ORDINANZA N. 384
ANNO 2007
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell’art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall’art. 1 della
legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in
materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), e dell’art. 10
della medesima legge, promosso con ordinanza del 10 aprile 2006 dalla Corte
d’appello di Lecce nel procedimento penale a carico di C. A. ed altri, iscritta
al n. 230 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale,
dell’anno 2007.
Udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 2007 il Giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che
che
che, rilevato
che nelle more del giudizio d’appello è entrata in vigore la legge n. 46 del
2006 – che modifica l’art. 593 cod. proc. pen.,
prevedendo che l’imputato e il pubblico ministero possano appellare contro le
sentenze di proscioglimento solo nell’ipotesi di cui all’art. 603, comma 2,
cod. proc. pen., se la prova nuova è decisiva – e che
in base alla normativa transitoria di detta legge (e segnatamente dell’art. 10)
l’appello del pubblico ministero dovrebbe essere dichiarato inammissibile,
che, nel merito,
che, secondo il
rimettente, la giurisprudenza costituzionale formatasi anteriormente alle
modifiche apportate all’art. 111 Cost. dalla legge 23 novembre 1999, n. 2
escluderebbe la possibilità di «negare in linea generale al pubblico ministero»
il potere di impugnare le sentenze di proscioglimento: invero, «la condizione
di parità delle parti garantita nel processo dal dettato costituzionale
[sarebbe] seriamente compromessa dal fatto che all’una – l’imputato – è
giustamente garantita la possibilità di un nuovo giudizio di merito nel caso di
condanna, mentre, nell’ipotesi speculare di assoluzione dell’imputato, analoga
possibilità non è data – e senza un ragionevole motivo – al pubblico
ministero»;
che la residua
possibilità di impugnazione delle sentenze di proscioglimento nell’ipotesi in
cui sopravvengano o si scoprano nuove prove dopo il giudizio di primo grado,
sempre che tali prove risultino decisive, non eliminerebbe i dubbi di
legittimità costituzionale per il carattere assolutamente marginale di tale
ipotesi;
che sarebbe, inoltre,
violato l’art. 111, secondo comma, Cost., in riferimento al principio della
ragionevole durata del processo, giacché per effetto delle modifiche recate
dalla novella del 2006 «in caso di esperimento con esito positivo di ricorso
per cassazione da parte del pubblico ministero (sostanzialmente consentito oggi
– attraverso l’ampliamento dei casi di ricorso previsto dall’art. 8 della legge
in esame – anche per un motivo di merito) il processo torna irragionevolmente
al primo grado», con inevitabili conseguenze negative sui tempi processuali;
che, infine, il
rimettente denuncia il contrasto dell’art. 10 della legge n. 46 del 2006 con
l’art. 97 Cost. («applicabile secondo la giurisprudenza della Corte
costituzionale anche agli organi dell’amministrazione della giustizia»), in
quanto tale disposizione transitoria non solo «vanifica, senza un’apparente
ragione, il lavoro svolto dal pubblico ministero, costringendolo a rimodulare
la sua impugnazione e a trasformarla in ricorso» ma «aggrava di un eccessivo
carico di lavoro
Considerato che
che l’art. 593
cod. proc. pen. censurato disciplina al comma 2
l’appello del pubblico ministero e dell’imputato avverso le sentenze
dibattimentali di proscioglimento, stabilendo – per effetto delle modifiche
introdotte dall’art. 1 della legge n. 46 del 2006 ed immediatamente applicabili
in forza dell’art. 10 della medesima legge – che l’appello è consentito solo
nell’ipotesi di cui all’art. 603, comma 2, cod. proc. pen.,
se la nuova prova è decisiva;
che dalla stessa
ordinanza di rimessione risulta che
che, dunque,
che l’inesatta
indicazione della norma oggetto di censura (aberratio ictus) implica, per costante giurisprudenza di questa Corte, la
manifesta inammissibilità della questione (ex
plurimis, ordinanze n. 294,
n. 187 e n. 42 del 2007).
Visti gli artt. 26, secondo comma,
della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
dichiara
la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell’art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall’art. 1 della
legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in
materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), e dell’art. 10
della medesima legge, sollevata, in riferimento agli artt. 97, 111 e 112 della
Costituzione, dalla Corte d’appello di Lecce con l’ordinanza in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2007.
F.to:
Giovanni
Maria FLICK, Redattore
Giuseppe
DI PAOLA, Cancelliere
Depositata
in