non potrebbe essere definito
indipendentemente dalla risoluzione della questione di costituzionalità,
sollevata dal difensore dell’imputato, in quanto «preliminare» rispetto
all’esame del «merito» – reputa la questione stessa non manifestamente
infondata, sul rilievo che le norme censurate non garantirebbero «nella fase delle
indagini preliminari il sostanziale diritto di difesa della persona indagata»;
che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile o infondata.
Considerato che l’ordinanza di rimessione è del tutto priva della descrizione della
fattispecie concreta oggetto del giudizio a
quo e della motivazione in ordine alla rilevanza della questione: e ciò segnatamente
in rapporto alla doglianza concernente l’avviso dell’opposizione della persona
offesa alla richiesta di archiviazione, non avendo il rimettente specificato se
detta opposizione sia stata proposta nel caso concreto;
che parimenti inadeguata risulta la motivazione in
ordine alla non manifesta infondatezza del dubbio di costituzionalità, la quale
si esaurisce nel generico e tautologico assunto che le norme censurate
violerebbero l’art. 24 della Costituzione perché non garantirebbero il diritto
di difesa dell’indagato;
che a colmare tali lacune non può valere il
richiamo, contenuto nell’ordinanza di rimessione, alle richieste della difesa
dell’imputato, dovendo il giudice rendere esplicite le ragioni che lo portano a
dubitare della costituzionalità della norma con una motivazione autosufficiente
(ex plurimis, ordinanze n. 92
e n. 312 del 2005);
che, inoltre – al di là dell’inesattezza del
riferimento all’art. 415-bis cod.
proc. pen., quale norma che, nel procedimento davanti al tribunale, imporrebbe
i due avvisi in discussione (la norma richiamata contempla, infatti, unicamente
l’avviso della conclusione delle indagini preliminari, mentre l’avviso
dell’opposizione della persona offesa è previsto dall’art. 410, comma
che per quanto attiene, infatti, all’omessa
previsione dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari, il vulnus costituzionale che il rimettente
denuncia scaturirebbe non già dal censurato art. 16 del d.lgs. 28 agosto 2000,
n. 274 – che disciplina la durata delle indagini preliminari nel procedimento
penale per i reati di competenza del giudice di pace – ma semmai dall’art. 15
del medesimo decreto legislativo, che regola la chiusura delle indagini (aberratio ictus);
che la questione va dichiarata, pertanto,
manifestamente inammissibile.
Visti gli
artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 agosto 2000,
n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma
dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in
riferimento all’articolo 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Sondrio
con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5
febbraio 2007.
F.to:
Depositata
in