ORDINANZA N. 376
ANNO 2007
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Francesco AMIRANTE Giudice
- Ugo DE SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell’art. 350 del codice di procedura civile, promosso con
ordinanza del 26 settembre 2006 dalla Corte d’appello di Venezia nel
procedimento civile vertente tra Udilla Povegliano,
vedova Dal Col Colladon ed altra, da un lato, e
Visto l’atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nella camera di consiglio del 10 ottobre 2007 il Giudice relatore Luigi Mazzella.
Ritenuto che, con ordinanza
depositata il 26 settembre 2006,
che, riferisce
che, riferisce sempre la rimettente, con istanza di revoca di tale ordinanza, una delle parti in giudizio aveva eccepito, tra l’altro, la nullità del provvedimento di delega, affermando che la corte di appello dovrebbe operare sempre collegialmente, ai sensi dell’art. 350 cod. proc. civ., e che tale nullità, derivando da un vizio relativo alla costituzione del giudice, doveva considerarsi assoluta e rilevabile d’ufficio;
che, con nota depositata il 31 marzo 2006, un’altra parte del medesimo giudizio si era riservata di far valere in séguito le stesse nullità;
che pertanto, secondo
che, in punto di non manifesta infondatezza,
che, prosegue
che, pertanto, secondo il giudice a quo alla stregua di tale interpretazione, l’istanza di revoca della predetta ordinanza di delega dovrebbe essere accolta, e si dovrebbe concludere nel senso che la delega per assumere testimoni o parti residenti può essere disposta solo se gli stessi vengano assunti da un collegio, in quanto il giudice delegato che interroga le parti o i testi svolge funzioni, se non decisorie, certamente valutative (basti pensare alla risoluzione degli incidenti relativi alla prova: art. 205 cod. proc. civ.); che analogamente funzioni valutative vengono svolte nella delega della consulenza tecnica d’ufficio (basti pensare alle questioni sorte durante le indagini del consulente: art. 92 disposizioni di attuazione cod. proc. civ.);
che, tuttavia,
che, al riguardo, il giudice a quo afferma che, se per un verso l’attribuzione delle competenze rientra nella sfera delle scelte discrezionali del legislatore, il quale nella sua ampia discrezionalità non è tenuto ad uniformare i diversi riti, per altro verso dette scelte devono essere esercitate sulla base di criteri non irragionevoli (è richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 2000);
che, in particolare, la norma sarebbe del tutto irragionevole, prevedendo che se il teste risiede a Milano debba essere sentito dal collegio veneto, mentre se abita a Vienna ben può essere sentito, per conto della stessa corte, da un ufficio monocratico;
che in tal modo, secondo il rimettente, verrebbe a crearsi una illegittima disparità di trattamento fra situazioni omogenee, una discrasia nel sistema, non essendovi una logica ratio per affermare che il teste in Italia deve essere sentito sempre collegialmente e all’estero possa essere sentito anche da un giudice monocratico;
che, secondo
che il principio di collegialità della trattazione dell’appello, se inteso come riferito anche alla raccolta di prove al di fuori della circoscrizione, si porrebbe altresì in contrasto con il diritto dei testimoni e delle parti di essere sentiti nel tribunale (edificio) nella cui circoscrizione essi risiedono, come sarebbe confermato dall’art. 203, primo comma, cod. proc. civ., ove è previsto che sia eventualmente il giudice a trasferirsi; dall’art. 255, secondo comma, dello stesso codice, ove è previsto che, se il teste si trova nell’impossibilità di presentarsi, è il giudice a trasferirsi; dall’art 232, secondo comma, cod. proc. civ., ove è previsto che il giudice riconosca alla parte il diritto ad essere sentito fuori della sede giudiziaria; diritto, quello del cittadino di essere sentito nella circoscrizione di tribunale ove egli risiede, che rientrerebbe «sotto l’ala protettrice della Costituzione»;
che, poiché nel caso sottoposto al suo esame non potrebbe neppure ipotizzarsi il trasferimento della Corte di appello nei luoghi di residenza dei testi, non essendo stata avanzata la concorde istanza delle parti, richiesta dall’art. 203, cod. proc. civ., si dovrebbero obbligare tutti i testi a recarsi a Venezia, in violazione di tale diritto costituzionale;
che la soluzione ipotizzabile in via alternativa, consistente nella delega a un giudice collegiale territorialmente competente, comporterebbe ugualmente l’inconveniente di dover impegnare ben tre giudici - distogliendone due dalle loro normali attività, in violazione di ogni principio di ragionevole durata di tutti i processi (art. 111 Cost.) - per soddisfare esigenze meramente formali delle parti;
