Ordinanza n. 419 del 2007

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 419

ANNO 2007

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco                    BILE                          Presidente

- Giovanni Maria       FLICK                         Giudice

- Francesco               AMIRANTE                       "

- Ugo                        DE SIERVO                       "

- Paolo                      MADDALENA                   "

- Alfio                      FINOCCHIARO                "

- Alfonso                  QUARANTA                      "

- Franco                    GALLO                              "

- Luigi                      MAZZELLA                      "

- Gaetano                  SILVESTRI                        "

- Sabino                    CASSESE                           "

- Maria Rita               SAULLE                            "

- Giuseppe                 TESAURO                         "

- Paolo Maria            NAPOLITANO                   "         

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 25 luglio 2005 (doc. IV-quater, n. 117), relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall’onorevole Carlo Taormina nei confronti di Luciano Garofano, promosso con ricorso del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, depositato in cancelleria il 18 luglio 2007 ed iscritto al n. 10 del registro conflitto tra poteri dello Stato 2007, fase di ammissibilità.

Udito nella camera di consiglio del 7 novembre 2007 il Giudice relatore Maria Rita Saulle;

Ritenuto che, con ricorso del 10 marzo 2007, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera del 25 luglio 2005 (doc. IV-quater, n. 117) con la quale − in conformità alla proposta adottata a maggioranza dalla Giunta per le autorizzazioni − è stato dichiarato che i fatti per i quali il deputato Carlo Taormina è sottoposto a procedimento penale per il delitto di diffamazione a mezzo stampa, riguardano opinioni espresse dallo stesso nell’esercizio delle sue funzioni parlamentari e sono, quindi, insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;

che il ricorrente osserva di essere chiamato a giudicare il predetto deputato per il reato sopra indicato commesso nei confronti del tenente colonnello L. G., nella qualità di comandante del reparto investigazioni scientifiche dell’Arma dei carabinieri, il quale, con querele proposte rispettivamente il 26 luglio ed il 19 novembre 2004, ha ritenuto che la sua reputazione fosse stata offesa da ripetute dichiarazioni riportate dagli organi di stampa e dalla televisione;

che il G.I.P. del Tribunale di Milano rileva che il ricorso ripropone l’identico conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso il 20 marzo 2006 nel corso dello stesso procedimento e dichiarato ammissibile con l’ordinanza n. 378 del 2006 e, successivamente, improcedibile con l’ordinanza n. 134 del 2007, per il mancato rispetto del termine di venti giorni fissato dall’art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

che il ricorrente ritiene sia possibile sollevare nuovamente il conflitto, non essendosi questa Corte pronunciata sul merito dello stesso e permanendo l’interesse a ricorrere, stante l’immutata situazione processuale;

che il G.I.P. del Tribunale di Milano precisa che la vicenda trae origine dal processo penale in corso di svolgimento per l’omicidio di S. L., avvenuto a Cogne, processo nel quale il deputato svolgeva l’incarico di difensore;

che dai capi di imputazione emerge che il deputato avrebbe in più occasioni offeso la reputazione del tenente colonnello L.G., accusandolo di aver manomesso un reperto utilizzato nel corso di un’indagine peritale compiuta nel menzionato processo penale;

che, ad avviso del ricorrente, ai fatti per cui è in corso tale processo non sarebbe applicabile l’art. 68, primo comma, della Costituzione e che, quindi, la delibera di insindacabilità impugnata sarebbe viziata;

che, in particolare, le dichiarazioni oggetto di imputazione non sarebbero ricollegabili all’interrogazione del 22 aprile 2002 rivolta dal parlamentare al Ministro della giustizia, nella quale si ipotizzava che i «soggetti interessati» alle indagini relative all’omicidio di S. L. non avevano adottato, nell’immediato, le necessarie cautele affinché il luogo del delitto venisse preservato da possibili inquinamenti probatori;

che il citato atto tipico, a parere del ricorrente, risulta finalizzato alla possibile attivazione dei poteri disciplinari attribuiti al Ministro della giustizia nei confronti dei magistrati del Tribunale di Aosta, risultando, quindi, esso estraneo a valutazioni in ordine al comportamento tenuto dal tenente colonnello L. G., incaricato dal pubblico ministero di svolgere indagini peritali;

che la mancanza del nesso funzionale, infine, sarebbe resa palese dal fatto che le dichiarazioni del parlamentare asseritamente diffamatorie, oltre ad essere successive di due anni rispetto al citato atto di funzione, trovano il proprio fondamento in una serie di conoscenze specifiche che lo stesso deputato non poteva possedere se non in quanto difensore nell’ambito del processo per l’omicidio di Cogne, ossia a titolo privato e professionale, senza alcun collegamento col mandato parlamentare.

Considerato che in questa fase la Corte è chiamata, a norma dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a deliberare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile in quanto esiste «la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza»;

che, in via preliminare, occorre osservare che il G.I.P. del Tribunale di Milano ripropone, in riferimento alla delibera della Camera dei deputati del 25 luglio 2005 (doc. IV-quater, n. 117), il medesimo conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato già dichiarato ammissibile con l’ordinanza n. 378 del 2006 e, successivamente, improcedibile con l’ordinanza n. 134 del 2007, a causa del ritardo con il quale sono stati effettuati gli adempimenti di cui all’art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

che il ricorrente ritiene sia possibile la riproposizione del conflitto, stante la persistenza dell’interesse a ricorrere, in ragione dell’immutata situazione processuale e dell’assenza di una pronuncia nel merito di questa Corte;

che la tesi del ricorrente risulta priva di fondamento, in quanto non tiene conto che la ratio del divieto di riproposizione del conflitto risiede nell’«esigenza costituzionale che il giudizio, una volta instaurato, sia concluso in termini certi non rimessi alle parti confliggenti»; ciò al fine di evitare il permanere di una situazione di conflittualità tra poteri e il procrastinarsi di una situazione di incertezza e non definitività dei rapporti (sentenza n. 116 del 2003; ordinanze n. 143 del 2005; n. 40 del 2004; numeri 188 e 153 del 2003);

che, pertanto, l’attuale ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, con cui il G.I.P. del Tribunale di Milano ripropone nei confronti della Camera dei deputati il medesimo conflitto già dichiarato improcedibile per tardività del deposito degli atti, va dichiarato inammissibile.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, nei confronti della Camera dei deputati, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Maria Rita SAULLE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 dicembre 2007.