SENTENZA N. 236
ANNO 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 18 ottobre 2001 relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall’on. Silvio Berlusconi nei confronti del dott. Giancarlo Caselli ed altri, promosso con ricorso della Corte d’Appello di Milano – sezione quinta penale, notificato il 12 gennaio 2005, depositato in cancelleria il 31 gennaio 2005 ed iscritto al n. 5 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2005, fase di merito.
Visto l’atto di costituzione della Camera dei deputati;
udito nell’udienza pubblica dell’8 maggio 2007 il Giudice relatore Sabino Cassese;
udito l’avvocato Massimo
Luciani per
1. – Con ricorso dell’8-17 luglio 2002,
1.1. –
1.2. –
Ad avviso della Corte ricorrente, questa attività configurerebbe, invece, un’attività politica in riferimento alla quale non sarebbe identificabile il «nesso di funzione», atteso che l’unico atto parlamentare dell’on. Berlusconi sarebbe «rappresentato da una remota interpellanza in tema di giustizia, datata 1996, generica e non collegata (né logicamente collegabile) al futuro arresto dell’On. Dell’Utri» e che non vi sarebbe quindi alcuna connessione tra essa e le specifiche accuse mosse ai magistrati di Palermo, né potrebbero essere valorizzati «atti tipici» posti in essere da altri parlamentari.
In particolare, il nesso funzionale non sarebbe ravvisabile nelle esternazioni ove si afferma che «il cancro della nostra democrazia è l’uso della Giustizia a fini politici», che «la richiesta di arresto dell’On. Dell’Utri era frutto di un complotto, poiché si era ormai in campagna elettorale (di fatto anche se non diritto)» e che «normalmente anche nelle altre (campagne elettorali) sono state avanzate procedure e notizie che hanno interferito pesantemente».
La ricorrente conclude sostenendo che la delibera in esame sarebbe «illegittima ed ingiustamente menomativa dell’esercizio della giurisdizione» e chiedendone, perciò, l’annullamento.
2. – Si è costituita in giudizio
Nel merito,
Sottolinea la difesa della Camera dei deputati come l’on. Berlusconi avesse «già molto tempo addietro» manifestato l’opinione che l’azione della magistratura fosse animata da intenti politici (interpellanze n. 2/00252 del 21 ottobre 1996 e n. 2/00748 del 14 novembre 1995, nonché le dichiarazioni programmatiche del Governo rese alla Camera il 18 giugno 2001).
Inoltre,
2.1. – In prossimità della data fissata
per l’udienza,
1. – Il conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato, promosso dalla Corte d’appello di Milano con ricorso
dell’8-17 luglio 2002 avverso
Le espressioni ritenute offensive erano state pubblicate in una intervista dal titolo «Berlusconi: i DS usano i magistrati a fini politici» apparsa sul quotidiano «Il Corriere della Sera» il 10 marzo 1999 e si riferivano – nel contesto della vicenda scaturita dalla richiesta di arresto nei confronti del deputato Marcello Dell’Utri – alla gestione dei collaboratori di giustizia e all’uso delle indagini svolte da una certa parte della magistratura a fini politici nel corso della campagna elettorale.
2. – Con ordinanza n. 435 del 2004, questa Corte ha ritenuto, in sede di prima e sommaria delibazione, ammissibile il conflitto, riservando espressamente alla fase del merito nel contraddittorio delle parti ogni ulteriore decisione, anche relativa all’ammissibilità del ricorso.
3. – Il ricorso è inammissibile.
La difesa
della Camera dei deputati ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per
conflitto sotto vari profili, sostenendo, tra l’altro, che
In effetti,
Inoltre, ha omesso di compiere un’analitica ricognizione del contenuto delle esternazioni del parlamentare. Gli ha attribuito una frase («la richiesta di arresto dell’on. Dell’Utri era frutto di un complotto»), che non compare nel capo di imputazione a suo carico, così effettuando una rielaborazione delle dichiarazioni.
Infine, non ha esaminato una serie di espressioni («provocazione, cancro, falsità, teoremi, macigni, invenzioni, attacco alla democrazia»), che l’imputazione riferisce sia al parlamentare sia alla giornalista che ha eseguito l’intervista, né ha valutato un’altra frase («il Cavaliere sfodera tutta la sua grinta per difendere dalla richiesta di arresto Marcello Dell’Utri, amico dei tempi di università, fondatore di Forza Italia»), richiamata dalla difesa della Camera dei deputati e citata nella relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, anch’essa attribuita ad entrambi indistintamente.
Il riferimento solo parziale della Corte ricorrente alle dichiarazioni esterne del parlamentare, la rielaborazione di parte di esse e la mancata individuazione di quelle sicuramente attribuibili al deputato rendono inammissibile il ricorso.
La mancata riproduzione testuale delle dichiarazioni esterne, la sovrapposizione tra il contenuto delle esternazioni del deputato e l’interpretazione dell’autorità giudiziaria ricorrente, non consentono di cogliere in modo completo l’oggetto del contendere (sentenze n. 383 del 2006 e n. 79 del 2005).
Le carenze descritte comportano la non autosufficienza dell’atto introduttivo che si traduce, a norma degli artt. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), e 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nel difetto di un requisito essenziale del ricorso, che deve essere conseguentemente dichiarato inammissibile.
per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d’appello di Milano nei confronti della Camera dei deputati, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2007.
F.to:
Maria
Depositata
in