che, secondo il rimettente, ciò che rileva non è tanto l’assunzione, ma la valutazione finale dei testi, proprio come precisato dalla Corte di Cassazione (viene richiamata la sentenza delle sezioni unite 19 giugno 1996, n. 5629), quando ha riconosciuto delegabile ad un solo membro del collegio l’attività istruttoria nel rito camerale;
che, a giudizio della Corte rimettente, la mancanza della qualifica di giudice di appello del giudice monocratico eventualmente delegato non potrebbe comportare una minore idoneità di quest’ultimo, dato che la delega conferisce al giudice delegato gli stessi poteri del giudice delegante, sì che il giudice di grado inferiore verrebbe equiparato in tutto e per tutto al giudice con funzione d’appello;
che, conclusivamente, il rimettente, pur non ignorando il principio per cui non si dichiara costituzionalmente illegittima una norma perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali, ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali, ritiene che nel caso di specie il consolidato indirizzo della Corte di cassazione (seppur perfettamente conforme alla volontà del legislatore che ha effettivamente pensato all’integrale collegialità dell’appello) non consenta di dare agli artt. 203, 350 e 359, cod. proc. civ. un’interpretazione rispettosa dei princìpi di cui agli artt. 3 e 11, Cost.;
che, in subordine, secondo
che, con memoria depositata il 30 aprile 2007, si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura geneale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata «inammissibile perché manifestamente infondata» e, in subordine, perché la stessa sia dichiarata infondata;
che l’Avvocatura erariale, dopo aver ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l’art. 350 impone di procedere collegialmente a tutte le attività valutative di competenza del giudice di appello, tra cui quelle relative all’assunzione delle prove (a tale fine richiama le sentenze della Corte di cassazione, n. 18917 del 2004, n. 13894 del 2003, n. 1731 del 2001) osserva, da un lato, che la scelta di privilegiare la regola della collegialità in appello costituisce espressione della discrezionalità del legislatore, esercitata nel caso in modo non irrazionale in vista di una maggiore ponderazione delle decisioni nei gradi di giudizio successivi al primo, e sottolinea, dall’altro, la disomogeneità dei tertia comparationis scelti dalla rimettente, rispetto all’ipotesi della prova delegata in appello.
Considerato che
che, in altri termini,
che - a prescindere da ogni rilievo
sulla fondatezza di tale interpretazione dell’art.
che, infatti, con l’invocata
pronunzia il giudice rimettente chiede a questa Corte di intervenire sulla
disciplina del processo civile, per la quale la Costituzione non impone al
legislatore ordinario un modello unico, lasciandogli la più ampia
discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali, con il solo
limite della non irragionevolezza (ex plurimis,
da ultimo, sentenze n. 383 e 327 del 2007);
che, per affermare
l’irragionevolezza della norma, il giudice rimettente muove da considerazioni
che, facendo riferimento a meri inconvenienti di fatto, assumono il carattere
di rilievi di opportunità, estranei al controllo della legittimità
costituzionale (ex plurimis, sentenza n. 228 del 1998; ordinanza n. 410
del 2005);
che la lesione del principio di
uguaglianza non può essere desunta neppure dalla asserita disparità di
trattamento rispetto all’ipotesi della rogatoria internazionale, a causa della
disomogeneità dei tertia comparationis indicati dal rimettente, non potendo
certo paragonarsi la fattispecie sottoposta al suo esame, in cui le prove sono
da assumere all’interno dello Stato, a quella della prova da assumersi nella
giurisdizione di altro Stato;
che, d’altra parte, neppure può
ritenersi pertinente il richiamo all’art. 111 della Costituzione e al principio
di ragionevole durata del processo, perché, in astratto, il sistema
dell’assunzione diretta da parte della corte d’appello non comporterebbe
necessariamente un maggiore dispendio di energie processuali e, soprattutto, di
tempo.
Per questi motivi
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 350 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dalla Corte di Appello di Venezia con l’ordinanza in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 5 novembre 2007.
F.to:
Luigi
MAZZELLA, Redattore
Depositata
in